Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 046/TFN - SD del 8 Settembre 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 3724/694pf22-23/GC/GR/ff del 9 agosto 2023, depositato il 10 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri S.B., P.R. e della società ASD Molfetta Calcio - Reg. Prot. 32/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di squalifica all’allenatore, mesi 1 di inibizione al presidente ed € 150,00 di ammenda alla società per aver l’allenatore partecipato alla gara - preparando i portieri in fase di riscaldamento - in corso di squalifica….Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale - in particolare le risultanze dell’accertamento diretto effettuato dalla Procura Federale durante la partita Brindisi - Molfetta del campionato di Serie “D” del 16.4.2023 e gli esiti dell’audizione in data 9.5.2023 dei portieri del Molfetta … e …. e dell’allenatore dei portieri, odierno deferito, Roca Pantaleo – può essere ritenuto dimostrato che sebbene inibito dal Giudice Sportivo Territoriale sino alla data del 18.4.2023 (cfr. Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Serie D, n. 118 del 4 aprile 2023) per aver rivolto frasi ingiuriose al Direttore di gara durante la partita Casarano – Molfetta dell’1.4.2023, il sig. … non abbia rispettato la sanzione inflittagli ed abbia per contro partecipato, nel suo ruolo di allenatore dei portieri, all’incontro del 16.4.2023 tra la squadra del Brindisi e quella del Molfetta. La partecipazione, consistita nella presenza allo stadio e in particolare nel rettangolo di gioco per allenare i portieri durante la sospensione della partita per impraticabilità del campo, risulta documentata dal materiale fotografico allegato dalla Procura Federale e risulta invero confermata dalle deposizioni rese dai portieri e dallo stesso allenatore, il quale si è limitato a minimizzare l’accaduto osservando che l’allenamento sarebbe durato non più di 10 minuti. Premesso che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale deve essere intesa in termini di squalifica, stante la qualificazione soggettiva del sig. … quale tecnico allenatore, la condotta accertata ha chiaramente violato il disposto dell’art. 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”. Dell’illecito accertato devono pertanto rispondere sia il sig. …., al quale deve essere imputata direttamente la condotta illecita per aver attivamente partecipato all’incontro Brindisi – Molfetta del 16.4.2023 quando non era ancora terminata la squalifica, sia al Presidente della società calcistica Bufi Saverio, al quale deve essere imputato il fatto di non aver impedito la violazione dei precetti federali da parte di un tesserato della società o, quantomeno, il fatto di non aver adottato positivamente misure protettive finalizzate ad impedire l’evento illecito. In applicazione dell’art.6, commi 1 e 2 CGS, rileva inoltre nella presente fattispecie la responsabilità diretta ed oggettiva della società ASD Molfetta Calcio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 030/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 521/696 pf22- 23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. G.I. - Reg. Prot 5/TFN-SD

Massima: Occorre quindi affermare che la squalifica/inibizione/sospensione di tre mesi, anche se di fatto quantificabile in un numero effettivo di giorni differente da 90 (superiore o inferiore), a seconda dei mesi che ricadono nel periodo oggetto di sanzione, fermo il principio di computo dei termini a mesi, va “convenzionalmente” equiparata a una squalifica/inibizione/sospensione di 90 giorni non potendosi lasciare al caso, o all’imponderabile (nel caso di accordo sulla sanzione ex art. 126 nessuno è in grado di prevedere con precisione i tempi occorrenti per l’approvazione del Presidente Federale e per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) l’effettiva durata che in talune situazioni potrebbe condurre a trattamenti non conformi tesserati che hanno subito la medesima sanzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 030/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 521/696 pf22- 23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. G.I. - Reg. Prot 5/TFN-SD

Massima: Occorre quindi affermare che la squalifica/inibizione/sospensione di tre mesi, anche se di fatto quantificabile in un numero effettivo di giorni differente da 90 (superiore o inferiore), a seconda dei mesi che ricadono nel periodo oggetto di sanzione, fermo il principio di computo dei termini a mesi, va “convenzionalmente” equiparata a una squalifica/inibizione/sospensione di 90 giorni non potendosi lasciare al caso, o all’imponderabile (nel caso di accordo sulla sanzione ex art. 126 nessuno è in grado di prevedere con precisione i tempi occorrenti per l’approvazione del Presidente Federale e per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) l’effettiva durata che in talune situazioni potrebbe condurre a trattamenti non conformi tesserati che hanno subito la medesima sanzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 191/TFN - SD del 5 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 26052/529 pf22-23/GC/SA/ep del 28 aprile 2023, depositato il 2 maggio 2023, nei confronti del sig. S.A. e della società SSDARL Città di Varese - Reg. Prot. 171/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art.4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art 9, comma 1 lett. h) e comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto la sua funzione di Presidente della società SSDARL Città di Varese ed in particolare per aver fatto ingresso nell’area spogliatoi in occasione della gara dell’8 gennaio 2023 tra ASD Alcione e SSDARL Città di Varese ed ancora per esser stato presente sul campo e ritratto in uno scatto relativo alla gara del 15 gennaio 2023 tra Città di Varese e Virtus Ciserano Bergamo; nonché per aver presenziato alla conferenza stampa di fine gara nonostante fosse inibito in virtù di provvedimento sanzionatorio di settanta (70) giorni, emesso dal Tribunale Federale Nazionale con il n. 0096/TFNSD-2022-2023 del 15 dicembre 2022, pronuncia passata in giudicato n. 0093/TFNSD/2022-2023 a seguito di deferimento della Procuratore Federale n. 3338/113 pf22- 23/GC/GR/ff del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022. Ammenda di € 600,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…Né può accedersi alla tesi difensiva secondo la quale non si trattasse di una conferenza stampa vera e propria, ma di un mero “colloquio” con i giornalisti. Difatti, da un lato, è stata definita conferenza stampa dai giornalisti stessi e dai collaboratori del Presidente e strutturata come tale con la collocazione di un tabellone alle spalle dello stesso. Dall’altro lato, al di là delle qualificazioni formali, il Presidente ha parlato in rappresentanza della squadra, svolgendo così un’attività vietata durante il periodo di inibizione. Dalle condotte sopra descritte ne deriva la violazione dell’art. 19, co. 3 CGS ai sensi del quale “ I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare” e dell’art. 9 con particolare con particolare riferimento al comma 2, che vieta al soggetto inibito di rappresentare la società e accedere agli spogliatoi e locali annessi in occasione delle gare.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 34/TFN - SD del 16 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 3453/777pf21-22/GC/SA/mg del 12 agosto 2022 nei confronti del sig. C.R. e della società GS CF Caprera - Reg. Prot. 32/TFN-SD

Massima: Mesi 18 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 19 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 1 lett. h) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, nel corso della gara valevole per il Campionato di Serie C Femminile gir. A “Ternana Femminile - GS CF Caprera” del 29/03/2022 della stagione sportiva 2021-2022, funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società GS CF Caprera nonostante fosse inibito in virtù di provvedimento sanzionatorio di anni 2 (due) di inibizione, emesso dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, con pronuncia passata in giudicato n. 85/TFN-SD 2021 - 2022 del 19.1.2022. Ammenda di € 2.000,oo alla società

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0019/CFA del 31 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio, di cui Com. Uff. n. 451 del 22.07.2022

