Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0071/TFN - SD del 9 Ottobre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: M.G. - Reg. Prot. 30/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 20 di squalifica al  calciatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per aver partecipato nel mese di Aprile 2024 ad alcuni allenamenti organizzati dalla “…..” senza il necessario nulla-osta rilasciato dalla propria società di appartenenza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0058/TFN - SD del 18 Settembre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: L.R.  - Reg. Prot. 15/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito di far svolgere un allenamento al calciatore pur non essendo tesserato per la società da lui presieduta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0048/TFN - SD del 12 Settembre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: O.L., G.S., O.A. e ASD Pro Novara - Reg. Prot. 36/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore di partecipare agli allenamenti, a far tempo dal 29 febbraio 2024 per più sedute e comunque fino ad almeno il 18 aprile 2024, della selezione Juniores dell’ASD Pro Novara, diretti dal tecnico senza avere ricevuto alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte della società di appartenenza del calciatore; Mesi 4 di squalifica all’allenatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella qualità di allenatore consentito e comunque non impedito al calciatore di partecipare agli allenamenti della selezione Juniores dell’ASD Pro Novara, dallo stesso diretti, a far tempo dal 29 febbraio 2024 e fino ad almeno il 18 aprile 2024, senza avere ricevuto alcuna preventiva autorizzazione o nulla osta da parte della società di appartenenza del calciatore pur essendo a conoscenza del tesseramento presso altro sodalizio dello stesso. Ammenda di € 600,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0191/TFN - SD del 15 Aprile 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: – S.T.- Reg. Prot. 188/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza è sanzionato con giorni 80 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità e in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19.8.2023 a Nardò (LE), presso lo stadio ”Giovanni Paolo II”, e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva per aver concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa dell’ordine pubblico a seguito degli episodi di violenza che hanno visto coinvolto tesserati e sostenitori presenti in tribuna ed hanno determinato la conclusione anticipata della gara;

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0160/TFN - SD del 27 Febbraio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 18447/164pf23- 24/GC/GR/mf del 26 gennaio 2023, nei confronti del sig. L.M. + altri - Reg. Prot. 142/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver organizzato e realizzato un raduno selettivo/open day riservato al calcio femminile, in data 26 luglio 2023 presso il campo sportivo di San Donato, in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, coinvolgendo nell’organizzazione, nella realizzazione e nella conduzione degli allenamenti il sig. …, non tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli; Mesi 6 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del settore Tecnico, per aver organizzato e realizzato insieme all’A.S.D. Fabrizio Miccoli, un raduno selettivo/open day riservato al calcio femminile, in data 26 luglio 2023 presso il campo sportivo di San Donato, in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e per avere lo stesso condotto gli allenamenti in occasione del raduno selettivo/open day, sebbene non fosse tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli; Ammenda di € 800,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0153/TFN - SD del 13 Febbraio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17402/108pf23-24/GC/GR/ff del 16 gennaio 2024, depositato il 17 gennaio 2024, nei confronti del sig. F.C. e della società ASD Statte - Reg. Prot. 138/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nel mese di gennaio 2023, dell’attività di collaborazione del sig. …., tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022/23 per la società A.S.D. Real Taras, al fine di organizzare un raduno di giovani calciatori finalizzato alla selezione degli stessi, poi effettivamente svoltosi in data 16 gennaio 2023; Ammenda di € 600,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva…L’art. 32, comma 2, CGS stabilisce che "Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe". E’ noto che secondo l’ordinamento federale ai tecnici è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività̀ collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, potendo, gli stessi, offrire la loro consulenza, di natura strettamente tecnica, esclusivamente alle società di appartenenza. D’altro canto, sempre secondo l’ordinamento federale, ai irigenti è fatto divieto, nello svolgimento di attività inerenti al trasferimento o comunque al tesseramento di calciatori, di avvalersi di soggetti non autorizzati….E’, difatti, principio pacifico, nella giurisprudenza federale, che nell’alveo dell’art. 4 CGS debba sussumersi anche ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 43/2021-2022). Non sussiste, invece, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. …., tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022/23 per la società A.S.D. Real Taras, di svolgere attività in favore della società A.S.D. Statte, quantomeno dall’11 maggio 2023 - data di presentazione ufficiale dello staff tecnico di tale società per la stagione sportiva 2023/24…. va evidenziato che, ai sensi del quinto comma dell’art. 38 delle NOIF, ai tecnici che abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso il tesseramento, non è precluso assumere impegni preliminari di tesseramento per la stagione sportiva successiva in favore di una società diversa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0151/TFN - SD del 7 Febbraio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17402/108pf23-24/GC/GR/ff del 16 gennaio 2024, depositato il 17 gennaio 2024, nei confronti del sig. E.V. - Reg. Prot. 138/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il soggetto iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella stagione sportiva 2022- 23 è sanzionato con 160 giorni di squalifica per la  a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva: 1.- per avere lo stesso, nel mese di gennaio 2023, in costanza di tesseramento per la società ASD Real Taras, collaborato con la società ASD Statte all’organizzazione di un raduno di giovani calciatori finalizzato alla selezione degli stessi, poi effettivamente svoltosi in data 16 gennaio 2023;  2.- per avere lo stesso sottoscritto con i sig.ri …., rappresentanti dell’agenzia …, un contratto di collaborazione avente ad oggetto attività di “scouting” volta alla segnalazione e selezione di calciatori da inserire tra coloro ai quali fornire consulenza ed assistenza in ambito calcistico; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per avere lo stesso, quantomeno dall’11 maggio 2023 - data di presentazione ufficiale dello staff tecnico della società ASD Statte per la stagione sportiva 2023–24 -, in costanza di tesseramento per la società ASD Real Taras, svolto attività di collaborazione in favore della società ASD Statte;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0140/TFN - SD del 26 Gennaio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 13343/121pf23-24/GC/GR/ff del 17 novembre 2023, depositato il 21 novembre 2023, nei confronti dei sigg. M.T., D.F. e della società ASD Coelsanus - Reg. Prot. 111/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione degli art. 4 comma 1, e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle N.O.I.F. e art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2022, per avere lo stesso, nella qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Coelsanus, consentito e non impedito che il sig. … allenatore iscritto all’Albo del settore tecnico e all’epoca dei fatti non tesserato, organizzasse e dirigesse in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 un open day - senza alcuna autorizzazione federale - presso il campo di Sossano in cui si allenano le squadre della società Coelsanus. A tale open day, hanno partecipato, tra gli altri, i calciatori sigg.ri …, soggetti tesserati con la società SSDARL Sarego Liona Academy, senza previa richiesta e ottenimento del nulla osta autorizzativo da parte della società di appartenenza; nonché ancora per avere consentito e non impedito che il sig. … svolgesse, nel corso della stessa stagione sportiva 2022-2023, la doppia attività dapprima con la SSDARL Sarego Liona Academy, sino al 23 marzo 2023, data in cui ha formalizzato le dimissioni, salvo poi svolgere il ruolo di allenatore privo di tesseramento per la A.S.D. Coelsanus organizzando e dirigendo l’open day nei giorni 15 e 17 giugno 2023; nonché, ancora, per non aver impedito che il sig. … svolgesse attività collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento quantomeno dei due giovani calciatori sigg.ri …, soggetti tesserati con la società Sarego Liona Academy, invitandoli in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 ad un open day organizzato - senza nessuna autorizzazione – dalla società A.S.D. Coelsanus, al fine di convincerli a tesserarsi per quest’ultima società; Mesi 8 di squalifica all’allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico ma non tesserato, per la violazione dell’art. 4 comma 1, e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle N.O.I.F., 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2022, per avere lo stesso, quale allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, organizzato e diretto un open day in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 - senza alcuna autorizzazione federale - presso il campo di Sossano dove si allenano le squadre della società Coelsanus. A tale open day, hanno partecipato, tra gli altri, i calciatori sigg.ri …, soggetti tesserati con la società SSDARL Sarego Liona Academy, alla quale non è stato né chiesto e né ottenuto nessun nulla osta autorizzativo; nonché ancora per avere svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2022-2023 la doppia attività, dapprima con la SSDARL Sarego Liona Academy sino al 23 marzo 2023, data in cui ha formalizzato le dimissioni, salvo poi svolgere il ruolo di allenatore privo di tesseramento per la A.S.D. Coelsanus organizzando e dirigendo l’open day nei giorni 15 e 17 giugno 2023; nonché, ancora, per aver svolto attività collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento quantomeno dei due giovani calciatori sigg.ri …., soggetti tesserati con la società Sarego Liona Academy, invitandoli in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 ad un open day organizzato senza nessuna autorizzazione - dalla società A.S.D. Coelsanus, al fine di convincerli a tesserarsi per quest’ultima tale società; Ammenda di € 800,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva…In punto sanzioni, si premette che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, sicché la stessa deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0139/TFN - SD del 25 Gennaio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 14845/157pf 23-24/GR/ps del 6 dicembre 2023, depositato il 7 dicembre 2023, nei confronti dei signori C.P., G.T. e della società FCD Real Academy Lucca - Reg. Prot. 120/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente  per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 22 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato e realizzato in data 29.6.2023 un torneo amichevole denominato “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme” presso l’impianto sportivo di San Cassiano, al quale hanno partecipato i giovani calciatori sigg.ri … e …, tesserati per la CGC Capezzano Pianore 1959, in assenza del nulla osta da parte di tale ultima società ed in assenza della preventiva approvazione da parte dei competenti Organi federali;" per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver coinvolto nell’organizzazione del Torneo “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme” il sig. …., tesserato per la società A.S.D. Luccasette;" Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso collaborato con la società FCD Real Academy Lucca nell’organizzazione e realizzazione del torneo amichevole denominato “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme” svoltosi in data 29.6.2023 presso l’impianto sportivo di San Cassiano sebbene fosse tesserato per la società A.S.D. Luccasette;"

Ammenda di € 200,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva…Ai sensi degli artt. 28 e 25, comma 3, del Regolamento del settore giovanile e scolastico nonché dell’art. 9, comma 3, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022-2023, per l'organizzazione dei tornei a carattere regionale, provinciale e locale è prescritta l’autorizzazione dei comitati regionali e delle delegazioni della LND territorialmente competenti (CFA, SS.UU n. 2/CFA/2023-2024). La violazione del combinato disposto delle norme citate determina pertanto la responsabilità del Presidente della società, deferito per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità. Com’è noto, la disposizione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (ex multis, CFA, n. 70/CFA /2021- 2022). Per quanto riguarda, invece, il deferito sig. …., lo stesso - sentito dalla Procura Federale - ha dichiarato di essersi limitato ad accompagnare, in data 29.6.2023 ed in occasione dell’evento benefico in questione, la figlia di 11 anni perché voleva provare a giocare a calcio e di essere stato sul terreno di gioco per assicurarsi che si sentisse a suo agio, per poi allontanarsi ed assistere all’evento. Non vi sono in atti ulteriori elementi forniti dalla Procura Federale idonei a sostenere i fatti contestati e che consentano di ritenere provata la collaborazione con la società deferita nell’organizzazione e realizzazione del torneo e, pertanto, il sig. …. va prosciolto….Il Tribunale, pertanto, ritiene equo irrogare le sanzioni di cui in dispositivo, assai ridimensionate rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale, tenuto conto che non si è trattato di un vero e proprio torneo ma di esercizi e giochi con il pallone (ma anche senza) tra giovanissimi organizzati sul campo dell’Oratorio a conferma della natura meramente ludica e sociale del momento “giocoso” come emerge anche dalle foto in atti. Quanto poi alla mancata richiesta di autorizzazione alla società A.S.D. CGC Capezzano Pianore 1959, il fatto è incontestato, ma non può non tenersi conto che la società odierna deferita richiese, ad ulteriore conferma della suddetta natura, l’autorizzazione ai genitori dei due ragazzi, ottenendola.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0053/CFA del 02 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 114 TFT 15 del 3.10.2023

Impugnazione – istanza: –  Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Città di Balestrate Trappeto e altri

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva prosciolto tutti i deferiti per non aver commesso il fatto, considerando non sufficienti a loro carico gli indizi derivanti dalle dichiarazioni del … secondo il quale tutte le società invitate a partecipare erano state rese edotte, prima dell'inizio del Torneo, del "nulla osta negativo", ed avendo di contro tutti negato (ad eccezione del G.) tale circostanza con condanna dei deferiti per la violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica per la organizzazione, realizzazione e partecipazione il "Torneo di San Giuseppe", svoltosi presso gli impianti sportivi dello Sporting Club di Borgetto ed il campo Margi di Partinico nei giorni 18 e 19 marzo 2023, nonostante il diniego espresso della Delegazione Provinciale di Palermo del Comitato Regionale Sicilia LND. Le persone fisiche sanzionate con mesi 4 di inibizione e le società con € 500,00 di ammenda...La Suprema Corte di Cassazione ha invero sottolineato più volte che, nell'esame della prova dichiarativa, il giudice di merito ben può ritenere la stessa del tutto veridica anche solo in parte, sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (Sez. 1 -Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01). Nel caso di specie, non solo è illogico ritenere che il M.  - nella sua precisa e disinteressata dichiarazione - abbia reso edotte le sole società (attraverso i rispettivi presidenti) già condannate (o ammesse al patteggiamento) in primo grado (questa in sostanza la conclusione emersa dal primo giudizio), ma è altresì non lineare, sul medesimo piano della coerenza e ragionevolezza, ritenere 'di fatto calunniosa' - per gli altri soggetti prosciolti - la ricordata chiamata in reità, giustificata invece dal M. con una motivazione che si attaglia a tutte indistintamente le società prima invitate, a suo dire avvertite del mancato nulla osta al fine non certo interessato - di evitare loro conseguenze disciplinari. Ed è significativo, in proposito, che anche il Presidente della soc. ASD Marsala, Gerardi Matteo Giovanni, abbia dichiarato, sia pur esprimendosi non con assoluta certezza, che - come lui - anche tutti gli altri presidenti delle squadre invitate al Torneo furono resi edotti dal M. che il nulla osta era stato negato. Per completezza sul punto va aggiunto che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA SS.UU., n.2/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/20212022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021). In ogni caso ed in modo evidentemente preclusivo di ogni ulteriore discussione in merito, si pone a sostegno del reclamo l'esatto rilievo secondo cui il profilo preciso dell'incolpazione, per tutti i presidenti delle società 'reclamate', verte sul loro mancato rispetto dell'obbligo di verifica preventiva della suddetta autorizzazione. Obbligo che non può certo considerarsi assolto da un affidamento in buona fede o da un'indicazione 'positiva' sulla locandina che pubblicizzava il Torneo od ancora da un errore scusabile. Inequivoco è il diverso tenore della rubrica delle incolpazioni che, per il … (confesso) specifica(va) "...per aver fatto partecipare la squadra........ nonostante fosse stato preventivamente informato dalla società organizzatrice del diniego di autorizzazione espresso della Delegazione Provinciale di Palermo del Comitato Regionale Sicilia LND", mentre per gli attuali quattro incolpati, il cui proscioglimento è stato impugnato, precisa ".....per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "Torneo di San Giuseppe". Il Tribunale tuttavia sembra avere giudicato tutti gli altri soggetti responsabili delle varie società come se fossero stati raggiunti dalla stessa incolpazione relativa al G., quindi per una condotta affatto diversa da quella loro contestata, così tra l'altro violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza. L'indicazione letterale cui all'art. 28 del Regolamento del settore giovanile secondo cui ".......le società, i dirigenti, i tesserati ....... sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento." non ammette alcun dubbio in proposito. E il precedente art.25, comma 3, chiarisce ulteriormente come nel caso di specie fosse primario l'obbligo di ottenere - per il Torneo giovanile organizzato - la preventiva autorizzazione, precisando invero che "i tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti organi federali nel rispetto delle normative vigenti". Così come l'art. 9, comma 3, lett. C), del C.U. SGS n. 1 dell'1.7.2022 chiarisce inequivocamente - come detto - che per l'organizzazione dei tornei a carattere regionale, provinciale e locale è prescritta autorizzazione dei comitati regionali e delle delegazioni della LND territorialmente competenti. In questo senso, del resto, si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte con decisione n. 2/CFA/2023-2024. Nessuno spazio può essere dato pertanto all'invocato errore in buona fede da parte dei reclamati. Per l’applicazione dell'istituto dell'errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme (cfr. CFA SS.UU. 0008/CFA-2023-2024; 0002/CFA-2023-2024). Del resto ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 104/2022- 2023). E ciò al di là della circostanza che - secondo un orientamento – l’errore scusabile potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale come nel caso di specie (v. amplius: Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013). La violazione del combinato disposto delle norme citate - e di cui al precedente punto 3.1 - determina pertanto la responsabilità dei presidenti delle società reclamate, deferiti per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità (richiamando anche i Comunicati Ufficiali), in relazione a quanto previsto e disposto in particolare dall’art. 9.3, lett. C), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023. Com’è noto, la disposizione del ricordato art. 4, comma 1, C.G.S. costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (ex multis, CFA, n. 70/CFA /20212022).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 13 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 1 giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/sig.ra F.M.D.F. e altri

