F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

RICORSO MATERA CALCIO  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

 

Con reclamo spedito il 10.5.2017, preceduto da rituale preannuncio del 2.5.2017, la società Matera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico del 27.4.2017 (Com. Uff. n. 50/CIT) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia Venezia/Matera del 26.4.2017, tra le altre, è stata inflitta al calciatore Armellino Marco la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive “per somma di ammonizioni e perché al termine della gara si avvicinava all’arbitro rivolgendogli frasi offensive e minacciose”.

Osserva essa reclamante: che le espressioni incriminate dovevano ritenersi prive di alcuna portata offensiva in quanto, ancorchè deprecabili, erano state pronunciate alla presenza di  un limitato ambito di persone; che l’aggettivo “ladro” non era riferito alla terna arbitrale ma alla squadra del Venezia che aveva immeritatamente privato il Matera della vittoria; che la minaccia “ti faccio nero” non poteva in realtà incutere alcun timore, essendo stata pronunciata a fine gara, quando cioè le decisioni erano state già assunte e non poteva quindi sussistere alcuna intenzione di sottomettere alla propria volontà il soggetto a cui l’espressione era stata indirizzata.

Conclude pertanto la società per una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore. Il reclamo della società Matera Calcio è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che le espressioni riportate nel referto sono state pacificamente pronunciate all’indirizzo dell’arbitro (“sei un ladro”, “sei una merda”, “non ci vedi”, vai ad alzare la coppa con loro”, “adesso vengo in sala stampa e ti faccio nero”), non può sussistere alcun dubbio circa la loro portata realmente offensiva e minacciosa, in quanto espressioni certamente idonee da un lato a ledere il decoro, l’onore e la reputazione del direttore di gara, dall’altro ad incutere serio timore in quest’ultimo con l’ingiusta minaccia di percosse: minaccia che tale resta qualificata indipendentemente dal fatto che possa o meno riflettersi sulle decisioni tecniche da assumersi nel corso dell’incontro.

In definitiva, considerato che una delle giornate di squalifica risulta irrogata in conseguenza della doppia ammonizione, le restanti 3 giornate di squalifica appaiono adeguate alla violazione sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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