DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 024 CFA DEL  27/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007/CFA DEL 1 AGOSTO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, S.G., DELLE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO  SRL  E  ATALANTA  BERGAMASCA  CALCIO  SPA  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA N. 13057/571 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 7.6.2018 ()

Massima:…..ritiene – questa Corte – opportuno, in via preliminare e su un piano generale, illustrare quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. Ciò al fine di correggere, per quanto occorra, la relativa motivazione del TFN, secondo cui «il coacervo dei contrapposti interessi e dei contrastanti riscontri sulla veridicità o meno del valore effettivo, impone al Tribunale di formulare il motivato giudizio di proscioglimento in applicazione della evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti, anche in onore alla struttura del processo sportivo che non si pone in ausilio all'accertamento specifico, per via della propedeutica rapidità sancita ai fini del raggiungimento della decisione». In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata  generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Ebbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 018 CFA DEL  22/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 099/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata: Delibera   della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n.  187 Settore Tecnico del 31.01.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.F. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 9;  AMMENDA DI € 11.900,00; INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE   FEDERALE   -  NOTA   N. 4536/1250PF16-17GP/GT/AG   DEL   27.11.2017

Massima:Corte ritiene utile evidenziare…. quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23.6. 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26.8.2009, Fabiani c/ FIGC; 3.3.2011, Donato c/ FIGC; 31.1.2012, Saverino c/ FIGC; 2.4.2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24.4.2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26.4.2012, Signori c/ FIGC; 10.10.2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di  una  violazione  disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping,  laddove  si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20.8.2012, Com. Uff. n. 031/CGF del 23.8.2012). Ebbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale. Ciò premesso, il Collegio è tenuto, come detto, a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui all’articolo 8, commi 2 e 11, C.G.S., ai fini dell’affermazione della sussistenza delle violazioni per le quali il deferito è stato condannato davanti  alla Commissione disciplinare del Settore  tecnico.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 108/CFA 03 Maggio 018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico - Com. Uff. n. 143 del 24.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. G.D. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3310/3 PF 17/18 GC/GP/EP DEL 24.10.2017 

Massima: La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha, nel tempo, tracciato le linee guida per la definizione dello standard probatorio richiesto per la pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare, non mancando di porre in evidenza l’errore nel quale si rischia di cadere allorché si tenda a trasferire, sic et simpliciter, il diritto processuale penale, con le sue regole e i suoi principi, nel giudizio disciplinare. Valga in proposito, ancora una volta, ricordare che la giustizia sportiva è improntata al principio dell’autonomia dalla giustizia statale, come si legge nei numerosi arresti delle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport (ex multis, SS.UU. 4 agosto 2016, n.37), ove si afferma che tale autonomia si spinge sino a riconoscere al giudice sportivo la facoltà di valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente dal loro rilievo penale o dalla circostanza che la loro valutazione abbia dato luogo ad una sentenza di condanna penale. Nel segno di quanto qui richiamato è possibile affermare, senza tema di smentita, che la giustizia sportiva si fonda su propri principi e regole, con la conseguenza che il richiamo a norme, sostanziali e processuali, valide nei giudizi innanzi i giudici dello Stato è ammesso nei limiti in cui il Legislatore sportivo lo consenta (art. 2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva del CONI”, ove si prevede che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”). Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, lo standard probatorio sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare non si spinge sino alla certezza della commissione dell’illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale (ex multis, SS.UU. 4 agosto 2016, n.37): il grado di prova richiesto, però, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza ogni qualvolta il convincimento sia basato su indizi gravi, precisi e concordanti tali da indurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla commissione della fattispecie, oggetto di giudizio. Al riguardo occorre tener sempre da conto che la verità processuale che il giudicante può giungere a definire è sempre una verità approssimativa, si avvicina a quella assoluta senza poterla mai di fatto toccare, costituendo questa una congettura costruita a posteriori e quella storica un fatto già avvenuto e concluso e, quindi, di per sé non conoscibile. Rileva in questo contesto il metodo con cui si svolge la ricerca nonché la quantità e qualità di informazioni di cui si può disporre e sulle quali tale conoscenza si fonda: consegue che il grado di certezza che la connota dipende dalle griglie gnoseologiche di cui è cenno, il che genera, in ogni caso, una conoscenza di tipo probabilistico. E’ stato anche precisato che il comportamento supposto illecito “…per avere valenza sul piano regolamentare e produrre effetti sul piano disciplinare, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (così, testualmente, SS.UU. 10 febbraio 2016, n.6).