Massima: Accolto l’appello della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva dichiarato improcedibile il deferimento e nel merito ritenuto i deferiti responsabili della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver partecipato a campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC. I presidenti sono sanzionati con l’inibizione da mesi 4 a mesi 5 e le società con l’ammenda da E 500,00 ad E 600,00

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 3 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania n. 43/TFT del 18.05.2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/Sig. D.P. + altri

Massima: Accolto l’appello della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva dichiarato improcedibile il deferimento e nel merito ritenuto i deferiti responsabili della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver partecipato Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania, torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. I presidenti sono sanzionati con l’inibizione da mesi 4 a mesi 5 e le società con l’ammenda da E 500,00 ad E 600,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 025/TFN - SD del 1 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 5980 /769 pf 22- 23/GC/PM/ep, del 10 luglio 2023, depositato l’11 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri D.G., A.G., F.P.M. e I.F., nonché nei confronti delle società USD Sennori, USD Atletico Sorso e GSD Sorso 1930 - Reg. Prot. 12/TFN-SD

Massima: Integra la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 Regolamento della LND, versione 2023, partecipare al torneo quadrangolare in occasione dell'inaugurazione del rinnovato manto in erba sintetica del predetto stadio, senza la prescritta autorizzazione federale. I rispettivi presidenti delle società sono sanzionati con l’inibizione di mesi 4 e le società con l’ammenda da E 300,00 ad E 400,00

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0113/CFA del 5 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 21.4.2023, notificata il 21.4.2023

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. A.B. e altri

Massima: Riformata la decisione di proscioglimento del TFT e per l’effetto comminati mesi 6 di inibizione ai Presidenti delle società sportive per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a 2) del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché l’art. 25, comma 3 e 28 comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per la partecipazione al torneo Sportefun Young Summer Cup” non autorizzato ed ammenda di € 400,00 alle società sportive tutte per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza….Il Collegio ritiene di aderire alle richieste dell’Organo requirente. Va premesso che l’art. 25, comma 3 del RGS dispone la seguente regola: “ i tornei sono soggetti all’approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti”. Il successivo art. 28 a sua volta recita: “le società, i dirigenti, i tesserati e quant’altro operino in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri regolamenti federali in quanto applicabili all’attività giovanile scolastica”. La violazione del combinato disposto di dette disposizioni ha generato la responsabilità dei deferiti per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità. Tali principi si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. La disposizione costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (ex multis, CFA, n. 70/CFA /2021-2022). L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale induce il collegio a ritenere che sia stato raggiunto un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità e, quindi, di appurare con ragionevole certezza la realizzazione dell’illecito disciplinare contestato a tutti i deferiti. In particolare, si osserva che il delegato allo svolgimento dell’attività inquirente ha rilevato che i loghi riportati sull’abbigliamento tecnico delle squadre partecipanti al torneo sotto la denominazione “Cardito City” ed “Olympia Casavatore” coincidevano con i loghi delle società A.S.D. Città di Candito ed S. C. Olympia, circostanza che ha avuto riscontro da parte del Comitato Regionale Campania. Ulteriori indizi, gravi e concordanti, si possono rinvenire nel comportamento tenuto dai deferiti, i quali non solo, non sono comparsi in sede di udienza fissata per la discussione del deferimento, ma non si sono presentati per ben due volte davanti agli organi di giustizia sportiva, violando l’obbligo di cui all’art. 22 CGS. Tale norma mira a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultano aver rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo. Al riguardo occorre premettere che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale: “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nell’ordinamento sportivo, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto una codificazione espressa in materia anti-doping, là dove si prevede che, per poter ritenere la violazione accertata, il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio [art. 4, comma 4.1 delle Norme sportive antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 8, comma 8.5), e successive stesure della medesima normativa conformi sul punto]. Tali elementi risultano presenti nell’odierno procedimento.

Massima: In merito alla mancata applicazione dell’art. 22, comma 1, CGS, da parte del Tribunale, la violazione è per tabulas. È comprovato, infatti, che i tesserati, pur ritualmente avvisati, non si sono presentati davanti agli organi titolari dell’indagine, senza addurre alcuna giustificazione. È pienamente condivisibile anche la prospettazione della Procura reclamante, in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio applicato alle società responsabili degli accertati illeciti disciplinari.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 192/TFN - SD del 5 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 26396/320pf22-23/GC/GR/ff del 3 maggio 2023, depositato in data 4 maggio 2023 nei confronti dei sig.ri P.G. + altri - Reg. Prot. 173/TFN-SD

Massima: L’allenatore è sanzionato con 12 giornate di squalifica per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver collaborato con ….. nell’organizzazione dell’evento tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale, dapprima dirigendo l’allenamento mattutino, svolto presso l’impianto della società Real Vicenza, di ragazzi “assistiti” dal sig. …., tra i quali alcuni tesserati con altre società, senza che gli stessi avessero il relativo nulla osta, e altri due soggetti (…) non tesserati con alcuna società, poi dirigendo nella medesima giornata, sempre come allenatore, una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. …., composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta) in alcune amichevoli (una sorta di triangolare) disputate contro la squadra juniores nazionale della società SSD Cartigliano; - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 1 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, finalizzati a selezionare calciatori per eventuali futuri trasferimenti e/o tesseramenti, con il Sig. …. senza verificare che lo stesso … fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI. I calciatori sono sanzioni con 4 giornate di squalifica per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. …, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da …, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante i detti calciatori non avessero il nulla-osta della propria società di appartenenza (ad eccezione del Sig. … che partecipava ai detti raduni nonostante non fosse tesserato per alcuna società);  per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalsi dell’attività e assistenza del Sig. … nonostante la propria qualifica di calciatori dilettanti e senza verificare che lo stesso …. fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 184/TFN - SD del 25 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 26396/320pf22-23/GC/GR/ff del 3 maggio 2023, depositato in data 4 maggio 2023 nei confronti dei sig.ri P.G. + altri - Reg. Prot. 173/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS i calciatori sono squalificati per 3 giornate di gara per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1° luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. …., composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da …, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la ASD San Luigi Calcio di Trieste; nonché  per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. …. nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso …. fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 133/TFN - SD del 22 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17384/172 pf 22-23/GC/PM/ep del 27 gennaio 2023 nei confronti del sig. A.M. nonché nei confronti della società ASD Marzio Lepri Torres - Reg. Prot. 118/TFN-SD

Massima: Giorni 90 presidente ed ammenda di € 300,00 alla società che non hanno patteggiato e ritenuti responsabili della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres srl, già ASD Torres Calcio, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0069/CFA del 17 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del n. 0104/TFNSD/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, del 12/17 gennaio 2023

Impugnazione – istanza:  – sig. M.D./Procura Federale

Massima: Rigettato il reclamo dell’allenatore sanzionato dal TFN con la squalifica di mesi 6 per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso assunto decisioni proprie del legale rappresentante della società FCD Cologno senza essere provvisto di alcun potere di firma, in specie nella gestione della pratica relativa alla concessione del nulla osta al calciatore G.D. per partecipare, con la società ASD Calvairate, agli allenamenti svolti nel periodo 25 novembre 2021-30 novembre 2021…La ripetuta invocazione della 'buona fede' del M., non è in ogni caso da ritenersi rilevante in relazione alla verificata violazione del principio di correttezza di cui all'art. 4 CGS riportato nella contestazione, il richiamo al cui rispetto è, nell'Ordinamento Sportivo, ancora più intenso, proprio in considerazione della sua peculiarità, al punto che al Giudice, che nel suo ambito agisce, spetta lo specifico ma esaustivo compito di verificare se le modalità con le quali la persona deferita ha agito, abbiano determinato o meno una compromissione dei valori cui il richiamato Ordinamento Sportivo si ispira (cfr. il parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017, citato da ultimo da CFA SS.UU. Decisione/0063/CFA-2022-2023). E nel caso in esame risultano evidenti elementi per affermare la responsabilità del Marongiu in relazione alla violazione della norma di cui all'art. 4, comma 1, CGS.  Questa invero, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruita e applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 16/2022-2023; Sez. I, n. 23/2022-2023) poiché risponde all’esigenza, particolarmente avvertita nell’ordinamento sportivo - in cui assumono peculiare rilievo i profili valoriali della lealtà, della correttezza e della probità da osservare nelle condotte degli associati - che all’enunciazione di principi corrisponda un certo grado di flessibilità della previsione normativa, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 74/2021-2022). Essa è dunque disposizione autosufficiente (operando come norma 'di chiusura' del sistema) che non necessita di alcuna concorrente violazione di altra norma del Codice di Giustizia Sportiva - come nel caso di specie - poiché la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ben può essere autonomamente valutabile. Ed è (anche) per questo che, nonostante la sua atipicità, ricade sul giudice l'obbligo non solo di verificare che la violazione dei suddetti principi rientri, ovviamente, nell'ambito dell'attività sportiva (o di rapporti ad essa riconducibili), ma anche di motivare, nell'ampio spettro della norma citata, la specifica declinazione cui ricondurre il fatto (e la condotta dell'agente) al suo esame. E nel caso che occupa deve osservarsi che il mancato rispetto delle regolamentazioni societarie, che affidavano a soggetti – altri ben individuati e comunicati agli organismi federali, il potere di firma (per un'attività rilevante per l'ordinamento federale come quella del rilascio del nulla osta per allenamento di un proprio tesserato presso altra società), così come l'utilizzo di un sistema sostanzialmente fraudolento (copia-incolla o mera imitazione della firma/sigla del presidente a sua insaputa), disegnano la condotta dell'agente come scorretta e priva di ogni minimo crisma di lealtà.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0068/CFA del 17 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia-Romagna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 62 dell’11.01.23

Impugnazione – istanza:  – Procura Federale Int./sigg.ri N.N.-L.S.-S.C.-SSDARL F.C. Young Santarcangelo

Massima: Rigettato l’appello della procura federale con il quale ha chiesto l’aggravamento delle sanzioni inflitte dal TFN ai deferiti che sono stati ritenti responsabili della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere nel corso delle stagioni sportive 2021–2022 e 2022-2023, effettuato raduni e provini per calciatori tesserati per altre società senza il preventivo nulla osta delle compagini di appartenenza degli stessiOrbene, non risulta agli atti che siano mai state specificamente indicate le disposizioni federali né regolamentari cui rinvia l’art. 32, comma 2, CGS e che sarebbero state violate dai tesserati e dalla società deferita, così da consentire agli stessi di difendersi adeguatamente sul punto. Risulta allora più che congrua la decisione del Tribunale Federale di non rifarsi alla pena edittale prevista da una regola il cui reale fondamento è rimasto non indagato né oggetto di contraddittorio nel corso del procedimento e, al di là del generico richiamo alle «violazioni rispettivamente loro attribuite» (giustificabile per esigenze di brevità e discrezione), pare evidente l’idea coltivata dal Tribunale territoriale – e in ogni caso si ritiene di convalidare la decisione nel senso – che la responsabilità è da riconoscere in dipendenza dell’altra regola invocata dalla Procura Federale e implicitamente ribadita dal Tribunale, e cioè della violazione del principio di correttezza e lealtà sportiva (art. 4, comma 1, CGS). Sotto questo profilo è qui sufficiente ricordare come secondo consolidato orientamento queste clausole generali rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la normativa all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo) e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 16/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 23/2022-2023)….Tutte queste circostanze impongono di ritenere corretta la valutazione dei fatti oggetto del deferimento come di tenue gravità (art. 12, comma 1, CGS); valutazione che unitamente alla considerazione di come la società e lo stesso calciatore abbiano fattivamente collaborato all’accertamento della verità (art. 13, lett. e, e art. 128 CGS), impongono di ritenere congrue le sanzioni inflitte dal Tribunale territoriale e di ritenere quindi infondato il reclamo avanzato dalla Procura Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 131/TFN - SD del 16 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17384/172 pf 22-23/GC/PM/ep del 27 gennaio 2023 nei confronti del Sig. N.G. + altri - Reg. Prot. 118/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS i deferiti sono sanzionati con giorni 60 di inibizione e le società con l’ammenda di € 200,00 per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres srl, già ASD Torres Calcio, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 128/TFN - SD del 13 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16343/106pf22-23/GC/GR/ff del 17 gennaio 2023 nei confronti del sig. F.E. - Reg. Prot. 113/TFN-SD

Massima: Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. n. 1 stagione sportiva 21-22 del SGS, art. 10.2, e al C.U. n. 1 stagione sportiva 22-23 del SGS, art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino al 28 giugno 2022 l’evento “Open Day” organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore ., tesserato con la Società SSD Petrarca Calcio a 5 di Padova in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società…In relazione al primo capo di incolpazione, è evidente l’estraneità del deferito ai fatti di cui è causa. In particolare, assume rilevanza che nel corso delle indagini è stato appurato che dell'organizzazione degli Open Day presso la società SSDARL Calcio Padova C5 se ne sarebbe occupato in tutto e per tutto il Responsabile del Settore Giovanile F.; ciò è suffragato dalle stesse dichiarazioni rese da parte del tesserato coinvolto. Il Sig. F., infatti, si è assunto tutta la responsabilità nell'aver organizzato gli Open Day nel mese di giugno 2022, durante la stagione sportiva 2021-2022 ancora in corso e soprattutto coinvolgendo calciatori di altre società, tra cui in modo particolare Z., tesserato fino al 30 giugno 2022 con la società Petrarca Calcio a 5. Lo stesso, inoltre, ha dichiarato di non aver presentato nessuna richiesta di autorizzazione per l'organizzazione degli Open Day compiendo, cosi, una leggerezza per sua negligenza e dovuta soprattutto alla mancanza di conoscenza del comunicato ufficiale, aggiungendo, sempre in sede di audizione, come l'idea di organizzare e gestire gli Open Day sia stata frutto di propria iniziativa senza il coinvolgimento del suo Presidente e/o di altre figure dirigenziali….Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2021 FIGC-SGS riguardante gli open day prevede, infatti, che “ Il cosiddetto Open Day è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più Open Day, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato. Considerando il carattere puramente promozionale degli “Open Day”, si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC. In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell’evento e dei partecipanti”. Il Sig. F. nelle audizioni si è dichiarato estraneo all’organizzazione e alla gestione degli eventi, né risulta dagli atti di causa che abbia mai svolto alcuna attività di proselitismo nel corso dell’evento medesimo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 123/TFN - SD del 3 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15439/141pf22-23/GC/GR/ff del 30 dicembre 2022 nei confronti dei sigg.ri M.M. e E.F. - Reg. Prot. 107/TFN-SD

Massima: Prosciolto il calciatore dalla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS per aver, nelle giornate del 28 e 29 giugno 2022, su un campo di sfogo ubicato nella periferia di Udine, riferibile alla ASD Assosangiorgina, partecipato, su richiesta di un agente di calciatori non meglio generalizzato, ad un allenamento non autorizzato dalla FIGC, diretto da un tecnico francese non meglio generalizzato, a cui hanno preso parte n. 4 calciatori (non meglio generalizzati), senza richiedere il previsto nulla osta alla Società ASD US Pro Fagagna con cui era tesserato.….Per quanto riguarda il calciatore F., ritiene il Tribunale che non sussista alcuna responsabilità per i fatti contestati. Invero dall’esame delle risultanze documentali la condotta del F. non risulta in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS contestato. In primo luogo l’attività svoltasi presumibilmente il 28 e 29 giugno 2022 non pare essere una seduta d’allenamento non autorizzata presso il campo di una società affiliata diversa da quella per cui era tesserato il calciatore. Più correttamente è infatti emerso che nelle giornate indicate sia stato svolto un test su 5 calciatori stranieri tutti non tesserati presso la FIGC (ad eccezione del F.); tale “provino”, grazie all’intervento di un non meglio identificato procuratore straniero, avrebbe dovuto/potuto comportare un tesseramento presso qualche società di calcio straniera. È poi anche emerso che il F. in data 14 giugno 2022 avesse comunque notiziato il Presidente della ASD US Pro Fagagna, sig. Luca Merlino, della propria volontà di non tesserarsi più per la medesima società volendo andare in Spagna o in Francia e di avere a tal fine in programma alcuni provini. Quanto poi al luogo di svolgimento di tali provini il c.d. campo di sfogo gestito in concessione dal Comune di Udine dalla US Assosangiorgina è risultato liberamente fruibile da chiunque: “parecchie volte viene utilizzato dalla persone di passaggio” (audizione P. B.), dunque anche sotto questo profilo alcuna violazione circa necessarie autorizzazioni sussiste. In tale quadro pertanto ove si era al termine della stagione sportiva ed a poche ore dallo svincolo del F., la partecipazione al test in discussione, comunque anche preannunciato seppur genericamente alla società ASD US Pro Fagagna e senza che da quest’ultima venisse espresso alcun divieto, non risulta in contrasto con i descritti doveri di cui all’art. 4, comma 1, CGS.

