F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 043/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 022/CSA del 06 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ LATINA CALCIO 1932 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE D ANZIO CALCIO 1924/LATINA CALCIO 1932 DEL 20.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 3 del 24.8.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ LATINA CALCIO 1932 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE D ANZIO CALCIO 1924/LATINA CALCIO 1932 DEL 20.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 3 del 24.8.2017)

Con tempestivo reclamo i cui motivi pervenivano in data 4.9.2017 la SSD a r.l. Latina Calcio 1932 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 3 del 24.08.2017, con la quale, in relazione alla gara di Coppa Italia Serie D del 20.08.2017 contro la Anzio Calcio, infliggeva alla società la sanzione dell’ammenda per €. 2.500,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

A sostegno del reclamo la società deduceva una serie di motivi che possono così, sinteticamente, essere riassunti:

a) la sanzione inflitta della disputa di una gara a porte chiuse è da considerare particolarmente penalizzante per una società la cui compagine societaria si è rinnovata da poco e si presenta per la prima volta ai suoi tifosi nella veste rinnovata. Inoltre la società si è prontamente dissociata dal comportamento del tifoso protagonista il quale dovrebbe considerarsi come isolato rispetto alla gran parte della tifoseria;

b) l’episodio non avrebbe provocato alcun danno fisico e pertanto il lancio della bottiglietta non rivestirebbe carattere di particolare gravità;

c) dovrebbe inoltre considerarsi come significativa attenuante la circostanza che il fatto si è verificato non sul proprio campo bensì su quello avversario nel corso di una partita in trasferta;

d) infine, andrebbe considerato, da una parte, che la gara si è regolarmente svolta e, dall’altro, che una serie di precedenti giurisprudenziali militano per una attenuazione del rigore della sanzione, specie per la sua parte più penalizzante ossia la disputa di una gara a porte chiuse.

Sulla scorta di queste considerazioni la reclamante chiedeva che fossero annullate le sanzioni o, in via subordinata, che fossero ridotte quanto meno alla sola misura pecuniaria.

Le ragioni così esposte venivano ribadite nel corso dell’udienza dalla difesa della reclamante. La Corte ritiene che il reclamo possa essere solo parzialmente accolto.

Rileva sul punto l’oggettiva gravità dell’episodio verificatosi e la sua potenziale alta pericolosità. Si è trattato, infatti, come risulta dal referto (e come sembra pacificamente ammesso anche dalla reclamante) del lancio di una bottiglietta piena d’acqua che ha colpito alla testa un dirigente della società avversaria. Dunque di un atto in cui il lancio dell’oggetto, appesantito dall’acqua, era volontariamente diretto contro un esponente della compagine avversaria con l’intenzione di colpirlo con una certa violenza assumendosi il rischio di una lesione che avrebbe potuto essere assai grave. La circostanza che il colpo sia stato assorbito dal destinatario, dopo un primo momento di temporanea perdita di sensi, non incide minimamente sulla oggettiva gravità dell’evento. Da qui la piena giustificazione della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, sanzione che - interrompendo temporaneamente il  rapporto tra sostenitori  e squadramira, principalmente, a sottolineare la assoluta intollerabilità delle condotte come quella posta in essere dal tifoso che si è prodotto nel lancio in questione.

sul punto possono rilevare i precedenti invocati dalla reclamante i quali, pur relativi a situazioni affini, non presentavano il carattere della rilevante gravità che riveste l’episodio oggetto del presente giudizio

Può invece pervenirsi ad una riduzione della sanzione pecuniaria tenendo conto, sotto questo profilo, sia della circostanza che la gara si svolgeva sul campo avversario, sia del fatto che la società ha inteso immediatamente stigmatizzare l’accaduto censurando il comportamento dei propri sostenitori.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Latina Calcio 1932 SSD ARL di Latina riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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