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 78/CFA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione DisciplinareCom. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ JUVENTUS FC SPA AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI20.000,00 INFLITTA AL SIG. AGNELLI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;INIBIZIONE PER ANNI 1 E  AMMENDA  DI   20.000,00  INFLITTA  AL  SIG.  M.S., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE  RESPONSABILE  DEL  TICKET  OFFICE  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. D.A.A.N., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; AMMENDA DI € 300.000,00 INFLITTA ALLA SOCIE RECLAMANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  10152/101  PF  16-17  GP/BLP  DEL 18.3.2017

Impugnazione – istanza: D.A.N.,  ALL’EPOCA DEI FATTI  DIPENDENTE ADETTO  ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ:

Impugnazione – istanza: JUVENTUS FC SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017

Massima: In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui «“per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte giustizia federale, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Collegio ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale. Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova  raccolti  consentano  di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS e all’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9 stesso codice, al fine  dell’affermazione  della  sussistenza  delle violazioni rispettivamente contestate ai deferiti.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 8 novembre 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 264 del 8 maggio 2013

Parti: Sig. P.F. e Reggina Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Quanto al merito la “certezza” della prova necessaria e sufficiente a motivare la sanzione che genera dalla condotta è certamente gradata sulla diversa rilevanza della fattispecie giuridica cui si riferisce, in particolare per quel che concerne l’ordinamento sportivo. Al fine di riconoscere la responsabilità di un soggetto incolpato per una violazione di una delle norme dell’ordinamento sportivo non è necessaria l’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma, posta anche la diversa intensità e permeabilità del sistema di prova di cui è dotato l’ordinamento sportivo rispetto ad altri ordinamenti, lo standard probatorio deve, comunque, elevarsi dalla semplice valutazione della probabilità. Pertanto a questo Collegio appare opportuno attesa la probabilità, anche se non “certezza”, che si può desumere dagli elementi di prova portati all’attenzione dello stesso, confermare in principio la sanzione imputata al Sig. – omissis - e di conseguenza alla Reggina Calcio per responsabilità diretta. Al contempo il Collegio ritiene, altresì, opportuno ridurre la sanzione irrogata al – omissis - anche in ragione della circostanza che la violazione ascritta a quest’ultimo abbia prioritariamente inciso solo all’interno del rapporto tra lo stesso e la società Reggina Calcio e sulla correttezza dei bilanci della società medesima, ma non  abbia anche influito all’esterno della compagine sportiva minando la regolarità del campionato o comunque creato un qualsivoglia vantaggio alla Reggina Calcio rispetto alle contendenti appartenenti alla medesima lega professionistica. Da questo punto di vista la rilevanza della condotta tenuta dal– omissis - deve essere valutata prioritariamente all’interno del sodalizio sportivo anche per ciò che concerne i profili strettamente societari del suo agire nella qualità. La sanzione irrogata alla società non viene minimamente toccata da questo aspetto e va pertanto integralmente confermata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 aprile 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 25/CGF del 09 agosto 2012

Parti: Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In base alla giurisprudenza consolidata del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 febbraio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 23/CGF del 7 agosto 2012

Parti: Sig. G.R. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 febbraio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 49/CGF del 20 agosto 2012

Parti: Sig. Edoardo Catinali / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso. Ma, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da considerarsi raggiunto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 05 febbraio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 109/CGF del 7 dicembre 2012

Parti: Sig. P.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In materia di illecito sportivo è onere della parte ricorrente contestare specificamente il fatto da cui è scaturita la sanzione, e ciò sia in base al principio dispositivo di cui all’art. 115, comma 1°, c.p.c., sia in ossequio ai doveri di correttezza e lealtà cui il giocatore è tenuto.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 febbraio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 49/CGF del 20 agosto 2012

