F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. CECCHETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VENEZIA DEL 24.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017)

RICORSO SIG. CECCHETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VENEZIA DEL 24.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017)

 

Il Sig. Cecchetti Antonio, dirigente dell’A.S. Gubbio 1910 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.9.2017. Detta sanzione è stata a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Pro (Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Lega Pro, Girone B, Gubbio vs. Venezia del 23.04.2017. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per gravi e reiterate offese rivolte all’arbitro durante la gara (espulso, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro).”

Il ricorrente ritiene la sanzione a lui irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva e comunque ingiusta e sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

Infatti, a detta del reclamante, la ricostruzione dell’episodio fatta dall’arbitro non sarebbe puntuale in quanto il Cecchetti non avrebbe proferito, nella concitazione del momento, le gravi espressioni riportate nel referto arbitrale (venduto e bastardo), e pur ammettendo di aver protestato vibratamente al suo indirizzo dichiara di non aver rivolto frasi ingiuriose e/o offensive. A tal proposito sottolinea che le gravi e reiterate offese rivolte all’arbitro non sarebbero state udite da nessun altro ufficiale di gara presente ai fatti per cui è causa.

Il Sig. Antonio Cecchetti ha quindi chiesto all’Ecc.ma Corte Sportiva di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “(i) in via principale, revocare e/o annullare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.9.2017, irrogata al sottoscritto Sig. Cecchetti Antonio con provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017; (ii) in via subordinata, almeno ridurre la sanzione in oggetto nella misura diversa ed inferiore che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto delle specifiche circostanze sopra indicate, nonché dell’oggettivo contesto nel quale va ricondotto l’accaduto e dei criteri di oggettiva valutazione del comportamento, oltre che dell’assoluta insussistenza di reiterazione nella condotta del sottoscritto Sig. Cecchetti Antonio e della sua esemplare carriera di dirigente sportivo.”.

Alla riunione del 18.5.2017 nessuno è comparso per parte appellante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, ritiene di non poterlo accogliere in considerazione di quanto disposto dall’art. 35, comma 1.1., C.G.S. che attribuisce ai rapporti dell’arbitro l’efficacia di “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Le gravi espressioni usate, ripetute più volte e quindi reiterate, dal Sig. Antonio Cecchetti, a parere di questa Corte, sono meritevoli di sanzione e vanno stigmatizzate con fermezza in quanto integranti gli estremi dell’ingiuria in quanto lesiva, dell’offesa e del decoro del Direttore di Gara.

Si aggiunga che il riferito comportamento è particolarmente grave e riprovevole proprio perché proveniente da un dirigente, per di più addetto all’arbitro, al quale, per il ruolo e la posizione ricoperta in seno alla società, competono comportamenti esemplari e compiti d’indirizzo verso contegni rivolti al rispetto dei principi di lealtà e correttezza nei confronti di tutti i  soggetti praticanti l’attività sportiva.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto all’intensità delle offese rivolte all’arbitro.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo, correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal dirigente nel caso di specie, tenuto altresì conto della circostanza aggravante che il Sig. Cecchetti era nella circostanza dirigente addetto all’arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal Sig. Antonio Cecchetti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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