F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C. FORLI’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GADDA MASSIMO SEGUITO GARA TERAMO FORLÌ DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 18.4.2017)
RICORSO DEL F.C. FORLI’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GADDA MASSIMO SEGUITO GARA TERAMO FORLÌ DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 18.4.2017)
La società F.C. Forlì ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 186/DIV del 18.4.2017), con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara a carico del sig. Massimo Gadda, tesserato-allenatore della società, per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti della terna arbitrale unitamente all'uso di espressioni blasfeme durante la gara Teramo/Forlì disputata il 15.4.2017. La sanzione medesima veniva assunta sulla base dell'indicazione della'assistente dell'arbitro, nei cui confronti, a seguito di decisione tecnica, il Gadda, insieme ad un'espressione blasfema, pronunziava le seguenti frasi:"cosa c…… state facendo, è scandaloso...datevi una svegliata c..." e "hei...guardami c…....mi devi guardare in faccia fenomeno".
Nei motivi di reclamo la società ricorrente non contestava la rispondenza al vero delle circostanze contenute nel supplemento del rapporto di gara, affermando tuttavia, quanto al'espressione blasfema, che andasse contestualizzata nel momento concitato della gara, e, in merito alle frasi offensive pronunziate, che andassero qualificate come condotta scorretta, appunto, e non rivolta a recare offesa diretta ai componenti della terna arbitrale. Le osservazioni vanno respinte. L'elemento fattuale risulta incontroverso e non ammette soluzioni diverse in ordine alla pronunzia dell'espressione blasfema. In merito alla pretesa riqualificazione della condotta offensiva, anch'essa pacifica nel suo verificarsi, non si può dare ingresso alla tesi della natura scorretta del comportamento, atteso che le frasi vengono direttamente rivolte all'assistente di gara con l'esatta intenzione di recare offesa alla persona ed alla capacità di valutazione tecnica; ciò a tacere del tono parzialmente intimidatorio delle stesse (" ...mi devi guardare in faccia fenomeno").
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Forlì di Forlì e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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