F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LA PIANA CALOGERO ANTONI SEGUITO GARA ROCCELLA/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

RICORSO A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LA PIANA CALOGERO ANTONI SEGUITO GARA ROCCELLA/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva al calciatore Calogero Antonio La Piana la squalifica di tre gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Roccella/Città di Gragnano.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: “per avere a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto procurandogli un taglio all’altezza del labbro con fuoriuscita di sangue che rendeva necessario l’intervento dei sanitari”.

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 31.03.2017, proponeva reclamo, eccependo l’illogicità della motivazione per errata interpretazione del fatto, chiedendo la riduzione della sanzione ad 1 giornata effettiva di gara, ovvero in subordine a 2.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante ha dedotto, a sostegno della propria tesi, che il Giudice sportivo avrebbe errato nel prendere la decisione sulla base di quanto affermato dall’Arbitro nel referto di gara, perché lo stesso avrebbe aggravato l’episodio.

Il referto arbitrale però, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello ha valore di prova privilegiata, non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori. La ricostruzione degli eventi, così come in esso riportata, non può essere smentita dalle mere deduzioni di parte.

La condotta tenuta dal La Piana è da considerarsi violenta per cui, visto il disposto dell’art.

19 n.4 lett. b C.G.S., la sanzione comminata risulta essere congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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