Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 148/TFN del 29.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12470/596pf19-20/GC/am del 22.05.2020 a carico della sig.ra B.C. - Reg. Prot. n. 167/TFN-SD)

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1 del CGS FIGC vigente, in relazione agli artt. 7 e 12 Regolamento per l’esercizio della Cronaca Sportiva di cui al Com. Uff. n. 06 del 25.7.2019 della LND – Dipartimento Interregionale, per aver consentito e, comunque, non impedito, che i siti web “…...it” e “…..it”, in  assenza di relativa autorizzazione da parte  della LND –  Dipartimento Interregionale  (art.  4 Regolamento citato), realizzassero riprese televisive all’interno dello stadio Guariglia di Agropoli, con operatore e telecronista (tal …..), con relative trasmissioni, integrali e differite, delle gare della prima squadra dell’US Agropoli, iscritta al campionato Nazionale di Serie D girone H; ciò nel corso della stagione sportiva 2019/2020, in particolare a far tempo dal 22.09.2019 e, comunque, per tutte le gare interne del girone di andata disputate dalla US Agropoli, malgrado formale diffida da parte della LND – Dipartimento Interregionale del 18.10.2019 a non accreditare e/o consentire l’accesso allo stadio ad operatori, collaboratori e giornalisti dei siti web “…..it” e “….it”; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del CGS FIGC vigente, in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS FIGC vigente, per non essersi presentata innanzi all’organo inquirente di Procura, all’audizione fissata per il 28.12.2019, senza addurre alcuna giustificazione comprovata oggettivamente…. In particolare, l’art. 12 del menzionato Regolamento nel disciplinare i doveri di vigilanza e controllo a carico delle società calcistiche, prevede l’obbligo per le stesse di vietare l’ingresso allo stadio di operatori e personale tecnico di emittenti sprovviste  delle prescritte autorizzazioni, di comunicare  per  iscritto al Dipartimento Interregionale le violazioni  del Regolamento di cui siano venute a conoscenza. Nel caso in esame, tale inadempimento risulta ancor più evidente a seguito della menzionata contestazione del 18.10.2019 alla quale, comunque, la Società US Agropoli non ha ritenuto di dare seguito. Il materiale probatorio complessivamente raccolto sui fatti denunciati (CD in atti quale fonte di prova ex art. 58 CGS- FIGC vigente, contenente: le gare Agropoli/Nardo del 15.12.2019 – Agropoli/Cerignola del 01.12.2019; n.7 servizi dopo le gare contro: Sorrento 01.09.2019 – Gladiator 29.09.2019 - Andria 13.10.2019 – Fasano 03.11.2019 – Nocerina 17.11.2019 – Cerignola 01.12.2019 – Nardò 15.12.2019; n.1 servizio del Sig. … che commenta una gara dalla tribuna) nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione dai Sig.ri …, inducono questo Tribunale a ritenere accertata la sussistenza delle relative violazioni oggetto di deferimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.B. (tesserato all’epoca dei fatti per la Società AC Pavia in qualità di Direttore Generale), Società AC PAVIA - (nota n. 3077/1260 pf15-16 GT/cc del 27.9.2016).

