F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. PELUSO MAURIZIO SEGUITO GARA MONTEROSI/L’AQUILA CALCIO DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. PELUSO MAURIZIO SEGUITO GARA MONTEROSI/L’AQUILA CALCIO DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

 

La società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, in data 15.5.2017, dal Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale, al calciatore Maurizio Peluso, tesserato con la indicata società, per il comportamento da questi assunto in occasione della gara tra l’attuale appellante ed il Monterosi, disputata il giorno 14.5.2017, presso lo stadio della società ospitante.

La sanzione di una giornata di squalifica è stata irrogata perché il calciatore, a detta dell’ispettore di campo, ha tenuto un comportamento esageratamente esuberante, omettendo, inoltre, benchè richiesto, di fornire le proprie generalità a quest’ultimo.

Osserva la Corte.

Il comportamento imputato al calciatore, invero, risulta generico e non indica le puntuali modalità, asseritamente offensive, dallo stesso poste in essere, per cui, già tali rilievi, consentono di accogliere il gravame avanzato ed oggetto del presente scrutinio.

Non solo.

L’indicato comportamento, inoltre, si è svolto al termine della gara, all’interno degli spogliatoi e non ha provocato alcuna reazione da parte della squadra avversaria.

Inoltre il referto arbitrale non menziona tale episodio.

Infine, merita di essere segnalato che non risulta dagli atti che l’ispettore di campo si è qualificato, così che la reazione contestata difetta anche del necessario elemento soggettivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. di L’Aquila annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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