Decisione C.G.F. - Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 26/CGF Riunione del 9 ottobre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere interpretativo da parte del Presidente Federale relativamente all’art. 33, comma 4, Statuto F.I.G.C.

Interpretazione: A norma dell’art. 33 comma 4 C.G.S. il beneficiario della sanzione è l'organo competente che, preliminarmente, accerta l'infrazione disciplinare suscettibile di sanzione, ritenendo irrilevante l'evoluzione del procedimento a seguito di una eventuale impugnativa. Ne consegue che, accertato se l'Organo di Giustizia Sportiva abbia sede o "presso la F.I.G.C." ovvero "presso le Leghe", la sanzione pecuniaria inflitta a seguito dell'illecito accertato da quell'organo, non potrà che essere incamerata dalla corrispondente figura soggettiva presso la quale l'Organo di Giustizia abbia sede. Non rilevano in definitiva le successive evoluzioni del procedimento e soprattutto le successive determinazioni adottate da altri Organi della Giustizia Sportiva.

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