Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 017/TFN - SD del 24 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 2135 /517pfi21-22/GC/GR/am-ff del 28 luglio 2022 nei confronti della società ASD Matteo Football King - Reg. Prot 18/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 per non aver dato esecuzione all’accordo ex art. 127 CGS con il quale aveva patteggiato ad € 200,00 di ammenda….Premesso che l’art. 127, comma 5, CGS prevede espressamente che “…Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento….” e che pertanto il Tribunale è chiamato a valutare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione domandata,  si osserva che nel caso di specie i fatti illeciti posti in essere risultano ampiamente provati e suffragati dai riscontri probatori allegati dall’organo requirente (in particolare gli allegati n.13 e n. 20 dell’elenco atti del procedimento n. 517 pfi anni 21/22, pag. 50 e pag. 63, ove emerge chiaramente l’assenza dei requisiti di allenatore del Sig. ….). Conseguentemente deve essere affermata la responsabilità della società deferita. Con riguardo alla quantificazione della sanzione, il Collegio osserva che nell’ambito dell’ordinamento sportivo, improntato ad esigenze di celerità e di certezza, pur nel rispetto dei fondamentali principi del contradditorio processuale, l’istituto di cui all’art. 127 CGS – che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta previo accordo fra Procura Federale e soggetto deferito e valutazione della congruità della stessa da parte del Tribunale Federale – risponde, conformemente ad altri istituti analoghi presenti sia nell’ordinamento penale (art. 444 c.p.p.), sia in quello della Corte dei Conti (art. 130 c.g.c.), ad esigenze chiaramente deflattive del contenzioso, la cui definizione comporta una premialità, consistente nella diminuzione della sanzione, nella misura di un terzo, rispetto a quella  richiesta dall’organo requirente. Avuto riguardo alle menzionate finalità dell’istituto contemplato dall’art. 127 CGS, il mancato ottemperamento all’accordo entro i termini perentori previsti dalla norma, risulta obiettivamente grave. Nel determinare automaticamente (art. 127, comma 5, CGS), la riespansione del potere del Tribunale Federale di pronunciarsi nel merito della questione controversa, tale evenienza determina un significativo aggravio del procedimento. In disparte l’obiettiva rilevanza della violazione dell’accordo processuale, già di per sé significativo di un atteggiamento deteriore rispetto ai canoni comportamentali fondamentali che informano il corretto operare dei soggetti astretti da vincoli pubblicistici e, come tale, nettamente distante dal principio di lealtà che per primo connota l’ordinamento sportivo,  il Collegio osserva che la condotta posta in essere dalla società deferita ha in concreto determinato un ingiustificato aggravio procedimentale e la procrastinazione dell’irrogazione della sanzione rispetto al tempo in cui l’illecito è stato commesso. In coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale del Tribunale Federale (cfr., per tutte,  TFN n.123/2022; id. n.197/2023) ed avuto riguardo alle dispiegate argomentazioni in ordine alla estrema gravità del mancato ottemperamento agli obblighi derivanti dall’accordo processuale accolto dal Tribunale Federale, la sanzione da comminare può essere determinata in misura maggiore rispetto a quella originariamente individuata dalla Procura Federale quale base per la definitiva quantificazione, con riduzione sino ad un massimo di un terzo (art. 127, comma 2, CGS), della sanzione agevolata.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 7 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Campania di cui al Com. Uff. n. 43 del 18 maggio 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/ASD A.C. Ottaviano

Massima: Accolto l’appello della Procura Federale ed in riforma della decisione del TFT che aveva

irrogato alla società euro 450,00 di ammenda e la penalizzazione di punti 3 (all’esito della mancata esecuzione dell’accordo ex art. 126 CGS), inflitta alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 666,00 e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato della stagione sportiva 2023/2024 “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati responsabili della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione di 5 gare di campionato…Invero è acclarato in atti che l’atleta …. non fosse tesserato e che avesse partecipato a ben 5 partite del campionato Regionale Juniores Under 19. E’ altresì acclarato che in fase predibattimentale la società avesse concordato con la Procura, previo avallo della Procura Generale del Coni, la sanzione concordata ex art. 126 CGS pari a 3 (tre) punti di penalizzazione ed € 450,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda. E’ parimenti acclarato che l’impegno assunto con l’accordo ex art. 126 CGS non sia stato affatto rispettato dalla ASD AC Ottaviano che la Procura ne abbia chiesto e ottenuto la risoluzione. In base a tali indiscussi elementi, è correttamente evidenziato e richiamato dalla Procura appellante l’indirizzo di questa stessa Corte rivolto a precisare e circoscrivere il percorso da seguire per la corretta e congrua dosimetria della sanzione per siffatte situazione per tutte Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 67/CFA-2022-2023del 10 febbraio 2023 “ in omaggio a un onere di coerenza, il Collegio ritiene allora di porsi in sostanziale continuità con l’orientamento formulato in una condivisibile recentissima decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023) [….] In definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore.” Ad essa conformi, decisione del 31 marzo 2023 la decisione n. 86-2022-2023 della Corte di Appello Federale, decisione della Corte Federale di Appello n. 106 2022 - 2023 dell’11 maggio 2023, A tal riguardo va anche valorizzato il fatto che la società appellata abbia disatteso la proposta concordata di sanzione ex art 126 CGS, norma rivolta ad evidenti scopi deflattivi, vanificati dal suo comportamento. Per tutte la decisione del 16 maggio 2023 n. 181 - 2022/2023, con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha ribadito che “sotto il profilo sanzionatorio, considerata la condotta complessiva nell’ambito del procedimento e in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS, formalmente intervenuto con la Procura Federale, che ha comportato – oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista – la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, il Tribunale ritiene equo un aumento della sanzione individuata quale pena base nell’originario accordo, con una sanzione finale di euro 530,00 di ammenda”; in tale fattispecie la sanzione base era di € 400,00 ed il Tribunale ha ritenuto congruo aggravare l’ammenda di un terzo, così come richiesto dalla Procura Federale nel procedimento di prime cure”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 215/TFN - SD del 28 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16398/171 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL - Reg. Prot. 114/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00 (di cui 400,00 già versate) per il mancato pagamento della somma di € 400,00 concordata a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 214/TFN - SD del 27 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 2148/593pf21-22/GC/SA/mg del 28 luglio 2022 nei confronti della società ASD United Pomezia C5 - Reg. Prot. 19/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 (di cui 200,00 già versate) per il mancato pagamento della somma di € 200,00 concordata a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS….Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertato inadempimento dell’accordo ex art. 127 CGS, il Tribunale acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS (Decisione/0200/TFNSD-2022-2023)….Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale evidenzia, preliminarmente, che, seppur, in linea generale, la valutazione dei fatti sottoposti al suo esame può condurre all’irrogazione di una sanzione diversa da quella richiesta dalla Procura (Decisione 0197/TFNSD-2022-2023), tale sanzione, nei procedimenti conseguenti agli inadempimenti agli accordi ex artt. 126 e 127 CGS, non può mai essere inferiore alla pena base proposta nei suddetti accordi. Ciò in quanto, in tali casi, è lo stesso incolpato che, nel proporre la pena base da applicare, esegue una valutazione in ordine al valore da attribuire alla condotta contestata. Se, dunque, è lo stesso incolpato ad attribuire un determinato valore alla propria condotta, è evidente che il Tribunale non possa, nell’irrogare la sanzione, andare al di sotto della pena ritenuta congrua dal medesimo incolpato. La pena base potrà, poi, secondo il consolidato orientamento del Tribunale, essere aumentata di un terzo, anche  tenuto conto dell’ulteriore dispendio di energie ed attività che il mancato rispetto degli accordi e il nuovo procedimento ha determinato. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ritiene congrua la sanzione dell’ammenda di € 300,00, ossia pari alla pena base prevista nell’accordo ex art. 127 CGS rimasto inadempiuto, senza alcuna maggiorazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 210/TFN - SD del 26 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 4793/704pf21-22/GC/GR/ff-mg del 31 agosto 2022 nei confronti della società Duomo Chieri ASD - Reg. Prot. 43/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00 (di cui 400,00 già versate) per il mancato pagamento della somma di € 400,00 concordata a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 209/TFN - SD del 23 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 3338/113 pf22-23/GC/GR/ff del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti della società Città di Varese SSDARL - Reg. Prot. 93/TFN-SD

