F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 020/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 142/CSA del 25 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA CALC. MAZZUCATO ALESSIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/CALCIO PADOVA FEMMINILE DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 17.5.2017)

RICORSO DELLA CALC. MAZZUCATO ALESSIA AVVERSO  LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/CALCIO PADOVA FEMMINILE DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio FemminileCom. Uff. n. 81 del 17.5.2017)

Con ricorso del 18.5.2017 la calciatrice Mazzucato Alessia proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta ad essa reclamante in seguito alla gara Gordige Calcio Ragazze/Calcio Padova femminile del 14.5.2017 di cui alla delibera  del Giudice sportivo presso il dipartimento calcio femminile (com. uff. n. 81 del 17.5.2017).

Sosteneva la Mazzucato che nel corso della gara, particolarmente sentita in quanto la compagine di casa metteva in giuoco la sua permanenza in serie B, il comportamento dell’arbitro, a suo dire, avrebbe destato molte perplessità sia per non aver offerto adeguate spiegazioni in relazione ad un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, sia per non aver contrastato comportamenti defatigatori posti in essere dalla medesima squadra. Tale atteggiamento avrebbe creato un clima di nervosismo nel cui ambito avrebbe dovuto essere inquadrato il comportamento della reclamante la quale pertanto, chiedeva una rideterminazione della sanzione stante ka sua ritenuta eccessività

Il ricorso non può essere accolto

Come si evince dal referto arbitrale l’episodio appare di particolare gravità sia per il ruolo rivestito dalla Mazzucato (Capitano della squadra) sia per le modalità della vistosa e reiterata contestazione sia, infine, per la volgarità ed il carattere offensivo delle frasi profferite.

D’altra parte la Mazzucato non offre altro elemento che quello di una generica e indimostrata posizione dell’arbitro che nulla hanno a che vedere con il comportamento che avrebbe dovuto tenere un atleta consapevole degli obblighi di lealtà di comportamento e di correttezza sportiva che non possono mai venir meno anche quando le decisioni del direttore di gara non risultano condivise.

La decisione del giudice sportivo merita pertanto conferma

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Mazzuccato Alessia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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