Massima: Mei 1 di inibizione a colui che è iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e Collaboratore del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia della FIGC LND per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nelle giornate del 28 e 29 giugno 2022, su un campo di sfogo ubicato nella periferia di Udine, riferibile alla ASD Assosangiorgina, partecipato quale osservatore, su richiesta di un agente di calciatori non meglio generalizzato, ad un allenamento non autorizzato dalla FIGC, diretto da un tecnico francese non meglio generalizzato, a cui hanno preso parte n. 5 calciatori, tra cui anche (l’unico conosciuto e generalizzato) il sig. F, all’epoca dei fatti tesserato con la Società ASD US Pro Fagagna, che non aveva rilasciato il previsto nulla osta. Provvedendo, al termine degli allenamenti, a relazionare il predetto agente di calciatori sulle caratteristiche fisiche e tecniche dei ragazzi impegnati…Ai tecnici federali, quale è appunto il deferito, si richiede invero un comportamento più attento, cauto e diligente rispetto a quello tenuto nella vicenda in esame dal giovane calciatore straniero F.; al M viene infatti contestata, non solo la violazione del generale dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS, ma anche la violazione di quei principi di cui alla norma speciale dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0062/CFA del 27 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia n. 79/TFT del 15/12/2022

Impugnazione – istanza:  –  ASD Aurora Bisogno Infinity-sig.ra B.A. -ASD New Football Academy Bari-sig. F.L./Procura Federale Interregionale

Massima: Confermata l’inibizione di mesi 4 al presidente della società ed € 500,00 alla società inflitta dal TFT per le seguenti violazioni: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “GIVOVA SOCCER EXPERIENCE” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis, per la categoria “Pulcini 2°anno 2011 A7”, alla quale ha partecipato la squadra della società dalla stessa rappresentata; Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell’organizzatore; nonché per aver partecipato, la squadra della società dalla stessa rappresentata, alle gare della categoria autorizzata “Primi Calci A7 2014” svoltesi in violazione dell’art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che prevede compagini composte da 4/5 giocatori e non da 7 e dell’art. 7 del regolamento “Primi Calci”, poiché prima delle gare non venivano svolte le prescritte attività ludico-motorie e didattiche; violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, nonostante fosse stata convocata per le date del 15.6.2022 e del 15.7.2022

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.83/TFN - SD del 18 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 9864/5pf22-23/GC/gb del 19 ottobre 2022 nei confronti del sig. L.D.D. - Reg. Prot. 70/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al vice presidente della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 1, 3.2 e 6.9 del CU n. 5 SGS del 29 luglio 2021 per aver organizzato, di comune accordo con la società, delle amichevoli senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0033/CFA del 7 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale- sezione disciplinare - n. 0022/TFNSD -2022/2023 pubblicata in data 31/08/2022

Impugnazione – istanza: Sig. D.B. -F.C. Juventus spa/Procura Federale

Massima: Rideterminata l’inibizione sino al 30.09.2022 a carico del segretario responsabile dell'attività di base della Società e l’ammenda in € 300,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione commessa dal segretario consistenti nella la violazione dell’art. 4 comma 1, del CGS, in relazione alla violazione degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver partecipato con la squadra della propria società di appartenenza, al torneo a carattere Internazionale “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale…Al riguardo, proprio la consapevolezza del B…., come risulta dalle dichiarazioni rese in Procura, che la partecipazione di una società straniera al posto di quella italiana al torneo giovanile, imponeva le dovute e diverse autorizzazioni, costituisce elemento sufficiente ed idoneo a ritenere presente l’elemento soggettivo della colpa, che non viene meno solo per aver segnalato tale circostanza all’organizzatore del torneo (il Torino). Come correttamente evidenziato dal TFN, dispone il punto 3.2, del C.U. n. 5 del 29.7.2021 che: “L’elenco dei Tornei in fase di autorizzazione, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei dalla quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione sarà possibile scaricare il regolamento ufficiale approvato dalla FIGC – SGS. Quanto riportato sul sito costituisce comunicazione ufficiale e non saranno pertanto più inviate le lettere di autorizzazione ai soggetti richiedenti. La Fase di autorizzazione non costituisce autorizzazione allo svolgimento del Torneo, ma solo l’indicazione che la società organizzatrice ha presentato regolare richiesta per l’avvio dell’iter procedurale al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva. Non è pertanto consentito, promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte”…..In relazione al quantum, il gravame merita parziale accoglimento, atteso che le colpe dei dirigenti delle società coinvolte vanno gradate in ragione del diverso grado di responsabilità attribuibile a ciascuno di loro. Conseguentemente, la sanzione irrogata al B., che peraltro aveva segnalato, la carenza di autorizzazioni, non è equiparabile a quella del dirigente organizzatore del torneo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 22/TFN - SD del 31 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2008/600pf21-22/GC/gb del 27 luglio 2022 nei confronti del sig. P.G. + altri - Reg. Prot. 14/TFN-SD

Massima: Tutti i deferiti e le società risultano responsabili della degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver partecipato con la squadra della propria società di appartenenza, categoria “Esordienti 1°anno”, al torneo a carattere Internazionale “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale, in quanto l’autorizzazione veniva rilasciata per un torneo di carattere nazionale, con la partecipazione di sole squadre italiane, tra cui quello attinte dal deferimento, nel mentre vi ha preso parte anche la società svizzera FC Lugano…In quanto torneo giovanile, anche quello oggetto del presente procedimento era soggetto all’approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti (art. 25, comma 3, Reg. SGS) contenute nello stesso Regolamento SGS, nello Statuto e negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica. Alla osservanza di dette normative sono tenuti “Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale” (art. 28, Reg. SGS). Non vi è dubbio, quanto al soggetto cui incombe l’onere di chiedere ed ottenere l’autorizzazione prevista, che lo stesso vada individuato nel promotore e nell’organizzatore del torneo, che può anche avvalersi, come avvenuto nel caso di specie, della collaborazione organizzativa di agenzie o società specializzate. Anche tali soggetti, ad ogni conto, devono attenersi alle regolamentazioni emanate in materia dal Settore Giovanile e Scolastico, come espressamente previsto dalla Guida all’Organizzazione dei Tornei Giovanili organizzati da società per la stagione sportiva 2021-2022 di cui al C.U. n. 5 del 29.7.2021. Tale guida, per quanto possa occorrere, al punto 1 esplicita che “ tutte le Società affiliate alla FIGC che organizzino Tornei senza la prevista autorizzazione, o che partecipino a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari”. L’iter organizzativo dei tornei prevede due fasi. La prima fase, ai fini della pre-autorizzazione, prevede l’invio dei regolamenti entro il termine tassativo di sessanta giorni, da rispettare “rigorosamente”, per i tornei a carattere internazionale (punto 3.1 Guida) e di quarantacinque giorni, anch’esso da rispettare “rigorosamente”, per i tornei a carattere nazionale (punto 3.2 Guida). La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere e, nel caso di tornei internazionali, ai regolamenti dovranno essere allegate anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al Torneo. La seconda fase, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento prevede che entro il termine tassativo di venti giorni prima della data di inizio del Torneo, siano inviati, sempre per il tramite dei Comitati Regionali di competenza il programma gare e l’elenco definitivo delle società partecipanti. Il mancato rispetto degli anzidetti termini “è motivo sufficiente perché non venga accordata l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall’Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.” (punto 3 Guida, cit.). È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere regolamenti non conformi o richieste pervenute fuori dai termini. Di pregnante rilevanza, alfine, è quanto previsto negli ultimi due capoversi del punto 3.2, secondo cui “ L’elenco dei Tornei in fase di autorizzazione, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei dalla quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione sarà possibile scaricare il regolamento ufficiale approvato dalla FIGC – SGS. Quanto riportato sul sito costituisce comunicazione ufficiale e non saranno pertanto più inviate le lettere di autorizzazione ai soggetti richiedenti.  La Fase di autorizzazione non costituisce autorizzazione allo svolgimento del Torneo, ma solo l’indicazione che la società organizzatrice ha presentato regolare richiesta per l’avvio dell’iter procedurale al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva. Non è pertanto consentito, promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.” Alla luce di quanto precede, in ragione della possibilità di accedere al “ sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei”, è di tutta evidenza l’irrilevanza di quanto riferito dal sig. …. ai soggetti che lo avrebbero interpellato per avere conferma della regolare organizzazione del Torneo di cui si discute. Nel momento in cui le partecipanti hanno avuto contezza della presenza di una squadra straniera, pertanto, fosse anche nello stesso giorno di svolgimento del torneo, ma così non è, avevano l’onere di accedere all’anzidetto sito, piuttosto che rivolgersi al referente della società organizzatrice, peraltro rivelatosi inattendibile.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 14 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il C.U. n. 404, del 27 maggio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. A.D.-ASD Gruppo Sportivo Italiano

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e riformata la decisione di proscioglimento della TFT inflitta la sanzione di giorni 15 al presidente ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 - 2022 per aver fatto partecipare, nel mese di luglio 2021, calciatori tesserati per la propria società ad un evento organizzato dall’ente di promozione sportiva MSP Italia che non aveva sottoscritto apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C….Il codice di giustizia sportiva del Coni adottato con Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 prescrive, all’art. 1, comma 3, che: “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”. In altri termini purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal Coni, ogni federazione sportiva gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare. Ne consegue che la normativa endofederale di cui all'art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 – 2022 è stata erroneamente disapplicata dal giudice di I° grado. Peraltro, come correttamente osservato nei motivi di reclamo, la previsione di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico si pone quale integrazione al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014 e non come norma in contrasto con la stessa. D’altronde nella stessa previsione regolamentare del Coni posta a base della decisione impugnata non è esclusa in alcun modo la regolamentazione concorrente sulla modalità di partecipazione ad eventi o attività da parte di società affiliate alle singole Federazioni. La regolamentazione della F.I.G.C., pertanto, alle società del Settore Giovanile richiede semplicemente un quid pluris, consistente nel poter partecipare ad eventi organizzati da enti di promozione sportiva che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico. In altre parole, la disciplina generale del CONI prevede che la partecipazione dei tesserati e delle società ad eventi organizzati da enti di promozione sportiva, aventi carattere agonistico, è consentita solo in presenza di preventive convenzioni con le Federazioni. La disciplina adottata dalla FIGC è più restrittiva e subordina alla preventiva stipula di convenzioni anche la partecipazione ad eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva non aventi carattere agonistico. La regolamentazione dettata dalla FIGC non viola alcuna prescrizione del CONI, ma si svolge, correttamente, nell’ambito dell’autonomia normativa spettante alla Federazione. Affermata la responsabilità del deferito, va considerata la tenuità del fatto e anche i margini di incertezza riguardanti l’esatta applicazione della normativa vigente. Pertanto, in relazione al quantum della sanzione, appare equo contenere la richiesta di inibizione nei confronti del D.nei limiti di giorni 15.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 127/TFN - SD del 29 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 nei confronti della società FC Montenero - Reg. Prot. 145ss19-20/TFN-SD

Massima: Revocato il patteggiamento ex art. 127 CGS per omesso pagamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 210,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te ovvero la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis del previgente CGS in relazione all’art. 28 del Regolamento SGS nonché del Com. Uff. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02 luglio 2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, per aver consentito alla società da egli presieduta di prendere parte al Torneo «Coppa Carnevale», manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi in data 2-3 marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 054 CFA del 26 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 17/TFN-SD 2020/2021 del 12.10.2020, che ha accolto parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irrogato la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) nei confronti della società FC Fornacette Casarosa ASD e prosciolto i restanti incolpati dalle violazioni loro ascritte.

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-V. + altri

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha irrogato la sanzione dell’ammenda di euro 300,00 nei confronti della società FC Fornacette Casarosa ASD, quale organizzatrice del torneo, e disposto il proscioglimento per tutti i restanti deferiti in riferimento alla partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1° edizione “King's Cup”, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno“, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 17/TFN del 12.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 nei confronti della società FC Fornacette Casarosa ASD + altri - Reg. Prot. n. 162/TFN-SD)

Massima: Tutti i deferiti vanno prosciolti dalla violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’articolo 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettera A, per avere, nella qualità specificata, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “ Esordienti 2° anno “, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC., mentre solo la società organizzatrice dell’evento va sanzionata con l’ammenda di € 300,00….Il Collegio, nella fattispecie in esame, per come essa istruita e dedotta dinanzi all’organo giudicante, non ravvisa, invero, alcuna ipotesi di colpa a carico dei soggetti la cui posizione è ora all’esame. Costoro hanno riposto un oggettivo e plausibile affidamento sulla situazione giuridica creata dalla nota datata 15.5.2017. E invero, mentre la società organizzatrice disponeva di tutti gli elementi per apprezzare la veridicità o meno del documento (come già motivato al precedente punto 1), le squadre invitate dalla stessa al Torneo - rectius, i loro rappresentanti - si sono invece trovate dinanzi ad una situazione di apparenza iuris provocata dalla verosimiglianza del documento che palesava tutti gli elementi minimi, astrattamente idonei a raffigurare una situazione fattuale apparentemente corrispondente alla realtà. La Procura sostiene che detti soggetti si sarebbero potuti rendere conto della inidoneità del documento a cagione del suo “falso grossolano”. Il Collegio ritiene che una tale tesi, per essere condivisibile, dovrebbe presupporre in capo ai deferiti l’imputabilità di una diligenza superiore a quella media richiesta agli operatori del settore, i quali si sarebbero dovuti onerare di conoscere i caratteri della stampa utilizzati dalla FIGC, la collocazione esatta del logo FIGC (presente sulla nota del 15.5.2017) e, soprattutto, dubitare della sottoscrizione del documento recante nominativi e firme. Una diligenza non esigibile nella fattispecie e che esclude, nei confronti degli attuali deferiti, ogni possibilità di degradare quella nota a “falso grossolano”, ovvero a “palese contraffazione” facilmente evincibile alla mera cognizione formale. La giurisprudenza ha chiarito (cfr. Cass. Pen., sez. II, sent. 23.3.2015, n. 12088) che “l’ipotesi di falso grossolano ricorre quando  si  è  in  presenza  di  falsi  immediatamente  rilevabili  ictu  oculi,  senza  la  necessità  di  particolari  indagini, concretizzatisi in un’imitazione talmente goffa, ostentata e macroscopica da non poter ingannare nessuno sulla provenienza lecita del bene”. In altri termini, per dare ingresso alla tesi della Procura, sarebbe occorsa una grossolana contraffazione dei segni distintivi della nota in esame, circostanza che non può esser desunta sulla base dei soli elementi circostanziali evocati dalla procura medesima, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione del bene giuridico protetto. In definitiva, non poteva esigersi da parte dei deferiti, un comportamento diverso o comunque maggiormente diligente rispetto a quello in concreto tenuto, che avrebbe avuto come presupposto anche la consapevolezza, da parte di costoro, della mala fede del Comitato organizzatore e della società organizzatrice del torneo di che trattasi. D’altro canto, in disparte la buona fede della società Genoa FC, che si premurava di comunicare al Com. Reg. Liguria la sua partecipazione al Torneo (v. CU n. 74 del 4 maggio 2017, da ritenersi conosciuto a far data dalla sua pubblicazione, come da art. 4, comma 3, II parte, CGS-FIGC), la Procura, neppure ha allegato ulteriori elementi fattuali in grado di comprovare, con ragionevole grado di certezza, che i deferiti avrebbero potuto rilevare aliunde le palesate difformità dell’autorizzazione. Va soggiunto, a supporto dell’affidamento incolpevole e qualificato degli attuali deferiti, la conoscibilità del sopra citato CU ligure anche da parte di costoro nonché la circostanza, dirimente in punto di fatto, che la stessa Procura federale ha potuto avere contezza delle contestate difformità, soltanto a seguito di specifico interpello al SGS il cui riscontro le è pervenuto in data 4.12.2019. Anche per tal via si colgono, dunque, sufficienti elementi formali e sostanziali in grado di ingenerare nel comportamento dei deferiti, meri destinatari della documentazione a corredo dell’organizzazione del torneo, l’incolpevole convincimento circa la verosimiglianza del documento, quanto a provenienza e autenticità, ragion per cui non si ravvede quale diverso comportamento sarebbe stato esigibile nella circostanza. Alla stregua di quanto sopra esposto e argomentato, va dichiarato il proscioglimento nei confronti dei deferiti.

