F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 019/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 123/CSA del 28 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. MURAVERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA MURAVERA/MONTEROSI DEL 13.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. MURAVERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA MURAVERA/MONTEROSI DEL 13.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)

 

La società ASD Muravera Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017 con la quale è stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 con riferimento alla partita tra la squadra del Muravera e quella di Monterosi FC SSD a RL – del Campionato di Serie D, Girone G, 14 giornata – R.

Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato motivato come segue:” per indebita presenza, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, le quali in più occasioni rivolgevano espressioni offensive allo indirizzo del Direttore di gara”.

A sostegno del reclamo si è dedotto che l’arbitro non ha assistito personalmente ai fatti contestati essendo già andato negli spogliatoi. Nessuno lo ha offeso ad eccezione di un solo spettatore. Nel reclamo, infine, si sostiene che il comportamento contestato è stato in qualche modo determinato dallo stato d’animo dei tifosi esasperati per le “ innumerevoli sviste arbitrali”.

Il reclamo può essere accolto solo parzialmente limitatamente all’entità della sanzione.

I fatti di causa sono stati contestati solo genericamente per cui non può che far fede quanto refertato dall’arbitro.

Tuttavia, tenendo presente il comportamento complessivo della società che si è adoperata per creare un clima sereno organizzando il “terzo tempo” della gara al fine di favorire un pacifico incontro con i giocatori della squadra avversaria e che ha preso chiaramente le distanze dal comportamento tenuto da alcuni spettatori, si ritiene congruo ridurre a 800,00 euro la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Muravera Calcio di Cagliari riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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