Impugnazione – istanza: Sig. B.F. -S.S. Atletico Lazio A.S.D.-Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato la società con la penalizzazione in classifica di punti 9 da scontare nella s.s. 2022/2023 e l’ammenda di € 2.000,00 per i fatti ascritti al proprio presidente il quale è stato sanzionato con l’inibizione di anni  3 per  la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 9, comma 1, lett. h), del CGS per aver consentito, e/o comunque non impedito, al sig. …. di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, funzioni di direttore generale di fatto della società SS Atletico Lazio ASD pur non essendo tesserato per la stessa ed essendo inibito in virtù di provvedimento sanzionatorio di anni 5 di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, emesso dal TNF, Sezione Disciplinare; per   la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per non avere corrisposto all’allenatore sig. ….., nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo 74/2021 del 25/02/2021, comunicato alla Società a mezzo PEC in pari data; per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 2, del CGS per aver consentito, e/o comunque non impedito, al sig. … di apporre materialmente la sottoscrizione apocrifa del sig. …., allenatore già tesserato per la SS Atletico Lazio ASD, sulla quietanza di pagamento datata 22/07/2021 contenente la dichiarazione di avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal precitato Collegio Arbitrale, nonché per avere prodotto tale quietanza liberatoria con sottoscrizione non veridica al Comitato Regionale Lazio della L.N.D., consentendo in tal modo alla SS Atletico Lazio ASD l’iscrizione al campionato di Eccellenza per il Lazio della stagione sportiva 2021-2022, al quale invece non avrebbe avuto diritto ad essere ammessa; per la violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, senza addurre alcun legittimo motivo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 18/03/2022, 21/03/2022 e 24/03/2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento….

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0090/CFA del 1 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 21 del 28 aprile 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Asd Centro Storico Salerno, sigg.ri A.G. e P.V.

Massima: Il Collegio ritiene utile sottolineare che la Corte federale può riqualificare le domande, alla luce dei contenuti del Codice di giustizia sportiva. Ciò, del resto, in relazione alla circostanza che la normativa endofederale riconosce agli Organi di Giustizia Sportiva sia la discrezionalità nel decidere se procedere o meno all’acquisizione degli accertamenti richiesti dalle parti, sia i più ampi poteri di indagine e di accertamento in relazione al fatto (cfr. CFA, Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). Orbene, non v’è dubbio che, nel disciplinare in un unico articolo (l’art. 9) le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società, il CGS abbia presupposto una distinzione (che trova univoca conferma nella prassi) tra le sanzioni riferibili ai calciatori e quelle riferibili ad altri soggetti dell’ordinamento sportivo. Per quanto qui rileva, la squalifica attiene alla interdizione dalla partecipazione all’attività agonistica mentre l’inibizione riguarda le attività dei soggetti, come i dirigenti della società, che non sono impegnati direttamente, come invece i calciatori, nell’attività agonistica. Squalifica e inibizione costituiscono dunque due differenti tipologie di sanzione che investono, ai sensi dell’art. 9 CGS, diversi soggetti dell’ordinamento sportivo. Va inoltre considerato che il signor …. era tesserato come giocatore e, in quanto elemento non contestato e testimoniato anche dalle distinte di gara, ha svolto anche le funzioni di dirigente accompagnatore. L’eventuale violazione delle disposizioni sopra richiamate investirebbe quindi entrambe le attività. Dunque vanno applicate al medesimo soggetto, a diverso titolo, sia la squalifica sia l’inibizione. In base alle considerazioni svolte, il Collegio ritiene pertanto che la domanda del reclamo vada riqualificata, nei confronti delle due persone fisiche, quale richiesta di applicazione di quattro mesi di inibizione per il signor …., Presidente della società, di quattro mesi di inibizione e squalifica per il signor ….., oltre alla sanzione di seicento euro a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 16/TFN - SD del 2 Agosto 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. . 00064 /626pf20-21/GC/blp del 2 luglio 2021 nei confronti del sig. B.M., della società ASD Città di Falconara, del sig. M.S. e della società ASD Vigor Macerata - Reg. Prot. 1/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibzione al presidente della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 9, comma 2 del CGS, avendo lo stesso presenziato all’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Marche convocata per il giorno 09.01.2021 presso il Palasport “Palaprometeo” di Ancona, via Cameranense, intrattenendosi con diversi presenti e introducendosi nel locale in cui era in corso lo scrutinio delle schede di voto, nonostante versasse in stato di inibizione. Amemnda di € 1.000,00 alla società…Com’è noto, ai sensi dell’art. 9, n. 2, CGS, “La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a)il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h)” . Nel caso di specie, il 9 gennaio 2021, data dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Marche, il sig. B. versava in stato di inibizione in forza dei…..dispositivi del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare e della loro concatenazione temporale….Il sig. B… giustifica, tuttavia, la propria presenza alla suddetta assemblea sostenendo che la stessa sarebbe avvenuta in qualità di Proprietario, Amministratore e Redattore della propria a testata giornalistica. Sul punto occorre, evidenziare che il sig. B. - come dallo stesso riconosciuto nel corso dell’audizione dell’11 aprile 2021 e ribadito nella memoria difensiva - ha ammesso di non aver mai richiesto alcun accredito al CR Marche; onere al quale avrebbe dovuto adempiere nel caso in cui avesse inteso partecipare all’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Marche in qualità di proprietario/amministratore/redattore di una testata giornalistica; ciò gli avrebbe consentito di disporre di credits legittimanti la partecipazione a tale titolo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 94/TFN del 29.01.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7598 /208 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.12.2020 nei confronti dei sig.ri F.P.B. E.D.F., M.C. e della società ASD Vastese Calcio 1902 - Reg. Prot. 84/TFN-SD)

Massima: Infondato è il deferimento nei confronti del Presidente che essendo inibito non avrebbe potuto inviare il messaggio di scuse indirizzato ai tifosi per il provvedimento inibitorio allo stesso comminato ed il punto di penalizzazione in classifica per la squadra, né i ringraziamenti redatti congiuntamente alla moglie per i messaggi di condoglianze ricevuti in occasione della morte del proprio padre, né i messaggi di auguri ricevuti come Presidente per il suo cinquantesimo compleanno e neanche le uscite con la squadra presso un centro commerciale o l’accesso al bar dello stadio.…si tratta infatti di situazioni che non possono configurare alcuna delle ipotesi previste dall’art. 9, c. 2 CGS laddove fissa le condotte precluse al soggetto inibito: quelle poste in essere dal sig. B. non paiono essere infatti attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, né vengono svolte all’interno di organi federali, né all’interno di spogliatoi o locali annessi in occasione di manifestazioni o gare. Non perdono, a giudizio di questo Collegio, la valenza strettamente personale quei messaggi con cui il deferito risponde agli auguri di compleanno o a messaggi di cordoglio per la perdita del padre, sebbene allo stesso indirizzati in qualità di Presidente della società; anche le scuse pubbliche ai tifosi per le ripercussioni subite dalla squadra a causa di condotte realizzate durante la sua presidenza non possono farsi rientrare nel dettato normativo dell’art. 9 CGS. Così come non coinvolgono l’ordinamento sportivo l’eventuale accesso in un centro commerciale con la squadra piuttosto che l’essersi intrattenuto al bar dello stadio.