Massima: Il Collegio ritiene che il proscioglimento possa essere esteso, per le ragioni che di seguito verranno esposte, anche ai soggetti non ritualmente, né tempestivamente attinti dalle convocazioni per l’odierna udienza di trattazione: …. nei cui confronti non risultano perfezionate, a vario titolo, le notifiche degli avvisi di udienza. A tanto ritiene di addivenire in ossequio ai principi del favor rei (art. 129 c.p.p., qui applicabile per relationem in ragione della natura sanzionatoria del procedimento), nonché di effettività della tutela giurisdizionale, di economicità dell’azione giudiziaria e di concentrazione del giudizio (art. 277 c.p.c., applicabile in forza del rinvio operato dal codice di giustizia sportiva, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni del Codice CONI e, da quest’ultimo, ai principi e alle norme generali del processo civile – art. 3, comma 2, CGS-FIGC e art. 2, comma 6, CGS-CONI), la cui applicazione rende effettivo e concreto, nella specie, il principio del giusto processo garantito dall’art. 111 Cost., a sua volta espressamente richiamato dall’art. 2, comma 2, CGS-CONI. Va soggiunto che, in ossequio all’ulteriore principio per cui deve essere sempre assicurato ai soggetti una pronuncia di merito, si è in presenza, nella fattispecie, di una pronuncia di merito che non priva i deferiti di un grado di giurisdizione, ben potendo gli stessi, anche in ipotesi di reclamo da parte della Procura federale, legittimamente richiedere di essere rimessi in termini, non potendosi essere verificata nei loro confronti alcuna colpevole preclusione, mentre nessuna limitazione è prevista per la produzione di nuovi documenti, per tali intendendosi quelli formatisi successivamente (art. 101, comma 3, CGS-FIGC). Anche nel processo penale, in ogni stato e grado del processo, ”Il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza”. Trattasi, all’evidenza, di norma posta a tutela dell’imputato che, per analogia iuris, può ad avviso del Collegio trovare applicazione anche al giudizio sportivo nei riguardi dell’incolpato, quando gli esiti siano a questo favorevoli. Sotto  questo  profilo,  l’applicazione  del  principio  di  carattere  generale  enucleabile  dalla  richiamata  norma,  risulta espressamente consentita e prevista dall’art. 3, comma 4, CGS-FIGC, in forza del quale “In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 103 CFA del 6 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale Toscana pubblicata con C.U. del C.R. Toscana n. 2/TFT in data 17.07.2020

Impugnazione Istanza: Sig. M.M. - Procura Federale Interregionale

Massima: Prosciolto il responsabile del settore giovanile l’organizzazione di un un torneo riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci, che, pur debitamente autorizzato, si era sarebbe con modalità non consentite per le due categorie interessate….. la Corte non individua, in capo all’odierno reclamante, in costanza di una autorizzazione alla disputa del torneo regolarmente rilasciata dalla delegazione provinciale di Livorno, alcuna omissione di controllo e vigilanza perché il loro esercizio sarebbe stato possibile solo in effettiva presenza in loco. Né le risultanze procedimentali danno prova e neppure indizi che comunque il Sig. .. fosse stato notiziato prima o durante il torneo delle violazioni che sarebbero state commesse in concreto nella disputa dello stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 143/TFN del 24.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 a carico del Sig. B.R. + altri - Reg. Prot. n. 145/TFN-SD)

Massima: Per la violazione relativa all’organizzazione di un torneo non autorizzato ove hanno partecipato società locali il TFN non competente a decidere sul deferimento.. L’art. 92 CGS - FIGC dispone che il Tribunale Federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale. Secondo  il  radicato  orientamento  di  questo  Tribunale  sussiste  la  competenza  del  Tribunale  Federale  territoriale allorquando il procedimento coinvolge società dilettantistiche operanti esclusivamente a livello territoriale ed abbia a riferimento manifestazioni territoriali; ove le società coinvolte appartengono a comitati regionali diversi, la competenza si radica innanzi il Tribunale Federale territoriale presso il Comitato regionale nel cui ambito si è svolta la manifestazione. Nel caso in esame, le Società ASD Montello Calcio 3Tabernae, FC Montenero, USD Modugno e Polisportiva Carso svolgono la loro attività di natura dilettantistica, prevalentemente giovanile, esclusivamente in ambiti territoriali ed il torneo di che trattasi ha avuto svolgimento nella Regione Lazio, per cui sussiste la competenza a decidere il presente caso in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - LND.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 142/TFN del 22.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 a carico del sig. T.G. e delle società ASD Tau Calcio Altopascio, ASD Maliseti Tobbianese ed Empoli FBC Spa - Reg. Prot. n. 162/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione

dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017,pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al

Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3 , lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno“, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC. Le società sono sanzionate con l’ammenda da € 200,00 ad € 300,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 094 CFA del 24 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio F.I.G.,C. – L.N.D. pubblicata con Comunicato Ufficiale. n. 344 del 19.6.2020

Impugnazione Istanza: Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Giardinetti F.C. 1957/Sig. R.A..

Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che aveva prosciolto i deferiti in quanto l’Organo requirente aveva imputato l’organizzazione dei raduni in questione, avvenuti dal 25 al 28 Giugno 2019, in violazione di una norma successiva allo svolgersi dei fatti, risultando il Comunicato suddetto pubblicato solo il 2 Luglio 2019…..Per quanto riguarda l’invocato principio “iura novit Curia”, il Collegio ritiene che esso, nell’ambito del diritto sportivo, non possa estendersi fino a porre rimedio a errori del procedente nel dare luogo al deferimento, considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente e, come tale, anch’esso organo tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all’attenzione del decidente. Valga richiamare le conclusioni della giurisprudenza, secondo la quale l’applicazione di tale principio  trova  comunque  un  limite  nel  principio  di  correlazione  tra  il  “chiesto  ed  il pronunciato”, quest’ultimo pure da considerare      principio “cardine” dell’attività giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. V, ord. n.15184/20 nonché sent. n. 8645/18 e n. 30607/18). In sostanza, l’esatto contenuto delle norme ritenute violate costituisce un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l’onere di allegare nel processo (Cass. Sez. L, n. 1760/18); né può essere richiesto al giudice di sopperire a errori materiali della parte promuovente il giudizio, arrivandosi altrimenti al paradosso che – a seguire il ragionamento del Procuratore Interregionale – sarebbe sufficiente a quest’ultimo descrivere i fatti materiali riscontrati  e lasciare  al giudicante  l’onere  di individuare  le  eventuali  norme  violate  e procedere alla loro applicazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 125/TFN del 16.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 a carico del Sig. Z.S. e della società FC Montenero - Reg. Prot. n. 145/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 45 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis del previgente C.G.S. in relazione all’art. 28 del Regolamento SGS nonché del Com. Uff. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, per aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Coppa Carnevale », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 2- 3 marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 140,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 110/TFN del 14.2.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9175/307 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 carico della Sig.ra C.F. e della società ASD Corigliano Calabro - Reg. Prot. 141/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione ai punti 4 e 5 del Com. Uff. n. 162 Dipartimento Interregionale - LND del 03.06.2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine perentorio del 12.07.2019, la documentazione riguardante: - versamento quote (punto 4 del Com. Uff. n. 162 del 03/06/2019); - fidejussione bancaria (punto 5 del Com. Uff. n. 162 del 03.06.2019). Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 1.400,00

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per “la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente CGS), ovvero dei principi di lealtà, probità e correttezza in relazione all’art. 28 del Reg. SGS secondo cui i soggetti che operano in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme federali, in quanto applicabili all’attività giovanile e scolastica, nonché agli artt. 39 e 43, comma 2, delle NOIF, per aver: consentito a giovani calciatori nati tra il 2008-2009, ctg. pulcini, di partecipare, nelle fila della società ASD Nettuno, al torneo autorizzato “Academy Cup 2019”, (organizzato dalla società AC Perugia Calcio Srl e svoltosi in Umbria, in data 18, 19 e 20 aprile 2019), privi di tesseramento, copertura sanitaria ed assicurativa, previa attestazione di circostanze false; nello stesso periodo in cui ricopriva la carica di Presidente della società ASD Nettuno (ed iscritto la società al torneo Academy Cup 2019 del 18/20 aprile 2019, organizzato dal Perugia calcio), collaborato anche con altra società affiliata alla FIGC, ovvero la società ASD Sporting San Giacomo”

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 031 CFA del 19 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione pubblicata con C.U. n. 37 in data 3/09/2020, con la quale il Tribunale Federale Territoriale, per qual che rileva nella presente sede, ha ritenuto i deferiti R.B. e società ASD Montello Calcio 3 Tabernae responsabili delle violazioni regolamentari ascritte, comminando le sanzione di mesi 3 di inibizione al primo e l’ammenda di euro 300,00 alla seconda.

Impugnazione – istanza: Sig. B.R.-ASD Montello Calcio-3Tabernae-Procura Federale Interregionale

Massima: Prosciolto il deferito per la violazione di cui all’art. 1bis del previgente C.G.S. in relazione all’art. 28 del Regolamento S.G.S. nonché del C.U. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, ai sensi dei quali tutti i tesserati per la Federazione devono rispettare le normative federali in occasione dello svolgimento di Tornei giovanili, per aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Coppa Carnevale », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 2- 3 Marzo  2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali perché risultano più numerose, concordanti e circostanziate le altre fonti di prova atte a dimostrare la non partecipazione della società deferita alla manifestazione in questione.

Massima: Sanzionato con giorni 15 il presidente per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 ed art. 22 comma 1 del vigente CGS per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi al Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente convocato tramite due comunicazioni a mezzo fax datate 13/8.2019 e 27/8/2019”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 78/TFN del 18.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 6968/93 pf18-19 GP/GM/sds del 27.11.2019 a carico di sig.ri B.S. e altri - Reg. Prot. 101/TFN-SD).

Massima: Disattesa l’eccezione di presunta tardività del deferimento. Comunicato l’avviso di conclusione delle indagini entro i venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle stesse (art. 123, comma 1, CGS - FIGC), circostanza risultante dagli atti e non contestata, il deferimento è tempestivamente intervenuto il 27.11.2019, vale a dire entro il termine di trenta giorni decorrente dall’ultimo termine assegnato agli incolpati (art. 125, comma 2, CGS - FIGC) e, per l’esattezza, l’ultimo giorno utile. Ed invero, l’avviso di conclusione delle indagini inviato a Ispica Academy, nuova denominazione assunta da Academy Peppino Moltisanti, con cui è stato concesso anche a detta società il termine di dieci giorni previsto dall’art. 123, comma 1, CGS - FIGC è stato recapitato il 18.10.2019. Scaduto l’anzidetto termine il successivo 28 ottobre, il deferimento è poi intervenuto il 27.11.2019, vale a dire, come detto, l’ultimo giorno utile previsto dalla norma.

Massima: Priva di pregio è altresì l’eccepita violazione del diritto di difesa perché inviata la modulistica per il patteggiamento nella fase istruttoria ad un indirizzo di posta elettronica non in uso al difensore della parte. Come precisato in udienza anche dal rappresentante della Procura Federale, si è trattato di un mero atto di cortesia, in quanto in nessuna parte del CGS è previsto l’onere di tale incombenza a carico della Procura, né, d’altro canto, la parte ha indicato la presunta norma violata. Incombeva pertanto al deferito rendersi parte diligente ed eventualmente sollecitare, ove a tal fine necessaria, l’invio della modulistica, ferma comunque la possibilità di instare per il patteggiamento con richiesta a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della Procura.

Massima: Prosciolto il Dirigente responsabile dell’Attività di Base della società Atalanta Bergamasca Calcio Spa: violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla Sezione 9 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 02.07.2018 ed alla Sezione 1 del Com. Uff. n. 6 del Settore Giovanile Scolastico del 06.08.2018, per aver co-organizzato e partecipato personalmente in qualità di formatore degli allenatori al Torneo denominato “Junior South Cup 2019” svolto a Capo d’Orlando dal 17 al 19 maggio 2019 non autorizzato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC. In quanto, in qualità di tesserato quale allenatore delle squadre giovanili per l’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ha unicamente partecipato al torneo in forza del contratto di prestazione sportiva in essere in essere con la società, senza alcun potere, del resto non provato, di gestire i rapporti tra la società e le società dilettantistiche alla medesima legate da rapporti di partnership e/o di sfruttamento del logo e, comunque, di collaborazione. Sanzionato con giorni 30 di inibizione il Legale Rappresentante della società ASD Fair Play Messina per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla Sezione 9 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 02.07.2018 ed alla Sezione 1 del Com. Uff. n. 6 del Settore Giovanile Scolastico del 06.08.2018, per aver organizzato il Torneo denominato “Junior South Cup 2019” svolto a Capo d’Orlando dal 17 al 19 maggio 2019 non autorizzato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società. Anche la società da egli rappresentata è sanzionata con l’ammenda di € 250,00. ….Stante il chiaro precetto di cui alla Sezione 1 del Com. Uff. n. 6 del Settore Giovanile Scolastico del 06.08.2018, “per poter svolgere un Torneo, le società organizzatrici devono richiedere apposita autorizzazione presentando conforme Regolamento, attenendosi scrupolosamente alle regole emanate in materia dalla FIGC – SGS”, disposizione non ignota al sig. … che, invero, ha cercato di ottemperarvi. In disparte la necessità di tutelare i giovani calciatori assicurando loro la partecipazione ad un Torneo sotto l’egida della FIGC, infatti, tutti i soggetti di cui all’art. 2, CGS - FIGC sono comunque tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle NOIF nonché delle altre norme federali (art. 4, comma 1, CGS - FIGC), ivi inclusi i precetti di cui ai comunicati ufficiali della stessa Federazione e dei suoi Settori, anch’essi richiamati dal successivo comma 4 (norma cit.). Pur tuttavia, non può negarsi che, sebbene chiesta anzitempo la necessaria autorizzazione, il SGS abbia comunicato solo il 17.5.2019 il diniego della autorizzazione, asseritamente perché non pervenuta la necessaria documentazione da parte del Comitato Regionale Sicilia, a cui la richiesta si afferma essere stata inoltrata in ritardo ed incompleta. In disparte ogni rilievo, vi è che il diniego è sicuramente pervenuto il primo giorno del Torneo, quando sarebbe stato comunque impossibile adeguare la documentazione alla normativa, di talché, ferma la violazione, sanzione congrua, in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura Federale, è quella di cui al dispositivo. Dei fatti ascritti al sig. …, stante il principio di immedesimazione organica tra il ridetto e la società rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta l’ASD Fair Play Messina (art. 6, comma 1, CGS - FIGC). Per le medesime considerazioni svolte, sanzione congrua, in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura Federale, è quella di cui al dispositivo. Tutti gli altri deferiti partecipanti al torneo sono sanzionati con l’ammonizione… va detto che in tutte le brochure e gli inviti predisposti e loro inviati era chiaramente evidenziato che l’autorizzazione era in corso di rilascio. Era dunque doveroso desumere che non fosse stata ancora rilasciata alcuna autorizzazione e che, prima di aderire all’invito, sarebbe stato necessario verificarne il rilascio e, se del caso, ove loro comunicato il diniego solo il primo giorno di disputa del torneo, rifiutarsi di partecipare allo stesso. Pur tuttavia, ferma la violazione del precetto sopra richiamato, in considerazione che il diniego da parte del SGS è pervenuto solo il 17.5.2019, sanzioni congrue, in misura ridotta rispetto alla richiesta della procura federale, è quella di cui al dispositivo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0037/CFA del 27 Dicembre  2019 

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 149/TFT, pubblicata in data 16 Novembre 2019

Impugnazione Istanza: ADS SCUOLA DEI LEONI/SIG. P.C./PROCURA FEDEARLE

Massima: Annullata la decisione del TFT che aveva sanzionato la società ed il presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (per le due società dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), in relazione al punto 10.2 del C.U. n. 1 SGS del 2 Luglio 2019 e per assenza delle prescritte comunicazioni da inviare al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile Scolastico. Sia la Procura Federale sia il giudice di primo grado hanno incentrato le loro determinazioni sul presupposto – evidentemente – dell’inizio dell’evento già al 1 Luglio 2019. Su questo punto, il Collegio però non può fare a meno di osservare che risulta considerata come “rilevante” una data, quella del 1 Luglio 2019, anteriore a quella di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che la Procura Federale riteneva violato, avvenuta il 2 Luglio 2019. Di ciò sembra che il Tribunale Federale si sia avveduto, ritenendo che fosse onere della deferita provare di aver modificato il programma iniziale e che, in assenza di tale prova, fosse da ritenere che l’evento, pubblicizzato in Giugno, si fosse svolto “anche” il 1 Luglio, senza comunicazione al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile e Scolastico, secondo l’obbligo vigente anche nella stagione sportiva in corso al momento della pubblicizzazione in Giugno (di cui al C.U. SGS del 2 Luglio 2018). In merito, però, il Collegio osserva che il deferimento faceva riferimento alla violazione degli artt. 4, comma 1, e 6, commi 1 e 2, del C.G.S. in esclusivo richiamo al C.U. del 2 Luglio 2019 e non a quello del 2 Luglio 2018. Ma anche a voler considerare la prospettiva del Tribunale Federale, secondo cui la pubblicità data all’evento in Giugno violava il precedente C.U. del Luglio 2018, rimane ferma la data del 1 Luglio 2019 come quella di riferimento, tanto che il Tribunale stesso afferma che la deferita non aveva dato prova del mancato svolgimento (anche) in tale data dell’evento. Così facendo, però il Tribunale non ha tenuto conto che l’onere della prova incombeva sulla Procura, che avrebbe dovuto dimostrare, anche solo tramite elementi indiziari, l’effettivo svolgimento dell’”Open Day” già il 1 Luglio 2019. Tale prova manca e non era onere dei soggetti deferiti provvedere nel senso contrario invocato dal giudice di primo grado, come condivisibilmente indicato nel reclamo. Non è infatti convincente la conclusione del Tribunale, secondo la quale l’avvenuta pubblicità data all’evento in Giugno faceva ritenere, secondo il relativo “volantino”, che l’evento si fosse tenuto il 1 Luglio. Ciò perchè tale diffusione del “volantino” poteva essere al più qualificabile come mera anticipazione comunicativa ma non certo come prova dell’effettivo svolgimento di un evento successivo, del 1 Luglio 2019. Alla luce degli elementi forniti dal reclamante, invero, al Collegio appare più lineare e condivisibile la sua conclusione, per la quale il precedente “volantino”, sia pure diffuso in Giugno, in assenza dell’evento in data 1 Luglio 2019, era stato sostituito il giorno stesso della pubblicazione del C.U. del 2 Luglio 2019, con altro, che correttamente indicava la data di quel giorno come di inizio dell’evento. Si rileva che il punto 10.2 del C.U. del Luglio 2019 - che la Procura Federale ha ritenuto violato non impone obblighi di comunicazione preventiva (a differenza del punto 10.1 riguardante i “Centri estivi”), per cui correttamente la società interessata ha evitato di svolgere l’evento il 1 Luglio 2019 (in assenza di prova contraria fornita dalla Procura Federale) e ha atteso il successivo 2 Luglio, data di pubblicazione del “nuovo” C.U., per comunicare l’inizio contestuale di tale “Open Day” al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile Scolastico, come attestato dalle due “mail” prodotte in giudizio, trasmesse alle ore 12 circa, in momento anteriore all’avvio dell’evento che, dal “nuovo” volantino allegato, riportava l’orario delle 17.30. L’invio di tali “mail” non risulta contestato né risulta provato che l’evento abbia avuto inizio in orario precedente a quello delle 12.00 del 2 Luglio 2019, per cui ne emerge che i soggetti deferiti, in realtà, hanno rispettato quanto prescritto al punto 10.2 del C.U. del 2 Luglio 2019, non dando luogo all’evento prima del 2 Luglio 2019, ore 17.30, e comunicando la sua tenuta, in un momento precedente, al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile Scolastico.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 73 - TFN del 9.12.2019

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 006030/1530 pf 18-19MS/mf dell’11.11.19 a carico del sig. F.A.D.M. e delle società ASD Nettuno e AC Perugia Calcio Srl,

Massima: Va respinta  l’eccezione  di  difetto  di  notifica  alla società,  fondata  sulla circostanza che l’atto di deferimento le è stato notificato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la quale, tuttavia, con comunicazione dell’11 ottobre 2019, indirizzata alla Procura Federale l’AC Perugia Calcio Srl, nel nominare quali difensori nel procedimento disciplinare de quo gli avv.ti …..aveva eletto domicilio presso il loro studio. A parte il rilievo alternativo che la sottoscrizione della procura non è autenticata dal difensore e che la medesima è priva anche di allegazione di copia di valido documento d’identità del firmatario ai sensi DPR n. 445/2000, nella fattispecie, opera, altresì, il principio generale dell’ordinamento processuale – cfr. art. 156, comma 2, c.p.c. – secondo cui la notifica effettuata alla parte personalmente, e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza, ma la nullità della notifica stessa, che è sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio della parte intimata (Cass. 20 ottobre 2006 n. 22587).

