F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TARANTO DELL’8.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

RICORSO DELL’U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TARANTO DELL’8.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017, in relazione alla gara U.S. Lecce S.p.A./Taranto F.C. 1927 dell’8.4.2017, valevole per la trentaquattresima giornata del Campionato di Lega Pro, Girone C, ha inflitto alla società U.S. Lecce S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco; i medesimi facevano esplodere alcuni petardi, in parte nel proprio settore, in parte nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze (plurirecidiva, r.cc e proc.fed.)”.

Avverso tale provvedimento, la società U.S. Lecce S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 13.4.2017 e, a seguito della ricezione, in data 18.4.2017, degli atti relativi al provvedimento in oggetto, proponeva reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 24.4.2017 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante pro tempore della compagine societaria, sig. Enrico Carmine Antonio Tundo, rappresentata e difesa, nel presente procedimento, giusto mandato posto in calce all’atto di gravame, dall’avv. Domenico Zinnari. Nel reclamo era, peraltro, formulata contestuale richiesta di audizione ex art. 34, comma 6, del C.G.S..

Con i motivi scritti, la reclamante ha censurato l’entità della sanzione irrogata che nel caso di specie, appare iniquamente gravosa ed eccessivamente afflittiva”, anche alla luce di analoghi precedenti di questa Corte.

Veniva, in particolare, precisato che, al fine di evitare il verificarsi di eventi come quelli in esame, la stessa ha:

  • cooperato fattivamente con gli Organi di P.S. sia nelle attività di bonifica che in quelle di controllo nel corso della gara, “come attestato dalla Questura di Lecce”
  • predisposto un rafforzamento della presenza di personale stewards nel settore denominato “Curva Nord” al fine di presidiare adeguatamente i varchi del prefiltraggio ed eseguire, in zona filtraggio, con maggiore rigore le procedure di “pat down”;
  • adottato un Regolamento d’uso dell’Impianto particolarmente rigoroso”;
  • successivamente all’esplosione del materiale pirotecnico, diramato messaggi sonori “antiviolenza” su indicazione del Delegato alla Sicurezza.

In altri termini, la Società ha invocato, in considerazione del capillare servizio di sicurezza predisposto e dell’attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine, l’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’articolo 13.2, comma 1, C.G.S..

Concludeva, pertanto, insistendo per la riduzione dell’ammenda comminata nella misura ritenuta di Giustizia.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 27.4.2017, è presente il Presidente della Società, sig. Enrico Carmine Antonio Tundo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Questa Corte ritiene che l’appello in epigrafe vada parzialmente accolto in punto di rideterminazione della sanzione inflitta.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori della U.S. Lecce S.p.A. non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, astrattamente pericolosi per le persone presenti, in quanto tali giuridicamente sussumibili nel disposto normativo recato dall’art. 12, comma 3, C.G.S..

Tuttavia, atteso il contegno senz’altro collaborativo serbato dalla Società reclamante in un’ottica di adeguata prevenzione e gestione dei fenomeni concretamente accaduti e considerato che tali comportamenti non hanno cagionato conseguenze dannose, come puntualmente certificato nel fidefaciente rapporto arbitrale (ex art. 35 C.G.S.), si ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, riducendo l’importo dell’ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

U.S. Lecce di Lecce riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it