Parti: Sig. E.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso. Ma, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da considerarsi raggiunto.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012

Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) Le regole (scritte o semplicemente seguite nella prassi) del procedimento disciplinare, e fra esse quelle inerenti allo standard probatorio e all’ acquisizione e valutazione delle prove, pur non risultando direttamente permeabili da parte delle regole processuali dell’ordinamento statuale, devono comunque rispettare i principi supremi volti a garantire i diritti inviolabili della persona rinvenibili nella Carta Costituzionale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 dicembre 2012  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 2/CGF del 2-3-5-6 luglio 2012 e pubblicata in forma integrale sul C.U. n. 033/CGF del 27 agosto 2012

Parti: Sig. D.V. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) Non può considerarsi raggiunto un sufficiente livello probatorio, neppure nella forma più attenuata rispetto alla soglia penalistica dell' “oltre ogni ragionevole dubbio" che la giurisprudenza costante del Tribunale Nazionale per l’Arbitrato nello Sport richiede per la configurabilità della responsabilità in illecito sportivo di cui all'art. 7 comma 1 del C.G.S., nel caso in cui le dichiarazioni di un calciatore circa il coinvolgimento di un altro nel tentativo di combine non siano supportate da idonei riscontri probatori. Tale considerazione, tuttavia, da un lato, non permette di giungere ad un completo proscioglimento del calciatore dagli addebiti ascrittigli, dall’altro, consente, di pervenire ad una riqualificazione della condotta tenuta dal medesimo come violazione disciplinare di cui all'art. 7, comma 7 del C.G.S. (omessa denuncia).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 2/CGF del 06/07/12 e n. 23/CGF del 07/08/12

Parti: Reggina Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012

Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) Le regole (scritte o semplicemente seguite nella prassi) del procedimento disciplinare, e fra esse quelle inerenti allo standard probatorio e all’ acquisizione e valutazione delle prove, pur non risultando direttamente permeabili da parte delle regole processuali dell’ordinamento statuale, devono comunque rispettare i principi supremi volti a garantire i diritti inviolabili della persona rinvenibili nella Carta Costituzionale.

Massima TNAS: (3) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012

Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (3) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 41/CGF del 4 settembre 2012

Parti: Sig. F.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 novembre 2012  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 42/CGF del 04/09/2012

Parti: Sig. N.B. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo

da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 18/CGF del 31/07/12 e con motivazioni sul C.U. n. 71/CGF del 24/10/12.

Parti: Sig. M.D.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) Nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità dell’infrazione, quale desunta dalla natura, dalla specie, e dai modi della stessa.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 dicembre 2012  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 21/08/12

Parti: Dott. P.S. e U.S. Lecce SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Vicenza Calcio Spa

Massima TNAS: (8) In tema di prova della commissione di un illecito, il grado di prova necessario e sufficiente per fondare la responsabilità del soggetto incolpato di violazione disciplinare sportiva, attenuato rispetto al criterio vigente nel processo penale, è codificato e si rinviene nelle Norme Sportive Antidoping del CONI (art. 4 versione n. 1/2009; art. 23 versione n. 1/2013).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 24/CGF del 09/08/12

Parti: Sig. D.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 100/CDN del 07/06/12

Parti: U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in Liquidazione e Sig. M.D.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (5) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 18/CGF del 31/07/12 e con motivazioni sul C.U. n. 71/CGF del 24/10/12.

Parti: Sig. M.D.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 2/CGF del 06 luglio 2012

Parti: Sig. A.F. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) Se nel processo penale vale la regola codicistica per cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato o, al più, l’ipotesi di innocenza sia correlata ad eventi astrattamente possibili ma privi del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (Cass., Sez. I, 11-05-2006 n. 20371 ; Sez. II, 2-04-2008, n. 16357; Sez. I, 3-03-2010, n. 17921 ), nel procedimento disciplinare sportivo, ispirato a principi di immediatezza, speditezza, semplicità, concentrazione, limitazioni del diritto di difesa, per stabilire la colpevolezza di un soggetto non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 ottobre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012

Parti: Sig. M.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) Quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto.