Massima: Per quanto concerne gli addebiti mossi al sig. … per violazione del principio di onorabilità di cui all’art. 22 bis NOIF,  si  deve  rilevare come  la  Procura  Federale  non  abbia  fondato  il  deferimento su  riscontri  probatori  certi e circostanziati, non vi è prova della sussistenza effettiva a carico del deferito di una sentenza penale di condanna passata in giudicato per uno dei reati menzionati nella disposizione; a fronte di ciò, la difesa ha fornito prova documentale di una sentenza di primo grado del Tribunale di L’Aquila per cui pende un ricorso in appello depositato il 7 gennaio  2021…Non  risultano,  pertanto,  integrate  le  condizioni  di incompatibilità previste dalla normativa federale vigente

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.2020 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ del 28.03.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. B.O. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7745/672  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 29.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; - AMMENDA DI € 350.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E  COM.  UFF.  62/CFA  DEL  7.1.2019  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019

Massima: ….Va ricordato sul punto che le stesse disposizioni di cui all’art. 19 commi 1, lett. h e 8 C.G.S., nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività  in  seno  alla  Federazione Italiana Gioco Calcio con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”, espressamente  eccettuano  dalle  attività  inibite  quelle  che  riguardano  l’attività  amministrative da svolgere nell’ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono. Non può esservi dubbio sul fatto che l’omissione relativa al reperimento e alla sottoscrizione della fideiussione richiesta per l’ammissione al Campionato di appartenenza costituisce tipica espressione di quella attività di carattere amministrativo e gestionale che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell’inibizione. Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe paradossale immaginare che precedenti sanzioni inflitte per altri precedenti mancati adempimenti di carattere amministrativo possano essere addotti come scuse per eludere la responsabilità relativa ad una ulteriore violazione di carattere disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 70/TFN del 6.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5904/54 pf19-20 GC/GP/ma del 07.11.19 a carico della sig.ra R.S. e della società Lupa Roma FC Srl - Reg. Prot. 93/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, in relazione all’art. 19, comma 2, del CGS vigente ratione temporis, oggi trasfuso nell’art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, precisamente in data 04/12/2018, sottoscritto, nella sua qualità, tre reclami avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – avverso altrettante decisioni della Commissione Accordi Economici del 15/11/2018, nonostante fosse in costanza di una sanzione inibitoria che le precludeva la possibilità di rappresentare la società di cui era Presidente, all’epoca dei fatti, in attività rilevanti per l’Ordinamento Sportivo Federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00…Alla luce di tale provvedimento sanzionatorio, alla sig.ra S. era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi  dell'articolo  19  comma  1  lettera  h)  nonché  comma  2  lettera  a)  CGS  vigente  ratione  temporis,  il  quale espressamente collega alla sanzione della inibizione temporanea il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Conseguentemente i tre menzionati ricorsi della società venivano considerati dal Tribunale tamquam non esset e veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale la quale, per quanto di competenza, muoveva le contestazioni alla base del presente procedimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN del 4.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 492/921 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019 a carico di a carico del sig. P.M. - Reg. Prot. 6/TFN-SD)

Massima: Anni 1 di inibizione al Presidente  per la violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione agli art.li 10 co. 2, e 19 co. 2 stesso codice, nonché dell’art. 39 co. 2 delle NOIF, perché in data 30/01/2019 sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071037/A, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” ….. - poi inviato in data 31/01/2019 a mezzo PEC all’Ufficio Tesseramento della Lega Pro - nonostante fosse inibito per 4 mesi dal 29/01/2019 per effetto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare reso noto con CU n. 42/TFN del 28/01/2019 e senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa; per la violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione agli art.li 10 co. 2, e 19 co. 2 stesso codice, nonché dell’art. 39 co. 2 delle NOIF, perché in data 31/01/2019 sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071062/A, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” ….. - poi inviato in data 31/01/2019 a mezzo PEC all’Ufficio Tesseramento della Lega Pro - nonostante fosse inibito per 4 mesi dal 29/01/2019 per effetto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare reso noto con CU n. 42/TFN del 28/01/2019 e senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 25/CFA del  30/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 016/CFA del 2 Agosto 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. C.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3; - AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13204/1096 PF 18-19 GP/GM/SDS DEL 22.5.2019

Impugnazione Istanza:RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  ACF  FIORENTINA  SPA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  € ,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13204/1096 PF 18-19 GP/GM/SDS DEL 22.5.2019

Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva sanionato il direttore generale per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 19, comma 4, C.G.S. per aver partecipato - nella sua qualità di direttore generale dell'area tecnica dell'ACF Fiorentina S.p.A. attinto dalla sanzione dell'inibizione in corso di esecuzione - alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell'ACF Fiorentina, sig. …, tenutasi il 10 aprile 2019, in quanto l'art. 19 del C.G.S. del 2014, applicabile alla fattispecie, non contempla più tra le fattispecie di divieto, in ogni caso esplicitamente previste come conseguenza della sanzione dell'inibizione, quella di rilasciare dichiarazioni alla stampa o ai mezzi di comunicazione, a differenza del previgente Codice del 2007 che un tale divieto prevedeva espressamente alla lett. d) dell'art. 19….Ed invero, dal combinato delle disposizioni di cui al comma 1, lett. h), al comma 2 ed al comma 8 dell’art. 19 del C.G.S. del 2014, ratione temporis applicabile alla fattispecie, si trae la conclusione per la quale ad un direttore generale dell’area tecnica, quale è il tesserato sig. …, non può ritenersi precluso,  in pendenza di una sanzione dell’inibizione, prendere parte ad un’attività di comunicazione con i media che, nell’ambito della sfera delle competenze proprie del ruolo ricoperto dall’odierno  deferito nell’organigramma aziendale, può ben essere ascritta al novero delle attività amministrative che il citato comma 8 dell’art. 19 consente di svolgere nell’ambito della propria società, per tali dovendo intendersi, nel caso qui in esame, quelle che rivestono importanza, sotto il profilo tecnico, nel perimetro societario della ACF Fiorentina, come, per l’appunto, la presentazione alla stampa del nuovo  allenatore  della Società. D’altro canto e per converso, la fattispecie pacificamente non costituisce “attività in senso alla FIGC”, né implica la rappresentanza della Fiorentina “nell’ambito federale”, così che essa sfugge alle preclusioni imposte dalla lett. h del comma 1 dell’art. 19 C.G.S., né integra la violazione di uno dei divieti di cui va pertanto esclusa ogni interpretazione in chiave estensiva – tipizzati dal comma 2 dello stesso articolo (ossia: rappresentare la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; partecipare a qualsiasi attività di organi federali; accedere agli spogliatoi ed ai locali annessi in occasione di manifestazioni o gare calcistiche; partecipare a riunioni con tesserati FIGC o agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA). Nè può, infine, trascurarsi la volontà del legislatore federale di eliminare, a partire dal 2014, dalla rassegna dei comportamenti vietati al soggetto temporaneamente inibito di cui al comma 2 dell’art. 19 C.G.S., proprio quello che concerne il rapporto con la stampa e con i media, indice  di una scelta di generale favor per le attività di comunicazione di massa che, in definitiva, non c’è ragione di ritenere nel caso di specie vietata al sig….. consegue il venir meno della responsabilità diretta ascritta alla ACF Fiorentina S.p.A.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 69CFA DEL  30/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 006/CFA DEL 31 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. T.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE  - NOTA N. 10192/9 PF  17-18 GP/GT/AG DEL  16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD GRASSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. Z.T.(ALL’EPOCA DEI  FATTI CO-PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 35.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

 Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ POL. FIRENZE OVEST ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO S.S. 2017/18 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA  2 E 4,  COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI OLTRE ALL’ULTERIORE SQUALIFICA DI MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 70.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1  BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1, 2, 6 E 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo della società firmato da persona inibita con lo stesso provvedimento impugnato.. Lo stesso, infatti, risulta formulato dalla società, “nella persona di M. C., non in proprio ma quale Presidente e Legale rappresentante della A.S.D. Grassina”; lo stesso Colucci, poi, ha provveduto a rilasciare e sottoscrivere la procura alle liti al difensore nominato. Poiché, tuttavia, al C. è stata irrogata con il provvedimento impugnato - immediatamente esecutivo - la sanzione dell’inibizione per anni uno (quindi sino al 19.6.2019), allo stesso, ai sensi dell’art. 19, comma 2, C.G.S., è fatto divieto fino alla predetta data di rappresentare la  società medesima e di compiere per essa attività rilevanti per l’ordinamento sportivo. Secondo la costante giurisprudenza sul punto di questa Corte, pertanto, il proposto gravame va dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.P. (all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 13204/1096 pf18-19 GP/GM/sds del 22.5.2019).

