F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 041/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/CJARLINS MUZANE DEL 28.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/CJARLINS MUZANE DEL 28.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

 

Con atto, spedito in data 31.10.2017, la Società G.S.D. Ambrosiana ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017  del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Ambrosiana/Cjarlins Muzane, disputatasi in data 28.10.2017, era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di200,00 a carico della predetta Società.

Il ricorso è palesemente infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione della mancata assistenza medica durante la predetta gara; tale circostanza risulta confermata dalla distinta di gara relativa alla squadra della Società ricorrente che risulta priva della indicazione del nominativo del medico sociale.

Al proposito, si osserva che il Regolamento del Giuoco del Calcio prevede, all’allegato D) della Regola n. 5, che La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. Né alcuna rilevanza può essere attribuita, al fine di escludere la violazione della predetta disposizione imperativa, al fatto, invocato dalla Società ricorrente, che presso l’impianto fosse presente l’ambulanza con il medico e gli infermieri.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it