Massima TNAS: (2) Sebbene per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, è comunque necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 ottobre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 192/CGF del 16 marzo 2012 e sul  C.U. n. 225/CGF del 17 aprile 2012

Parti: Sig. F.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 ottobre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012 e sul C.U. n. 40/CGF del 31 agosto 2012

Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 78/CGF del 10 novembre 2011

Parti: Sig. V.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione –né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto , nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio ( cfr. ad es. l’art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal ! gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicchè deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Massima TNAS: (3) Le risultanze degli atti d’indagine penale nonché quelle raccolte nella sede sportiva consentono di ritenere provata la violazione contestata al ricorrente, sussistendo indizi gravi precisi e concordanti dell’attività posta in essere dallo stesso al fine di alterare illecitamente il risultato sportivo della gara in contestazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 febbraio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 78/CGF del 10 novembre 2011Parti: Sig. R.A. e S.S. JUVE STABIA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (4) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. da ultimo il lodo del 31 gennaio 2012, Saverino / FIGC).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2012 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. D.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria né la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione –, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 Marzo 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, con decisione n. 15 del 29 settembre 2010

Parti: SIG. D.M. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Massima TNAS: (2) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 Novembre 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009

Parti: SIG. S.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Anche in ambito sportivo come in quello penale, il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità sia quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi in entrambi gli ambiti di responsabilità che possono fondare l’adozione di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo.

Massima TNAS: (4) Il mancato avvio di un procedimento penale nei confronti del ricorrente non implica necessariamente che l’Autorità inquirente abbia ritenuto insussistenti i fatti contestati in sede disciplinare, ma solo che la medesima non abbia ravvisato nei confronti dell’istante condotte astrattamente punibili in sede penale. Tale ultimo dato non è decisivo ai fini del giudizio disciplinare, che si basa su altri e più rigidi presupposti rispetto a quelli penalistici, in ragione del fondamentale dovere di lealtà sportiva che incombe su ogni tesserato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. S.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) Il principio di autonomia del diritto sportivo si estrinseca sia nell’autosufficienza procedimentale, sia nell’autonomia dei principi di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il diritto privato o penale, sostanziale e processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna. Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. È tale il risultato logico di un procedimento conoscitivo connotato, secondo i canoni della razionalità e dell’esperienza, dall’attribuzione di una condotta a un soggetto sulla base di un alto grado di probabilità.

Massima TNAS: (4) Anche quando il Giudice contabile si limita a escludere la sussistenza di elementi idonei a fondare la responsabilità per danno erariale, il giudice ben può pronunciarsi sulla rilevanza delle condotte dei tesserati nell’ordinamento sportivo.

Massima TNAS: (5) Ciò che nel giudizio per danno erariale non era da solo sufficiente per la condanna (la corte lo definisce un singolo “tassello”), nell’ordinamento sportivo si può rivelare idoneo a giustificare la comminazione della sanzione inibitoria.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. M.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (6) Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Giugno 2009–  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 6 agosto 2008, nonché decisione della C.G.F. pubblicata con C.U. n. 53/CGF – www.figc.it

Parti: SIG. M.A. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) Il principio di autonomia del diritto sportivo si estrinseca sia nell’autosufficienza procedimentale, sia nell’autonomia dei principi di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il diritto privato o penale, sostanziale e processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna. Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.

Massima TNAS: (4) È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 novembre 2009 - www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009