Massima:  Nonostante lo stralcio della posizione del deferito per difetto di notifica, il TFN ritiene provate le condotte a lui ascritte: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente CGS), ovvero dei principi di lealtà, probità e correttezza in relazione all’art. 28 del Reg. SGS secondo cui i soggetti che operano in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme federali, in quanto applicabili all’attività giovanile e scolastica, nonché agli artt. 39 e 43, comma 2, delle NOIF, per aver: consentito a giovani calciatori nati tra il 2008-2009, ctg. pulcini, di partecipare, nelle fila della società ASD Nettuno, al torneo autorizzato “Academy Cup 2019”, (organizzato dalla società AC Perugia Calcio Srl e svoltosi in Umbria, in data 18, 19 e 20 aprile 2019), privi di tesseramento, copertura sanitaria ed assicurativa, previa attestazione di circostanze false; - nello stesso periodo in cui ricopriva la carica di Presidente della società ASD Nettuno (ed iscritto la società al torneo Academy Cup 2019 del 18/20 aprile 2019, organizzato dal Perugia calcio), collaborato anche con altra società affiliata alla FIGC, ovvero la società ASD Sporting San Giacomo”. Ne consegue la responsabilità delle società ASD Nettuno sanzionata con l’ammenda di € 600,00 e AC Perugia Calcio Srl sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 57/TFN del 28.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5274/56 pf19-20 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra Malatesta Iside e della società Kick Off C5 Femminile - Reg. Prot. 88/TFN-SD)

Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS - FIGC in relazione all’art. 35, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, così motivata: “per avere confermato ed organizzato la partecipazione della prima squadra della Kick Off C5 Femminile al Torneo denominato “”3° European Womens’ Futsal Tournament””, organizzato dalla società spagnola “”Jimbee Roldan””, a San Javier - Murcia dal 15 al 19 aprile 2019, pur essendo stata resa edotta del parere contrario espresso dalla Divisione C5 - LND e, comunque, in assenza della prevista autorizzazione degli Organi Federali competenti, ponendosi volutamente in aperto contrasto con il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5”. Ammenda di € 100,00 alla società…Non appare in dubbio che la richiesta di autorizzazione a partecipare ad un torneo internazionale deve pervenire direttamente dalla FIGC per il tramite della Lega e che è la sola FIGC che può concedere o negare detta autorizzazione; ciò si evince dalla corretta interpretazione dell’art. 35 del Regolamento LND. Nel caso in esame tale percorso non si è perfezionato; infatti, la FIGC, alla quale la società si era rivolta sotto forma di invito al rilascio della autorizzazione, non aveva emesso alcun provvedimento; essa si era limitata a chiedere alla Divisione Calcio a 5 di essere informata sugli eventuali motivi che avevano ostacolato il rilascio dell’autorizzazione, senza dare seguito alla richiesta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 22/TFN del 17.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3261/1297 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 a carico di C.M.L. - Reg. Prot. 47/TFN-SD).

Massima: Prosciolto il calciatore per aver preso parte nel mese di maggio 2018 in Kuwait al Torneo “Al Ruodan’s Tournament” poiché … sebbene non vi sia in atti l’autorizzazione scritta del deferito a partecipare al torneo, è probabile, o, ad ogni buon conto, non vi è la ragionevole certezza che i fatti si siano svolti diversamente, che l’autorizzazione sia stata rilasciata verbalmente. Tale convincimento deriva dal fatto che il … ha dimostrato, con “screenshot” del messaggio del 12.6.2019 inviato al … dal Presidente della società …. e successiva dichiarazione scritta del …. stesso, che l’autorizzazione a partecipare al torneo inizialmente era stata a quest’ultimo rilasciata in modo orale e solo dopo molto tempo veniva formalizzata per iscritto (con data risalente all’aprile del 2018) in occasione dell’audizione del Presidente da parte della Procura nell’ambito del presente procedimento insorto proprio su esposto della società in concomitanza con la lite economica promossa dal deferito contro la stessa.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  14/CFA del 30/07/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 001/CFA  DEL 2 Luglio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US SASSUOLO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. P.U. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ DI BASE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 1.1., COMMA 7 LETT. M), 2.6 E 8.7 DEL COM. UFF. N. 1 SGS DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   10818/512   PF   18-19   GP/MS/VDB DELL’1.4.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il Coordinatore delle Attività di Base della società per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione ai punti 1.1, comma 7, lett. m), 2.6 e 8.7 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.7.2017, per avere preso parte in qualità di osservatore al fine di visionare giovani calciatori della categoria esordienti in occasione della gara amichevole disputata in data 8.5.2018 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, tra le squadre della C.S. Loreto e la Accademy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, in assenza  della  preventiva autorizzazione degli organi federali competenti e la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione ai fatti contestati al proprio tesserato

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  14/CFA del 30/07/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 001/CFA  DEL 2 Luglio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ACADEMY CIVITANOVESE ASD ARL AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. V.L. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 1.1., COMMA 7 LETT. B) E M), 2.6 E 8.7 DEL COM. UFF. N. 1 SGS DELL’1.7.2017;AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S;SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   10818/512   PF   18-19   GP/MS/VDBDELL’1.4.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il legale rapp.te per la violazione di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. B e m), 2.6 e 8.7 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, unitamente al signor Andrea Capodaglio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società CS Loreto AD, organizzato in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, un provino di selezione per giovani calciatori della categoria esordienti, alla presenza di osservatori della US Sassuolo Calcio, simulando una gara amichevole tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti e la Academy Civitanovese ASD, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per responsabilità oggettiva, in relazione ai fatti contestati al proprio tesserato

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  14/CFA del 30/07/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 001/CFA  DEL 2 Luglio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 67/TFN del 10.6.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US SASSUOLO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. P.U. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ DI BASE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 1.1., COMMA 7 LETT. M), 2.6 E 8.7 DEL COM. UFF. N. 1 SGS DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   10818/512   PF   18-19   GP/MS/VDB DELL’1.4.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il Coordinatore delle Attività di Base della società per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione ai punti 1.1, comma 7, lett. m), 2.6 e 8.7 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.7.2017, per avere preso parte in qualità di osservatore al fine di visionare giovani calciatori della categoria esordienti in occasione della gara amichevole disputata in data 8.5.2018 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, tra le squadre della C.S. Loreto e la Accademy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, in assenza  della  preventiva autorizzazione degli organi federali competenti e la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione ai fatti contestati al proprio tesserato

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. S.M. (ALL’EPOCA  DEI  FATTI  RESPONSABILE  DEL  SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ AC PRATO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI  3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF.  SGS  N.  1  PUNTO  2.6  DELL’1.7.2017  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 782/1209 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC PRATO SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. T.P.  ALL’EPOCA  DEI  FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL  COM.  UFF.  SGS  N.  1  PUNTO  2.6 DELL’1.7.2017; AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL   PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  782/1209  PF  17-18  GC/GP/MA  DEL 19.7.2018

Massima: Confermate le sanzioni inflitte dal TFN per la celebrazione di più di un provino organizzato dalla società AC Prato S.p.A. per giovani calciatori di età tra il 10 e i 16 anni, in quanto non  sostenuti da alcuna idonea autorizzazione.

Massima: Ora, da quanto acquisito nel processo risulta che l’iscrizione evidenziata era relativa all’anno 2016/2017 e non 2017/2018 per la cui stagione era stata inoltrata dalla stessa Società AC Prato spa puntuale richiesta di autorizzazione al Settore Giovanile Scolastico della FIGC a cui non corrispondeva però alcuna autorizzazione. Infatti, i reclamanti avrebbero dovuto consultare il Com. Uff. relativo all’anno in corso relativo alla richiesta di autorizzazione ovvero il 2018 dal quale non risultava iscritta l’AC Prato tra le società autorizzate ad effettuare provini. In ragione del comportamento e della documentazione versata emerge quindi con chiarezza la puntuale conoscenza della non iscrizione nell’elenco delle società autorizzate ad effettuare i provini per i calciatori di età tra i 10 e 16 anni e pertanto la fondatezza delle violazioni del CGS ascritte ai ricorrenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD), V.L. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanovese ASD), P.U. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio Srl), SOCIETÀ CS LORETO AD, ACADEMY CIVITANOVESE ASD, US SASSUOLO CALCIO SRL - (nota n. 10818/512 pf18-19 GP/MS/vdb del 1.4.2019).

Massima: Integra la violazione di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. B e m), 2.6 e 8.7 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, l’aver organizzato in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, un provino di selezione per giovani calciatori della categoria esordienti, alla presenza di osservatori della US Sassuolo Calcio, simulando una gara amichevole tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti. I dirigenti sono inibiti e le società sanzionate con l’ammenda…Sulla base del principio sostanzialistico cui deve essere improntata, in generale, la giustizia sportiva, giova premettere che oggetto del deferimento è la violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver voluto gli incolpati realizzare un’attività equiparabile ad un “provino” dissimulata sotto altra e diversa forma. Poco importa che l’attività realizzata non avesse i crismi formali della partita amichevole o raduno o provino in base alle disposizioni del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017. Anzi, da questo punto di vista, gli elementi rimarcati dalle difese (assenza di maglie da gara, assenza di righe tracciate, parziale o nulla osservanza delle regole del gioco) depongono a favore della tesi della Procura e, cioè, che l’iniziativa sia stata organizzata e realizzata non per giocare una partita di calcio, amichevole o di allenamento, ma proprio al fine di consentire all’Osservatore presente del Sassuolo di visionare alcuni giovani atleti in azione. Ed invero, le norme richiamate dalla Procura mirano a salvaguardare gli atleti di fascia di età esordienti dalle dinamiche dell’attività di scouting che prelude a trasferimenti e/o tesseramenti di atleti: le autorizzazioni da richiedersi per le attività tipizzate garantiscono che un preventivo controllo dell’Autorità federale competente possa prevenire fenomeni distorsivi nella indicata fascia di età. Il fatto storico, pertanto, è incontestato, vertendo il procedimento sull’inquadramento giuridico della fattispecie e sulla sua liceità o illiceità.  In proposito, va riconosciuta determinante portata e rilevanza probatoria al manifesto promopubblicitario acquisito agli atti dell’indagine.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:  S.L (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Renate Srl) - (nota n. 9310/308 pf18-19 GC/GP/ma del 28.2.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni di cui alla Circolare della Lega Pro n. 1 del 3 luglio 2018 per aver organizzato - o comunque per non aver impedito di organizzare - una gara amichevole a Renate, in data 2 Settembre 2018, tra la AC Renate Srl e la Aurora Pro Patria 1919 Srl senza aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ufficiale alla disputa della gara né, tantomeno, la designazione della terna arbitrale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia Srl), S.N. (Tesserato come Team Manager della SS Juve Stabia Srl per la SS 2018/2019), R. L. (all’epoca Presidente p.t. e legale rappresentante della società SSD Portici 1906), A.A. (all’epoca dirigente della società SSD  Portici 1906), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL e SSD PORTICI 1906 - (nota n. 8966/425 pf18-19 GC/GP/ma del 21.2.2019).

Massima: Sussiste la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione alla circolare n. 1 Lega Pro del 03.07.2018 ed all’art. 63 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Team Manager della propria Società sig.…al tempo dichiaratosi tale, organizzasse e facesse disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici del 08.09.2018, senza l’autorizzazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, affidandone la direzione all’arbitro non effettivo sig. …, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA (che in ogni caso non avrebbe potuto rilasciarla, così come sussiste la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione alla Circolare n. 4 LND del 01.07.2018 ed all’art. 63 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Dirigente della propria società, sig. ….., organizzasse e facesse disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici 1906 a r.l. del 08.09.2018, senza l’autorizzazione del Dipartimento Interregionale LND, affidandone la direzione all’arbitro non effettivo sig. …, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA. I deferiti che hanno patteggiato sono sanzionati con l’inibizione di mesi 1 e le società con l’ammenda di € 500,00.

 

DECISIONE C.F.A. –  SEZIONE III: DECISIONE N. 72CFA DEL  06/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 072 DEL 31.07.2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  2  C.G.S.  SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  –  NOTA  N.  9878/108  PFI  17-18  CS/GB  DEL  9.4.2018

Massima: Ridotta a sanzione dell’ammenda ad € 800,00 alla società  per il comportamento posto in essere dal dirigente, il quale aveva organizzato - senza le prescritte autorizzazioni- una serie di stage-provini, riservati a calciatori della categoria esordienti, al fine della formazione di una Rappresentativa regionale di categoria in vista della partecipazione al Torneo Nazionale XI Memorial Bracaglia, di poi partecipando effettivamente a detto Torneo con una selezione (figurante come Rappresentativa della Pro Calcio Terracina) formata da numerosi giovani calciatori provenienti da società affiliate della Provincia di Latina, e ciò in violazione delle norme del Regolamento del medesimo Torneo, che prevedevano l’impiego di 3 soli prestiti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Prato Spa), S.M. (all’epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della Società AC Prato Spa), SOCIETÀ AC PRATO SPA - (nota n. 782/1209 pf17-18 GC/GP/ma del 19.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del  CGS  in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale del  Settore  Giovanile  e  Scolastico  n.  1 punto 2.6 del 1° luglio 2017 stagione sportiva 2017/2018 (raduni e provini per giovani calciatori –  autorizzazione),  perché  nella  stagione  sportiva  2017/2018,  senza  aver  ottenuto  alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, in data 13 aprile 2018 ha organizzato e ha fatto svolgere, e/o comunque non ha impedito, un provino per giovani calciatori tesserati per altre Società, ed in data 26 aprile 2018 ha organizzato, e/o comunque non ha impedito, altro provino per giovani calciatori che poi non si è potuto svolgere per assenza del tecnico della Società AC Prato che avrebbe dovuto presenziare. Il responsabile del settore giovanile della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art.  1  bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 punto 2.6 del 1° luglio 2017 stagione sportiva 2017/2018 (raduni e provini per giovani calciatori – autorizzazione), perché nella stagione sportiva 2017/2018, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, in data 13 aprile 2018 ha organizzato e ha fatto svolgere, e/o comunque non ha impedito, un provino per  giovani calciatori tesserati per altre Società, ed in data 26 aprile 2018 ha organizzato, e/o comunque non ha impedito, altro provino per giovani calciatori che poi non si  è  potuto  svolgere  per assenza del tecnico della Società AC Prato che avrebbe dovuto presenziare. La società con l’ammenda di € 1.500,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 50/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   B.E. (qualificatosi Agente di calciatori senza averne titolo), K.A. (Calciatore  attualmente tesserato per la Società ASD Acireale),  R.N.A. (Presidente  della Società ASD Cassino Calcio 1924), C.P. (Presidente della Società ASD  Praeneste Carchitti), S.M. (DS della Società ASD Praeneste Carchitti), P.G.(Dirigente della Società ASD Praeneste Carchitti), SOCIETÀ  ASD  CASSINO  CALCIO  1924, ASD PRAENESTE CARCHITTI - (nota n. 5878/1299 pf 16-17 GP/gb dell’11.1.2018).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 CGS in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica ed al punto 2.6 del CU n. 1, datato 1.7.2017, stagione sportiva 2017-2018, l’aver organizzato presso un agriturismo provini/stage non autorizzati dai competenti organi federali, e l’aver promosso, una illegittima attività di scouting di giovani calciatori stranieri, provenienti da paesi balcanici. Va rammentato, al riguardo, che secondo i Regolamenti del Settore per l’attività giovanile e scolastica, le Società che intendano sottoporre a prova uno o più giocatori devono richiedere l’autorizzazione preventiva al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del responsabile del proprio settore giovanile ed attendere che tale autorizzazione venga rilasciata e pubblicata sul comunicato ufficiale del Settore prima di avviare la relativa attività. Nel caso di specie, risultano evidenti le violazioni delle norme federali; la procedura seguita nella circostanza s’appalesa oltre che illegittima anche illecita ove si consideri che – come evidenziato dal rappresentante della Procura - non pochi giovani aspiranti calciatori, sottoposti al provino / stage del 3 - 6 luglio 2017, sarebbero stati reclutati all’estero (in paesi dell’area balcanica) e fatti giungere appositamente in Italia con escamotage.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 127/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. C.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ AC LOCRI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S, NONCHÉ DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (OGGI SOSTITUITO INTEGRALMENTE DALL’ART. 28 NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO), IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 (TITOLATO RADUNO GIOVANI CALCIATORI) DEL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2016 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3981/1281 PF 16-17 GP/CS/GB DEL 13.11.2017