Massima: Il Direttore Generale della società con poteri di rappresentanza è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 oltre all’ammenda di € 10.000,00 per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 4, del CGS perchè nonostante inibito per 2 mesi e 20 giorni dal TFN - Sez. Disciplinare, come da C.U. n. 47 del 22.2.2019, ha continuato a svolgere attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C.”, contestava agli odierni deferiti le seguenti condotte ritenute violative della normativa federale: la partecipazione del sig. …. in data 10/04/2019, quale Direttore Generale e Responsabile dell’Area Tecnica della società ACF Fiorentina Spa, alla presentazione alla stampa del nuovo allenatore della ACF Fiorentina sig. …, nel corso della quale interveniva sia per presentare il nuovo tecnico sia per rispondere in nome della società ad alcune domande poste allo stesso dagli organi di stampa. Lo stesso allenatore, sig. …, nel corso della richiamata presentazione alla stampa affermava: "Mi hanno convinto i … e il direttore .., non facciamo parallelismi con la mia precedente esperienza, ora nuovo ciclo" e poi “Sono arrivato alla Fiorentina perché ho parlato tre ore con Corvino di calcio. .." confermando che la trattativa per il suo ingaggio sarebbe stata condotta e definita dal Direttore Generale della ACF Fiorentina Spa sig. …, seppur inibito, e pertanto non autorizzato a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o rappresentare la società ACF Fiorentina Spa in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, quale nella fattispecie la definizione e contrattualizzazione di un nuovo allenatore per la società da lui rappresentata. La società a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00…Il Collegio, nondimeno, ritiene che lo stato di inibizione in cui versava il sig. … il 10/04/2019 allorquando, non solo prendeva parte alla presentazione alla stampa del nuovo allenatore della ACF Fiorentina Spa, ma introduceva lo stesso e l’intera operazione ai giornalisti, rispondendo alle domande poste in quella sede alla società per illustrarne al meglio i contorni contrattuali e sportivi, orbene, lo stato di inibito lo poneva in una condizione di incompatibilità con l’esercizio di tali funzioni. Sebbene, l’art. 19 comma 2 nell’attuale formulazione non contempli espressamente il divieto per il soggetto inibito di rilasciare dichiarazioni ai mezzi di informazione, tuttavia non si può non rilevare come l’elencazione di cui al comma due debba ritenersi aperta e non esaustiva delle condotte vietate, facendosi riferimento a ciò che comporta la sanzione dell’inibizione temporanea “in ogni caso” e lasciando, in tal modo, all’interprete la facoltà di individuare volta per volta le ulteriori condotte violative ai sensi della lettera h) del comma 1 art. 19 CGS. (“inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro”). Ad avviso di questo Tribunale, il Sig. … nella giornata del 10 aprile 2019 ha agito nella veste di Direttore Generale, introducendo il nuovo allenatore della prima squadra e rappresentando alla stampa nazionale i dettagli e le ragioni di tale rilevantissima operazione societaria, in piena estrinsecazione di un ruolo che per effetto della sanzione disciplinare irrogatagli doveva considerarsi momentaneamente sospeso. Certamente si deve escludere la riconducibilità della menzionata condotta nell’alveo del comma 8 dell’art. 19 laddove prevede che i “soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”. La disposizione, infatti, fa riferimento a quegli adempimenti di natura prettamente burocratica, gestionale interna necessari per la prosecuzione della ordinaria amministrazione societaria. Per quanto qui ci occupa, infine, non si ritiene di attribuire alcuna rilevanza alla telefonata intercorsa tra il tecnico Sig. … ed il Sig. … ai fini della dimostrazione di un intervento di quest’ultimo nella fase delle trattative per la conclusione dell’accordo contrattuale tra il primo e la ACF Fiorentina spa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 9532/924 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).

Massima: Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. B., quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla normativa Federale per gli adempimenti amministrativi menzionati, farebbe venire meno la responsabilità a carico dei deferiti in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell’ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. B. medesimo in quel determinato momento storico. Si premette per completezza espositiva, che anche in caso di accoglimento di tale eccezione sollevata dalla difesa, sarebbe residuata comunque la contestata responsabilità diretta della società AC Cuneo 1905 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. In ogni caso, come più volte ribadito da questo collegio (da ultimo con decisione pronunciata nei confronti degli odierni deferiti, pubblicata con CU n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito Federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro” espressamente prevedono anche che i “soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 129/CFA 06 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. SPADONI GIULIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 3; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017; RICORSO DEL SIG. NACCIARRITI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 3; AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017; RICORSO DEL SIG. RANIERI FABIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017; RICORSO DEL SIG. MASTROPIETRO UGO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 40% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5,  10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017; RICORSO DEL SIG. LEONE RICCARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 45% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 1; AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017

Massima: La Corte, in accoglimento parziale dell’appello, ridetermina le sanzioni inflitte ai deferiti in un sostanziale dimezzamento di quelle irrogate in primo grado, eccezion fatta per quella irrogata al consigliere di amministrazione della società; tale sanzione, infatti, risulta estremamente esigua sicché appare corretto procedere alla relativa riduzione nella misura del presofferto e non già della metà.  La Corte riduce le sanzioni inflitte in primo grado perchè ritiene i soggetti deferiti responsabili della violazione dell’art. 1-bis C.G.S. F.I.G.C. perché hanno consentito che, un soggetto inibito con sentenza del Tribunale nazionale federale a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., avesse posto in essere una condotta assimilabile a quella di direttore generale o di direttore sportivo della società, definendosi “uomo di fiducia” della stessa e, in tal veste, avesse partecipato a riunioni con i tesserati, svolgendo attività relativa ad operazioni di trasferimento e cessione di calciatori e tecnici, con l’implicito consenso o, comunque, in assenza di dissenso da parte dei deferiti. In tal senso deponevano alcuni articoli di stampa (inviati alla Procura Federale dal Presidente della Lega italiana calcio professionistico) nonché le deposizioni di alcuni atleti….Occorre evidenziare come le fattispecie descritte dagli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S. abbiano oggetto e ratio distinte, sicché la seconda non può considerarsi mera specificazione della prima con conseguente non applicabilità, nel caso di specie, neanche in via meramente analogica, del disposto dell’art. 15 c.p. (Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito).  Ai sensi del citato art. 1- bis, “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”. Ne consegue l’obbligo dei medesimi di uniformarsi ad un duplice canone di comportamento che implica il rispetto non solo delle specifiche e puntuali disposizioni normative emanate dai competenti organi federali ma anche quello dei più generali canoni di correttezza dei rapporti tra soggetti appartenenti alla medesima comunità, soprattutto quando questa, come nel caso del diritto sportivo, sia fondata su principi di leale competizione. Peraltro, l’ordinamento conosce un’altra ipotesi di concorrenza tra le specifiche prescrizioni normative e quelle riconducibili ai canoni di lealtà e correttezza (si veda in tal senso l’art. 88 c.p.c.), canoni questi ultimi che trovano il loro più compiuto riferimento al dovere generale e diffuso di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., che funge da limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva….Com’è noto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del medesimo Codice, la sanzione dell’inibizione comporta: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA. Dalla lettura degli atti di causa, emerge la prova dell’avvenuta violazione da parte del – omissis - di numerose di tali prescrizioni, avendo lo stesso partecipato ad attività federali, presiedendo riunioni con i tesserati e rappresentando la società nei rapporti con i medesimi ed i terzi. Tali comportamenti non sono avvenuti in maniera episodica né occulta, avendo il – omissis - posto in essere tali condotte in diverse occasioni, alla presenza di numerose persone e tesserati della società U Ancona 1905 S.r.l.. Tali comportamenti avevano assunto la connotazione di fatto notorio, essendo noti non solo a numerosi tesserati che ne hanno riferito con dovizia di particolari alla Procura Federale ma anche alla stampa che ne ha dato ampia notizia. È evidente che, tra gli obblighi di lealtà, correttezza e probità, vi è quello che grava, su tutti i soggetti indicati dall’art. 1-bis ma, in particolare, su coloro che hanno responsabilità societarie e dirigenziali, di consentire ed agevolare la piena e compiuta attuazione delle disposizioni federali e delle conseguenti decisioni. Conseguentemente, i suddetti soggetti sono tenuti a collaborare perché – nell’ambito della loro sfera di responsabilità – le norme federali siano pienamente rispettate. Tale dovere implica non solo il divieto di svolgere attività contrarie alle disposizioni federali ma anche l’obbligo di vigilare affinché tali disposizioni non siano violate. Nel caso di specie, nonostante la palese e notoria violazione degli art. 10 e 19 C.G.S. posta in essere dal – omissis -  all’interno della società U.S. Ancona 1905 S.r.l. (riunendosi con i tesserati della stessa e proponendosi ai medesimi come fiduciario della medesima) nessuno degli attuali ricorrenti (tutti a vario titolo rivestenti posizioni apicali nell’assetto proprietario o dirigenziale della citata società) ha fatto nulla per impedire - o anche solo arginare - tali comportamenti. D’altro canto, la tenuta dell’ordinamento sportivo impone che chi ha tali responsabilità all’interno delle compagini societarie collabori all’attuazione dell’ordinamento impedendo che soggetti inibiti pongano in essere comportamenti illeciti che vanificano di fatto le sanzioni irrogate. Addirittura, alcuni dei ricorrenti hanno partecipato a tali riunioni senza prendere provvedimenti o provvedere ad informare i competenti organi federali né nell’immediato né successivamente. Conseguentemente, deve ritenersi accertata la contestata violazione dell’art. 1-bis C.G.S.  F.I.G.C. da parte di tutti gli attuali ricorrenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 55/TFN-SD del 29 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  F.R. (Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl),  SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL- (nota n. 6175/124 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.1.2018).

