Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 043/TFN - SD del 30 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 2777/836 pf22-23/GC/GR/ff del 31.7.2023 depositato il 3.8.2023 nei confronti dei sig.ri D.B., L.G. e della società AS Costalunga - Reg. Prot. 27/TFN-SD

Massima: Prosciolto il Presidente dall’accusa di  violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AS Costalunga, consentito e comunque non impedito all’allenatore sig. … di partecipare, in qualità di tecnico della squadra schierata dalla società AS Costalunga, alla gara Costalunga – Domio del 4 marzo 2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare le squalifiche irrogate dal Tribunale Federale Nazionale con dispositivo 0107/TFNSD2022-2023 pubblicato in data 1 febbraio 2023 e dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND. Prosciolto anche l’allenatore UEFA B per la AS Costalunga dall’accusa di violazione degli artt. 4, comma 1, 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico….Come si evince dagli atti, con provvedimento dell’1 febbraio 2023, pubblicato il medesimo giorno, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, irrogava al sig. …. la sanzione della squalifica di un mese. La sanzione della squalifica, per fatti attinenti condotte diverse, era irrogata, nei confronti del medesimo sig. …, anche dal giudice sportivo territoriale, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND. Tale ultima sanzione, tuttavia, prevedeva una durata sino al 7 febbraio 2023. L’esecuzione delle sanzioni è disciplinata dall’art. 19 CGS, intitolato “Esecuzione delle sanzioni”, il quale, al secondo comma, stabilisce che “Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare”. Per ciò che concerne in particolare l’esecuzione della sanzione della squalifica dei tecnici, la stessa è disciplinata dall’art. 21 CGS, intitolato “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici”, il quale, al primo comma, così recita: “Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”. Dal combinato disposto di tali norme si evince, dunque, che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive e che, laddove la sanzione consista nella squalifica comminata ad un tecnico, la stessa deve essere scontata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento con cui la squalifica è irrogata. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che la sanzione della squalifica di un mese irrogata al sig. …. dal Tribunale Federale, in mancanza di qualsivoglia provvedimento di sospensione, ha cominciato ad essere scontata a partire dal giorno 2 febbraio 2023 (decisione pubblicata l’1.2.2023). A sua volta, la sanzione della squalifica fino al 7 febbraio 2023 irrogata al sig. …. dal Giudice Sportivo ha cominciato ad essere scontata a partire dal 3 febbraio 2023 (decisione pubblicata il 2.2.2023). È evidente, dunque, che la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo, essendo il relativo periodo di esecuzione interamente ricompreso nel periodo più ampio di esecuzione della sanzione della squalifica irrogata dal Tribunale Federale, alla scadenza di tale ultimo termine (2 marzo 2023) era già stata interamente scontata. Né, per ammettere il contrario, può valere quanto sostenuto dalla Procura Federale, secondo la quale si sarebbe dovuto tener conto della durata complessiva delle due squalifiche, sommando in tal modo i relativi periodi…..In primo luogo, nel caso di specie, il giudice sportivo aveva espressamente indicato il termine finale entro il quale la sanzione dallo stesso comminata doveva essere scontata. E, dunque, in mancanza di una norma che consenta di derogare alla decisione assunta dal giudice o che comunque consenta di modificare la sanzione irrogata sostituendo il periodo di esecuzione della sanzione espressamente disposto dal giudice con il numero dei relativi giorni, non è possibile ritenere che la squalifica comminata dal Giudice Sportivo possa essere sommata a quella inflitta dall’altro giudice, operando un mero cumulo materiale delle sanzioni. Né a tale conclusione è possibile pervenire richiamando i principi generali in tema di cumulo delle pene previsto dall’ordinamento penale. Sotto tale profilo, difatti, l’ordinamento sportivo e quello penale sono nettamente distinti. Nel sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento sportivo, difatti, non solo è determinata la durata della sanzione (che, in particolare, per ciò che concerne la squalifica, può essere per una o più giornate di gara o a tempo determinato), ma anche il momento iniziale e finale di esecuzione della stessa. Si è innanzi detto, infatti, che l’art. 19 CGS stabilisce che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive (e, per quel che riguarda, in particolare, la squalifica, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento). Nel sistema sanzionatorio penale, viceversa, è indicata solo la durata della sanzione mentre la data di inizio e fine dell’esecuzione della stessa dipendono da una serie di fattori conseguenti all’attività posta in essere dal Pubblico Ministero. Così come dal Pubblico Ministero è determinata, a mezzo di un formale provvedimento, la pena da eseguirsi in applicazione del principio del cumulo materiale delle pene (art. 663 c.p.p.). Se, dunque, si andassero a richiamare i principi generali in tema di cumulo delle pene previsti dall’ordinamento penale si finirebbe per consentire non solo una arbitraria modifica dei termini iniziali e finali dell’esecuzione delle sanzioni, non consentita né prevista da alcuna norma dell’ordinamento sportivo, soprattutto in una ipotesi in cui il giudice aveva espressamente indicato il termine finale di esecuzione, ma si finirebbe, altresì, per consentire la determinazione di una nuova sanzione, quale quella risultante dal cumulo, senza che la stessa sia stata determinata da alcun giudice, a differenza di quanto avviene nel sistema penale. In definitiva, si deve ritenere che alla data del 4 marzo 2023, in cui si è svolta la gara Costalunga - Domio, il sig. …. aveva già scontato entrambe le sanzioni della squalifica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11176/1060 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 15, del CGS nella sua formulazione vigente, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell’ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 Febbraio 2019. La società è sanzionata con punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2018/2019