Massima: Il deferimento va dichiarato improcedibile. È documentalmente provato che la sanzione dell’ammenda, a suo tempo irrogata alla società, (a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS) è stata integralmente e tempestivamente corrisposta, ancorché nella forma dell’addebito in conto campionato in luogo del versamento sul c/c FIGC dedicato a tal fine.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 200/TFN - SD del 14 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15854/45 pf 22-23/GC/SA/ep del 10 gennaio 2023, nei confronti della società US Sestri Levante 1919 SSDRL - Reg. Prot. 110/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 (di cui euro 2.000,00già versati), per non aver ottemperato al pagamento dell’ammenda di € 2.000,00 all’esito del patteggiamento ex art. 127 CGS…Qualora venga ritenuta la fondatezza del deferimento ed imputabile la revoca della decisione sul patteggiamento, è orientamento consolidato di questo Tribunale quello di maggiorare la sanzione base ai fini del patteggiamento (nel caso di specie di euro 3.000,00 di ammenda), di un terzo, in considerazione anche solo dell'aggravio del procedimento conseguente agli incombenti necessari alla sua riapertura e degli effetti dilatori provocati al tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, valore condiviso da preservare. Nel caso in esame, il difensore del sodalizio sportivo ha allegato alla memoria difensiva la prova documentale che, sia pur solo in data 1° giugno 2023, con un ritardo di ben tre mesi rispetto alla scadenza del termine perentorio (del 4 marzo 2023), ha provveduto al pagamento della somma di euro 2.000,00, pari a quella concordata con il patteggiamento e resa efficace dalla decisone del TFN già citata. Tale condotta, che risulta irrilevante rispetto alla obbligatoria riapertura del procedimento disciplinare, viene però apprezzata dall'Organo adito, palesando resipiscenza e comunque un segno di (tardiva) volontà di adempimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 197/TFN - SD del 12 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 1712/627pf21-22/GC/SA/ff del 21 luglio 2022, nei confronti della società ASD Città di Acireale 1946 - Reg. Prot. 10/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.250,00, per non aver ottemperato al pagamento dell’ammenda di € 2.500,00 all’esito del patteggiamento ex art. 127 CGS…Nel caso di specie appare evidente che la società deferita non ha dato esecuzione, nel termine perentorio previsto dalla disposizione codicistica, all’accordo che ha fissato la sanzione nei termini sopra indicati, ponendolo, quindi, sostanzialmente nel nulla. Ciò comporta che il Tribunale, già espressosi - sebbene con la sommaria cognizione che caratterizza la fase valutativa dell’applicazione delle sanzioni post deferimento – sui fatti oggetto di odierna contestazione, sia chiamato a valutare nuovamente, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della richiesta sanzione. Orbene, nel caso di specie, i fatti posti in essere risultano ampiamente provati, suffragati dagli ampi riscontri probatori e non scalfiti dalle giustificazioni fornite dai dirigenti destinatari del deferimento in sede istruttoria, non essendo in alcun modo in discussione l’effettivo verificarsi dei fatti contestati. Ne deriva la conseguente responsabilità diretta del sodalizio societario per i fatti addebitati agli epigrafati dirigenti – peraltro già sanzionati per effetto dell’accordo ex art.127 CGS FIGC sopra citato. Quanto al profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene di premettere alcune considerazioni che danno contezza della proporzionalità della sanzione che ritiene congruo irrogare. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, improntato, come è noto, ad oggettive esigenze di celerità e di certezza, pur nel rispetto dei fondamentali principi di parità delle parti e di pienezza del contradditorio, l’istituto di cui all’art.127 – che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta previo accordo fra Procura federale e deferito e valutazione della congruità della stessa da parte del Tribunale Federale – risponde, conformemente ad altri istituti similari presenti nell’ordinamento penale (art.444 c.p.p.) e contabile (art.130 c.g.c.), ad esigenze chiaramente deflattive del contenzioso, la cui definizione comporta una sorta di premialità, consistente nella diminuzione della sanzione rispetto a quella eventualmente richiesta dalla Procura, nella misura di un terzo. La mancata esecuzione dell’accordo nei termini perentori previsti dall’ordinamento, comporta automaticamente la riespansione della potestas iudicandi del Tribunale Federale, ma tuttavia appare indubbio che da tali circostanze derivi un inevitabile aggravio del procedimento se solo si considera che, in tal modo, il deferito inadempiente procrastina nel tempo l’applicazione di una sanzione che, invero, avrebbe dovuto scontare in un periodo di gran lunga antecedente  (si pensi al fatto che, nel caso di specie, il deferimento risale al 22 luglio 2022), ledendo, in tal modo, anche un principio di lealtà nei confronti degli altri soggetti aderenti all’ordinamento sportivo osservanti dei provvedimenti di natura (para)giustiziale. La complessiva valutazione dei fatti, quindi, ben può condurre il giudice all’irrogazione di una sanzione diversa rispetto a quella richiesta dal requirente sia perché la natura repressivo sanzionatoria correlata al procedimento disciplinare – da cui non sembra sfuggire quello tipico dell’ordinamento sportivo - non appare astretto al principio processual civilistico di cui all’art.112 c.p.c., sia perché la discrezionalità del giudice nell’applicazione delle misure sanzionatorie non appare vincolata alle richieste della Procura Federale ma deve, invece, essere orientata all’oggettivo principio di tutela della complessiva tenuta dell’ordinamento sportivo (basti pensare, al riguardo, all’espressa previsione codicistica di cui all’art.106 comma 2 CGS FIGC, che prevede la possibilità per il giudice di aggravare la sanzione irrogata in prime cure ai reclamanti,  pur in assenza di specifico reclamo della Procura Federale). Sulla scorta di tali presupposti, quindi, nel caso concreto il Tribunale, richiamando il proprio pacifico orientamento ( ex multis TFN decisione n.123 del 13 aprile 2022), ritiene che la sanzione da irrogare al sodalizio societario deferito non possa essere pari a quella inizialmente concordata quale sanzione base ma che vada aumentata di un terzo per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito medesimo che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto, in ragione dell’oggettivo ulteriore dispendio di energie ed attività che il mancato rispetto dello stesso e la conseguente sostanziale inutilità dell’attività preprocessuale effettuata hanno provocato. Non può rilevare, in tale sede, quale valida esimente, l’invocata buona fede, atteso che la mera dimenticanza dell’esecuzione di uno specifico e tassativo obbligo, non appare elemento idoneo a scriminare la condotta qui contestata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 196/TFN - SD del 12 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 6867/834pf21-22/GC/blp del 21 settembre 2022 nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl - Reg. Prot. 46/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento perchè la società ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’accordo ex art. 127 CGS, dichiarato efficace con Decisione n. 81/TFN-SD del 17 novembre 2022, facendo addebitare la somma di € 6.000,00 su conto campionato della società anziché procedere al versamento diretto alla FIGC sul conto corrente a tal fine espressamente indicato nella proposta di accordo ex art. 127 CGS sottoscritta dalle parti. Il Tribunale, pertanto, preso atto dell’avvenuto pagamento dell’ammenda in esecuzione della Decisione/0081/TFNSD del 17 novembre 2022, e considerato che lo stesso, sebbene effettuato con modalità diverse da quelle indicate nella proposta di accordo, è comunque avvenuto nel rispetto nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della stessa, dichiara improcedibile il deferimento.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0100/CFA del 8 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 146 del 04.04.2023