Massima: L’Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e l’ammenda di Euro 2.000,00 per la violazione  dell’obbligo di  osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36, comma 6, 37, comma 1 delle NOIF e dall’art. 10, comma 1, secondo periodo, del CGS, per essersi adoperato per il tesseramento per  la Società, del l’allenatore pur essendo a conoscenza del “status” di squalificato a termine di questi  e  in costanza del decorso della sanzione, nonostante il divieto di tesseramento previsto dalle citate norme nonché, al solo scopo di consentirgli di eludere il disposto dell’art. 22 comma 8 del CGS, come richiamato dall’art. 19 comma 11.4 del CGS, per avere acconsentito al tesseramento dell’allenatore con la qualifica di Tecnico con le fittizie mansioni di “collaboratore prima squadra” a dispetto delle reali mansioni di dirigente della Società al medesimo da egli stesso delegate, in tutto e per tutto assimilabili a quella di Direttore Generale, consentendogli di esercitare, in tale veste, ampi poteri di gestione amministrativa e sportiva e avvalendosi dello stesso, sebbene squalificato, per attività attinenti al tesseramento di calciatori e tecnici. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 101/CFA 17 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 12.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P.V.(EX PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 2 LETTERA D) E 22, COMMA 8 C.G.S., NONCHÉ ART. 45, COMMA 5 C.G.S. C.O.N.I. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4350/1300 PF16-17 CS/GB DEL 21.11.2017

Massima: La Corte conferma le decisione del TFN che ha sanzionato l’ex Presidente del Comitato Regionale Campania in via autonoma e in relazione con l’art. 19, comma 2 lettera d) e con l’art. 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nonché in relazione con l’art. 45, comma 5, del CGS C.O.N.I., perché, nonostante fosse stato inibito, svolgeva attività ritenuta rilevante per l’Ordinamento Federale intervenendo nel corso della manifestazione sportiva organizzata dalla Società per festeggiare la vittoria della Coppa Fair Play 2016/2017 a livello regionale della serie D di Calcio a 5, in violazione del divieto previsto per i soggetti inibiti di partecipare a riunioni con tesserati  F.I.G.C

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 41/TFN-SD del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PASTORE  VINCENZO  (ex Presidente del Comitato Regionale Campania – LND), SOCIETÀ ASD ANTONIO ESPOSITO - (nota  n. 4350/1300 pf16-17 CS/gb del 21.11.2017).

Massima: L’ex Presidente del Comitato Regionale Campania, è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità), in via autonoma e in relazione con l’art. 19, comma 2 lettera d) e con l’art. 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nonché in relazione con l’art. 45, comma 5, del CGS C.O.N.I., perché, nonostante fosse stato inibito, svolgeva attività ritenuta rilevante per l’Ordinamento Federale intervenendo nel corso della manifestazione sportiva organizzata dalla Società per festeggiare la vittoria della Coppa Fair Play 2016/2017 a livello regionale della serie D di Calcio a 5, in violazione del divieto previsto per i soggetti inibiti di partecipare a riunioni con tesserati  F.I.G.C. Il tenore testuale dell’art. 19, c. 2, lett. d del C.G.S, in combinato disposto con il tenore letterale dell’art. 22, c. 8 del medesimo Codice, induce a ritenere che l’ambito oggettivo di applicazione delle norme in commento non sia circoscritto alle sole riunioni ufficiali, per tali intendendosi solo quelle organizzate dagli organi federali, bensì si estenda – in coerenza con la ratio sottesa alle norme in esame - ad ogni tipo di "riunione" (nel suo significato letterale di "aggregazione di piú persone nello stesso luogo") ove siano comunque presenti tesserati FIGC nell’esercizio di funzioni di rappresentanza della Federazione o comunque riconducibili ad attività di rilevanza per l’organizzazione federale. D'altro canto se cosí non fosse vi sarebbe ictu oculi una disparità di trattamento fra ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del CGS, passibili di sanzioni disciplinari anche solo se hanno "contatti" con tesserati inibiti o squalificati - sebbene circoscritti e finalizzati alle attivitá espressamente elencate nel predetto articolo - e gli inibiti stessi, che sarebbero passibili di ulteriori sanzioni solo qualora avessero contatti con tesserati nel corso di riunioni "ufficiali". Nel caso di specie, non v’é dubbio che si sia svolta una riunione alla presenza  ufficiale  di tesserati FIGC, alla quale l’ex Presidente ha attivamente preso parte sedendo al tavolo degli ospiti ufficiali e partecipando alla (simbolica) cerimonia di premiazione dei calciatori. Va evidenziato, in proposito, che la manifestazione in questione era strettamene correlata ad un'attivitá sportiva organizzata nell'ambito della FIGC, giacché organizzata da una Società affiliata alla FIGC, in conseguenza di una vittoria ufficiale ottenuta in una competizione organizzata dalla stessa Federazione. Va soggiunto che la manifestazione ha avuto un rilevanza anche pubblica e mediatica, in quanto organizzata in una pubblica piazza e non giá in un domicilio privato. Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Procura Federale, e che hanno trovato riscontro all’esame del Collegio, risulta altresì che l’ex Presidente sia pubblicamente intervenuto nel corso della manifestazione per porgere dei brevi saluti, questo immediatamente dopo l'intervento del rappresentante del CONI e prima dell'intervento di un altro soggetto che riveste una carica all'interno dell'Ordinamento Federale (comunemente indicato da uno degli interrogati quale "commissario di campo"): modalità queste che il Collegio reputa idonee ad ingenerare nel pubblico il ragionevole convincimento che l’ex Presidente fosse intervenuto in rappresentanza della Federazione. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta posta in essere da un proprio tesserato, allenatore ed organizzatore dell’evento sanzionato dalla Commissione del Settore Tecnico con la sanzione dell’ammonizione. Accertata principaliter la responsabilità del tecnico, ne consegue la responsabilità oggettiva della società deferita. La circostanza che la decisione resa con il C.U. n. 187/2018 non sia ancora passata in giudicato viene valutata dal Collegio non preclusiva alla definizione dell’odierno procedimento, in mancanza di una disposizione specifica dell’ordinamento  federale  che  imponga  di  attendere che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in  giudicato  (cfr.  Cassazione civile, ss.uu. sentenza 19/6/2012, n. 10027).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI NICOLA ERCOLE (all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto all’interno e nell’interesse della  Società US Ancona 1905 Srl, con il consenso dei soci di riferimento Mastropietro e Leone, un’attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 bis,  comma 5 CGS), MASTROPIETRO UGO (all’epoca dei fatti tesserato e socio con una  quota del 40% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl), LEONE RICCARDO  (all’epoca dei fatti Amministratore e socio con una quota del 45% del capitale  sociale della US Ancona 1905 Srl), MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Presidente della  Società US Ancona 1905 Srl nonché Amministratore Delegato della Società),  D’ANGELO GIANFRANCO (all’epoca dei fatti consigliere d’amministrazione della US  Ancona 1905 Srl), RANIERI FABIANO (all’epoca dei fatti consigliere  d’amministrazione della US Ancona 1905 Srl), NACCIARRITI MARCO (all’epoca dei  fatti Direttore Generale della Società US Ancona 1905 Srl), SPADONI GIULIO  (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ  US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 2324/1032 pf16-17 GP/GC/blp del 26.09.2017).