Massima: Il direttore generale è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per avere,  reiteratamente e con pretestuose motivazioni, assunto, nel corso della s.s. 2015/2016, provvedimenti volti a impedire che il Sig. – omissis - esercitasse la sua attività di cronista sportivo incaricato di seguire per conto del quotidiano “La Provincia Pavese” le gare disputate dalla squadra della Società AC Pavia nel corso del Campionato di Lega Pro nella s.s. 2015/2016. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.200,00. Dagli atti versati in giudizio, infatti, emerge la chiara volontà da parte dell’odierno deferito, di impedire al – omissis - di svolgere nella maniera più serena e corretta la propria professione di giornalista, addetto a seguire il Pavia calcio sin dalla stagione 2007-2008 per conto del quotidiano “La Provincia pavese” senza alcuna valida e legittima ragione. … Al riguardo l’odierno deferito ha sostenuto diverse versioni in ordine ai motivi del ritiro del pass al Sig. Simeone e più precisamente: - che il ritiro del pass gli è stato “ordinato” dalla Questura, senza tuttavia fornire al riguardo alcun provvedimento o nota della Questura che prevedesse tale ordine; - che il ritiro del pass è stato una diretta conseguenza del comportamento maleducato del – omissis - nei confronti dei collaboratori del club, senza tuttavia, fornire alcun riscontro a tali affermazioni; - che il ritiro del pass è conseguente al mancato rispetto delle disposizioni sul rispetto delle regole sul biglietto nominativo; - che il ritiro del pass è stato determinato dal fatto che il giornalista avrebbe violato le disposizioni societarie presentandosi agli allenamenti quando questi erano chiusi al pubblico ovvero richiedendo interviste ai giocatori senza autorizzazione della Società, senza, tuttavia, anche in tal caso, fornire esempi concreti in ordine a tali circostanze. Orbene, se è vero che il rilascio del cd “pass” sia un obbligo e non un dovere per la Società, è anche vero che tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà che devono orientare il comportamento dei tesserati e non sfociare in un vero e proprio “libero arbitrio” …. pur ammesso che il – omissis - fosse incorso in una delle predette presunte “violazioni”, il collegio ritiene che la Società avrebbe dovuto in primo luogo far presente allo stesso il mancato rispetto delle regole societarie e non procedere “tout court” al ritiro del pass stagionale, impedendo, pertanto, al giornalista di svolgere adeguatamente la propria professione.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 14.5.2015

Impugnazione – istanza:1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. C.L., - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ULTIMO CAPOVERSO DELLA CIRCOLARE N. 27 DEL 27.8.2014 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell’8.4.2015)

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il legale rapp.te e la società con l’ammenda per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento all’ultimo capoverso della circolare n. 27 del 27/08/2014 della Lega Pro cui è allegato il regolamento che disciplina il rapporto tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e all’art. 7 del ridetto regolamento per avere, direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti tesserati e/o direttamente riconducibili alla predetta Società, posto in essere (rectius: reiterato) provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti l’accesso alla tribuna stampa, mediante il mancato rilascio dell’accredito e ciò in quanto “colpevoli”, nel recente passato, di aver scritto articoli o pubblicato foto non graditi all’allora Presidente, precludendo così di fatto agli stessi l’esercizio del diritto di cronaca e della loro attività professionale. Il Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva per la Stagione Sportiva 2014/2015 allegato alla circolare 27.8.2014, n. 14 della Lega Pro, prevede, all’art. 7 che «per accedere agli stadi» ai fini dell’esercizio dell’attività di cronaca sportiva «devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro, almeno 3 giorni prima della data in cui la partita è programmata, una richiesta scritta» (i giornalisti della carta stampata in possesso della tessera Coni – stampa «dovranno far pervenire la richiesta di accredito alla società organizzatrice dell’evento entro le ore 19.00 del giorno antecedente la gara»). Laddove, prosegue la norma, «l’operatore della comunicazione risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida per la singola partita alla quale la richiesta si riferisce», precisando, quindi, per quanto qui interessa, che «in occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente agli impianti e precisamente alla tribuna stampa ed alla sala stampa solo: a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal Coni». Il comma 4 prevede la «facoltà delle società sportive» di rilasciare «tessere per l’accesso allo stadio ai soggetti individuati ai capoversi precedenti (giornalisti, fotografi, operatori radiofonici, operatori televisivi, operatori cinematografici) «all’inizio di ogni stagione, previa verifica circa la sussistenza dei presupposti previsti nel presente articolo», pur, successivamente precisando che «in ogni caso l’acquisizione della “tessera stadio” della società sportiva non comporta, automaticamente, il diritto di accesso all’impianto sportivo in quanto il titolare della tessera è comunque obbligato a richiedere, nei termini previsti, l’accredito per la partita». Il comma 5, sempre del medesimo art. 7, prevede, invece, un obbligo per le società di «negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla-osta della Lega italiana calcio professionistico o quest’ultima lo abbia revocato», mentre il successivo comma 6 prevede la possibilità di «negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio nel caso in cui l’ingresso dei giornalisti e del personale tecnico sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione». Orbene, una interpretazione tanto letterale, quanto sistematica delle disposizioni sopra citate conduce a ritenere che, per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, i giornalisti della carta stampata in possesso della tessera Coni – stampa che ne facciano richiesta, secondo le modalità indicate dal Regolamento di cui trattasi, hanno diritto ad accedere nello stadio («potranno accedere gratuitamente agli impianti e precisamente alla tribuna stampa») in occasione delle singole partite. A fronte di siffatto diritto del giornalista sussiste un obbligo (comma 5) in capo alla società di negare l’accredito e, dunque, l’accesso nello stadio laddove «l’operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla-osta» della Lega Pro o questo sia stato revocato, mentre il Regolamento disciplina in termini di mera possibilità (comma 6) per la società di «negare l’autorizzazione» nel caso l’accesso sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione. Dal combinato disposto di queste previsioni normative se ne ricava che al giornalista della carta stampata che ne abbia fatto rituale richiesta nei termini e secondo le prescritte modalità debba essere rilasciato l’accredito per l’accesso nello stadio ai fini dell’esercizio del legittimo diritto di cronaca sportiva, potendo la società negare l’autorizzazione solo nella predetta ipotesi di cui al comma 6, ossia nel caso in cui l’accesso nello stadio sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione e dovendo, invece, negare l’autorizzazione di cui trattasi laddove l’interessato non sia in possesso del nulla – osta della Lega Pro o lo stesso sia stato revocato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.055/TFN del 14 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.C. (amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell’8.4.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento all’ultimo capoverso della circolare n. 27 del 27/08/2014 della Lega Pro cui è allegato il regolamento che disciplina il rapporto tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e all’art. 7 del ridetto regolamento per avere, direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti tesserati e/o direttamente riconducibili alla predetta Società, posto in essere (rectius: reiterato) provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti l’accesso alla tribuna stampa, mediante il mancato rilascio dell’accredito e ciò in quanto “colpevoli”, nel recente passato, di aver scritto articoli o pubblicato foto non graditi all’allora Presidente, precludendo così di fatto agli stessi l’esercizio del diritto di cronaca e della loro attività professionale. Anche la società è sanzionata con l’ammenda

