F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VASTESE/ROMAGNA CENTRO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

RICORSO A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VASTESE/ROMAGNA CENTRO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 107 del 22.3.2017 ha inflitto le sanzioni:

    • ammenda di1.000,00 alla società A.S.D. Vastese Calcio per avere, al termine dell’incontro Vastese/Romagna Centro disputato il 19.3.2017, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata né autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo di un A.A.. Nella circostanza colpiva con una serie di pugni la porta dello spogliatoio in cui si trovava la Terna Arbitrale e reiterava le espressioni irriguardose;
    • squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Galizia Salvatore per essere entrato, a gioco fermo, sul terreno di gioco e avere colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto;

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Vastese Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 24.3.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 di Vasto (Chieti), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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