F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 020/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 142/CSA del 25 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. FRUGOLI DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESINA SPORT C.V./PINEROLO DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

RICORSO DEL CALC. FRUGOLI DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESINA SPORT C.V./PINEROLO DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

Con il gravame, proposto in data 15.5.2017, il reclamante - che per i fatti di cui si controverte è stato oggetto di espulsione diretta - avversava la sanzione suindicata, deducendo di aver accidentalmente urtato l'avversario, nel divincolarsi dallo stesso (che lo teneva per la maglia). Da qui, probabilmente, l'equivoco in cui è incorso il direttore di gara (che non si era sulle prime avveduto dell'accaduto e la cui attenzione sull'episodio è stata attirata dall'assistente, attesa anche l'assenza di proteste), e la necessità, ad avviso del reclamante, di una derubricazione del gesto ad atto non violento, con conseguente riduzione della avversata sanzione.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assiste si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

Per questi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Frugoli Diego. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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