F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. REAL SANDOS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL SANDOS/ROYAL TEAM LAMEZIA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 789 del 21.3.2017)

RICORSO A.S.D. REAL SANDOS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL SANDOS/ROYAL TEAM LAMEZIA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5

Com. Uff. n. 789 del 21.3.2017)

Con decisione del 21.3.2017, Com. Uff. n. 789, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Real Sandos/Royal Team Lamezia del 19.3. 2017, valevole per il Campionato Nazionale  di Calcio a cinque Femminile - 2016/2017 Girone C, infliggeva alla società Real Sandos l’ammenda di € 250.00, con la seguente motivazione: ”perché propri sostenitori, per tutta la durata della gara, esponevano sulla tribuna uno striscione recante frasi dal contenuto ironico nei confronti degli organi della Divisione calcio a cinque”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Real Sandos la quale faceva presente che l’unico striscione dal contenuto ironico presente sulle tribune recava la scritta, comprovata dalla allegata documentazione fotografica, “ ora toglieteci anche questo “. La frase contenuta nello striscione era, però indirizzata al Comune di Margherita di Savoia, e non agli organi della Divisione Calcio a Cinque, e trovava la sua scaturigine nella circostanza che alla società Real Sandos era stato concesso, in avvio di stagione l’uso del Tensostatico “ G. Piazzolla “ di Margherita di Savoia, uso poi revocato, nel corso della stagione, dallo stesso Comune, cosa che aveva costretto la società a trovare un altro impianto idoneo a disputare le gare.

La spiegazione dell’origine e del destinatario dello striscione appare del tutto convincente, anche alla luce della ulteriore precisazione che identica scritta era impressa sui fianchi del bus usato dalla società in precedenti occasioni, a conferma che la polemica non era diretta agli organi della divisione calcio a cinque ma al comune di Margherita di Savoia.

In ogni caso, tuttavia, l’espressione in contestazione non appare, in assoluto, meritevole di sanzione proprio perché meramente ironica, priva di contenuto spregiativo o di dileggio, e quindi del tutto inidonea a recare offesa ad alcuno. E’ evidente, infatti, che non può essere punita l’ironia che non degenera in sarcasmo e che è scevra da valenza offensiva.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Sandos di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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