Impugnazione – istanzaU.S. Grosseto 1912/Procura Federale

Massima: Accolto il reclamo della società ed in riforma della decisione del TFN che aveva inflitto l’ammenda di € 13.000,00 irrogata l’ammenda di € 8.000,00, poiché la prima è equa rispetto al mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS anche se ha comportato oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista – la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva…la Corte rileva innanzitutto che, nella specie, il Tribunale non sembra aver rivalutato diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prime cure, come recita la norma, ma al contrario ha introdotto con motivazione non perspicua la valutazione di fatti che, come si chiarisce in seguito, esulano sia dal procedimento che dallo stesso deferimento, nel senso che in nessuna fase del procedimento e successivamente in sede di deferimento, alcuno ne aveva fatto menzione. Sostanzialmente, infatti, la motivazione dell’incremento della sanzione pecuniaria elevata, in via equitativa, da euro 8000 a euro 13.000, che equivale ad un aumento di due terzi, è stata giustificata testualmente con la seguente stringata motivazione già riportata in fatto: “ considerata la condotta complessiva tenuta dalla Società nell’ambito del procedimento, in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS formalmente intervenuto con la Procura Federale, che ha comportato, oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva”. Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso, non avendo la precedente società sportiva versato la sanzione dell’ammenda di euro 5000 irrogata nel precedente giudizio cui la società ora subentrata era estranea, merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio. Ebbene, a prescindere dal fatto che “il dispendio di attività” è l’effetto naturale dell’attività che genera qualsiasi contenzioso, il Tribunale non ha tenuto conto, in primo luogo, della valutazione positiva della condotta della società nel corso del procedimento, avendo riconosciuto che la società medesima ha sfruttato il (secondo) termine concesso dal legislatore sportivo per sanare la propria posizione, così ponendo in essere una condotta perfettamente consentita dall’ordinamento sportivo e dunque alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui far discendere un rimprovero a carico della deferita ulteriore rispetto al già sanzionato ritardo. E non ha tenuto altresì conto né della circostanza, certamente rilevante ai fini della motivazione del giudizio ma ignorata nella decisione quantunque documentata nel verbale d’udienza, che le parti avevano raggiunto un accordo, non assimilabile in tutto al patteggiamento extraprocessuale ex art. 126 e 127 CGS ma comunque processualmente significativo, tradotto nella concordata richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 8000, con rinuncia esplicita a svolgere ulteriori difese. Né, infine, appare coerente con l’aggravamento della sanzione il richiamo alla funzione equitativa, enunciato a sostegno se non a motivo unico della rideterminazione del quantum sanzionatorio, che va usato, come suggerisce il termine, in un contesto di contemperamento, e quindi di mitigazione, delle richieste di ciascuna parte e non invece per giustificare un aggravamento della sanzione rispetto ad ambedue le istanze concordi delle parti.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0088/CFA del 6 Aprile  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n.116/TFN-SD del 27/01/2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura federale/Sig. L.F.M.F.

