F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA VENEZIA/MATERA SEGUITO DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA VENEZIA/MATERA SEGUITO DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

 

Con reclamo spedito il 10.5.2017, preceduto da rituale preannuncio del 2.5.2017, la società Matera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico del 27.4.2017 (Com. Uff. n. 50/CIT) con la quale, tra le altre, è stata inflitta ad essa società la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 perché, al termine della gara di Coppa Italia Venezia/Matera del 26.4.2017, “persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente sul terreno di gioco, rivolgeva ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e minacciose”.

La società reclamante lamenta l’abnormità della sanzione, non solo perchè non in linea con gli abituali parametri sanzionatori, ma anche perché illogicamente irrogata in quanto l’assistente arbitrale al quale le frasi erano state rivolte non aveva provveduto all’identificazione del soggetto, pur avendone le prerogative. Osserva inoltre la reclamante che doveva escludersi l’aggravante della reiteratezza delle frasi asseritamente offensive e minacciose, posto che le stesse erano state pronunciate in un unico contesto. Osserva ancora essa reclamante che le espressioni incriminate dovevano ritenersi prive di alcuna portata offensiva, in quanto le frasi, ancorchè deprecabili, erano state pronunciate alla presenza di un limitato ambito di persone. Quanto alla minaccia “vi ammazziamo”, la stessa non poteva incutere alcun timore, essendo stata pronunciata a fine gara, quando cioè le decisioni erano state già assunte e non poteva quindi sussistere l’intenzione di sottomettere alla propria volontà il soggetto a cui l’espressione era stata indirizzata.

Conclude pertanto la società per una congrua riduzione dell’ammenda.

Il reclamo della società Matera Calcio è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che non è contestata la pronuncia, al termine della gara, da parte di soggetto non identificato presente sul terreno di gioco, di alcuni epiteti all’indirizzo dell’assistente arbitrale, la riferibilità di quel soggetto alla società odierna reclamante risulta incontestabilmente accertata dalla circostanza che costui ne indossava la tuta sociale, indipendentemente quindi da una sua eventuale identificazione personale.

Pacifica, altresì, deve ritenersi la portata offensiva e minacciosa delle espressioni pronunciate da quel soggetto (“ladri”, “figli di puttana”, “vi ammazziamo”), peraltro correttamente qualificate come “reiterate” dal Giudice Sportivo appunto perché non limitate ad un solo epiteto. Né può valere ad escluderne la portata offensiva l’asserita presenza di poche persone sul terreno di gioco, e tantomeno può valere ad escluderne la portata intimidatoria la circostanza che la minaccia di morte (gravissima di per sé) sia stata profferita al termine della gara, minaccia che tale resta qualificata indipendentemente dal fatto che essa possa o meno riflettersi sulle decisioni tecniche da assumersi nel corso dell’incontro.

Ne consegue che l’ammenda così come irrogata dal Giudice Sportiva deve ritenersi congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera

Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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