F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CASOLI GIACOMO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

RICORSO MATERA CALCIO  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CASOLI GIACOMO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

 

Con reclamo spedito il 10.5.2017, preceduto da rituale preannuncio del 2.5.2017, la società Matera Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico del 27.4.2017 (Com. Uff. n. 50/CIT) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia Venezia/Matera del 26.4.2017, tra le altre, è stata inflitta al calciatore Casoli Giacomo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive “perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose e tentava di aggredirlo, prontamente fermato da addetti alla sicurezza”.

Lamenta la reclamante: che la segnalazione sia del tentativo di aggressione che degli epiteti pronunciati all’indirizzo dell’arbitro doveva ritenersi “irrituale”, in quanto pervenuta non dal diretto interessato ma da un terzo (quale l’assistente”); che le espressioni incriminate dovevano ritenersi prive di alcuna portata offensiva, in quanto, ancorchè deprecabili, erano state pronunciate alla presenza di un limitato ambito di persone; che l’aggettivo “ladro” non era riferito alla terna arbitrale ma alla squadra del Venezia che aveva immeritatamente privato il Matera della vittoria; che la minaccia “ti ammazzo” non poteva in realtà incutere alcun timore, essendo stata pronunciata a fine gara, quando cioè le decisioni erano state già assunte e non poteva quindi sussistere alcuna intenzione di sottomettere alla propria volontà il soggetto a cui l’espressione era stata indirizzata; che il tentativo di aggressione era da ritenersi inverosimile in quanto non era stato neppure percepito dal direttore di gara.

Conclude pertanto la società per una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore. Il reclamo della società Matera Calcio è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che le espressioni pronunciate dal Casoli all’indirizzo dell’arbitro (“bastardo”, “ti ammazzo”, “ladro”, “ti ammazzo”), giustamente qualificate offensive e minacciose nel provvedimento impugnato, risultano riportate nel referto dell’assistente tutt’altro che irritualmente (ai sensi dell’art. 35, 1.1., C.G.S.), non può sussistere alcun dubbio circa la loro portata realmente offensiva e minacciosa, in quanto espressioni certamente idonee da un lato a ledere il decoro, l’onore e la reputazione del direttore di gara, dall’altro ad incutere serio timore in quest’ultimo con l’ingiusta (e gravissima) minaccia di morte: minaccia che tale resta qualificata indipendentemente dal fatto che essa possa o meno riflettersi sulle decisioni tecniche da assumersi nel corso dell’incontro.

Quanto al tentativo di aggressione fisica, il referto dell’assistente ne fornisce piena prova ai sensi del medesimo art. 35, 1.1., C.G.S., apparendo peraltro plausibile la circostanza che l’arbitro non abbia avuto percezione di quanto accadeva alle sue spalle, per essere stato il calciatore prontamente “placcato dagli addetti alla sicurezza”.

In definitiva, la sanzione comminata appare adeguata alle violazioni contestate e accertate. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera

Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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