F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 041/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE CARDINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/SAVONA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)
RICORSO DEL CALCIATORE CARDINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/SAVONA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)
Con ricorso depositato in data 6.11.2017, il sig. Cardini Andrea promuove reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara «per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario dapprima con una manata al volto e, successivamente, con uno schiaffo al volto».
Il reclamante sostiene che il giudice di prime cure abbia travisato i fatti e che la sanzione comminata sia eccessiva. Sul punto afferma che il proprio comportamento sia da derubricare a condotta antisportiva poiché avrebbe colpito l’avversario «a seguito di scontro di gioco, sicuramente energico, ma non violento». Chiede pertanto la riduzione della sanzione della squalifica a 2 giornate effettive ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Allega precedenti giurisprudenziali e fotogrammi dell’azione di gioco tratti da videoripresa.
Premesso che, in primo luogo, va rilevato che è inammissibile quale mezzo probatorio qualsiasi immagine televisiva proposta dal ricorrente, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché più di recente Corte sportiva d’appello, ricorso ASD Srl Potenza Calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017) e che, per altro verso, soltanto gli atti ufficiali di gara costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), è possibile affermare nel merito che il reclamo è fondato. Da un’attenta lettura del referto arbitrale, infatti, si può evincere che il contatto sia avvenuto con pallone in gioco durante un’azione volta a contendere quest’ultimo all’avversario e che lo schiaffo al volto sia stato sferrato in un unico movimento, senza soluzione di continuità. Nello specifico si legge nel rapporto di gara che «al 37mo del secondo tempo Cardini Andrea, numero 8 Savona, a gioco in svolgimento, allarga il braccio mettendo la mano sul volto del numero 16 […] per poi colpirlo con uno schiaffo. Il calciatore riprendeva a giocare normalmente».
Al fine di valutare la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, è possibile riferirsi a diversi arresti giurisprudenziali, nei quali si evidenzia che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso U.S. Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene
«quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Ad avviso di questa Corte manca, dunque, anche nel caso di specie il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato.
Più di recente, in tema, si ricordi ricorso Pol. Olympia Agnonese, in Com. Uff. n. 056/CSA del 22.12.2016, nonché, a maggior sostegno rispetto al caso che occupa, si rammenti altresì la decisione del Giudice Sportivo LNP Serie A in Com. Uff. n. 74 del 23.10.2017 ad oggetto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonucci Leonardo (Milan) per condotta gravemente antisportiva «per avere, al 24° del primo tempo, durante un’azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici».
Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cardini Andrea riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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