Massima: Il rigetto del patteggiamento ex art. 127 CGS ed il conseguente proscioglimento da parte del Tribunale non consente alla Procura l’impugnazione sul punto alla Corte…La norma di cui all'art. 127 CGS reca testualmente al suo terzo comma: " Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione". Trattasi delle regole attinenti al patteggiamento dopo il deferimento, che divergono da quelle concernenti l'altro tipo di patteggiamento, pre-deferimento, dove non è previsto alcun intervento del giudice. La questione è dunque incentrata sul chiarire se le ipotesi previste quali condizioni del rigetto della congiunta proposta delle parti, siano quelle - ed esclusivamente quelle - indicate dalla norma. Un primo argomento utile a condurre l'interprete proviene proprio dal distinguo prima citato, che il legislatore sportivo ha ancorato al momento in cui interviene tale richiesta: per quella antecedente al deferimento, è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello Sport per le sue eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126 co.5 CGS); per quella successiva al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisce l’efficacia con apposita decisione. Le conseguenze di tale distinguo non sono di poco momento, evidentemente, perché se il patteggiamento pre-deferimento rimane, per così dire, nell'alveo stesso della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', il previsto intervento 'ratificatore' dell'autorità giudicante, nella seconda ipotesi, muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale. Se così è, il momento di verifica, in questo caso, non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili. Tant'è che proprio alla sua dichiarazione di efficacia è da molti attribuita natura di 'decisione' vera e propria, così come nel processo penale l'accoglimento del richiesto patteggiamento è parificabile ad una sentenza di condanna. Non a caso si è ritenuto che debbano rimanere esclusi dalla pubblicità prevista dall'art. 11, comma 4, CGS CONI, gli accordi di applicazione della sanzione di cui all’art. 48 stesso codice, "sia per la loro diversa natura negoziale e non autoritativa, sia per essere una delle parti, la Procura federale, ufficio interno di ogni federazione e non già organo di giustizia sportiva" (cfr. Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 5 aprile 2018 n. 1). Il richiamo finale di cui sub 2.1 pone la necessità di una conseguente riflessione sul tema. I principi generali che regolano l'istituto della richiesta dell'applicazione di pena demandata alla 'decisione di efficacia' da parte di un giudice, non si potrebbero mai conciliare con un provvedimento di quest'ultimo del tutto svincolato dalla astratta possibilità di un accertamento della responsabilità del deferito, poiché è questo il rischio che l'istante cerca di evitare, proponendo una pena che assume inferiore a quella che potrebbe essergli inflitta, così come l'altra parte, evita il rischio di un proscioglimento del soggetto da lui inquisito e deferito, accettando di proporre una pena minore a quella che riterrebbe equo richiedere (ed irrogare). Ma il corollario di tale affermazione improntato ai richiamati principi, è che - di contro - in ipotesi di assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato, si pone come necessaria una pronuncia di proscioglimento anche per chi ha raggiunto un accordo sulla sanzione (cfr. sul tema Cass.. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 36221 del 06/06/2019). Queste Sezioni Unite avevano del resto già precisato (sia pure in relazione alla precedente disciplina del patteggiamento sportivo) come "l’utilizzo dello schema negoziale circa l’accordo sulla pena non implica per l’ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L’accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all’organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo. Ne è riprova il fatto che il termine di trenta giorni, recentemente introdotto per l’esecuzione del pagamento dell’ammenda, decorre non già dall’accordo tra le parti ma dalla decisione del giudice" (C.F.A. – Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 maggio 2016, con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 agosto 2016). Alla luce di tali considerazioni, le contrarie argomentazioni del Procuratore federale, ancorate ad un'interpretazione meramente letterale dell'art. 127, comma 3 CGS, impongono anche un ricorso alla giurisprudenza di legittimità del giudice penale, indipendentemente dalla obiettiva esistenza, tra le norme processual-penalistiche, di quella di cui all'art. 129 c.p.p., poiché ciò che rileva non è l'assenza di una disposizione, a questa analoga, nell'ordinamento sportivo - cosa che costituisce l'in sé della questione quanto le ragioni che rendono o meno il suo dettato del tutto inscindibile o meno dalla previsione di un'applicazione di pena richiesta delle parti. Non è affatto eccezionale, del resto, il richiamo a norme e principi del processo penale al fine di colmare eventuali lacune che la giustizia sportiva può evidenziare, e ciò sul rilievo della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari e dell'impossibilità di applicazione alla questione in esame, del diritto processuale civile, come prevista dall'art. 6, comma 2, CGS CONI. Esistono istituti, proprio come il patteggiamento, infatti, che nel codice di procedura penale appaiono del tutto speculari a quelli previsti dall'ordinamento sportivo. Al riguardo è stato considerato che “Se è pacifico tale richiamo [n.d.r.: del codice di procedura civile] per i giudizi di reclamo avanti gli organi di giustizia sportiva, tale conclusione è meno scontata con riferimento ai giudizi sportivi disciplinari attivati su deferimenti della Procura federale. Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione, fino al limite estremo dell’esclusione dell’associato. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella carattere soggettivo, che invece informa l’ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 del CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Tale differenza spiega perché l’azione disciplinare è riservata, in via esclusiva, al Procuratore Federale (art. 118, CGS) che, ove ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (art. 125, CGS). Da quanto rilevato, il Collegio ritiene che per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di Giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento”.  (Corte federale d’appello, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020). Si rivelano allora ancor più chiarificatori gli arresti giurisprudenziali più recenti, elaborati all'indomani della modifica legislativa di cui alla legge 23 giugno 2017, n.103, che, con il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., ha limitato l'impugnabilità della pronuncia ex art. 129 stesso codice ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali decisioni (di seguito richiamate) prendono invero le mosse da premesse analoghe a quelle del Procuratore reclamante, evidenziando che la suddetta riforma, nell'escludere tra i motivi di possibile impugnazione l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di patteggiamento, ha considerato la richiesta di applicazione della pena come ammissione del fatto, "rinunciando così l'imputato a contestare le premesse storiche dell'accusa". Cionondimeno in esse si coglie sempre il rilievo del perdurante principio secondo il quale resta il dovere del giudice di rilevare l'evidenza di elementi che impongano di superare tale 'presunzione di colpevolezza', quando ricorrano ipotesi di "erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice" (Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021 Cc.  Rv. 281890 - 01). Motivazioni queste – solo - per le quali il Supremo Collegio ha così dichiarato infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2 bis, cpp "in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste, trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione" (Cass.. Pen. Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Rìcciardi, Rv. 281182-01). Si coglie dunque stretta analogia tra il patteggiamento del diritto sportivo e quello processuale penale. E l'omessa indicazione specifica di un dovere di proscioglimento nel merito (evidente) di cui all'art. 127 CGS assume natura di mera lacuna, giustificata dalla sua stessa lettera, in cui l'ipotesi di errata qualificazione del fatto può ritenersi assorba in sé quella di fatto evidentemente irrilevante, così come il TFN ha ritenuto poi nella sua decisione, o inesistente o non commesso dal deferito. Se così non fosse, resta comunque il rilievo esaustivo secondo il quale mai la decisione del giudice potrebbe essere svincolata dal suo dovere di intervenire a favore del deferito – prosciogliendolo - ove ritenga palesemente superata la richiamata presunzione di colpevolezza, all'esito del suo controllo sul patto sulla sanzione dallo stesso sottoscritto. Così come è nel potere del giudicante addivenire ad una condanna del deferito riformando in pejus la richiesta del Procuratore federale, per la ritenuta incongruità della pena. Resta conclusivamente da precisarsi che, nello specifico, avendo il TFN prosciolto poi nel merito il M., la questione sollevata dal Procuratore reclamante è di fatto superata. Di qui l'iniziale riflessione sul principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” citato in premessa e che, nel caso in esame, poteva essere richiamato con tale rilievo. Invero, in fattispecie analoga, in cui il soggetto deferito aveva richiesto l'applicazione della sanzione in accordo con il Procuratore federale, ed il TFN aveva respinto l'accordo per poi prosciogliere l'incolpato, il Collegio di Garanzia, investito dall'impugnazione avverso la successiva decisione di totale riforma del giudizio di primo grado da parte della Corte di appello federale, così precisava: "Con riferimento al primo motivo, la ricorrente rileva.......che pur non essendovi stata specifica impugnazione del rigetto del patteggiamento, tuttavia la Procura Federale ne ha proposto l’applicazione alla Corte di Appello nel proprio reclamo in maniera del tutto irrituale e senza che fosse intervenuto un nuovo imprescindibile accordo con la ricorrente......- poi concludendo - sulla correttezza della decisione non può incidere la questione preliminare sollevata riguardante le valutazioni fatte dalla CAF sulla questione del patteggiamento, che è risultato precluso per effetto della decisione di assoluzione in primo grado, come ha evidenziato anche la CAF" (cfr Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 41/2021). E' dunque il proscioglimento nel merito a determinare la preclusione di ogni questione sul patteggiamento 'respinto'. Principio del tutto condivisibile che, a ben vedere, presuppone proprio la possibilità per il giudice, al cui giudizio è stato sottoposto il negozio tra le parti, di addivenire a tanto dopo avere respinto la richiesta dichiarazione di efficacia del patteggiamento. Semmai resta da rilevare che tale preclusione non si sarebbe invece verificata nell'ipotesi in cui lo stesso giudice fosse pervenuto ad una affermazione di responsabilità del deferito, ipotesi questa che lo avrebbe dovuto condurre ad irrogare la sanzione che fu oggetto di quel patteggiamento, salva però - come prima sottolineato - esplicita motivazione sulla ritenuta incongruità della pena inizialmente richiesta.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 44/TFN - SD del 23 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 1750/256pf21-22/GC/blp del 22 luglio 2022 nei confronti del sig. F.P. - Reg. Prot. 11/TFN-SD

Massima:….. la considerazione della Procura Federale non può essere condivisa perché: a) l’accordo ex art. 126 CGS, così come non comporta ammissione di responsabilità, non può certamente essere valutato come rinuncia ad eccezioni di rito tantomeno implicite o silenziose; b) comunque, l’accordo è ovviamente intervenuto prima del deferimento allorquando la Procura Federale non si era ancora determinata a procedere con lo stesso e, quindi, l’incolpato non avrebbe comunque potuto rinunciare ad eccezione riguardanti un atto eventuale e futuro; c) in ogni caso, vertendosi in tema di inammissibilità del deferimento per ragione di competenza conseguente alla mancata osservanza della procedura dettata dall’art. 61, comma 3, CGS (come risultante dagli atti depositati dalla Procura Federale in adempimento all’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale), essa è rilevabile d’ufficio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN - SD del 4 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 732/6pf 21-22/GC/blp dell'8 luglio 2022 nei confronti della società ASD Futsal Rionero - Reg. Prot. 4/TFN-SD

Massima:…. secondo il costante orientamento di questo Tribunale, va evidenziato che la circostanza che vi sia stato un accordo ex art. 126 CGS non rispettato, non comporta alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della società ASD Futsal Rionero. L’accordo ex art. 126 CGS, difatti, è un atto che interviene dopo la conclusione delle indagini ma prima del deferimento e, dunque, in una fase in cui non vi è stata, non solo alcuna valutazione da parte del Tribunale, ma neppure alcuna valutazione definitiva da parte della Procura, la quale, non avendo ancora proceduto al deferimento, non ha confermato l’intenzione di esercitare l’azione disciplinare. Occorre, pertanto, procedere ad un’analisi degli atti del procedimento al fine di verificare la sussistenza o meno di una responsabilità della società deferita, prescindendo dalla intervenuta stipula dell’accordo ex art. 126 CGS, poi comunque risolto. S’è detto che il deferimento riguarda la sola responsabilità della società in quanto il Presidente … ha già scontato integralmente la sanzione dell’inibizione di 6 (sei) mesi, scattata con effetto automatico dalla pubblicazione dell’accordo del 21.1.2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 162/TFN - SD del 16 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 16841/644pf20-21/GC/gb del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 148/TFN-SD