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 60 del 20/09/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C. pubblicata con il C.U. n. 025/CFA (2018-2019) in Roma il 29 agosto 2018 pubblicata nel solo dispositivo il 9 agosto 2018, rilevando il litisconsorzio necessario tra i procedimenti riguardanti A.C. Chievo Verona Srl e A.C. Cesena SpA - di cui alla decisione del T.F.N. pubblicata con il C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018 (che aveva inflitto al Cesena la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019, per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.) - ha rimesso gli atti al Giudice di Primo Grado endofederale.

Parti: Virtus Entella S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: In riforma dalla decisione della CFA, la sanzione inflitta alla società va eseguita nel Campionato 2017/2018 e non in quello 2018/2019…Questo Collegio, dunque, viene investito dalla ricorrente della decisione sulle modalità con cui la sanzione attinente la penalizzazione del Cesena dev’essere scontata, ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 18, comma 1, lett. G) ed H), C.G.S. CONI. Virtus Entella Srl, infatti, aveva espressamente richiesto la riforma della decisione di primo grado relativamente alla individuazione della stagione sportiva nella quale la A.C. Cesena SpA dovesse scontare la sanzione stessa.La Corte ha omesso di pronunciarsi sul punto e, quindi, il Collegio deve supplire a tale carenza.  Il principio inderogabile da applicarsi è quello più volte ribadito dalla giustizia sportiva, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. G), del C.G.S. CONI la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella stagione sportiva in corso, essendo legittimo irrogare la sanzione nella stagione sportiva seguente solo nel caso in cui si appalesi non efficace in quella in corso. Nella fattispecie, il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio quando le gare della stagione sportiva 2017/2018 si erano appena concluse e non aveva ancora avuto corso il procedimento per determinare i partecipanti alla nuova stagione sportiva, quindi non era stato compiuto alcun atto irreversibile.  Inoltre, pare del tutto peculiare il caso riguardante la A.C. Cesena SpA che, essendo stata dichiarata fallita, non si sa se ed a quale campionato potrà partecipare in futuro. Quindi, l’unica possibilità per rispettare l’imprescindibile principio di afflittività è quello di applicare la sanzione nella stagione sportiva 2017/2018, rideterminando opportunamente la classifica finale del campionato di serie B e, così, dando atto dell’avvenuta retrocessione della A.C. Cesena SpA attraverso un semplice scorrimento di classifica stessa, lasciando alla F.I.G.C. ed alla Lega di  Serie B l’adozione dei conseguenti provvedimenti

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI F.R.(Arbitro effettivo della Sezione AIA di Bra - CN) - (nota n. 7521/246 pf17-18GT/ag del 19.02.2018).