Massima: Colui che all’epoca dei fatti ha svolto all’interno e nell’interesse della Società con il consenso dei soci di riferimento, un’attività rilevante per l’Ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS è sanzionato con l’inibizione di anni 1  mesi 6 ed Euro 15.000,00 di ammenda: a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 19, comma 2, punto a) del CGS per aver contravvenuto al provvedimento di inibizione inflitta come da C.U. della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., compiendo attività rilevante per l’Ordinamento sportivo per conto e nell’interesse della società e, segnatamente, per aver svolto di fatto le mansioni di Direttore Generale o comunque di Direttore Sportivo, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, nonché per aver avuto un ruolo attivo nel trasferimento di alcuni calciatori, benché nel periodo di tempo in cui sono state poste in essere tali condotte egli fosse inibito alla svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. e soggetto non autorizzato, e ciò con l’esplicito consenso dei legali rapp.ti della società. In linea generale, la ratio della violazione risiede pertanto nella mera correlazione tra il contestato art. 10 comma 1 CGS ("è fatto altresì divieto... di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati"), e la pacifica partecipazione nell'occorso del soggetto sanzionato che costituisce l'insormontabile antecedente giuridico-fattuale della vicenda, dal momento che il Sig. – omissis - risulta essere persona già condannata (Tribunale Federale con C.U. n. 48 del 01/02/2016: anni cinque di inibizione, decisione confermata dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 114 del 29/04/2016). Tale suo status non gli consentiva di svolgere alcuna funzione in àmbito sportivo; permetteva a qualsiasi altro interlocutore di avvalersi della sua opera professionale in virtù del divieto sancito espressamente dal citato art. 10, comma 1 CGS, anzi, stando al tenore letterale della citata norma sportiva, vige proprio il divieto assoluto di "avere contatti" con soggetti squalificati. Ciò nonostante la proprietà e il management dell'Ancona hanno accettato la personale presenza del Sig. – omissis -  nei quadri del sodalizio, se pure in maniera federalmente non censita o ufficiale, per cui ritiene il Tribunale che il principio accusatorio assunto dalla Procura Federale sia legittimo e corretto ove relazionato alla stretta comparazione tra fatti e norma, la cui peculiare analisi costituisce il fulcro essenziale di questo procedimento…. In estrema sintesi, ciò che nella specie caratterizza la violazione normativa dell'art. 10 comma 1 CGS è la mera presenza del Sig. – omissis - all'interno del sodalizio, a vario titolo, più specificamente l'aver assunto contatti con il medesimo (poiché soggetto squalificato) e addirittura consentito di svolgere una qualsiasi attività sociale.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I  -  Sezione Quarta: Decisione n. 25 del 10/06/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata in data 13 maggio 2016, di cui al C.U. n. 123/CFA (2015/2016),

Parti: Procura Generale CONI/Procura Federale FIGC/ Claude Alain Di Menno Di Bucchianico/ Angelo Castrignanò/ S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l.

Massima: Un ordinamento giuridico, quale che ne sia la collocazione o l’origine, non può definirsi tale senza rispondere al principio di coerenza, che impedisce di simultaneamente esigere e vietare un medesimo comportamento ai suoi appartenenti: segnatamente, l’ordinamento della FIGC non può porre a carico degli associati che risultino inibiti a «svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società», come testualmente recita l’art. 19, c. 8, CGS, e al contempo pretendere che il soggetto inibito durante il «periodo in cui la sanzione è eseguita» sia, però, obbligato a «depositare presso la CO.VI.SO.C. […] la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati». Con ogni evidenza, il dovere dell’attestazione, impegnativo verso soggetti dell’ordinamento federale, non sostanzia una mera «attività amministrativa nell’ambito dell[a] propri[a] società». Né varrebbe discriminare, all’interno della complessiva attività prescritta dalle NOIF, un obbligo sostantivo e principale e un dovere meramente procedurale e ancillare, distinguendo - sul primo versante - la capacità estintiva dei crediti dei tesserati dalla capacità - sul secondo - di sola documentazione degli adempimenti anteriori; infatti, basterebbe considerare l’ipotesi del pagamento del terzo per conto della Società obbligata, per tornare a dare rilievo essenziale proprio alla successiva attestazione ai soggetti federali, rivelando il bisogno che l’atto in questione risulti efficacemente impegnativo della potestà rappresentativa dell’ente verso la FIGC, ciò su cui indubbiamente va a incidere la sanzione inibitoria. Pertanto, ancorché il dovere di attestazione periodica ai sensi dell’art. 85, b),VII, NOIF possa convenirsi che incomba sulla Società, la S.S. Virtus Lanciano 1924 srl è stata chiamata a rispondere della corrispondente omissione esclusivamente «per il comportamento posto in essere dal sig. – omissis -», mentre il comportamento da lui esigibile giammai avrebbe potuto sostanziare l’illecito pregiudiziale di cui agli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c. 3, CGS. Consegue, da tanto, che il ricorso della Procura Generale dello Sport, inteso al ripristino della sanzione nei confronti del legale rappresentante (già alla data del 16/12/2015) e, in parte, della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl per responsabilità diretta, dev’essere rigettato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.059/TFN del 11 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.D.M. (soggetto inibito), C.A.D.M.D.B. (amministratore unico e rappresentante legale della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 9032/434 pf14-15 AM/ma del 15.4.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il soggetto inibito è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 22 comma 8 del CGS: a) per avere, sebbene fosse ancora vigente l’inibizione per cinque anni comminatagli dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Abruzzo (C.U. 69 del 26 maggio 2015), in occasione della gara della Lega Nazionale Professionisti di Serie B Virtus Lanciano/Varese del 31.01.2015, con l’artifizio di un “Pass Staff – All. Area”, recante il n. 30, rilasciatogli dalla Società Virtus Lanciano 1924 Srl per la Stagione Sportiva 2014 - 2015, recante la sua fotografia e la scritta “Magazziniere”, acceduto (benché tale accesso gli fosse precluso in conseguenza della richiamata inibizione) all’interno degli spogliatoi dove svolgeva l’attività di magazziniere, trasportando maglie, tute, bottiglie di integratori; per avere inoltre, al termine dell’incontro, portato nel magazzino, ubicato sempre all’interno degli spogliatoi, giacconi dei calciatori e palloni; per avere infine, negli ultimi due – tre minuti del secondo tempo, con l’artifizio del Pass Staff All Area, assistito alla gara nel campo di gioco, a circa due metri dalla panchina della Virtus Lanciano; b) per avere svolto indebitamente le mansioni di magazziniere, all’interno dello spogliatoio e dell’area riservata, nelle precedenti gare casalinghe disputate dalla Virtus Lanciano e ciò in forza del Pass All Area indebitamente rilasciatogli dalla Società Virtus Lanciano per la Stagione Sportiva 2014 – 2015. L’ Amministratore Unico è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per aver consentito tale condotta. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it