Massima: Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 13.000,00 appare congrua considerato che, per giurisprudenza consolidata di  questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 159/TFN - SD del 15 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 16955/129pf21-22/GC/blp dell’11 maggio 2022 nei confronti di E.D. - Reg. Prot. 154/TFN-SD

Massima: Osserva il Collegio che tra le varie “ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare dal Codice di Procedura penale l’istituto del cosiddetto “patteggiamento”, di cui all’ art. 444 c.p.p., vi è certamente quella dell’economia processuale; l’accordo tra la Procura ed il deferito, così come tra P.M. ed imputato, consente infatti una definizione anticipata del procedimento con conseguenze deflattive per gli Uffici Federali e per gli Organi di Giustizia Sportiva. Laddove, però, tale accordo non venga rispettato, le attività degli Uffici Federali viene di fatto a moltiplicarsi, in quanto, dopo aver svolto tutti gli incombenti necessari alla formalizzazione dell’accordo ex art. 126 CGS, occorre procedere alla sua risoluzione, alla trasmissione degli atti alla Procura Federale per provvedere al deferimento, nonché ai conseguenti adempimenti gravanti sugli Organi giudicanti. Ritenuta pertanto accertata la responsabilità del deferito, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene che non possa essere comminata la medesima sanzione inizialmente concordata quale sanzione base, ma che la stessa, conformemente alla ormai consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 157/TFN - SD del 15 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17046/143pf21-22/GC/gb del 12 maggio 2022 nei confronti di E.D. - Reg. Prot. 155/TFN-SD

Massima: …occorre tener conto che, secondo questo Tribunale (Decisione/0025/TFNSD-2021-2022), in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento dilatorio tenuto dall’incolpato, poi deferito, e del conseguente aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 148/TFN - SD del 27 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. . 6455/304 pf21-22/GC/gb del 1 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri C.A. e F.G. - Reg. Prot. 107/TFN-SD

Massima: Rigettato dal Tribunale l’accordo ex art. 127 CGS…. Al di là, infatti, della tenuità delle sanzioni così come proposte (giorni 50 di squalifica per il sig. A. e giorni 25 per il sig. Gentile) se solo si consideri che all’A. era stata contestata la violazione del comma 1 dell’art. 28 del CGS che prevede, come sanzione edittale, la squalifica per dieci giornate di gara, sulla congruità delle quali non si era comunque d’accordo, si ritiene che quanto proposto, ove approvato, avrebbe violato irrimediabilmente il principio dell’afflittività della sanzione

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0088/CFA del 20 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 118 TFN-SD del 7.04.2022

Impugnazione – istanza: Florentia San Gimignano/Procura Federale

Massima:….il lungo e articolato reclamo prodotto in questa sede sviluppa, all’evidenza, motivi che non sono stati proposti in prime cure. Si tratta peraltro, non solo di motivi nuovi ma altresì di motivi che tendono a dimostrare che il deferimento del dott. …., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD Florentia San Gimignano, e di riflesso il deferimento della società, è infondato, con conseguente rigetto dell’incolpazione contenuta nell’atto di deferimento e richiesta di annullamento dello stesso unitamente alle sanzioni irrogate ai deferiti. Senonché per questa parte, e per questi profili defensionali, il giudizio, come sopra spiegato, è stato implicitamente definito per effetto dell’accordo ex art. 127 C.G.S., intervenuto tra il sig. ….. e la Procura, con l’irrogazione della sanzione costituita dalla inibizione per 20 giorni dello stesso deferito. Ciò che ha determinato la dichiarata prosecuzione del giudizio unicamente nei confronti della società SSD Florentia San Gimignano, alla quale è stata irrogata, dopo la revoca dell’accordo, la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 avversata nel presente giudizio. Ciò nonostante, poiché il giudice di prime cure ha sinteticamente affrontato la questione, ai fini della conseguente irrogazione della sanzione alla SSD Florentia San Gimignano, il Collegio ritiene che la stessa conclusione - vale a dire il compiuto accertamento in base alle risultanze documentali della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla società e relative al possesso dei titoli richiesti in capo al sig. ….. – valga, in questo giudizio d’appello, come fatto accertato e non più revocabile in dubbio, come invece, al contrario, si vorrebbe nel reclamo della Società con i motivi nuovi di cui ai punti 7 e seguenti. La conclusione pertanto non muta, sul punto specifico della accertata sussistenza dei presupposti del deferimento, sia che si dichiari il reclamo in appello inammissibile perché tali sono i motivi dedotti in giudizio per la prima volta, sia che si dia corso ad una essenziale disamina del merito, vale a dire senza ampliare e dare spazio a censure nuove, sulle quali il giudice di prime cure non è stato chiamato ad esprimersi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 123/TFN - SD del 13 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7715/1160 pf20-21/GC/blp del 7 gennaio 2021 nei confronti del sig. C.C. - Reg. Prot. 113/TFN-SD

Massima….ove l’accordo - una volta raggiunto e validato a seconda della fase procedimentale - non venga onorato dall’incolpato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica, nel caso di specie comportando l’avvio di quel dibattimento che l’accordo ex art. 127 CGS aveva impedito di celebrare, con tutte le necessarie attività prodromiche, ponendo nel nulla la pregressa attività degli organi della giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN - SD del 02 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2264/ 782pf20-21/GC/am del 7 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Futsal Polistena C5 - Reg. Prot. 40/TFN-SD

Massima: …. occorre preliminarmente ribadire, come già affermato da questo Tribunale, che l’accordo concluso tra la Procura Federale e il calciatore ex art. 126 CGS non può essere valutato come affermazione di responsabilità né come ammissione di responsabilità. Invero, trattasi di accordo che interviene allorquando neppure si è esaurita la fase istruttoria del procedimento e la Procura Federale neppure ha valutato se procedere o meno al deferimento del tesserato. Accordo da trasmettere al Presidente Federale per le sue eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, in assenza delle quali il Presidente si limita a prenderne atto. Un accordo, dunque, che non è neppure sottoposto al vaglio del Tribunale federale; cioè al vaglio di un organo della giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 59/TFN - SD del 22 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2529/686 pf 20-21/GC/am del 15 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Real Aversa 1925 - Reg. Prot. 43/TFN-SD

