F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 019/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 123/CSA del 28 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSTANTINO STEFANO SEGUITO GARA HERCULANNEUM/BISCEGLIE DEL 13.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)

RICORSO DELL’A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSTANTINO STEFANO SEGUITO GARA HERCULANNEUM/BISCEGLIE DEL 13.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)

Con atto del 14.4.2017 la società Herculaneum 1924 ha preannunciato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Costantino Stefano inflitta a seguito della gara di Serie D Herculaneum/Bisceglie delle 13.4.2017, così come stabilito dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale con com. uff. n. 124 del 14.4.2017.

Come richiesto dalla reclamante la Segreteria della Corte Sportiva d'Appello disponeva la trasmissione degli atti di gara. Tempestivamente la società Herculaneum faceva pervenire i motivi di ricorso.

Sostiene la reclamante l'eccessività della sanzione chiedendone la riduzione in via principale ad 1 giornata e in subordine a 2, valutando il gesto sanzionato, istintivo e concitato e non rilevando l'intenzionalità di violenza dell'atto così come indicato dall'arbitro con "palla lontana", con conseguente derubricazione della condotta da violenta ad antisportiva.

Il ricorso va accolto con riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

A giudizio di questa Corte la "manata" descritta dall'arbitro non connota violenza, piuttosto, un atto scomposto di allontanamento fisico dell'avversario senza l'intenzione di nuocergli fisicamente.

Pertanto il gesto può essere riclassificabile come antisportivo e di conseguenza sanzionabile con due giornate di squalifica, così come previsto dal dettato di cui all'art. 19, lett. a) 4 comma C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924 di Napoli riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it