Parti: Sig. S. M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: Anche in ambito sportivo come in quello penale, il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità sia quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi in entrambi gli ambiti di responsabilità che possono fondare l’adozione di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie agli atti non sono emersi indizi precisi, univoci e concordanti circa la riconducibilità al presidente della società, ricorrente, del lancio della bottiglietta d’acqua contro l’assistente arbitrale. Ed infatti, le dichiarazioni contenute nella denuncia, sporta due giorni dopo la gara, risultano differenti rispetto al contenuto delle ultime dichiarazioni, rilasciate oltre tre mesi dopo, sia relativamente alle modalità del riconoscimento dell’autore del lancio, sia all’interlocutore che avrebbe rivelato l’identità dell’autore medesimo. Il quadro probatorio si arricchisce, poi, di ulteriori contraddizioni e lacune, che il Collegio non può esimersi dal rilevare, anche con riferimento ai riconoscimenti fotografici operati. Ed infatti, in un primo tempo, il responsabile regionale A.I.A. e, successivamente, la terna arbitrale non sono riusciti ad identificare con certezza il Presidente nella fotografia che è stata loro mostrata dagli inquirenti federali. In conclusione, il Collegio rileva che sulla base del quadro probatorio agli atti permangono significativi ed insuperabili dubbi circa l’identità dell’autore del lancio della bottiglietta per cui la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio del presidente della società  non è stata raggiunta. Ne discende che la decisione della Commissione disciplinare Nazionale che ha presunto, “in presenza di riscontri probatori non sempre univoci”, che il presidente fosse l’effettivo autore del lancio della bottiglietta, va annullata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 novembre 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009

Parti: SIG. S.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Anche in ambito sportivo, come in quello penale, il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità sia quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi in entrambi gli ambiti di responsabilità che possono fondare l’adozione di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell’individuo.

Decisione C.G.F. Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009

Impugnazione - istanza: 20) Ricorso del Perugia Calcio S.p.A. avverso le sanzioni inflitte: inibizione per mesi 8 al sig. C. L.; inibizione per mesi 6 ai signori S. M.e M.M.L.; ammenda di € 1.500,00 e penalizzazione di punto 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 852/204pf09-10/sp/blp del 6.8.2009 – per violazione degli artt. 8, comma 5 CGS, in relazione al paragrafo iii, lett. b - 4) dell’allegato a del com. uff. n. 142/a del 28.5.2009 e 4, comma 1 CGS .

Massima: E’ condizione necessaria ma non sufficiente, ai fini dell’art. 8, commi 5 e 10 C.G.S., il semplice possesso della qualità di Rappresentante Legale di una società essendo indispensabile che sia raggiunta la prova che il soggetto abbia concretamente e fattivamente partecipato alla commissione dell’illecito, fornendo un proprio apprezzabile contributo causale. (Nel caso di specie il direttore generale e legale rappresentante (e, peraltro, non unico) della società non ha sottoscritto gli atti incriminati e non vi è la prova che abbia in qualunque altro modo causalmente efficiente cooperato alla posizione in essere di condotte vietate).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 109/CDN  del 26 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione – istanza: (312) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.R. (calciatore attualmente tesserato per la soc. SS Calcio Napoli SpA), M.C. (calciatore già tesserato per la soc. US Città di Palermo SpA e dal 13.1.2009 trasferito in prestito alla soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), R. F.(all’epoca dei fatti direttore sportivo e legale rappresentante della soc. US Città Di Palermo SpA ed attualmente tesserato con Soc. Torino Calcio), P.M.(all’epoca dei fatti, direttore generale e legale rappresentante della soc. SS Calcio Napoli SpA) G.S.(all’epoca dei fatti, direttore sportivo e legale rappresentante della soc. AC Chievo Verona Srl) e delle società SS Calcio Napoli SpA, US Città di Palermo SpA e AC Chievo Verona Srl (nota n. 7671/217pf08-09/sp/blp del 25.5.2009). Massima: Il direttore sportivo della società va prosciolto quando non emergono elementi di prova da far ritenere che per il trasferimento di alcuni calciatori si sia affidato a  persona non titolare di licenza per l’esercizio di attività di agente di calciatori.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 09/CDN  del 24 Luglio 2008  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.B. (all’epoca dei fatti calciatore e capitano AS Livorno Calcio Srl), G.P.B. (calciatore e capitano Atalanta B.C. SpA), E.F., A.F. e A.G. (calciatori AS Livorno Calcio Srl) e delle società AS Livorno Calcio Srl e Atalanta B.C. SpA (nota n. 61/1202pf07-08/sp/blp del 4.7.2008)