Massima: Il Tribunale ritiene che l’accordo ex art. 126 CGS non possa essere valutato come statuizione di responsabilità ovvero ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato. Trattasi, infatti, di accordo che interviene dopo la C.C.I. ma prima del deferimento; ovverosia, in una fase procedimentale nella quale neppure la Procura ha valutato in via definitiva se procedere o meno al deferimento. L’accordo, inoltre, ancorché sottoposto al Presidente Federale per le sue eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, in assenza delle quali il Presidente Federale ne prende atto, non è però sottoposto, a conferma della sua natura pregiustiziale, alla valutazione del Tribunale. Si tratta, dunque, di un atto preprocessuale dal quale non può derivare alcuna conseguenza in termini di affermazione o ammissione di responsabilità. Occorre, quindi, che, in via incidentale, il Tribunale valuti se dagli atti del procedimento emerga la responsabilità del soggetto o dei soggetti dal cui comportamento deriva la responsabilità diretta contestata con il deferimento….Non può essere accolta la richiesta della società di essere riammessa all’accordo in quanto esso può essere ovviamente definito solo l’assenso della Procura Federale e, in ogni caso, deve intervenire prima dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale. Invero, non è invocabile, nel caso di specie, il disposto dell’art. 127 CGS (Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento) in quanto il comma 1 della disposizione prevede che l’accordo debba intervenire “prima della prima udienza dinanzi al Tribunale federale” in modo da poter essere valutato dal Tribunale, sia nella qualificazione dei fatti sia nella congruità della sanzione o degli impegni, in limine alla fase dibattimentale…..……il Tribunale ritiene di condividere la richiesta della Procura Federale di euro 1.200,00 di ammenda, in quanto, in caso di accordo ex art 126 CGS seguito da mancata esecuzione, la sanzione da irrogare in esito al procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella proposta e posta a base di calcolo dell’accordo non eseguito in ragione del comportamento dilatorio e aggravatorio per le strutture federali tenuto dall’incolpato successivamente deferito. In tal senso questo Tribunale ha recentemente affermato quanto segue: “….Osserva il Collegio che fra le varie “ ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” dal codice di procedura penale, vi è certamente anche quella della cosiddetta “economia del giudizio”. È di tutta evidenza che l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 126 del C.G.S. comporta per gli Uffici Federali e per gli Organi di Giustizia Sportiva un risparmio di energie e di attività posto che il procedimento viene definito prima che venga predisposto il “rinvio a giudizio” (rectius: il deferimento) e quindi senza che ne consegua il giudizio che si può articolare in più gradi. Per contro, ove l’accordo non venga rispettato dall’avvisato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica in quanto dopo una serie di attività che di fatto diventano inutili (avviso alla Procura Generale dello Sport del CONI, invio dell’accordo al Presidente Federale, pubblicazione dell’accordo sul C.U. della Segreteria, verifica dell’adempimento) , si deve comunque procedere alla risoluzione dell’accordo (provvedimento di risoluzione e relativo C.U.) e al deferimento con conseguente ulteriore carico di lavoro anche per gli Organi giudicanti. Ritiene quindi il Collegio che in tale ipotesi, accertata la responsabilità del deferito, allo stesso non possa essere comminata la stessa sanzione inizialmente concordata quale sanzione base, ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto (cfr. Tribunale Federale Nazionale, decisione n. 0025/TFNSD-2021-2022).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 85 del 29/09/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 103/CFA 2020-2021, assunta in data 7 maggio 2020 e comunicata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto per la riforma della decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC, in data 26 marzo/6 aprile 2021, n. 132TFN/SD, e, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, sono state inflitte, alla società S.S. Lazio S.p.A., la sanzione dell’ammenda pari ad € 200.000,00 e, al dott. C. L., la sanzione dell’inibizione per dodici mesi.

Impugnazione Istanza: C. L. - S.S. Lazio S.p.A./Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio/I.P. –F.R.

Massima:…censurabile risulta essere la decisione impugnata laddove arbitrariamente equipara il patteggiamento compiuto in precedenza, in altra vicenda, dal dott. L. ad una “accettazione” della costruzione accusatoria; traendone indebitamente argomento ai fini della determinazione della misura della sanzione.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 19 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 64 del 30.6.2020 – Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 7 del 6.8.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. FILATTIERESE

Massima: La decisione di patteggiamento, per quanto non possa essere considerata per alcuni aspetti equivalente a una pronuncia di accertamento di responsabilità all’esito del procedimento - e su questo c’è ampio dibattito anche in sede penalistica oltre che nell’ambito della giustizia sportiva - è idonea, nel particolare caso in esame, ad acclarare, ai fini oggetto del presente giudizio, l’attribuzione del fatto al soggetto sanzionato, così come delineato nell’atto di deferimento, ancorché la medesima pronuncia non contenga una motivazione estesa sul punto. In definitiva, dalla pronuncia che ha comminato la squalifica sulla base dell’inaffidabilità di quanto dichiarato dall’arbitro in relazione all’atto di violenza (il pugno) perpetrato nei suoi confronti, ancorché pronunciata a seguito di patteggiamento, può desumersi che la decisione che ha sanzionato il capitano della squadra per responsabilità oggettiva - di cui si chiede la revisione sia basata su elementi (lo sferrare il pugno da parte di un giocatore della Asd Filattiere) di cui è stata acclarata la falsità, integrando  gli estremi di cui alla lett. c), del comma 4 dell’art. 63 C.G.S., o , quantomeno si evince una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due decisioni irrevocabili, quella di cui si chiede la revisione (che presuppone l’esistenza dell’atto violento) e quella oggetto di patteggiamento (che ha come presupposto evincibile dal deferimento l’inesistenza di tale atto), ai sensi dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 63 C.G.S.

Massima: L’art. 63, comma 4, C.G.S., prevede che “nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio”. Al riguardo il Collegio ritiene di ribadire gli approdi interpretativi cui è giunta la propria giurisprudenza secondo cui: - l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di correggere un errore giudiziario e su un principio di razionalità dell’ordinamento che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona (Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019);  - è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile) e i casi di revisione sono tassativamente determinati dal Codice (Corte di giustizia federale, sez. V, n. 80/2011/2012); - la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630; è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare un’applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio (ex multis, Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019); - la struttura del procedimento di revisione contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, dell’ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020); - può superarsi la vexata quaestio della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile ”. E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019); - per quanto più specificamente attiene all’ipotesi di revisione di cui all’art. 63, comma 4, lett. B) (inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile) il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019). In ogni caso il Collegio tiene ben presente e conferma l’orientamento restrittivo seguito da questa Corte in tema di revisione, secondo cui questo istituto deve essere tassativamente limitato alle ipotesi citate nell’art. 63, comma 4, C.G.S., non potendosi trasformare questo rimedio di natura eccezionale in una generale ipotesi di ulteriore grado di giudizio di merito.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 145/TFN - SD del 7 Maggio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08 luglio 2020 nei confronti della società ASD Futsal Polistena - Reg. Prot. 195ss19-20/TFN-SD

Massima: Viene dichiarato il non luogo a provvedere risultando effettivamente versata nei termini l’ammenda di cui al patteggiamento ex art. 127 CGS

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 114/TFN - SD del 01 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1778/289 pf 19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 nei confronti della società ASD Real Dem Calcio a 5 - Reg. Prot. 159ss19-20/TFN-SD

Massima: Viene dichiarato il non luogo a procedere poiché risulta dagli atti che la sanzione di cui al patteggiamento da corrispondersi entro 30 giorni dalla decisione era stato l’importo addebitato nei termini  sul conto – campionato della Società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 56/TFN del 09.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 e 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società ASD Città di Gragnano - Reg. Prot. nn. 36-70s.s.19-20/TFN-SD)

Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 126 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione, non è possibile accedere al nuovo patteggiamento ex art. 127 CGS

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 020 CFA del 22 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale- Z.M. – G.L.-G.G.-B.A.-  altri)

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità ed irricevibilità del reclamo della Procura Federale per violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del CGS e dell’art. 342 c.p.c. poiché la Procura Federale avrebbe omesso totalmente di impugnare la parte della sentenza di prime cure con cui è stato rigettato il patteggiamento ex art. 127 del C.G.S. Secondo la interpretazione difensiva nei motivi di gravame non vi è alcuna censura della decisione del Tribunale Federale Nazionale nella parte in cui è stato rigettato il patteggiamento della sig.ra ... Tale argomentazione appare, ad avviso di questa Corte, priva di pregio, poiché la Procura Federale ha dettagliatamente evidenziato le specifiche censure della sentenza impugnata. Peraltro, la stessa decisione del Tribunale Federale Nazionale non effettua alcuna valutazione specifica della posizione della sig.ra …e non entra affatto nel merito della valutazione dell’entità della sanzione prospettata, ma respinge il patteggiamento come mera conseguenza della valutazione generale (erronea) dell’organo di prime cure sulla infondatezza complessiva del deferimento. Per tale ragione la Procura Federale nell’atto di reclamo ha, con le stesse modalità, contestato, l’impostazione metodologica e le conclusioni cui è giunto il Tribunale Federale Nazionale. Di conseguenza, motivando ampiamente le censure della sentenza impugnata la Procura ha conseguentemente richiesto la riforma generale e, nello specifico, di confermare il contenuto del patteggiamento concluso con la sig.ra ….

