Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 57/TFN - SD del 22 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021 nei confronti dei Sigg.ri R.R., G.C. e della società AS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 15/TFN-SD

Massima: L’art. 4, comma 1, CGS è norma che si applica anche in assenza di una norma di riferimento….Il Collegio, sul punto, osserva che, in disparte la ritualità della modalità adottata, di cui si dirà nel prosieguo, i pagamenti di cui qui si discute, come eseguiti dalla A.S. Sambenedettes , non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 33, comma 4, CGS. La norma, invero, prevede le scansioni temporali entro le quali le società in bonis devono provvedere ai pagamenti riferiti i sei bimestri in cui è suddivisa la stagione sportiva. Qui si discute, invece, dei pagamenti che la società A.S. Sambenedettese, pur in presenza delle opzioni a suo dire consentitele, ha eseguito ai fini della dell’attribuzione del titolo sportivo già appartenente alla fallita società S.S. Sambenedettese, ai sensi dell’art. 52, comma 3, punto 3, NOIF e della successiva iscrizione al Campionato di Serie C a mente del Sistema Licenze Nazionali 20212022. Pur tuttavia, il venir meno della fattispecie prevista dall’art. 33, comma 4, CGS non comporta la inoperatività del precetto di cui all’art. 4, comma 1, CGS secondo cui “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.” I soggetti richiamati dalla norma in esame, oltre che all’osservanza delle norme, sono tenuti all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” anche in assenza di una norma espressa che individui una specifica fattispecie illecita, e la loro violazione, al pari di quella di ogni altra norma,  comporta l’applicazione delle “sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b) c), d), f), g), h)” come espressamente previsto dal suo comma 2. Ed invero, l’art. 4, CGS rappresenta una norma di carattere generale di chiusura del sistema, attesa l’impossibilità di codificare tutti i comportamenti cui devono attenersi i molteplici soggetti facenti parte dell’Ordinamento federale. Il principio è stato di recente compiutamente ribadito dalla Corte federale d’appello (CFA, Sezione I, Decisione n. 0024/CFA-20212022 dal momento “che non può essere revocato in dubbio il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione. Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. ‘La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria’ (CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0012/CFA/2021-2022). Il Collegio non può che ribadire tali principi.” Ferma, dunque, l’applicabilità dell’art. 4, comma 1, CGS anche in assenza di una norma di riferimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti, non si ravvisano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità e/o nullità del deferimento, come pure richiesto, salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla sussistenza della violazione degli anzidetti principi.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 31 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 0014 del 23 luglio 2021