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.004/CDN  del 15 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(406) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C.(Presidente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 7819/351pf11-12/SP/blp del 30.5.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e l’ammenda di Euro 1.500,00 per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 1, ultimo capoverso, e 9 del regolamento che disciplina il rapporto tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in occasione della gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, per avere “direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti tesserati e/o ad essa direttamente riferibili, reiteratamente impedito e posto in essere provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti e al fotografo l’accesso alla tribuna stampa, mediante revoca dell’accredito e ciò in quanto “colpevoli” di aver scritto articoli o “pubblicato” foto non graditi al legale rapp.te, il quale ha omesso al contempo di dare la prescritta comunicazione del provvedimento adottato alla competente Lega, precludendo così di fatto agli stessi l’esercizio del diritto di cronaca e della loro attività di giornalisti e fotografo. Anche alla società viene inflitta l’ammenda di euro 1.500,00

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.004/CDN  del 15 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.L.M.(all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 7850/638pf11- 12/SP/SS/blp del 31.5.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e l’ammenda di Euro 10.000,00 per la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS, per avere “direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti con la stessa tesserati e/o ad essa direttamente riferibili, reiteratamente impedito, o comunque dato disposizioni affinché venisse impedito, al giornalista, l’accesso in Tribuna Stampa, in Sala Stampa e nella mixzone, o in ogni caso ai siti riservati ai giornalisti, in occasione di numerosi incontri ed eventi comunque collegati alla Società Calcio Catania, svoltisi in un arco di tempo che va dal luglio 2007 al maggio 2008, negandogli di fatto l’esercizio del diritto di cronaca ed anche il regolare esercizio della propria attività giornalistica, ritenendo lo stesso giornalista colpevole di aver scritto degli articoli poco graditi”. Anche alla società viene inflitta l’ammenda di euro 10.000,00

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