Massima: Dalla ritenuta sussistenza della giurisdizione federale discende inevitabilmente la sola applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 1° CGS, laddove non espressamente derogate. Ne consegue che la sanzione della  sospensione,  prevista  esclusivamente  dall'art.  54,  co.  1° Reg. A.I.A., non può trovare applicazione e va commutata in quella dell'inibizione, sostanzialmente identica negli effetti rispetto a quelli disciplinati per la sospensione dal co. 2° del citato regolamento.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 59/CFA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO LECCO 1912 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARE NEL PRIMO CAMPIONATO CUI SI ISCRIVERÀ NELL’EVENTUALE CASO DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA; -        AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. MEREGALLI SANDRONOTA N. 11917/777 PF 16-17 GP/GC/MG DEL 2.5.2017

Massima: La società che acquisisce il titolo sportivo dalla società fallita a cui viene revocata l’affiliazione non sono applicate le sanzioni disciplinari per i fatti commessi da quest’ultima. Le sanzioni inflitte con l’impugnata sentenza alla società fallita non possono in alcun caso essere applicate alla nuova società, stante il chiaro disposto dell’art. 52, comma 4, NOIF, in forza del quale la società alla quale venga attribuito il titolo sportivo già di titolarità di altro sodalizio, al quale sia stata revocata l’affiliazione, subentra a quest’ultimo, dal punto di vista passivo, nei soli debiti pecuniari dello stesso, senza che si faccia menzione alcuna, nella predetta norma, dell’applicabilità alla società subentrante delle eventuali sanzioni di carattere disciplinare e sportivo irrogate a carico della società cessata e non ancora scontate al momento della revoca dell’affiliazione.

Decisione C.F.A. – Sezione Consultiva : Comunicato ufficiale n.  063/CFA del 18 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CFA del 13 Marzo 2017  e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ART. 18, COMMA 1 DEL C.G.S. DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA.

Massima: Ai sensi dell’art. 18 CGS è agevole affermare, quanto al primo quesito, che il campionato nel quale debbano scontarsi le penalizzazioni di punti in classifica, inflitte alla società, debba essere lo stesso campionato in cui esse sono state irrogate. Quanto alla sanzione inflitta al calciatore, la sanzione segue la vicenda della società nei cui confronti è stata inflitta. Pertanto essa va scontata nel campionato dove è stata chiamata a partecipare. E’ una scelta riservata al legislatore sportivo quella di stabilire se la ‘scomparsa’ della società nei cui confronti è stata inflitta la sanzione possa estendersi alla società in cui si sia eventualmente trasformata o alle altre società, militanti in campionati minori o maggiori, che siano ad essa affiliate. Questa è una scelta nel merito, poichè viene in gioco anche la trasmissione del titolo sportivo. Così come è una scelta di merito se la sanzione, una volta che la società non partecipi più a nessun campionato, debba trasferirsi in capo alla società affiliata militante in un campionato superiore o inferiore a quello da cui ha preso origine la sanzione.  L’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva, dopo aver elencato il tipo di sanzioni irrogabili per le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, stabilisce, alla lett. g), riguardante la penalizzazione di uno o più punti in classifica, che: <<la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente>>. Inoltre l’art. 22, commi 3 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabiliscono, rispettivamente: <<il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6>>; <<le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3>>. La giurisprudenza che si è formata intorno alle norme riportate ha riguardato sanzioni irrogate a calciatori, mentre invece il quesito riguarda sanzioni irrogate a società sportive. Questo non è senza importanza, in quanto nel caso di sanzioni irrogate a calciatori la sanzione segue la persona anche quando essa si trasferisce ad altra società, mentre nel caso di specie il collegamento va ricercato tra la società militante in un campionato superiore e quella (o quelle) che militano in campionati inferiori e che sono in qualche maniera affiliate a quella. In ogni caso, la giurisprudenza, che pure può essere in parte utilizzata nel caso di specie, ha affermato che le norme indicate sono l’espressione di due principi fondamentali: quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata; sanzione che in ogni caso va scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza; quello della separazione delle competizioni, in forza del quale si tende a fare in modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la sanzione. A tal proposito va ricordato che la sanzione deve avere il carattere della afflittività, nel senso che la sanzione può essere fatta scontare nella competizione successiva qualora non avrebbe nessun effetto afflittivo nel campionato in cui è stata irrogata, ad esempio se per i punti in classifica non inciderebbe minimamente sulla posizione in classifica della squadra.

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