Decisione  Impugnata: Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014

Impugnazione Istanza: (382) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ USD TOR DI QUINTO (Pr.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA di € 500,00.

Impugnazione Istanza: (383) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. M.T.(Presidente della Società USD Tor di Quinto) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 .

Massima: Va dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Società, perché sottoscritto dal presidente, soggetto colpito da provvedimento di inibizione, con il provvedimento impugnato

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.065/CDN  del 31 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 4069/14 pf13-14 SP/blp del 5.2.2014).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 15 per la violazioni di cui all'art. 1, comma 1 del CGS e dell’art. 19 comma 2, punto a) CGS, per aver contravvenuto ai provvedimenti di inibizione inflitti come da C.U. 264/CGF del 08/05/2013 e C.U. 77/CDN del 19/03/2013, compiendo attività rilevante per l’Ordinamento sportivo, consistita nell’aver personalmente condotto trattative di ordine tecnico – economico con gli allenatori e di aver raggiunto con quest’ultimo un accordo tradotto nel contratto di prestazione sportiva depositato in data 01.07.2013 negli uffici della L.N.P. di serie B. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 18.000,00

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. G.F.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE  PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO  FALLIMENTO F.C. PIACENZA (nota n. 487/321pf11-12/SP/blp del 23.7.2012)   

Massima: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non risponde della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., e dell’art. 10, comma 1 CGS per aver intrattenuto rapporti con un  tesserato inibito, consistiti in riunioni (alle  quali partecipavano anche l’amministratore  della società e, dall’altra parte,)  finalizzate a concludere un contratto di cessione di quote societarie del sodalizio e per aver consentito al tesserato inibito, durante il periodo di c.d. “calciomercato” del 2011,  di prendere contatti, nell’interesse della società  con il Direttore Sportivo e con l’allenatore  della prima squadra.  Recita, infatti, l’art. 10, comma 1 C.G.S. ” 1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività  comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e  tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello  svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con  tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”.  Appare evidente a questa Corte che il parametro legale ha riguardo ad una serie di atti –  vietati ai tesserati inibiti - riguardanti il trasferimento, cessione o tesseramento di calciatori e/o  tecnici, senza alcun riferimento a quelle relative all’acquisto/cessione di partecipazioni azionarie  (come nel caso di specie).  Né, potrebbe obiettarsi, tale fattispecie potrebbe considerarsi attratta nel novero delle attività  latu sensu vietate perché, per quelle specificatamente elencate, è prevista la sanzione  dell’inefficacia degli atti; sanzione che tout court non potrebbe, ovviamente, prevedersi per contratti  di diritto privato esplicanti efficacia anche al di fuori del contesto federale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 15 AL SIG. C.N.E.D., PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA, A.C.R. MESSINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 26.9.2012, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 11790/409PF 12-13/SP/BLP DEL 19.9.2013

Massima: Al tesserato inibito è vietato, in occasione della partita entrare nel campo di gioco e negli spogliatoi, assistendo alla partita da luogo il cui accesso gli era precluso a cagione del suo pregresso status di tesserato federale inibito.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 23 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 27 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 393 Del 14.1.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL CALC. I.M. AL 19.3.2014 SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL’11.1.2014

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto proposto e sottoscritto dal presidente della società, che, essendo colpito da provvedimento disciplinare di inibizione, era privo della possibilità di rappresentare sia la società stessa che i suoi tesserati.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.067/CGF del 17 Ottobre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: - DELLA SIG.RA E.C. DALLE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2, N.O.I.F.; - DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 8509/1078PF 12-13/MS/VDP DEL 20.6.2013

Massima: E' infatti indubbio che il deposito degli accordi economici presso l'organo federale competente, sancito dall'art. 94 ter, comma 2 C.G.S. e ribadito dal Com. Uff. n. 1 del 2.7.2012 della Divisione Calcio Femminile, debba essere valutato come svolgimento di attività ben diverse da quelle specificatamente precluse agli inibiti dal secondo comma del già citato art. 19 C.G.S. e, quindi, consentita e dovuta, di guisa che l'averla omessa integra gli estremi della violazione contestata. Nè vale obiettare, come ha fatto la deferita, che all'incombente avrebbe dovuto provvedere il dirigente delegato alla rappresentanza risultante indicato sul foglio di censimento 2012/2013 della società, perchè la delega generica rilasciata allo stesso è finalizzata soltanto a garantire la rappresentanza societaria nei casi in cui il titolare sia, per qualsivoglia ragione, impedito; il che, per quanto si è già detto non sussisteva nel caso che ne occupa.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.026/CDN  del 21 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.L.M., E.D.C.N.(Presidente della Società SSD Città di  Messina Srl), Società SSD CITTÁ DI MESSINA Srl - (nota n. 11790/409pf 12-13/SP/blp  del 19.9.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dell’ art. 1,  comma 1 CGS, in relazione all’art. 19, comma 2, punto c), delle NOIF in quanto, pur  essendo stato inibito per due mesi dalla CDN con CU n.20 del 24/9/2012 entrava e  permaneva a lungo nel recinto di giuoco di un incontro ufficiale disputatosi, accedendo inoltre agli spogliatoi ed ai locali annessi.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN  del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.C. (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 8509/1078pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

Massima: Il legale rapp.te della società della società inibito non risponde della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 2° N0IF per l’inosservanza dell'obbligo di deposito degli accordi economici stipulati e sottoscritti, entro i termini di cui all'art. 94 ter, punto 2, NOIF, in quanto, alla luce dell’art. 19, comma 1, lett. h), CGS, il soggetto inibito temporaneamente non può svolgere alcuna attività in seno alla FIGC, né ricoprire cariche federali o rappresentare la Società in ambito federale. Poiché al momento della violazione contestata la Presidente risultava essere effettivamente inibita, non poteva adempiere all’obbligo contestato nel deferimento.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.007/CDN  del 19 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.G.(all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Foligno Calcio Srl), S.F.(all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Mantova FC Srl), A.A.R.(all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl) E DELLE SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO Srl, MANTOVA FC Srl e L’AQUILA CALCIO 1927 Srl (nota n. 7146/5pf12-13/SS/mg del 9.5.2013).

