F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 019/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 123/CSA del 28 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PITTARELLO FILIPPO SEGUITO GARA CORREGGESE/FIORENZUOLA DEL 23.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 24.4.2017)
RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PITTARELLO FILIPPO SEGUITO GARA CORREGGESE/FIORENZUOLA DEL 23.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 24.4.2017)
La società S.S.D. Correggese Calcio A.R.L. proponeva reclamo alla C.S.A. in data 26.04.2017 avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Pittarello Filippo seguito gara Correggese/Fiorenzuola del 23.4.2017, “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un avversario con una gomitata al volto” (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 24.4.2017).
La società sosteneva in ricorso che l’episodio della gomitata al volto si fosse effettivamente verificato, ma avesse natura involontaria, tale da non determinare una condotta gravemente antisportiva, bensì un semplice “intervento falloso”. Pertanto, la società, chiedeva la riduzione della squalifica da 2 a 1 giornata effettiva di gara, in accoglimento del ricorso
La riunione C.S.A. si svolgeva in data 28.04.2017e per la società Correggese nessuno era presente
La Corte osserva che il direttore di gara, nel motivare l’espulsione del calciatore Pittarello, ha testualmente descritto l’episodio nel referto in questi termini: “per condotta violenta in quanto attendeva l’avvicinarsi di un giocatore avversario per poi sferrargli una gomitata in pieno volto. L’avversario coinvolto, dopo l’intervento dei sanitari, ha proseguito la gara. la condotta violenta è avvenuta a gioco in svolgimento”.
Dunque emerge chiaramente il carattere antisportivo dell’intervento del Pittarello e la connotazione violenta e deliberata dell’atto compiuto. A nulla vale la diversa ricostruzione dell’episodio in termini di intervento meramente falloso proposta dalla reclamante in assenza di alcun elemento probatorio che possa portare ad una diversa conclusione.
Il ricorso pertanto va respinto
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Corregese Calcio A.R.L. di Reggio Emilia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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