Impugnazione – istanza: Sig. M.Z./Procura Federale

Massima:….osserva il Collegio che il citato art. 4, primo comma, del CGS della FIGC, rubricato obbligatorietà delle disposizioni generali, prevede che “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, stabilendo poi al secondo comma l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 8, in caso di violazione dei citati obblighi. La disposizione appare astrattamente distinguibile in due parti. Una prima parte con la quale il legislatore si è limitato a prevedere l’obbligatorietà, per i soggetti di cui all’art. 2, delle norme dello Statuto, del Codice, delle NOIF nonché delle altre norme federali. In questo caso, come rilevato da parte reclamante, occorre individuare la norma dell’ordinamento sportivo violata. Una seconda parte in cui si fa invece riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Con tale riferimento il legislatore sportivo ha voluto introdurre una norma di chiusura onde poter sanzionare ogni comportamento contrario ai citati principi. La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria. L’ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l’osservanza dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza e la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità dell’attività sportiva. La violazione di tali principi costituisce un grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni e di importanza tale da colpire anche soggetti non più appartenenti all’ordinamento sportivo, per violazioni commesse in costanza di tesseramento. L’inosservanza dei principi etici costituisce quindi un potenziale presupposto di un procedimento disciplinare (in questo senso Collegio di garanzia dello sport, parere 26 giugno 2018, n. 5). Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. Come evidenziato, l’attività sportiva si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza. Nel caso di specie, in cui il ricorrente è incolpato della non corretta gestione del CR Lazio, del quale era presidente, con specifico riferimento alla vicenda che ha determinato una probabile perdita di 1 milione di euro per il medesimo Comitato, la norma di riferimento è individuabile nella seconda parte dell’art. 4, con specifico riferimento al principio di correttezza, e la condotta ascritta al reclamante è di carattere gestionale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN  del 24 Settembre 2009 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 80 del 4.6.2009 Impugnazione - istanza: (337) – Appello della Procura Federale avverso l’inconguità delle sanzioni inflitte sia alla soc. USD Sanremese 1904 (ammenda € 100,00) che al sig. F. B. (inibizione giorni 15) e avverso il prosciglimento della soc. AS Sanremo Boys e del sig. G.S., emesse a seguito di proprio deferimento Massima: L’art. 1 CGS copre tutti quei comportamenti la cui normativizzazione andrebbe a discapito dell’agilità e snellezza dell’ordinamento sportivo che, in caso contrario, assumerebbe una complessità tale da renderlo pari a quello statale, degradando a mera norma di stile la norma di apertura del CGS. Al tesserato è richiesto un quid pluris rispetto a chi è soggetto alla legge statale, consistente nella necessità / obbligatorietà di comportarsi in maniera leale (onesta, franca e sincera), corretta (secondo le regole della morale e dell’educazione civica) e proba (costume morale improntato a schiva e dignitosa onestà) tale da ricomprendere un’ampia gamma di situazioni meritevoli di sanzioni, senza possibilità di istituire zone franche. È evidente che, qualora un tesserato ritenga di poter fare leva sull’inesistenza di disciplina specifica per compiere un fatto non corretto dal punto di vista sportivo, già di per sé adotta un contegno anche solo improbo e non può che essere ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 –  www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009 Parti: A.S.D. Pisoniano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti Massima: Si reputa auspicabile da parte del legislatore uno sforzo di tipizzazione, nell’ambito della fondamentali norme contenute negli artt.1 comma primo e 4 commi primo e secondo del C.G.S. sia riguardo alle fattispecie sanzionabili da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 aprile 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009

Parti: A.S.D. PISONIANO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Massima TNAS: (1) Si reputa auspicabile da parte del legislatore uno sforzo di tipizzazione, nell’ambito della fondamentali norme contenute negli artt.1 comma primo e 4 commi primo e secondo del CGS sia riguardo alle fattispecie sanzionabili da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 16 Luglio 2008  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.L.S. (amministratore delegato e legale rappresentante AC Siena SpA) e della società AC Siena SpA (nota n. 4079/602septies pf06-07/sp/ad del10.4.2008)

Massima: Nella norma speciale di cui all’art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 16 Luglio 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P.C. (attualmente tesserato FIGC in qualità di direttore sportivo AS Bari, all’epoca dei fatti dirigente Siena Calcio) E.P. (all’epoca dei fatti presidente del cda e socio di riferimento del Genoa Cricket FC SpA) e delle società AC Siena SpA e Genoa Cricket And FC SpA (nota n. 4069/602ter pf06-7/sp/ad del 10.4.2008)

Massima: Nella norma speciale di cui all’art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 16 Luglio 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.S. (Direttore sportivo Juventus FC SpA), R.B. (all’epoca dei fatti Vice Presidente Juventus FC SpA), G.P. (all’epoca dei fatti, iscritto all’albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale Genoa Cricket And FC SpA), A.Z. (Amministratore delegato Genoa Crichet FC SpA), E.P. (Presidente del CdA del Genoa Cricket end FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) e delle società Juventus FC SpA E Genoa Cricket And FC SpA (nota n. 4072/602quaterpf06- 07/SP/ad del 10.4.2008)

Massima: Nella norma speciale di cui all’art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 87/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 2,3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 211/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 2,3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell’11.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. T.C. collaboratore A.S. Livorno Calcio s.r.l., avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2008 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Ricorso dell’A.S. Livorno Calcio s.r.l. avverso la sanzione: dell’inibizione fino al 31.1.2008 al sig. C.V. e dell’ammenda di € 2.500,00 alla reclamante inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e dell’art. 4, comma 2 C.G.S.

