F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. CIANCI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCE/FIDELIS ANDRIA 1928 DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

RICORSO CALC. CIANCI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCE/FIDELIS ANDRIA 1928 DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

 

Il calciatore Cianci Pietro ha presentato, in data 15.5.2017, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Calcio Lecce/Fidelis Andria del 7.5.2017 per aver volontariamente colpito con un calcio alla caviglia un avversario.

Il ricorrente contesta l'eccessività della sanzione ad esso inflitta, descrivendo i fatti accaduti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale e ritenendo di non aver commesso alcun fallo che ravvisi una condotta violenta tale da dover essere sanzionata con 2 giornate di squalifica.

A sostegno di quanto sopra contestato, la ricorrente elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito ad episodi di condotta violenta e chiede, in virtù di ciò, l'annullamento e/o revoca della sanzione irrogata o, in subordine, una riduzione della stessa.

La Corte, esaminato il ricorso, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti durante la gara e ritiene la sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti stessi, alla luce dei limiti edittali previsti dall’art. 19 comma 4 lett. a) e b), laddove, non disposta la qualificazione giuridica della condotta, viene stabilito un minimo di due giornata di squalifica.

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Cianci Pietro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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