F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 019/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 123/CSA del 28 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. SCAFA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAFA VINCENZO SEGUITO GARA AVELLINO/BENEVENTO DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 113 dell’11.4.2017)

RICORSO DEL SIG. SCAFA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAFA VINCENZO SEGUITO GARA AVELLINO/BENEVENTO DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 113 dell’11.4.2017)

 

Il sig. Scafa Vincenzo, con atto del 19.4.2017, ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 113 dell’11.4.2017 con la quale gli è stata irrogata la sanzione della squalifica per 6 giornate con riferimento alla partita disputata tra la squadra dell’Avellino e quella di Benevento disputata l’8.4.2017 ad Avellino nel Campionato Nazionale e Under 17 Serie A e B.

La sanzione è stata motivata dal giudice sportivo come segue:” allontanamento per essere entrato sul terreno di gioco ed aver spintonato un calciatore della squadra avversaria ed aver poi colpito l’allenatore avversario con una manata al volto, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e colpiva da tergo con un violento pugno al fianco un calciatore della squadra avversaria. (già diffidato)”.

A sostegno del reclamo il sig. Scafa ha dedotto i seguenti motivi: 1) discordanza tra referto arbitrale e allegato dell’assistente; 2) discordanza tra referto arbitrale ed immagini televisive e prove testimoniali.

Il reclamo si presenta infondato.

Quanto al primo motivo va rilevato che dagli atti non risulta alcuna controdditorietà tra il referto arbitrale e la relazione dell’assistente.

Il referto arbitrale recita: “avvicinandosi lentamente ad un calciatore avversario lo colpiva da dietro con un forte pugno che attingeva il fianco sinistro il predetto calciatore, il quale per il dolore si piegava sul lato”.

La relazione dell’assistente arbitrale è del seguente tenore: “a fine gara il sig. Scafa Vincenzo allenatore della società Avellino rientrava sul terreno di gioco e colpiva con un pugno al fianco sinistro un giocatore avversario, senza provocargli gravi danni”.

E’ di tutto evidenza che non aver provocato “gravi danni” non esclude affatto che il sig. Scafa abbia sferrato un “forte pugno” il quale abbia provocato un dolore al calciatore colpito tanto da farlo piegare sul lato.

Nel corso della discussione la difesa del sig. Scafa ha sostenuto che gli episodi contestati sono del tutto inventati e ha invocato, oltre alle immagini televisive che si riferiscono al fine partita, le testimonianze di alcune persone presenti ai fatti.

Il Collegio ha sentito telefonicamente l’assistente arbitrale che ha confermato quanto relazionato e, a esplicita domanda, ha dichiarato di aver assistito personalmente allo episodio del pugno.

Trattandosi di fatti oggetto di specifica valutazione arbitrale sia la prova televisiva che le testimonianze prodotte devono ritenersi inammissibili.

Per quanto riguarda l’entità della sanzione, il Collegio ritiene che la stessa vada confermata tenendo presente che il sig. Scafa era già diffidato e che il suo comportamento è stato prolungato e premeditato in quanto dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco durante la partita è ritornato a fine gara ponendo in essere il comportamento violento suindicato.

La gravità del comportamento del sig. Scafa, peraltro, è stata riconosciuta dalla stessa società che lo ha sollevato dall’incarico come è stato riconosciuto dal difensore dell’interessato durante la discussione del ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Scafa Vincenzo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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