Massima: La Corte riduce a mesi 2 l’inibizione inflitta  al tesserato per aver partecipato allo stage-raduno organizzato il 30 giugno/1 luglio 2017 in Reggio Calabria, privo delle prescritte autorizzazioni. La misura della sanzione inflitta in primo grado va ridotta risultando sperequata la condanna a quattro mesi irrogata nei confronti dell’effettivo organizzatore rispetto a quella a tre mesi inflitta al ricorrente, soltanto promotore e partecipante.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE - (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

Massima: La società, a seguito dello stralcio operato dal TFN e della sanzione inflitta al proprio allenatore dalla CD del settore Tecnico, infligge alla stessa a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell’ammenda per essersi reso il proprio allenatore responsabile del comportamento antiregolamentare, ovvero dall’aver preso parte in modo fattivo a provini di tesserati, in mancanza delle prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e per tali ragioni, sanzionato dal suddetto Organo di Giustizia Sportiva, con la squalifica per mesi uno.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI:    P.S. (Dirigente della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”), C.N.(Dirigente Tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la Società Reggiomediterranea), C.C.(Tesserato in  qualità di  calciatore per  la stagione  sportiva 2016-2017 per la Società AC Locri), C.G. (Tesserata per la stagione sportiva 2016-2017 in qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese), F.F. (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol.  Laureanese), B.A. (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per  la Società ACR Messina Srl), G.A.(Tesserato in qualità di calciatore per la  stagione 2016-2017 per la Società ASD Audax Ravagnese), D.A.E.(Tesserato  in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Molochiese), A.A. (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società USD  Panormus Srl), D.M.C. (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-  2017 per la Società ACR Messina Srl), R.G.(Tesserato in qualità di calciatore per  la stagione 2016-2017 per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), C.P. (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Laureanese), C.A.(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD  Bernardino Cordova), R.S.(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-  2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), C.M.A. (Tesserato in qualità  di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), P.R.(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Calcio  Cittanovese), S.E. (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la  Società URBS Reggina 1914 Srl), S.A.(Tesserato in qualità di calciatore per la  stagione 2016-2017 per la Società ASD Real Melicucco), M.M.(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bocale Calcio Admo),  SOCIETÀACR MESSINA SRL, ASD POL. LAUREANESE, ASD BOCALE CALCIO ADMO, ASD AUDAX  RAVAGNESE, ASD REGGIOMEDITERRANEA, ASD BERNARDINO CORDOVA, ASD REAL MELICUCCO,  URBS REGGINA 1914 SRL, CATANZARO CALCIO 2011 SRL, ASD CALCIO CITTANOVESE, ASD ASISPORT TAURIANOVA, US PALMESE - (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

Massima: Integra la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1bis comma 1 e 5 del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 del 1.07.2017 per la stagione sportiva 2017- 2018, l’aver svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale quale organizzatore, un provino-stage riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005 che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale  evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, finalizzato al conseguimento di un vantaggio di natura economica. Anche i calciatori sono sanzionati per avere preso parte allo stage-raduno in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza. A titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dai propri calciatori sono sanzionate anche le rispettive società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  M.V.T. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Tyrrenium Club), T.F. (Presidente nella s.s. 2016/17 della Società GSD Lascaris), SOCIETÀ ASD  TYRRENIUM CLUB E GSD LASCARIS - (nota n. 2601/1234 pf16-17 CS/sds del 4.10.2017).

Massima: I deferiti sono sanzionati per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, 6 del CGS, in relazione all’art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale “Memorial Ciro Friso” autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (C.U. n. 90 del 18.5.2017 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta), al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell’1.7.2016 punto 9 e all’art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver autorizzato, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante, la partecipazione della propria categoria Pulcini al Torneo Nazionale “Memorial Ciro Friso”, composta di ben 7 giovani calciatori ottenuti in prestito da altre Società affiliate, ancorché in possesso di regolare N.O. rilasciato dalle rispettive Società  di  appartenenza. Le società sono sanzionate con l’ammenda.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 043/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff.n. 69del27.3.2017

Impugnazione - istanza:RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ACLI SEIDOKAN AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 200,00; INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –  NOTA N.4750/773 PF15-16FDL/GB DEL 3.11.2016

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta alla società perché al momento della partecipazione del calciatore al raduno, questi non era più tesserato con la società.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez.Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016

Impugnazione - istanza:RICORSO DELL’A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE MESI 5 ALSIG.G.C., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 48 BIS, COMMA 1, N.O.I.F.;AMMENDA 600,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, AI SENSI DELL’ART.4,COMMA1, C.G.S. ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N.12878/100PF15-16/DFL/GB DEL12.05.2016)

Massima: La Corte riduce la sanzione al legale rapp.te ritenuto responsabile per aver preso parte con la propria società al Torneo Internazionale Femminile Categorie Under19 e Under 16 “ 4° festival del Calcio Femminile Under16 – Under 19 ”, senza che per lo stesso fosse stata richiesta la preventiva, necessaria autorizzazione, in violazione dell’art.1bis comma 1 CGS e 48 bis NOIF e ciò ai sensi all’art. 16, comma 1 CGS

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:A.L.( nella s.s.2015-16 dirigente della Società Pol. Pulcini Cascina e nella s.s. 2016-17 dirigente della Società US Città Di Pontedera Srl), B.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Città Di Pontedera Srl), Società US CITTÀ DI PONTEDERA Srl-(nota n.14436/834pf16/17GP/MB/gb del 27.6.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato per aver consentito o comunque non impedito l’organizzazione di provini/raduni/stage preordinati al trasferimento ed al collocamento di calciatori di età inferiore ad anni12 avvalendosi dell’opera di un allenatore e di un dirigente di altra società. Il dirigente/allenatore risponde della violazione dell'art.1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (in osservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art.41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale ai tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico, è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente comunque  di svolgere attività collegate  al trasferimento e dal collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica) e dall’art.1 lett .j del C.U.n.1 del 01.07.2015 (stagione sportiva 2015/2016 ) Settore Giovanile e Scolastico (secondo il quale è vietata l’organizzazione di provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anni di età) per aver collaborato fattivamente con il tecnico all'attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento e dal collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12) per la successiva stagione sportiva 2016/2017;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 17/TFN-SD del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.L.( all’epoca dei fatti Presidente della Società Imolese Calcio 1919 SSD arl), Società IMOLESE CALCIO1919 SSD ARL -(nota n.1162/1001pf16-17AA/mg del 3.8.2017).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato per la violazione di cui all'art.1bis CGS in relazione all'art.34 del Regolamento della L.N.D., per aver partecipato la predetta Società ad un torneo di calcio a 5, non autorizzato dal Comitato di appartenenza. Anche la società è sanzionata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.C.(quale organizzatore del Torneo Internazionale Femminile Under 19, e comunque quale soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale), S.G. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Bologna FC), G.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACF Brescia Femminile), A.C.(all’epoca dei fatti Presidente della Società UCFD Graphistudio Pordenone), R.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società UPC Graphistudio Tavagnacco), Società ACF BRESCIA FEMMINILE, ASD BOLOGNA FC, UCFD GRAPHISTUDIO PORDENONE, UPC GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO - (nota n. 12878/100 pf15-16/DFL/gb del 12.05.2016).

Massima: L’organizzatore del torneo ancorché non tesserato, è tenuto all’osservanza delle norme di cui al CGS per cui risponde della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 5, del CGS, e 48 bis, comma 1, delle NOIF, per aver organizzato, il Torneo Internazionale Femminile Categorie Under 19 e Under 16 “4°Festival del Calcio Femminile Under 16-Under 19”, senza aver chiesto la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C., Torneo che ha visto la partecipazione delle Società di calcio femminile affiliate alla FIGC. Anche i legali rapp.ti delle società che hanno partecipato sono responsabili perché non si sono accertati del rilascio preventiva autorizzazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 27 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.P., G.R., B.R.,G.S.M., G.S., D.P., L.C., I.A., G.S., F.L., R.F., S.C., M.D., A.C., L.A., M.F., A.C., G.M., A.O., F.S., M.M., V.I., M.S., P.M., M.C., ASD SPORTING RIETI, ASD ANDREA DI PIETRO, ASD ANGIOINA, ASD POGGIO MOIANO, ASD VELINIA, POL. CANTALICE, ASD NORCIA 480, PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI 1999 ASD, ASD PRO CALCIO CITTADUCALE, ASD ACCADEMIA CALCIO ROMA, ASD NURSIA C/5, ASD PRO CALCIO CONTIGLIANO, USD CASCIA - (nota n. 103/1048 pf15-16/FDL/gb del 13.05.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato per la violazione dell’art.1-bis, CGS per avere nella sua qualità organizzato un raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando”, senza richiedere la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c).  Anche i legali rapp.ti delle società che hanno partecipato sono responsabili perché non si sono accertati del rilascio preventiva autorizzazione a nulla rilevando che la manifestazione era giunta alla dodicesima edizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: W.T.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), R.L. (all’epoca dei fatti gestore in via di fatto del settore giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), V.V. (all’epoca dei fatti dirigente coordinatore dell’attività giovanile della Società US Avellino 1912 Srl), A.D.P. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl - (nota n. 14839/630 pf15-16 AM/ma del 14.6.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF e all’art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la società facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile, provenienti da altre Regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell’ex Convento, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.  e per  violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016 (art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito la organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione Federale e per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso per la gestione del Settore Giovanile della propria Società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori nell’ambito della stagione sportiva 2015-2016 dell’opera di soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l’attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calciatori da destinare all’attività delle varie formazioni del settore giovanile per la predetta stagione sportiva. Anche la società è sanzionata

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 28 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G., A.A., C.N., D.C., I.T., M.S., P.C., G.G., G.B., M.P., V.T., S.C., O.M., M.C., GSD DILETTANTI FALASCHE, ASD CITTA’DI APRILIA, FC APRILIA SSD SRL, SSD CYNTHIA 1920 SRL, ASD VIGOR PERCONTI, US SA.MA.GOR., POL. SAN MICHELE - (nota n. 13199/250 pf15- 16/FDL/gb del 17.05.2016).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 co. 1 e 5 C.G.S. organizzare  “provini” o “raduni di selezione” senza richiedere le prescritte autorizzazioni previste dal C.U. n. 1 settore giovanile scolastico della F.I.G.C.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 97/TFN-SD del 27 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:E.B. (Soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale) , A.F.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ceprano), F.S. (all’epoca dei fatti co- Presidente della Società ASD Ceprano),G.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Avezzano Calcio Srl), Società ASD CEPRANO, AVEZZANO CALCIO Srl-(nota n.10496/113pf16/17/MS/MB/vdb del 21.3.2017).

Massima: Risponde della violazione dell’art.1bis,comma 1 e 5, del CGS, in relazione all’art.36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 del vigente Regolamento) colui che qualificandosi come Agente FIFA senza averne maic onseguito titolo,utilizzando la società non più affiliata alla FIGC e spendendo il nome della agenzia di Scout, ha organizzato, Raduni per giovani calciatori anche predisponendo apposite locandine, senza richiedere la preventiva autorizzazione federale (di cui invece si dà atto nel relativo materiale promo-pubblicitario) prevista dal C.U.n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..,stagione sportiva 2015-16 e 2016-17,paragrafo 2.6 ed utilizzando in tutte le locandine i loghi della F.I.G.C., della FIFA, ed in alcune i loghi delle Società senzari chiedere alle stesse alcuna previa autorizzazione. I legali rapp.ti delle società rispondono della violazione dell’art.1bis, comma1, del CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art.36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 del vigente Regolamento), per avere nella loro rispettiva qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società, attraverso la squadra “Allievi regionali ”,per disputare una gara amichevole nell’ambito del Raduno per giovani calciatori organizzato, anche le rispettive società sono sanzionate.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:G.S.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), C.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo),D.A.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO - (nota n.5693/880pf15-16GM/GP/ma del 25.11.2016).

Massima: Il legale rapp.te della società della società risponde della violazione dell'art.1bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) anche il relazione all’art.36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015–2016, punto 2.6 “ Raduni e provini per Giovani Calciatori”, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla Società, ai propri giovani calciatori, tesserati con Società non operanti nella stessa regione ove si svolge il raduno, o in provincia ad essa limitrofa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 69/TFN-SD del 27 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.L. + altri - (nota n. 4750/773 pf15-16 FDL/gb del 3.11.2016).

Massima: Il tesseramento federale costituisce dunque la linea di netta demarcazione tra lo sport ludico e lo sport gestito dall’Organo istituzionalmente preposto a tale funzione che, in quanto tale, detta le proprie regole alle quali tutti gli affiliati devono uniformarsi. Ritiene il giudicante che la volontaria dedizione anche a un singolo provino non autorizzato secondo i crismi gerarchici, integri gli estremi della violazione per cui sia meritevole di sanzione secondo i dettami sanciti dalle norme di relazione. Traslando quindi il comportamento dei minori all’interno dei regolamenti federali, tutti i giovani calciatori in deferimento, se bene con minore grado di responsabilità rispetto agli organizzatori, si sono resi colpevoli della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5 del CGS, anche in relazione all’art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 67/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.L. + altri - (nota n. 4750/773 pf15-16 FDL/gb del 3.11.2016).

Massima:  Integra la  violazione del Codice di Giustizia Sportiva ex art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, anche in relazione all’art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, l’ aver partecipato a raduni finalizzati a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei competenti organi federali. Integrala violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 36 (vecchia formulazione) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori”, l’ver organizzato il giorno, raduni finalizzati a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei competenti organi federali, nonché per aver svolto illegittimamente attività di agente di calciatore.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016

Impugnazione – istanza: RICORSOU.S. AVELLINO 1912 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. T.W. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 10 , COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL’ART. 2, COMMA 3 DELLO STATUTO NONCHÉ CON RIFERIMENTO AL PRECETTO DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3 E 3BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016

Massima: Ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1-bis, comma 5”; quest’ultimi sono coloro, “soci o non soci, cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. I soggetti – cui il TFN ha inflitto distinti periodi di inibizione - rientrano a pieno titolo in quei soggetti che, a norma dell’art. 1-bis, comma 5, richiamato dall’art. 4, comma 2, C.G.S., “svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Massima: La Corte atteso il “ravvedimento operoso”, seppur tardivo del legale rapp.te nell’adottare iniziative idonee a ricondurre il Settore Giovanile della società ai canoni di gestione dettati dalle direttive federali riduce la sanzione inflitta dal TFN per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 91, comma 1, N.O.I.F. e all’art. 2, comma 3, dello Statuto, nonché in riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3, e 3-bis N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2015/2016 per la U.S. Avellino 1912 S.r.l., facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile provenienti altre regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti; violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico (Stagione Sportiva 2015/2016, art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito l’organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria società in assenza della prescritta autorizzazione federale; violazione degli artt. 1- bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S., per essersi avvalso, per la gestione del Settore Giovanile della propria società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori, nella Stagione Sportiva 2015/2016, dell’opera di soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l’attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calcatori da destinare all’attività delle varie formazioni del Settore Giovanile per la predetta Stagione Sportiva.