Massima: In assenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato quindi su elementi consistenti, non generici e convergenti, le dichiarazioni del calciatore, certamente utilizzabili, restano isolate e non corroborate da idonei elementi di riscontro quand’anche di carattere logico. Risulta, pertanto, insufficiente la prova della responsabilità dei deferiti per la conclusione di un accordo, rimasto indimostrato, al fine dell’alterazione proibita dal nostro Codice di Giustizia Sportiva. Il comportamento sleale e scorretto del calciatore, in assenza della prova certa del raggiungimento di un accordo per l’alterazione del risultato delle gare, deve più correttamente ricondursi all’art. 1, comma 1 del CGS, e non già alla fattispecie più grave di cui all’art. 7 CGS. (Il caso di specie. La procura ha deferito i calciatori (e le rispettive società) perché in occasione della gara di campionato avrebbero concordato il risultato di pareggio, poi non concretizzatosi per circostanze fortuite, ovvero legate a comportamenti, attivi od omissivi, tenuti da alcuni dei soggetti protagonisti della partita, in difformità agli accordi illeciti intercorsi in precedenza; e, quindi, per avere concordato l’alterazione del regolare svolgimento della gara e tentato di alterare lo stesso risultato della gara, onde assicurare un risultato utile ed un conseguente vantaggio in classifica alla propria squadra, quale contropartita del vantaggio assicurato alla squadra avversaria con riferimento alla gara di andata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN del 05 Marzo 2008 n. 1,2,3,4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008

Impugnazione - istanza:– Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società Pol. Badia Agnano (penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007-2008) a seguito di proprio deferimento  – Appello della societa’ Pol. Badia Agnano avverso la sanzione della penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007-2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale (137) – Appello del tesserato M.S. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del calciatore A.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: La prova del tentativo di illecito sportivo può essere raggiunta dalle dichiarazioni del tesserato che risultano essere credibili, coerenti e logiche e sono supportate da numerosi riscontri oggettivi, da elementi indiziari, gravi, molteplici e concordanti, nonché dal riscontro delle telefonate attraverso le quali si è perpetrato l’illecito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 11,12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della U.S. Gricignano Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 9 comma 3 ed 1 comma 1. Reclamo del sig. D’A.G. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Deve essere affermata la responsabilità per illecito sportivo a carico dei soggetti deferiti e delle rispettive società anche nel caso in cui dalle indagini compiute e dall’istruttoria svolta non è emersa la piena prova dell’illecito sportivo contestato ai soggetti deferiti, ma essa è rinvenibile dalla precisa ricostruzione degli elementi e delle circostanze di fatto, dai riscontri forniti dai soggetti ascoltati dall’Ufficio Indagini, dalla denunzia presentata dal Presidente di una società. Da questi elementi è possibile ricavare una serie di indizi univoci, gravi, precisi e concordanti, sui quali fondare un giudizio di colpevolezza dei soggetti incolpati, il cui grado di probabilità va ben oltre quello della verosimiglianza, avvicinandosi notevolmente a quello della certezza presuntiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 23 Settembre 2004 n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo del Procuratore Federale avverso rispettivamente: - gara Chieti/Benevento del 4.4.2004: • il proscioglimento del calciatore N.A. per violazione degli art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo; • il proscioglimento della Sporting Benevento per violazione dell’art 6 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato N.A.; • il proscioglimento del calciatore C.G., per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. • il proscioglimento del Calcio Chieti per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. Per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato C.G.; - il proscioglimento delle società, in relazione alla responsabilità oggettiva connessa alla violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.: • Spezia Calcio 1906, nei confronti del proprio tesserato A.G., • U.S. Grosseto, nei confronti del proprio tesserato A.S., • Calcio Chieti, nei confronti del proprio tesserato C.G., • U.S. Catanzaro, nei confronti dei propri tesserati F.F., G.L., P.I., • Sporting Benevento, nei confronti del proprio tesserato N.A.; - il proscioglimento della società U.S. Grosseto, in relazione alla responsabilità oggettiva connessa alla violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., nei confronti del proprio tesserato A.S.; a seguito di proprio deferimento. Reclamo U.S. Catanzaro avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, relativamente alla gara Chieti/Catanzaro del 16.5.2004 per violazione degli artt. 6 commi 3 e 4 e 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, per illecito sportivo commesso dal proprio calciatore L.G.P. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. reclamo A.S. Acireale avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti da scontare nella classifica del campionato 2004/2005 inflitta all’U.S. Catanzaro in relazione alla gara Chieti/Catanzaro del 16.5.2004, per violazione degli artt. 2 commi 3 e 4 e 6 commi 3 e 4 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore A.S. avverso la sanzione della squalifica di tre anni e otto mesi per violazione degli artt. 1 comma 1, 5 e 6 commi 1 e 2 limitatamente alla gara Chieti-Catanzaro del 16.5.2004 e art. 6 comma 7 limitatamente alla gara Chieti/Benevento del 04.04.2004 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore L.P. avverso la sanzione della squalifica di tre anni per violazione dell’art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore C.G. avverso la sanzione della squalifica di tre anni e 6 mesi per violazione degli artt. 1 comma 1, 5 e 6 comma 1 e 2 - limitatamente alla gara Chieti/Catanzaro del 16.5.2004 - a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore A.G. avverso la sanzione della squalifica per mesi 5 per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo calciatore G.L. avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo calciatore F.F. avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S.a seguito di deferimento del Procuratore Federale. reclamo calciatore P.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo calciatore N.A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 1 comma 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Perché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso “venga provato oltre ogni dubbio”, e quando sono presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati però da precisi e concordanti elementi probatori, si deve giungere ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti”. La prova del fatto doloso che sta a base dell’ illecito deve essere piena, “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Massima: Quanto alla prova dell’illecito, la C.A.F. ha affermato (cfr. C.U. n. 31/C del 10/5/2001, appelli calciatori Atalanta e Pistoiese) che lo stesso deve essere provato oltre ogni dubbio e che si debba giungere ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti pur in presenza di concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordati elementi probatori. (Nel caso in esame il momento dell’ideazione e preparazione dell’illecito, individuato nelle conversazioni telefoniche intercettate si sarebbe dovuto concretizzare, con atti diretti alla realizzazione dell’illecito in un incontro. Ma dagli atti non si ricava prova sufficiente che tale incontro sia realmente avvenuto. La sola verosimiglianza dell’accadimento, tuttavia, non è sufficiente a farlo ritenere come realmente accaduto).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 maggio 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dalla Commissione d’Appello Federale FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20/C del 25.11.2003 - www.figc.it