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 011CFA del 14 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 153/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-R.A.-M.I.-ASD Atletico Grosseto-AS Progetto Intesa All Camp e altri

Massima: In caso di annullamento con rinvio della decisione, le parti che hanno patteggiato rimangono vincolate al patteggiamento.…Le parti hanno evidenziato che la decisione relativa al patteggiamento implicherebbe una decisione sul merito svolta da parte della sentenza o comunque un’incongruenza in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto esprimersi sul patteggiamento nel caso in cui avesse ritenuto, come poi ha fatto, inapplicabili le sanzioni per motivi procedimentali o sostanziali. La questione è inidonea a incidere sull’esito del giudizio, occorre infatti osservare che nessuna delle parti ha impugnato il capo della sentenza in oggetto e che, in ogni caso, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il patteggiamento per alcune delle parti non è idonea a incidere sulla posizione di altri concorrenti, né risulta svolto, in modo espresso o implicito, dall’esame della decisione impugnata, alcuna valutazione sul merito dell’indagine e quindi sui presupposti per l’applicabilità o meno della sanzione nei confronti dei reclamati. Pertanto, disposto lo stralcio delle posizione delle parti per cui non sono stati rispettati i termini liberi tra comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza e data dell’udienza, il reclamo deve trovare parziale accoglimento, con rinvio al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il giudizio di merito.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III :  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 445/TFN del 31.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9653/807 PFI 18-19 MS/GT DEL 7.3.2019

Massima: Con ricorso in data 10.6.2019, la Società ASD Nuovo Latina Isonzo impugnava il C.U. n. 445 pubblicato dal Tribunale Annullata la decisione del TFT con remissione degli atti allo stesso…Costituisce  infatti  principio  pacifico,  anche  all’interno  dell’ordinamento  giuridico  statuale,  che,  in presenza di accordo sul regime della sanzione tra le parti processuali (Accusa e Difesa) in sede di riti cd. alternativi, l’Organo decidente, qualora non ne condivida i termini, non possa che disattendere l’intesa raggiunta (con l’effetto del ripristino del rito ordinario), senza alcun potere di intervento variativo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL- (nota n. 10449/534 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).

Massima: Il Tribunale, non avendo ritenute congrue le sanzioni, ha dichiarato inefficace l’accordo ed ha invitato le parti a discutere il Deferimento ed a formalizzare le relative richieste.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 127/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.667,00 PER NON AVER PROVVEDUTO AL DEPOSITO, ENTRO IL TERMINE DEL 12.7.2016, ORE 18.00, DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO SERIE D E JUNIORES COSÌ COME PRESCRITTO AL PUNTO A9) DEL COM. UFF. N. 165/2016 DELLA LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3736/1178 PF16/17 GP/AS/AC DEL  7.11.2017

Massima: Ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S., l’accordo, una volta risolto per mancato tempestivo adempimento, deve considerarsi tamquam non esset con piena e totale reviviscenza della situazione quo ante, ivi compreso il limite massimo di sanzione irrogabile pari a €. 1.000,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  SOCIETÀ  ASD  CAVENAGO FANFULLA - (nota n. 3736/1178 pf 16-17 GP/AS/ac del 07.11.2017).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.667,00 per non aver depositato entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco per i Campionati di Serie D e Juniores prevista al punto A9) del C.U. 165/2016. La sanzione è stata così determinata perché la società poiché la Società, a seguito dell’accordo raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 32 sexies CGS non ha provveduto a versare nei termini l’ammenda di Euro 667,00, per cui con il C.U. n. 73/AA del 23 ottobre 2017 pubblicava la risoluzione dell’accordo. L’ammenda chiesta dalla Procura Federale deve essere maggiorata rispetto alla pena edittale di € 1.000,00 (euro mille), in considerazione della mancata ottemperanza da parte della Società all’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, che configura un’ulteriore inadempimento rispetto a quello che le è stato contestato. Appare equo a questo Tribunale, che si avvale della facoltà riconosciuta agli Organi di Giustizia Sportiva dall’art. 16 comma 1 CGS, di quantificare la parte ulteriore dell’ammenda nella somma di € 667,00, pari all’importo concordato ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, che la Società avrebbe dovuto corrispondere, ma che non ha corrisposto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società GSD DIL. FALASCHE - (nota n. 13199/250 pf15-16 FDL/gb del 17.5.2016).

Massima: Il mancato pagamento dell’ammenda da parte della società concordata con la procura federale comporta la revoca della decisione e la nuova sanzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  Società LAMEZIA TERME BEACH SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

Massima: Il pagamento dell’ammenda concordata con la procura federale comporta la declaratoria di non doversi procedere.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD CATANZARO PANAREA SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

Massima: Il mancato pagamento dell’ammenda da parte della società concordata con la procura federale comporta la revoca della decisione e la nuova sanzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SANGIORGESE C/5 - (nota n. 9690/947 pf14-15 LG/mf del 17.3.2016).

Massima: Il mancato pagamento dell’ammenda da parte della società concordata con la procura federale comporta la revoca della decisione e la nuova sanzione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC PAVIA Srl - (nota n. 10341/274 pf15-16 AM/us del 30.3.2016).

Massima: Viene dichiarato il non doversi procedere atteso che a seguito del mancato pagamento dell’ammenda da parte della società come concordata con la Procura Federale, il Presidente Federale ha dichiarato la revoca dell’affiliazione

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FUTSAL TERNANA - (nota n. 12952/292 pf15-16 MS/vdb del 13.5.2016).

Massima: Il mancato pagamento dell’ammenda da parte della società concordata con la procura federale comporta la revoca della decisione e la nuova sanzione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).

Massima: La società è sanzionata con l’ammonizione con diffida per aver provveduto in ritardo la pagamento dell’ammenda a seguito di patteggiamento con la procura federale

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15/AA/mg del 23.09.2015).

Impugnazione Istanza: (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015).