 

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 149/CFA del 30 Giugno 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 11 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. R.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 34 PUNTO 1 REGOLAMENTO L.N.D. - NOTA N. 11539/645 PF 15-16/MS/VDB DEL 20.4.2016

Massima: La Corte ridetermina la sanzione inflitta al presofferto pari a giorni 15 di inibizione per aver il team manager violato l'art.1 bis comma 1 del C.G.S., nonché dell'art. 34 punto 1 bis del regolamento LND consentendo che una formazione della società di cui era dipendente prendesse parte ad una partita amichevole non autorizzata con utilizzo di una terna arbitrale non dell'AIA e con accesso agli spalti previo pagamento di biglietto, in quanto essendo tesserato avrebbe comunque dovuto farsi parte diligente per non far disputare una partita amichevole non autorizzata.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 128/CFA del 19 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CFA del 26 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70 del 19.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. E.F., QUALE TESSERATO E RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ FROSINONE, - AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23 N.O.I.F. – NOTA N. 5442/72 PF 14-15/FDL/DL DELL’1.12.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato il responsabile del Settore Giovanile per violazione degli artt. 1 bis comma 1 C.G.S. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 /(art. 2.6), 38 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 delle N.O.I.F., per aver sottoposto nel mese di agosto 2014, ad un provino il calciatore, successivamente tesserato con la propria società, senza aver preventivamente richiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Lazio-LND, poiché la normativa ritenuta violata sancisce la condotta illecita e, quindi, sanzionabile, qualora ai raduni di prova organizzati da società affiliata alla F.I.G.C. partecipino, senza la preventiva autorizzazione del competente Comitato, giovani atleti tesserati per altra società, mentre nel caso di specie, come documentano le certificazioni sopra richiamate, risulta chiaramente che il vincolo del calciatore in favore della società era cessato, mentre il “provino” era stato effettuato nel successivo mese di agosto, in tal modo difettando il requisito fondamentale per ritenere la responsabilità delle parti reclamanti, costituito dal tesseramento del calciatore in favore di altro sodalizio al momento in cui effettuava partecipazione alla prova.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 22 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CFA del 26 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 18.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. TAVERNA AVVERSO LE SANZIONI: - REVOCA DEL TITOLO “SEI BRAVO A … SCUOLA CALCIO” ED AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; - INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA D.A.F., VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2509/791PF 14-15/FDL/GB DEL 15.9.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del TFT che aveva sanzionato Il legale rapp.te della società con l’inibizione per anni uno e la revoca del titolo “Sei Bravo a…..scuola di calcio”, torneo di calcio categoria pulcini indetto della Delegazione Provinciale di Cosenza della F.I.G.C. per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S. perché non sussistano elementi idonei ad affermare che la partita Castrovillari/Taverna, valevole per il torneo categoria pulcini denominato “Sei bravo a …..Scuola di Calcio”, rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con Com. Uff. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, non sia stata regolarmente disputata.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 21 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 08 Febbraio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. Ricorso UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf 13- 14/GR/mg del 7.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. Ricorso SIG. S.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf13-14/GR/mg del 7.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. Ricorso ASD ACADEMY UDINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf1314/GR/mg del 7.10.2015

Massima: L’art. 1 bis comma 5 C.G.S. prevede che siano tenuti all’osservanza delle norme contenute nel codice e delle norme statutarie e federali anche “…coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Nella fattispecie risulta evidente che i soggetti abbiano operato nell’interesse della società, non risultando decisivo il fatto che fossero o meno tesserati per la stessa. Ne consegue la sussistenza della responsabilità oggettiva della società.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 073/CFA del  11 Giugno 2015  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CFA del 21 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. F.F.; - AMMENDA € 3.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3.6 DEL C.U. N. 1 2013/2014 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DELLA FIGC (NOTA N. 240/859 PF13-14 SS/VSB DELL’11.7.2014)

Massima: La Corte riduce le sanzioni inflitte in primo grado e scaturite dalla omessa richiesta di autorizzazione per la organizzazione della gara amichevole, poiché tale omissione si è verificata a causa della inesperienza del prepostodi recente nomina.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.089/TFN del 14 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F. (Presidente della Società ASD Verucchio), M.R. (team manager della Società AC Rimini 1912 Srl), Società ASD VERUCCHIO e AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 11539/645 pf15-16/MS/vdb del 20.04.2016).

Massima:Il Presidenti delle due società rispondono della violazione dell’art. 1 bis 1° comma CGS in relazione all’art. 34 punto 1 Regolamento L.N.D., per avere gli stessi organizzato, senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi della L.N.D., un incontro amichevole tra le squadre, con la partecipazione di una terna arbitrale composta da elementi estranei all’ordinamento federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 23 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: W.D. (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Campomorone S. Olcese), Società ASD SG DUE VALLI S. RAPETTI e US ANGELO BAIARDO - (nota n. 9419/69 pf14-15 FDL/gb del 23.4.2015).

Massima:Il legale rapp.te della società della società è responsabile della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in riferimento al combinato disposto di cui al punto 11.1 del Comunicato N°. 1 del SGS per la stagione sportiva 2013/2014 e punto 1 del Regolamento dei Tornei Giovanili organizzati da Società per la stagione sportiva 2013/2014, opportunamente richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato N°. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico per la stagione 2013/2014, per avere, quale sottoscrittore del regolamento del Torneo “Genova Cup” omesso di indicare, come richiesto dalla citata normativa, il nominativo del Dirigente Responsabile cui fare riferimento nel corso dello svolgimento del predetto evento sportivo”

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.039/TFN del 02 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F. (responsabile marketing del progetto Udinese Academy), C.S. (Presidente dell’ASD Academy Udinese), C.D. (responsabile del settore giovanile dell’ASD Academy Udinese), P.P.(responsabile tecnico nazionale del progetto Udinese Academy), R.A., S.F. (responsabili tecnici per la Regione Campania del progetto Udinese Academy), Società UDINESE CALCIO Spa e ASD ACADEMY UDINESE - (nota n. 3219/1111 pf 13-14/GR/mg del 28.7.2015).

Massima: Il c.d. Upim Camp non aveva soltanto finalità commerciali ed il torneo così come si è svolto e con la partecipazione di persone qualificate come potenziali osservatori, ha assunto le caratteristiche e le finalità di un vero e proprio torneo selettivo che imponeva la richiesta autorizzazione prevista dall’art. 3.6 de C.U. n. 1 del settore giovanile scolastico 2013/2014.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.028/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.C., L.D.P., N.R., A.B., M.D., D.B., M.S., A.D.O., M.D., Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, ASD AVEZZANO CALCIO, ASD P. VIGOR PERCONTI, US JUNIORJESINA LIBERTAS ASD, ASD FEDERLIBERTAS L’AQUILA e FC POMARICO - (nota n. 12824/84 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).

Massima: Rispondono della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico ed alla sezione III punto 3.6 del C.U. n. 1 Stagione sportiva 2013 – 2014 della FIGC Settore giovanile e scolastico, coloro che hanno organizzato un provino per giovani calciatori nati dal 1997 al 2000, non autorizzato dalla FIGC

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.070/TFN del 19 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (105) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. SSD UP Castelfrettese), M.G. (all’epoca dei fatti tesserato della Soc. Polisportiva Collemarino), E.F. (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile della Soc. Frosinone calcio), S.D.C. (all’epoca dei fatti Agente FIFA), A.C. (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. La Torre di Scalea), D.M. (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Sansovino) e DELLE SOCIETA’ SSD UP CASTELFRETTESE Srl, POLISPORTIVA COLLEMARINO 98, FROSINONE CALCIO, AC MONZA BRIANZA, SCD LA TORRE DI SCALEA e AC SANSOVINO - (nota n. 5442/72 pf14-15/FDL/dl del 1.12.2015).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico di cui al C.U. n. 1 art. 2.6 di detto Settore ss 2014/2015, l’aver accompagnato giovani calciatori ad un raduno senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore, essendo tali calciatori provenienti da Provincia non appartenente alla Regione di tesseramento, né confinante con quella ove si è disputato il raduno, nonché l’aver indotto il padre del giovane calciatore dilettante a sottoscrivere una procura a beneficio di certa società Italia Scouting, poi consegnata al presidente di tale società. Integra la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS, 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 36 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 NOIF, l’aver nell’agosto 2014 sottoposto ad un provino il giovane calciatore, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale di competenza.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it

Decisione  Impugnata: Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014

Impugnazione Istanza: (396) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ADC VITERBESE CASTRENSE (Ecc.) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 IRROGATA AL PRESIDENTE V.C. EDELL’AMMENDA DI € 400,00 IRROGATA ALLA STESSA SOCIETÁ .

Massima: L’organizzazione di incontri tra diverse Società calcistiche ricade nella previsione di cui all’art. 33, comma 3, del Regolamento della L.N.D., che richiede che debba avvenire sotto il controllo dei Comitati e delle Divisioni, controllo che, nel caso di specie, è mancato per fatto imputabile alla Società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.058/TFN del 08 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (Presidente della Società ACD Versilia Calcio PS – s.s. 2014/15), F.R. (Presidente della Società ASD Sporting Bozzano – s.s. 2014/15), R.T. (Presidente della Società ASD Ortonovo Calcio – s.s. 2014/15), P.D. (Presidente della Società ASD Camaiore Calcio – s.s. 2014/15), Società ACD VERSILIA CALCIO PS, ASD SPORTING BOZZANO, ASD ORTONOVO CALCIO e ASD CAMAIORE CALCIO - (nota n. 9428/96 pf14-15 FDL/gb del 22.4.2015).

Massima: Permettere la partecipazione delle squadre Juniores al Torneo “Giuseppe Bertonelli”, senza la preventiva autorizzazione della F.I.G.C. integra la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento al disposto di cui al punto 3, lettere B-C della Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società, espressamente richiamata dal paragrafo 8 del C.U. n.1 del S.G.S., per la Stagione Sportiva 2014-2015.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 07 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.S. (Responsabile del SG della Società US Ancona 1905 Srl SSD), F.F. (Responsabile del SG della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa),  Società US ANCONA 1905 Srl SSD e ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 240/859 pf13-14 SS/vsb dell’11.7.2014).

Massima: Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale, la stessa è tenuta a informare preventivamente il Comitato Regionale o la Delegazione territorialmente competente almeno 10 giorni prima della disputa della gara, in mancanza viene integrata la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al punto 10.13 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC (relativo agli incontri amichevoli organizzati da Società)

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.73/CDN  del 24 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M. (Coordinatore tecnico non tesserato della Società ASD Soccer Camp), S.G.(Presidente della Società ASD Soccer Camp), M.L. (responsabile del Settore giovanile della Società US Lecce Spa), Società US LECCE Spa e ASD SOCCER CAMP  (nota n. 3477/1179 pf12-13 GT/dl del 14.1.2014).

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 1, comma 5, del CGS, l’avere invitato in Italia calciatori extracomunitari tesserati con Ghana Football Association, senza una preventiva e formale richiesta di autorizzazione da parte della FIGC.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.73/CDN  del 24 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.T.(responsabile del Settore giovanile della Società Udinese Calcio Spa), F.T.(consigliere e dirigente della Società US Silea), M.C.(Presidente della Società US Silea), A.R. (Presidente della Società ASD Riotorto), A.O.(nella s.s. 2011-12 Presidente della ASD Golfo di Follonica ora USD Follonica), Società UDINESE CALCIO Spa, US SILEA, ASD RIOTORTO, ASD GOLFO DI FOLLONICA ora USD FOLLONICA, APD COLLI DI LUNI, ASD PISA SPORTING CLUB ora FC PONSACCO 1920 SSD A RL (nota n. 3072/2 pf 12 13 SS/mg del 17.12.2013).

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dal Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 [in particolare ai punti 2.4 (attività di base) lettera P e 3.6 (raduni selettivi - c.d. provini - per giovani calciatori)], l’ avere autorizzato lo svolgimento di due raduni per giovani calciatori, organizzati dalla Società, senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC Veneto competente, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, nonché permettendo la partecipazione di giovani calciatori minori degli anni 12 di età e senza informare la Società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.063/CDN  del 26 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.Z.(Presidente della Società SSD Pro Sesto Srl), Società SSD PRO SESTO Srl (nota n. 4981/502 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

Massima: Il Com. Uff. n. 1 della stagione 2013/2014 emesso dal Settore Giovanile e Scolastico, inibisce l’organizzazione di provini per i bambini al di sotto dei dodici anni.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.055/CDN  del 26 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (Responsabile Settore Giovanile della Società Spezia Calcio), Società  SPEZIA CALCIO (nota n. 3723/105 pf12-13/GR/mg del 22.1.2014).

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 32, comma 3, del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 per il Campionato  2011/2012 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D. così come richiamate  al capitolo 2.4 – Norme Regolamentari – Attività di base – punto p), l’aver  contravvenuto al divieto di organizzazione di provini per le categorie “piccoli amici”, “pulcini” ed “esordienti” e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il  dodicesimo anno di età

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN  del 12 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.T. (Dirigente federale delegato distrettuale FIGC di Avezzano) (nota n. 2835/51 pf13-14 GR/mg del 4.12.2013).

Massima: Il dirigente federale delegato distrettuale FIGC di Avezzano, è sanzionato con 6 mesi di inibizione per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al mancato rispetto di quanto previsto e stabilito con il C.U. n. 15 del 14/11/2012 il quale stabiliva, che alla competizione Torneo "Fair Play" esordienti 2001 potessero partecipare solo i minori nati negli anni 2000 e 2001, mentre in realtà hanno partecipato anche i calciatori 2002 e 2003

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN  del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(82) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: N.C. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ACD San Pancrazio), F.B. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASC Mossa), C.G.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ACD San Pancrazio), Società ACD SAN PANCRAZIO e ASD MOSSA - (nota n. 1440/1243pf12-13/GT/dl del 3.10.2013).

Massima: Integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 3.6 del C.U. nr. 1 del S.G.S. per la s.s. 2012/2013, per avere, nella duplice veste di Direttore Sportivo tesserato per la società e di Presidente della sedicente "Associazione ….": -promosso, con l'ausilio di suoi collaboratori associati, una capillare attività di proselitismo di giovani calciatori tesserati per Società dilettantistiche del Friuli-Venezia Giulia, al fine di farli partecipare ad un "raduno-provino" programmato per il periodo 23-26 maggio 2013 presso l'impianto sportivo della Società; - utilizzato indebitamente, sulle tessere da lui rilasciate ai collaboratori della sedicente "Associazione ….", i contrassegni della F.I.G.C. e del Settore Giovanile e Scolastico

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.026/CDN  del 21 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S.(all’epoca dei fatti Responsabile S.G. della Società FC Internazionale  Milano Spa), D.C.(all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e  Responsabile S.G. della Società Vicenza Calcio Spa), M.M. (all’epoca dei fatti Responsabile Attività di base della Società Vicenza Calcio Spa),  Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e VICENZA CALCIO Spa - (nota n.  1130/178pf 12-13/SP/gb del 17.9.2013).

Massima: Integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, e 3.6 Regolamento Settore Giovanile  e Scolastico in relazione al CU n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagioni sportive 2011- 2012 e 2012-2013 (art. 36), l’ avere, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile  , violato i principi di lealtà, correttezza e probità,  nell’organizzazione e svolgimento di provini per giovani calciatori disputati in data  20.12.2011, 23-24.02.2012, 31.10-1.11.2012, presso il Centro Sportivo "G. Facchetti",  omettendo di richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico  territorialmente competente; con conseguente utilizzazione nei suddetti provini di giovani  calciatori provenienti da altre Regioni, il tutto finalizzato  alla possibile acquisizione delle prestazioni dei giovani calciatori visionati al  conseguimento del 14° anno di età.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.011/CDN  del 05 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. A.C. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Sporting Valbidente), DI G.B.(Allenatore), DI A.B. (Agente Calciatori) E DELLE SOCIETA’ ASD SPORTING VALBIDENTE, SAN MARINO CALCIO,ASD SAVIGNANESE E SPAL 1907 SPA  (nota N°. 6436/1129 pf11-12/SP/gb del 12.4.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente di calciatori è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 40 e l’ammenda di Euro 6.600,00 risponde della violazione dell’ art.1,comma 1 CGS, in relazione all’art.36 del Reg. Settore Giovanile e Scolastico, all’art.19, comma 3 del Reg. Agenti Calciatori in vigore all’epoca dei fatti e al C.U. n.1 s.s.2011-2012 del S.G.S., per avere, in concorso con la Associazione “, organismo non affiliato alla Figc, autorizzato l’utilizzo delle proprie disponibilità professionali nell’ambito di provini/raduni non autorizzati dal C.R. Emilia Romagna, presenziando ai medesimi e manifestando ai giovani calciatori il convincimento di un loro interessamento diretto per il trasferimento in società professionistiche.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 56/CDN  del 11 Febbraio  2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (142) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.M. (Presidente della Soc. GS Roma Calcio Femminile), M. T. (Presidente della Soc. ASD Civitavecchia Femminile), M. P. (Presidente della Soc. ASD Eur Nova) della società GS Roma Calcio Femminaile, ASD Civitavecchia Femminile e ASD EUR Nova (nota n. 3544/146pf09-10/MS/vdb del 22.12.2009).

Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all’art. 63, comma 1, delle NOIF, per aver impiegato ovvero consentito l’impiego per la direzione delle gare del triangolare di arbitri non appartenenti, né tantomeno designati, dal competente organo tecnico dell’A.I.A. Consegue la sanzione dell’ammenda.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Decisone Impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 32 del 25.09.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso del signor F.E. avverso la sanzione della squalifica fino al 28.02.2010 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1 e 38 commi 2 e 3 regolamento del Settore Tecnico Massima: Il raduno di calciatori con i loro mister (raduno finale dei partecipanti ad un corso di apprendimento tecnico tenutosi, nei precedenti mesi, presso un campo estivo di calcio gestito da un’associazione affiliata al C.S.I.) non è qualificabile come una vera e propria manifestazione sportiva abbisognevole della preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi federali. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN  del 08 Ottobre 2009 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (331) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. B. B. (Presidente della Soc. AC Monza Brianza 1912 SpA) e della società AC Monza Brianza 1912 SpA (nota n. 7993/642pf08-09/AM/ma del 5.6.2009).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. ( in relazione al disposto di cui all'art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito dal C.U. N°. 1, 2008/09 del Settore Giovanile Sportivo e della circolare N°. 1 per l'attività di base - stagione sportiva 2008/09 ) per aver permesso al responsabile della attività di base della società di porre in essere condotte antiregolamentari consistite nell'organizzare provini - allenamenti per atleti appartenenti alle categorie piccoli amici – pulcini – esordienti, vietati per gli appartenenti a determinate fasce di età.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso A.S. Cittadella S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 alla reclamante, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale violazione dell’art. 4, comma 1 CGS in relazione all’art. 30, comma 1 regolamento L.N.D. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente, all’epoca dei fatti sig. G. A. ed al sig. M. S., all’epoca dei fatti direttore generale dell’A.S. Cittadella, seguito gara non ufficiale del 30.3.2009 3) Ricorso sig. M.S., già direttore generale dell’A.S. Cittadella S.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 30, comma 1 regolamento L.N.D. 4) Ricorso sig. G. A., presidente all’epoca dei fatti dell’A.S. Cittadella S.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 30, comma 1 regolamento L.N.D.

Massima: Non è gara amichevole ma incontro di mero addestramento fra formazioni casualmente composte, quando nessun arbitro è stato chiamato a dirigerla. In questa situazione, l’art. 30 comma 1, Regolamento L.N.D non trova applicazione ben potendo il calciatore giovane tesserato per altra società partecipare alla gara.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN  del 08 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (185) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S B (Presidente della Soc. Ass. Sportiva Viveronese), M S (Presidente della Soc. USD Arborio), T. F. (Presidente della Soc. US Sangermanese), L.Z. (Presidente della Soc. ASD Greggio), V.F.(Dirigente della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) e delle società ASS. Sportvia Viveronese, USD Arborio, US Sangermanese, ASD Greggio e US Pro Vercelli Calcio Srl (nota n. 4387/311pf07-08/GR/en del 6.2.2009). Massima: L’art. 30 comma 1 Regolamento LND prevede che “la disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza”. Nel caso di specie è fatto non contestato che l’autorizzazione non è stata richiesta per i due tornei, ma poiché è stato accertato dallo stesso Organo inquirente il particolare scopo umanitario sotteso allo svolgimento dei tornei (in memoria di giovani calciatori deceduti, con devoluzione di parte dell’incasso alla madre di uno dei calciatori scomparsi), si ritiene equo applicare sanzioni di misura ridotta rispetto al chiesto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 03/CDN  del 03 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 68 del 7.5.2009 Impugnazione - istanza: (315) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di respingere il deferimento a carico di G. P., R. F., S. R., M. M., P. S., L.I.,M. S., N. O. (all’epoca dei fatti tesserati con la soc. AC Sammargheritese), C.O. e N. R. Z. (all’epoca dei fatti tesserati con la soc. AC Sammargheritese), G. G. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della soc. AC Corte 82) R.G. (all’epoca dei fatti allenatore della soc. AC Corte 82) e della società ACD Corte 82 Sammargheritese, emessa a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver partecipato ad un torneo non autorizzato dal settore di appartenenza della società medesima (ma da una fondazione) utilizzando in tale torneo giovani calciatori che nella stagione 2007/2008 erano tesserati per altra società senza il nulla osta di quest’ultima. Anche i giovani calciatori sono sanzionati con 1 giornata di squalifica. L’art. 30 Regolamento LND recita che la disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società devono essere autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza. A tale norma si richiama il Settore Giovanile e Scolastico, che, nel dettare le regole per i tornei giovanili organizzati dalle società, non prescinde oltre ogni ragionevole dubbio da tale autorizzazione. Rientra inoltre nei principi dell’attività giovanile e scolastica il divieto di organizzare provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. C.U. N°. 1/2008 – 2009 Settore Giovanile e Scolastico).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del  7 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN dell’8.10.2009 Impugnazione - istanza: 1) Ricorso del sig. B. G.B. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 1 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per rispondere della violazione degli art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 36 del regolamento del settore giovanile e scolastico, nonché alle disposizioni di cui al com. uff. n. 1 2008/2009 del settore giovanile e scolastico e alla circolare n. 1 per l’attività di base – stagione sportiva 2008/2009 – nota n. 7993/642pf/08/09/am/ma del 5.6.2009 Massima: Il presidente della società della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS (combinato con il disposto dell’art. 36 Reg. Settore Giovanile e Scolastico e con quanto stabilito dal Com. Uff. n. 1, 2008/2009 del Settore Giovanile stesso e della circolare n. 1, Stagione Sportiva 2008/2009, per l’Attività di Base), per aver consentito che il responsabile dell’Attività di Base della società, organizzasse allenamenti rivolti al reclutamento di giovanissimi calciatori tesserati con altre società della zona, e inquadrati nelle categorie “piccoli amici”, “pulcini”, “esordienti”, per le quali una simile pratica è espressamente vietata. Nel caso di specie la convocazione dei giovanissimi calciatori risultano inviate dalla segreteria della Società o dal responsabile del settore agonistico, il che indica il coinvolgimento delle strutture della società nell’organizzazione degli eventi. Che il presidente fosse all’oscuro di questa attività praticata apertamente appare del tutto improbabile. Si aggiunga a ciò che, in generale, il presidente deve considerarsi responsabile delle attività organizzate istituzionalmente dalla società che dirige, e l’argomento della sua ignoranza dello svolgersi di pratiche vietate dalle norme federali è, ai fini della giustizia sportiva, irrilevante. Il presidente, del resto, ha l’obbligo di vigilare sulle attività della società, e il verificarsi di attività illecite integra in ogni caso una colpa almeno in vigilando a carico del ricorrente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 64/CDN  del 11 Marzo 2010 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – CU n. 44 dell’8.1.2010 Impugnazione - istanza:  (152) – Appello della società ASD Pasianese Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima:  La società è sanzionata con l’ammenda perché si è avvalsa di un soggetto non autorizzato nell’ organizzazione di un raduno/provino.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 102/CDN  del 17 Giugno 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (196) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.G. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Voghera Srl) e della società AC Voghera Srl (nota n. 5263/997pf07-08/GR/en dell’11.3.2009).

Massima: La società risponde della violazione dell’ art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. e art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e del C.U. N°. 1 del 16.7.06 del Settore Giovanile e Scolastico per aver svolto provini, allenamenti e selezioni per calciatori, già militanti in altre società senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e delle società di appartenenza dei calciatori coinvolti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN  del 11 febbraio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(89) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.S. (segretario con delega di rappresentanza della Soc. ACD Virus Entella), M.G. (calciatore tesserato USD Lavagnese 1919), S.G. (calciatore tesserato ASD Camogli), M.R., A.S. e L.Q. (calciatori tesserati ACD Virtus Entella) e della società ACD Virus Entella (nota n. 2694/142pf08-09/SS/en del 20.11.2008)

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 , comma 1, del CGS l’effettuare provini ed allenamenti nel corso della medesima stagione sportiva con società diversa da quella con cui si è tesserati in assenza del prescritto nulla osta. I calciatori sono sanzionati con una giornata di squalifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN  del 28 novembre 2008  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico: G.Z. (responsabile Settore Giovanile Soc. FC Parma), A.I. (Responsabile osservatori Soc. Empoli FC 1920), L.P. (Consigliere della Soc. US Caorso e del CR Emilia FIGC), E.B. (Presidente della Soc. SS Futura Isola Ischia), A.P. (Osservatore della Soc. FC Messina Peloro), C.L. (Responsabile del Settore Giovanile della Soc. FC Messina Peloro) A.C. (Responsabile Settore Giovanile della Soc. AC Pistoiese), F.G. (Segretario generale della Soc. AC Prato) G.A. (Presidente della Soc. AS Fonte Laurentina) e delle società FC Parma, Empoli FC 1920, US Caorso, SS Futura Isola Ischia, FC Messsina Peloro, AC Pistoiese, AC Prato, AS Fonte Laurentina e ACD Aprilia (nota n. 3063/611pf06-07/SP/en del 25.2.2008)

Massima: Il responsabile del settore giovanile, il responsabile degli osservatori, il consigliere, il presidente ed il segretario generale di alcune società di calcio si sono resi responsabili della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), anche con riferimento all'art. 8, del CGS (norme che regolano i tesseramenti ed i trasferimenti di giovani calciatori), oggi trasfuso nell'art. 10 dei CGS, nonché con riferimento al Comunicato Ufficiale SGS n. 1, Stagione Sportiva 2006/2007, punto 6 - Raduni per giovani calciatori (che prevede che i raduni devono essere autorizzati dal Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico competente per giurisdizione territoriale e che hanno carattere eminentemente educativo e formativo e non consentono di dar luogo a selezioni precoci), all'art. 100 N.O.I.F. ed all'art. 30, comma 1, Regolamento LND, per aver posto in essere una corposa attività attraverso i siti internet, consistente nella organizzazione di raduni, provini, amichevoli con società di puro settore giovanile dislocate su tutto il settore nazionale, per consentire ad osservatori di società professionistiche di visionare giovani interessanti e favorire lo scambio degli stessi con altre società, il tutto senza alcuna autorizzazione delle competenti strutture ed in violazione della vigente normativa federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN  del 28 novembre 2008  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (220) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: G.Z..

Massima: Il responsabile del settore giovanile, il responsabile degli osservatori, il consigliere, il presidente ed il segretario generale di alcune società di calcio si sono resi responsabili della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), anche con riferimento all'art. 8, del CGS (norme che regolano i tesseramenti ed i trasferimenti di giovani calciatori), oggi trasfuso nell'art. 10 dei CGS, nonché con riferimento al Comunicato Ufficiale SGS n. 1, Stagione Sportiva 2006/2007, punto 6 - Raduni per giovani calciatori (che prevede che i raduni devono essere autorizzati dal Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico competente per giurisdizione territoriale e che hanno carattere eminentemente educativo e formativo e non consentono di dar luogo a selezioni precoci), all'art. 100 N.O.I.F. ed all'art. 30, comma 1, Regolamento LND, per aver posto in essere una corposa attività attraverso i siti internet, consistente nella organizzazione di raduni, provini, amichevoli con società di puro settore giovanile dislocate su tutto il settore nazionale, per consentire ad osservatori di società professionistiche di visionare giovani interessanti e favorire lo scambio degli stessi con altre società, il tutto senza alcuna autorizzazione delle competenti strutture ed in violazione della vigente normativa federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.G. (collaboratore soc. Perugia Calcio SpA), P.R. (presidente soc. US Castiglionese ASD), G.V. (segretario soc. US Castiglionese ASD), e delle società Perugia Calcio SpA e US Castiglionese ASD (nota n. 2126/049 pf07-08/sp/en del 15.1.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, per aver un proprio collaboratore organizzato un raduno di giovani calciatori tesserati per altre società, che avevano preso parte senza alcuna autorizzazione al provino organizzato sotto forma di gara di calcio amichevole. Tale comportamento integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 30 Comma 1 del regolamento della LND. Anche il collaboratore è sanzionato con l’inibizione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. O.A. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.09.2008 ed ammenda di € 1.000,00 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. nonché dell’art. 10 C.G.S. (già 8 C.G.S.)

Massima: Non risponde di alcuna violazione del Codice di Giustizia Sportiva il presidente della società che avrebbe promosso l'organizzazione di alcune partite amichevoli finalizzate alla selezione di giovani calciatori per la partecipazione al Campionato Nazionale "Primavera" della stagione calcistica 2008/2009 ed a tal fine, avrebbe creato un gruppo di lavoro composto da selezionatore, osservatore e consulente legale quando la tesi relativa all’incolpazione promossa dalla Procura Federale non è, in base alla documentazione prodotta, supportata da un esaustivo impianto probatorio e si poggia su mere illazioni non riscontrate da testimonianze oltre che per l’assenza di un nesso di causalità.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 67/CDN del 23 Giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: N.S.A., H.S.J.N. e M.B. (all’epoca dei fatti tesserati per la società ASD Terranova Terracina Beach Soccer) e della società ASD Terranova Terracina Beach Soccer.

Massima: I calciatori sono sanzionati con l’esclusione dalla attività di competenza per la stagione in corso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Beach Soccer di cui al CU n. 107 per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione al punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 107 Beach Soccer n. 1/BS pubblicato il 16 febbraio 2007, stante la loro partecipazione ad un torneo non autorizzato della LND. Il caso di specie: i calciatori ricevuta l’autorizzazione del presidente e dell’allenatore della società, avevano preso parte in ad una manifestazione di Beach Soccer, non autorizzata della LND, trasmessa su programma televisivo satellitare. Con ciò contravvenendo al richiamato punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 107 che, stabilita la partecipazione ai campionati nazionali ed alla Coppa Italia della specialità in oggetto solo alle società associate alla Lega Nazionali Dilettanti in quanto non aderenti in via diretta o per il tramite di propri tesserati all’attività di Beach Soccer di altre associazioni diverse dalla LND, comminava l’esclusione dall’attività alla società ovvero al tesserato che non avevano rispettato il divieto nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2007.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 45/CDN del 4 aprile 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(87) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.O.(qualificatosi Presidente Valenzana Calcio Srl e risultante socio di maggioranza della stessa Società nella stagione sportiva 2006-2007, nonché amministratore unico della medesima nella stagione sportiva 2007-2008), V.P. (all’epoca dei fatti allenatore di base tesserato GSD Mappanese) e delle Società Valenzana Calcio Srl e GSD Mappanese (nota n. 1152/569pf06- 07/SP/ma del 9.11.2007)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver visionato, mediante provino, calciatori di altra società senza la preventiva autorizzazione di quest’ultima. I soggetti che hanno organizzato il provino sono sanzionati con l’ammenda.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 28 novembre 2005 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento alla C.A.F del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 31, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. a carico: - del sig. Giovannelli Gianfranco, presidente della Pol. 24 milabaci SS. Pietro e Paolo, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.; - del sig. P.G., allenatore professionista di seconda categoria, già tesserato per la Pol. 24 milabaci SS. Pietro e Paolo, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.; - del sig. I.R., già presidente del Comitato Provinciale di Latina, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.; - del sig. B.G., presidente della sezione A.I.A. di Latina, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.; - della società Pol. 24 milabaci SS. Pietro e Paolo, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente e al tecnico.M

assima: Il presidente della società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver organizzato un raduno di giovani calciatori che, nella sua obbiettività, travalicava i limiti propri dell’oggetto della richiesta al competente Comitato, in quanto strutturato come Torneo ovvero gare ufficiali tra compagini miste composte di giocatori di diverse società ed arbitrate da giovani non identificati in divisa ufficiale senza stemma federale, con relativa classifica e determinazione della squadra vincente del torneo stesso. Il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico disciplina, tra l’altro, la possibilità di organizzare raduni selettivi (cosiddetti provini) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria Allievi

 

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 29 maggio 1997 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il predetto Comitato - Comunicato Ufficiale n. 37 del 17.4.1997Impugnazione - istanza: Appello del sig. U.L. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.1998, inflittagli a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Marche del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica

Massima: Il Presidente di una società, organizzatore di un Torneo Nazionale – Categoria Pulcini, ed il responsabile tecnico del Torneo sono soggetti ad inibizione a termine, per violazione dell'art. 1 C.G.S., perché, contrariamente a quanto evidenziato nel regolamento presentato alla F.I.G.C., non è stato effettuato nessun gioco a confronto e non hanno partecipato alla partite formazioni con 7 giocatori, bensì con 9 ed, inoltre, perché era stata stilata una classifica finale. Tale comportamento è contrario ai principi della lealtà e rettitudine sportiva, non potendo essere consentita la dolosa inosservanza delle disposizioni federali - tra cui va annoverata l'autorizzazione ad un torneo secondo le modalità approvate dall'organo preposto - aggravata dal rifiuto, ancorché implicito, di ottemperare alle diffide rivoltegli dal Dirigente Federale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 12 ottobre 1995 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 4 del 26.7.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente del settore per l'attività giovanile e scolastica avverso l'incongruità delle decisioni assunte a carico dell’U.S: Rovereto e di diversi tesserati, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige del settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, a seguito di raduni non autorizzati di giovani calciatori, in violazione rispettivamente degli artt. 6 commi 1, 2, 3 e 1 comma 1 in relazione all'art. 4 commi 1, 2, 3, 4 C.G.S.

Massima: Il raduno non autorizzato di giovani calciatori integra la violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 3 e 1 comma 1 in relazione all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 4, C.G.S., nonché delle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 punto 10, lettera f) del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del 1 luglio 1994, a carico della società presso il cui stadio si è svolto il raduno e dei tesserati per averlo organizzato.

 

 

 

 

 

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