Parti: Pisa Calcio S.P.A. contro F.I.G.C.

Massima: La società è assolta dall’accusa di illecito sportivo quando alla luce degli elementi raccolti, può ragionevolmente affermarsi che dall’istruttoria è emerso quantomeno il fondato e serio dubbio che la società abbia partecipato all’illecito sportivo commesso dall’estraneo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 2 marzo 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dalla Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. n. 48/C del 5 giugno 2003. - www.figc.it

Parti: A.C. Pro-Ebolitana contro F.I.G.C.

Massima: Secondo il principio più volte espresso dalla C.A.F. la prova dell’illecito sportivo può e deve ritenersi raggiunta quando sussista univocità degli elementi a carico che non diano adito a dubbi, sulla base di un quadro probatorio caratterizzato da indizi precisi e concordanti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 24 Novembre 2003 n. 1/2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo del Pisa Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto in classifica nel campionato in corso per violazione dell’art. 9 comma 3 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo del calciatore C.C. avverso la sanzione di squalifica fino al 30.6.2004 per violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione della squalifica inflitta al calciatore C.C. fino al 30.6.2004 a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo

Massima: La prova dell’illecito sportivo può essere raggiunta quando tutti gli indizi, precisi e concordanti, desumibili dagli atti, confermano la veridicità della denuncia.

Massima: Nei casi di illecito sportivo, anche con l’ammissione di responsabilità si può beneficiare, ricorrendo determinate circostanze, dell’ attenuazione della sanzione.

 

 

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