Massima: L’art. 1, comma 1, C.G.S., è norma a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili, e, forse, potrebbe fondatamente sostenersi anche che essa costituisce norma di chiusura nei confronti di attività non sussumibili in differenti tipi di illecito disciplinare.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n.19/Cf del 5 giugno 2007 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 40/C del 15 marzo 2007 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Ricorso di ultima istanza ai sensi dell’art. 32, Comma 7, Statuto F.I.G.C. (Vecchio Testo) e art. 32, Codice di Giustizia Sportiva, della Procura Federale avverso le decisioni adottate dalla Commissione d’Appello Federale nei confronti di G.R., D.Z., P.C., F.A., A.S.D. Lupa Frascati

Massima: L’art. 1 C.G.S. ha finito con il perdere la propria funzione sussidiaria e di completamento dell’ordinamento sportivo, non essendo più stata vista come autonomo sintomo di condotte contrastanti con la normativa federale, ed avendo, piuttosto, assunto una funzione strumentale e di supporto di violazioni del tutto indipendenti ed autonome. Ciò porta sul piano logico ad affermare che, proprio per mantenersi fedeli alla verifica dell’impianto accusatorio, presupposto, e al tempo stesso limite, della fondatezza dell’accusa è la sussistenza delle specifiche ed autonome violazioni contestate. Mancando tale presupposto non può che venir meno la stessa configurabilità dell’accusa, che rimarrebbe così priva della propria base logica. Ciò premesso, la Corte rileva che le condotte contestate a tutti gli incolpati vanno giudicate non in relazione alla loro supposta capacità di assecondare un disegno antidoveroso possibilmente presente nelle menti degli incolpati, ma devono essere valutate per la loro obiettiva consistenza antigiuridica e per la reale capacità di integrare in pieno la duplice violazione denunciata.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 5-9 dicembre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: Dott. C.L. contro F.I.G.C.

Massima: Le regole del CGS della FIGC ed in particolare il suo art. 1, non appaiono in contrasto con il diritto della concorrenza, quale stabilito dalle norme italiane e dalle disposizioni comunitarie, poiché esse appaiono adeguate alla tutela dei valori di lealtà e correttezza su cui la pratica sportiva deve fondarsi ed alla promozione dell’equilibrio agonistico e dell’incertezza dei risultati, non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e non introducono alcuna discriminazione o restrizione illegittima; che nemmeno la decisione impugnata può essere censurata sotto tale profilo, anche perché la fattispecie sulla quale è intervenuta non è confrontabile con diverse vicende relative ad altre società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 18 ottobre 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 49 del 30.6.2001

Impugnazione – istanza: Appello del calciatore M.I. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1. C.G.S.

Massima: In realtà una volta affermato che l'art. 1 comma 1 C.G.S. costituisce una regola gene­rale di condotta e una norma cardine di chiusura dell'ordinamento sportivo, l'amplissima portata del dovere di lealtà, probità e rettitudine sportiva non può essere limitata median­te il rinvio alle disposizioni particolari che sanzionano come illeciti condotte specifiche, ma al contrario occorre affermare che un comportamento contrario al suddetti doveri acquisi­sce comunque il connotato di atteggiamento antiregolamentare e come tale va persegui­to e sanzionato. Senza contare che in caso di illecito di tipo disciplinare (si vedano anche esempi in materia di disciplina professionale) non va pretesa una rigida correlazione tra precetto e sanzione. Cosi non è un caso che l'art. 28. comma 3, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ribadendo, nella sostanza, quanto originariamente previsto dall'art. 22, comma 3, C.G.S., preveda espressamente il deferimento, a cura della Procura Federale, alla competente Commissione Disciplinare del soggetti incolpati di avere tenuto una condotta comunque non aderente al principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1" Le sanzioni da applicarsi in caso di violazione dei generalissimi doveri sanciti dalla richiamata disposizione sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’organo giudicante in relazione alla gravità dell'infrazione, e vanno individuate in quelle attualmente previ­ste nel nuovo Codice, dall’ art 13, per le società, e dall'art. 14 peri dirigenti, I soci di asso­ciazione e i tesserati.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello del sig. Z.M. e dell’A.C. Venezia 1907 avverso le sanzioni della inibizione per giorni 15 al sig. Z.M. e dell’ammenda di L. 15.000.000 alla società inflitte, a seguito di deferimento dell’8.3.2000 del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 3 ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., in relazione ad intervista radiofonica resa dopo la gara Venezia/Juventus del 20.2.2000

Massima: L'art. 1 C.G.S., che impone a tutti i soggetti dell'Ordinamento federale di mantenere un comportamento improntato a lealtà, proibità e rettitudine, costituisce legittima espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nella gestione delle attività agonistiche per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

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