Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 23 Novembre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (109) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. M.(Presidente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) e della società Pescina Valle del Giovenco Srl (nota n. 2178/114pf09-10/AM/ma del 27.10.2009).
Massima: Il Presidente della società risponde della violazione dell’ art. 1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 17 e 18 delle NOIF, per aver, posto in essere atti tesi al cambio di denominazione e sede sociale della società suddetta, in stato di inibizione e nonostante la volontà dell’amministrazione comunale, di voler porre in essere tutte le azioni idonee a mantenere la denominazione e la sede sociale della squadra di calcio.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN del 17 ottobre 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (214) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.B. (già Presidente ed attualmente dirigente della Soc. FC Sangiuseppese) e della società FC Sangiuseppese (nota n. 2988/121pf06-07/SP/ma del 22.2.2008)
Massima: Il presidente della società risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, anche con riferimento agli artt. 17, 18, 19 e 52 delle NOIF della FIGC, per aver ingenerato la falsa rappresentazione che la società avesse mutato la sua denominazione, creando confusione e sovrapposizione con altra già esistente società e per aver indicato quale proprio campo di gioco lo stadio in Napoli e non ubicato e/o limitrofo al territorio del Comune, ove ha sede la stessa società e per aver posto in essere atti univocamente diretti a far disputare le gare della società nel predetto stadio, e non in quello sito nel comune, ove ha sede la società, sebbene quest’ultimo fosse stato dichiarato idoneo dal fiduciario degli Impianti Sportivi e per aver conseguentemente trasferito di fatto, il titolo sportivo dal territorio originario ad altro. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e quella dell’ammenda a carico della società.