F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. FALOMI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIS PESARO/MONTICELLI DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

RICORSO CALC. FALOMI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIS PESARO/MONTICELLI DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

Il calciatore Falomi Nicola ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.109 del 29.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra VIS Pesaro 1898 A R.L. e Monticelli del 26.3.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al ricorrente “per avere, in reazione ad un fallo subito, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani sul petto un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.


A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad 1 giornata di gara il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha rilevato che il comportamento a lui addebitato non è configurabile come violento essendosi trattato di una spinta al calciatore avversario fatta con la sola volontà di allontanarlo per riprendere repentinamente il gioco.

Il ricorso va accolto in quanto, anche alla luce del referto arbitrale, il comportamento tenuto dal Falomi non può configurarsi come condotta violenta e va sanzionato con la squalifica ad 1 sola giornata di gara.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Falomi Nicola, rideterminando in 1 giornata di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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