F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI GUBBIO/CARRARESE DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/TB del 26.04.2017)

 

RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI GUBBIO/CARRARESE DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 132/TB del 26.04.2017)

 

La società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di

€ 5.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 132/TB del 26.04.2017), in relazione alla gara del Torneo Berretti, Girone C, Gubbio vs. Carrarese.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché, nel corso del primo tempo, una ventina di tifosi della società Gubbio, sistemati nell’unica tribuna dell’impianto sportivo, lanciavano all’interno del terreno di gioco un fumogeno in prossimità dell’area di rigore, al momento non interessata dal gioco, senza conseguenze; nel corso del secondo tempo, gli stessi tifosi, lanciavano un fumogeno e alcune bottiglie di vetro in prossimità dell’area di rigore, senza conseguenze, nonché un petardo non lontano dal portiere della Carrarese, senza conseguenze, costringendo l’arbitro ad interrompere la gara per quattro minuti; inoltre, nel corso della gara, veniva ripetutamente offeso l’arbitro con espressioni ingiuriose. Per mancanza della forza pubblica per tutto il primo tempo, fatta intervenire successivamente per i fatti che precedono (r.A.A.)”.

La A.S. Gubbio 1910 S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, la revoca e/o l’annullamento della sanzione irrogata per insussistenza delle infrazioni contestate e/o per la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata nella misura che sarà ritenuta di giustizia rendendola meno afflittiva, considerata la reale natura dei fatti come rappresentati in ricorso ed il comportamento in concreto tenuto, nell’occasione, dai dirigenti e dai giocatori della società ricorrente.

La A.S. Gubbio 1910 S.r.l. sostiene l’insussistenza della violazione contestata anche per la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S..

La società contesta, in primis, il fatto che le persone che hanno posto in essere i comportamenti descritti nel referto arbitrale altro non erano che una decina di ragazzi, peraltro in evidente stato di ebrezza, che nulla avevano a che fare con la società Gubbio tanto è vero che gli stessi avrebbero raggiunto l’impianto sportivo da una stradina secondaria, sterrata ed interdetta al transito e non dal regole ed unico ingresso all’impianto, previo pagamento del biglietto d’accesso.

Gli esagitati non erano quindi da qualificarsi come “sostenitori” della società ricorrente e per di più avevano raggiunto, in maniera clandestina, un’area (gradoni dietro la porta) da considerarsi ormai al di fuori dell’impianto sportivo e pertanto fuori dal controllo delle persone specificatamente addette.

La società evidenzia inoltre il comportamento fattivo di alcuni suoi dirigenti e di alcuni calciatori che si sono adoperati per riportare l’ordine nel settore occupato dai presunti tifosi.

Sempre la società ricorrente invoca l’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S., per la ricorrenza congiunta di tre circostanze indicate dalla norma in questione e specifica che qualora l’infrazione contestata dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’art. 14 C.G.S., anziché in quello dell’art. 12 C.G.S., la sanzione dovrebbe essere annullata e/o revocata per la totale mancanza dei presupposti indicatati dalla norma.

Per quanto riguarda la mancanza delle forze dell’ordine presso l’impianto sportivo, la società documenta la tempestiva richiesta precisando che a carico delle società sportive vige unicamente l’onere della richiesta, ex art. 62 NOIF, e che, nella circostanza, si trattava di una partita del torneo “Berretti”, di solito con una scarsa affluenza di pubblico.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe, in ogni caso, eccessivamente afflittiva rispetto a quanto realmente accaduto tenuto conto della fattiva e concreta cooperazione dei dirigenti e dello staff tecnico della squadra con i direttori di gara al fine di ripristinare l’ordine sugli spalti.

Alla seduta del 18.5.2017 nessuno è comparso per la società reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La ricostruzione dell’episodio riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, che viene così descritta: “Dall’unica tribuna dell’impianto sportivo posta dietro una porta venivano lanciati, da una 20 di giovani tifosi del Gubbio oggetti e fumogeni all’interno del campo. Tali eventi vengono annotati dall’AA1 e riportati nel rapporto di quest’ultimo che allego qui di seguito. In particolare al 10’ del secondo tempo a causa dell’esplosione di un forte petardo in area di rigore non molto distante dal portiere della Carrarese mi trovo costretta a sospendere la gara e a chiedere l’intervento dei dirigenti e del capitano del Gubbio per fare che tali eventi cessassero, al 14’ del secondo tempo la gara viene ripresa senza altre interruzioni fino al termine della gara. Oltre a quanto scritto sopra sempre gli stessi tifosi nel corso di tutta la gara mi insultano ripetutamente chiamandomi con appellativi come “t….” e “p…….” e rivolgendosi a me con disprezzo ogni qualvolta mi trovassi in prossimità di tale tribuna.”.

In considerazione di quanto sopra, tenuto altresì conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che le espressioni ed i fatti riportati nel referto di gara rappresentano condotte e comportamenti di una gravità tale da meritare l’irrogazione di una adeguata sanzione.

Sebbene gli episodi oggetto del presente procedimento siano ricostruiti in modo puntuale e dettagliato dal direttore di gara e dal suo assistente nei rispettivi referti, questa Corte ha ritenuto di sentire l’arbitro per averne conferma e chiarimenti.

Il direttore di gara, sentito telefonicamente, oltre a confermare in toto il suo rapporto, ha precisato che i tifosi che si trovavano sull’unica tribuna dell’impianto sportivo posta dietro una porta non erano entrati abusivamente nella struttura ma, regolarmente, dall’ingresso principale posto presso la tribuna centrale, che prevede l’acquisto del biglietto d’accesso. Detti tifosi, una volta entrati nell’impianto si erano sistemati dietro la porta sui gradoni.

L’arbitro ha confermato altresì lo spirito collaborativo dei dirigenti e del capitano del Gubbio al fine di ripristinare l’ordine in campo e sugli spalti.

Per quanto riguarda la mancata presenza della forza pubblica per l’intero primo tempo, vi è prova agli atti del giudizio dell’inoltro, da parte della società ricorrente, in adempimento della normativa federale (art. 62 NOIF), della conforme richiesta d’intervento indirizzata alla locale stazione dei Carabinieri e pertanto niente le può essere addebitato sul punto.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto all’intensità dei fatti puntualmente refertati dall’arbitro e poi confermati telefonicamente a questa Corte.

La Corte Sportiva d’Appello, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, sia per l’intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara, sia per la pericolosità della condotta tenuta da alcuni sostenitori della società Gubbio 1910 S.r.l. durante la gara con il lancio di fumogeni, petardi e bottiglie all’interno del terreno di gioco, sebbene senza conseguenze per le persone ivi presenti.

Seppur, come detto, i comportamenti e le condotte di cui trattasi rimangano deplorevoli, tenuto conto dell’effettiva collaborazione da parte della società tendente a far cessare le manifestazioni di violenza, come evidenziato nel referto ufficiale di gara, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale per fatti analoghi, ridurre la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto dall’A.S. Gubbio 1910 s.r.l., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, dev’essere parzialmente accolto e la sanzione dell’ammenda, per l’effetto, ridotta a € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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