Impugnazione Istanza: (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento l’omesso pagamento dell’ammenda comporta la revoca dello stesso e la remissione degli atti al TFN per il nuovo procedimento. La somma già versata rimane a titolo di acconto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.002/TFN del 01 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.L. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Parma FC Spa) - (nota n. 13273/158 pf14-15 AM/SP/ma del 18.5.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il parziale pagamento dell’ammenda comporta la revoca dello stesso e la remissione degli atti al TFN per il nuovo procedimento. La somma già versata rimane a titolo di acconto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.063/TFN del 23 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.G. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile area tecnica del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa) - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il tardivo pagamento della sanzione comporta la revoca dello stesso e la remissione degli atti al TFN per il nuovo procedimento. Al riguardo, si osserva che l’istituto dell’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti non ha natura esclusivamente sostanziale, ma ibrida, per così dire, ovvero processuale sostanziale (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 95 del 28.05.2015), e anche solo per tale ragione non si ritiene sic et simpliciter applicabile l’invocato principio del “favor rei” di matrice penalistica. Deve invece trovare applicazione, ad avviso del Tribunale, il principio “tempus regit actum”, con la conseguenza che trova ingresso la normativa vigente al momento dell’applicazione della sanzione. Né può dirsi che l’assenza di una disciplina transitoria o attuativa della nuova norma abbia impedito all’incolpato di provvedere tempestivamente all’adempimento. L’uso della ordinaria diligenza, che è richiesta ad ogni tesserato dalla normativa federale, gli avrebbe infatti consentito di evitare, con comportamenti concludenti, il decorso dei termini e la conseguente segnalazione al TFN da parte dell’Ufficio amministrazione finanza e controllo della FIGC. L’avvenuto tardivo pagamento, documentato, può essere preso in considerazione non ai fini esimenti ma unicamente in sede di determinazione della sanzione da applicare.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 62/TFN-SD del 15 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M.O.(calciatore attualmente tesserato per la Società ASD River Chieti 65) - (nota n. 6995/462 pf16-17 GP/GT/ag del 9.1.2017).

Massima: L’efficacia dell’accordo di patteggiamento comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 Maggio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN ESITO AL PATTEGGIAMENTO EX ART. 23, COMMI 1 E 2 C.G.S., DI CUI AL COM. UFF. N. 44/TFN – SEZIONE DISCIPLINARE DEL 15.12.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2, NONCHÉ DAGLI ARTT. 19, COMMA 3 E 20, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 1961/591 PF 13-14 SP/BLP DEL 25.8.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato la società perché, per l’omesso pagamento dell’ammenda è decaduta dall’accordo ex art. 23 CGS. La nuova formulazione dell’art. 23 C.G.S. è entrata in vigore il 30.11.2015 e quindi prima della pronuncia della decisione con la quale il TFN (Com. Uff. n. 44/TFN del 15.12.2015), visto l’art. 23 C.G.S., ha disposto, tra l’altro, nei confronti del Modena l’applicazione della sanzione della ammenda di € 20.000,00. Del resto l’esame della nuova formulazione del punto 2 dell’art. 23 C.G.S. applicato nel caso di specie (l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione) consente di ritenere la natura procedimentale della disposizione regolando, per la parte che interessa, modi e forme della tutela dei diritti del deferito. In mancanza di una norma transitoria che determini tempi e modalità della sua concreta entrata in vigore, questa disposizione non può che trovare applicazione immediata con riferimento al momento in cui l’atto rilevante viene compiuto secondo il principio tempus regit actum (e quindi non secondo il principio antagonista tempus regit actionem in ragione del quale l’intero procedimento è disciplinato dalla norma in vigore al momento in cui il medesimo ha avuto inizio). Ebbene, nel caso che ci occupa, non può revocarsi in dubbio che il procedimento di cui all’art. 23 C.G.S., anche nella sua configurazione originaria, rappresenti un istituto complesso nel cui ambito il momento del controllo del giudice (e quindi del TFN) rappresenta un aspetto costitutivo essenziale. Il contenuto dell’accordo, infatti, è nella piena disponibilità delle parti, ma spetta al giudice la valutazione conclusiva sulla fattispecie disciplinare e sulla congruità della sanzione; tanto è vero che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ne consegue che il procedimento può essere ritenuto perfezionato e quindi efficace solo allorché il Giudice (e quindi il TFN) abbia espresso positivamente il proprio potere di controllo; mentre non può essere ritenuto sufficiente che le parti (Procura Federale e deferito) abbiano raggiunto un accordo sulla natura e sulla misura della sanzione. In sostanza, in termini analoghi a quanto avviene nell’ordinamento processual-penalistico, l’utilizzo dello schema negoziale circa l’accordo sulla pena non implica per l’ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L’accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all’organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo. Ne è riprova il fatto che il termine di trenta giorni, recentemente introdotto per l’esecuzione del pagamento dell’ammenda, decorre non già dall’accordo tra le parti ma dalla decisione del giudice. Pertanto, il procedimento di cui all’art. 23 C.G.S. può dirsi effettivamente concluso solo con la pubblicazione della decisione del giudice federale che dispone la sanzione. Alla luce di quanto sopra, la circostanza che la novella dell’art. 23 C.G.S. sia intervenuta prima (30.11.2015) della pronuncia di siffatta decisione (15.12.2015) che, come detto, rappresenta il momento in cui il procedimento ex art. 23 C.G.S. può dirsi completato e quindi venuto ad esistenza, comporta l’applicabilità al caso in questione della nuova disposizione che stabilisce la revoca della decisione (e non del semplice accordo) nel caso in cui non sia stata data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie stabilite. E poiché non può essere messo in discussione che il pagamento della sanzione non sia intervenuto nel periodo di trenta giorni stabilito dal nuovo art. 23 C.G.S., appare corretta la decisione di revocare la pronuncia di definizione della pena su richiesta delle parti e l’apertura del dibattimento per la celebrazione del giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.063/TFN del 23 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società MODENA FC Spa - (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).

Massima: La società che a seguito di patteggiamento non ha provveduto al pagamento dell’ammenda concordata è sanzionata con l’ammenda in misura superiore.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.002/CDN  del 08 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.V.D.S.B., N.B., R.B., M.B., S.B., F.C., S.C., C.C., C.D.A., D.D.V., M.M.D., M.E., M.E., L.F., G.G., M.G., A.G., J.F.G., S.G., V.K. (K.), S.L., D.L., G.M., A.M., A.P., W.P., I.R., N.S., V.S., V.S., C.S., N.S. e la Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013).

Massima: Il patteggiamento è possibile, prima della chiusura del dibattimento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.002/CDN  del 08 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.V.D.S.B., N.B., R.B., M.B., S.B., F.C., S.C., C.C., C.D.A., D.D.V., M.M.D., M.E., M.E., L.F., G.G., M.G., A.G., J.F.G., S.G., V.K. (K.), S.L., D.L., G.M., A.M., A.P., W.P., I.R., N.S., V.S., V.S., C.S., N.S. e la Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013).

Massima: Il patteggiamento è possibile, prima della chiusura del dibattimento.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Dicembre 2010 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 225/CGF del 20 aprile 2010

Parti: SIG. G.G./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (3) Nel procedimento disciplinare della FIGC, il patteggiamento deve essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all’accertamento di un previo fatto illecito commesso dalla stessa persona all’interno dello stesso ordinamento settoriale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN  del 08 Luglio 2009  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (290) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. S.(calciatore tesserato per la Soc. US Pro Vercelli), V. F. (Dirigente della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl), V. P. (Presidente legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società US Pro Vercelli Calcio Srl (nota n. 7323/860pf08-09/AM/ma del 13.5.2009) Massima: E’ inammissibile la richiesta di patteggiamento sia per la carenza di valida procura speciale sia per la mancanza di accordo sulla quantificazione della pena.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 9/CDN del 4 ottobre 2007 n. 1 - www.figc.iT

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P. D’A.(osservatore arbitrale) per violazione art. 1 CGS e dell’art. 37 comma 2 lett. b) e j) oggi trasfuso art. 40 comma 3 lett. c) e m) del regolamento AIA (nota n. 281/406pf06-07/sp/ma del 6.8.2007).

Massima: Il deferito può avanzare istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, sulla quale esprime il proprio consenso il Procuratore Federale e la Commissione Disciplinare può comminare la sanzione disponendo che la stessa è stata già scontata per effetto della sospensione in via cautelare.

 

 

 

 

 

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