Massima: I soggetti inibiti o che non ne hanno titolo (accreditandosi con qualifica non veritiera)  non possono accedere al “calciomercato, e rispondono della violazione dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento, al terzo dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 2 del Regolamento ed all’art. 22 comma 8 CGS. Il “Regolamento per l’accesso all’area del Calcio Mercato 2012/2013”, dettato dalla FIGC, avente natura di “atto federale” con efficacia vincolante per tutti i tesserati, la cui violazione, per quel che si dirà, costituisce il presupposto del deferimento, autorizza il suddetto accesso solo alle persone che abbiano i seguenti requisiti: i consiglieri di amministrazione, i direttori generali, i direttori sportivi ed i segretari delle società professionistiche e delle società retrocesse dal campionato di seconda divisione 2011/2013; i direttori sportivi iscritti nell’elenco speciale dei direttori sportivi della FIGC; gli agenti dei calciatori iscritti nell’albo istituito dalla FIGC ed in possesso del tesserino rilasciato dalla Commissione Agenti Calciatori, nonché gli agenti di nazionalità estera appartenenti all’elenco agenti consultabile sul sito FIFA; gli allenatori di prima e di seconda categoria, nonché di altre categorie, ma solo se accreditati da società professionistiche con pass temporaneo; i calciatori muniti di pass temporaneo; gli avvocati in numero di uno per ogni calciatore, muniti di delega da quest’ultimo rilasciata, accompagnata da fotocopia del documento identificativo del delegante, previa esibizione del tesserino di appartenenza all’Ordine degli Avvocati; i legali rappresentanti delle società dilettantistiche muniti di pass temporaneo, ma solo se accreditati da società professionistiche. Il “Regolamento”, che disciplina anche per i giornalisti l’accesso al calcio mercato, pone in evidenza il divieto di accesso e comunque di partecipazione alle trattative per il trasferimento dei calciatori a carico dei soggetti sottoposti a provvedimenti inibitori degli Organi di Giustizia Sportiva.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.003/CDN  del 10 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (414) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.Z.(all’epoca dei fatti tesserato della Società US Cremonese Spa), Società US  CREMONESE Spa - (nota n. 7945/620pf12-13/SS/vdb del 4.6.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il direttore sportivo è sanzionato con l’inibizione di giorni 20  per la violazione di cui all’art. 1,  comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 22,  comma 8, Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato la disposizione che preclude al  soggetto sanzionato di “svolgere alcuna attività nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando  non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”. Lo stesso pur risultando  inibito a svolgere ogni attività sino al giorno 5 febbraio 2013 a seguito di decisioni degli  Organi di Giustizia Sportiva (vedi CU n. 109/Lega Pro del 22.01.2013), ha richiesto  l’accredito ed è stato presente, anche se per poche ore, nell’area federale nella giornata  del 29 gennaio 2013.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. R.M.AVVERSO LA SANZIONE  DELL’INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10  COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 487/321PF11-12/SP/BLP DEL 23.7.2012) -

Massima: L’amministratore della società non risponde della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., e dell’art. 10, comma 1 CGS per aver intrattenuto rapporti con un  tesserato inibito, consistiti in riunioni (alle  quali partecipavano anche il Presidente della società e, dall’altra parte,)  finalizzate a concludere un contratto di cessione di quote societarie del sodalizio e per aver consentito al tesserato inibito, durante il periodo di c.d. “calciomercato” del 2011,  di prendere contatti, nell’interesse della società  con il Direttore Sportivo e con l’allenatore  della prima squadra.  Recita, infatti, l’art. 10, comma 1 C.G.S. ” 1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività  comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e  tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello  svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con  tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”.  Appare evidente a questa Corte che il parametro legale ha riguardo ad una serie di atti –  vietati ai tesserati inibiti - riguardanti il trasferimento, cessione o tesseramento di calciatori e/o  tecnici, senza alcun riferimento a quelle relative all’acquisto/cessione di partecipazioni azionarie  (come nel caso di specie).  Né, potrebbe obiettarsi, tale fattispecie potrebbe considerarsi attratta nel novero delle attività  latu sensu vietate perché, per quelle specificatamente elencate, è prevista la sanzione  dell’inefficacia degli atti; sanzione che tout court non potrebbe, ovviamente, prevedersi per contratti  di diritto privato esplicanti efficacia anche al di fuori del contesto federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN  del 03 novembre 2008  n.  2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (345) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P. (Presidente del CdA della Soc. Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) e della società Genoa CRICKET AND FC SpA (nota n. 5381/414pf07-08/SP/ma del 6.6.2008)

Massima: Non risponde di alcuna violazione il presidente di società, che pur essendo inibito è entrato nel terreno di gioco, almeno un’ora prima della gara intrattenendosi con un giocatore e lasciandosi fotografare con lo stesso. Tale comportamento, infatti, non contrasta con la ratio normativa dell’art. 22, comma 8 CGS, che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara. L’art. 22, comma 8, CGS così recita: “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S.D. Bojano avverso le sanzioni inflitte: dell’inibizione per anni 1 al Sig. M.A. (Presidente U.S.D. Bojano) per violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S.; dell’ammenda di € 3.000,00 all’U.S.D. Bojano per responsabilità diretta per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S.; dell’inibizione per mesi 6 al Sig. P.F.P. e della squalifica per 4 giornate di gara al calciatore A.D. per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S; della inibizione per mesi 3 al Sig. F.F. per violazione dell’art.1, comma 3 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale

Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver utilizzato quale Direttore Sportivo della società una persona nonostante fosse colpito da provvedimento disciplinare di inibizione dallo svolgimento di attività nell’ambito della F.I.G.C. anche se la sua carica non risulta ufficialmente registrata nella documentazione societaria, in quanto di fatto ha svolto le funzioni dirigenziali

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN del 30 Novembre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.C. (dirigente Udinese Calcio S.p.A.) per violazione art. 1 CGS nonche’ la norma di cui all’art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell’art. 10 CGS); M.S. per violazione art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 17 comma 8 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 22 comma 8 CGS) e della società Udinese Calcio S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 CGS) (nota n. 205/480pf06-07/sp/ma del 10.8.2007).

Massima: Il dirigente di società, viola i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del C.G.S., quando si avvale – per il raggiungimento di accordi con altre società calcistiche volti alla valorizzazione di giovani calciatori locali – di collaboratore privo di veste sociale e ruolo federale (anche perché già inibito)

Massima: Risponde della violazione dell’art.1, comma 1, del C:G.S. e dell’art. 17, comma 8,del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art.22, comma 8, del vigente C.G.S. chi ha svolto, benché inibito, attività di collaborazione per una società, per altro in assenza di tesseramento per la medesima Società.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n.62 del 21.4.2002

Impugnazione - istanza: Appello del M.C. avverso le sanzioni dell’ammenda di € 4.000,00, di tre punti di penalizzazione da scontare nella sta­gione sportiva 2002/2003 e dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 al pre­sidente M.M., loro inflitte a seguito di deferimen­to del Procuratore Federale

Massima: La società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con la penalizzazione di punti (3) in classifica per aver il proprio vice-presidente violato l'art. 8 commi 1-3-4 e l'art. 1 comma 8 C.G.S., avendo consentito al suo presidente (già presidente della società e inibito fino al 2005) di svolgere mansioni dirigenziali, concretizzatesi con trattative e stipula di accordi economici con calciatori della società. L'art. 8 comma 1 C.G.S. fa divieto alle società nello svolgimento delle attività, comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti o al tesseramento di calciatori e tecnici, di avere, comunque, contatti con tesserati inibiti. Il comma 7 del predetto articolo 14 C.G.S. prevede che "i soggetti colpiti dalle sanzio­ni di cui al comma 1 lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è esegui­ta, soltanto l'attività amministrativa nell'ambito delle proprie società". Il concetto di attività amministrativa, non può che essere considerato nella sua limita­ta accezione letterale e sistematica, di aspetto burocratico organizzativo e non di prendere le decisioni inerenti all'esercizio dell'attività economica "oggetto del contratto associativo e ingerirsi in tutte le scelte che abbiano, comunque, una qualche attinenza con il perseguimento degli scopi sociali", il che svuoterebbe la norma del suo significato.

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