Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 79/TFN - SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4053/261pf21-22/GC/GR/ff del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. A.M. e della società ASD Benarzole 2012 - Reg. Prot. 75/TFN-SD
Massima: L’allenatore va prosciolto dall’accusa di violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS – FIGC, per aver, in sede di commento della gara leso l’onore, il prestigio ed il decoro sia dell’arbitro della gara, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, attraverso una intervista concessa il 7 novembre 2021 alla testata giornalistica online …., fruibile attraverso il canale YuoTube, nel corso della quale aveva pronunciato le seguenti espressioni: “oggi sono stato arbitrato dalla terna più scarna …. Una cosa indegna …. è stato inventato un rigore …. vedi far tutte le cose al contrario …. se son scarsi devono smettere … questo di oggi è stata una cosa …. quello che ho visto oggi è allucinante … quello che ha visto oggi è indegno di un campo di calcio” perché espressioni del diritto di critica…L’art. 23 comma 1 CGS – FIGC stabilisce il divieto per i soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. Trattasi, come è stato più volte osservato, della tutela di una particolare forma di reputazione vigente nell’ambito della comunità sportiva, che deve essere offesa da dichiarazioni obiettivamente lesive, non inquadrabili come esercizio del diritto di critica, rese pubblicamente e non ritrattate dal suo autore, che abbia mancato di dissociarsi dalle stesse. Nel caso in esame, se da una parte sussiste il requisito della divulgazione delle dichiarazioni del M., in quanto rese su di una testata giornalistica online, accessibile attraverso la piattaforma youtube, di notorio notevole seguito di visualizzazioni, dall’altra non sembra a questo Tribunale che le suddette dichiarazioni, udite nella loro totalità, senza estrapolazione di determinati passaggi (quelli riportati nel deferimento), possano risultare lesive dell’onore e della reputazione dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara e della intera istituzione arbitrale; esse appaiono più vicine all’esercizio della critica sull’operato dell’arbitro, che non compromette l’autorità o il prestigio del medesimo e dei soggetti (l’intera istituzione arbitrale) nei cui confronti è stata rivolta.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0041/CFA del 15 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria n. 32/TFT, pubblicata il 5 novembre 2021
Impugnazione – istanza: sig. M.S.
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il vicepresidente della società per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con mesi uno di inibizione e la società a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva con euro 150 di ammenda e ciò per le dichiarazioni lesive rilasciate a mezzo stampa ed espresse nei confronti dell’allenatore di altra società….Nel corso dell’intervista, il sig. S. M. rilasciava le seguenti dichiarazioni: "II sig. P. del Priamar in sede da me mi ha offerto a dicembre i campi dalle 14 alle 15 sapendo che sono orari impraticabili e quindi prendendomi per il culo a casa mia!! per paura che gli portassi via i ragazzi, perché tutti dai ragazzi vogliono solo la quota di iscrizione, perché tutti vedono i ragazzi come soldi in entrata"….Va premesso che anche l’ordinamento sportivo è tenuto a garantire e tutelare il diritto di critica, quale elemento di stimolo e miglioramento delle varie modalità e manifestazioni attraverso cui agiscono i soggetti di tale ordinamento. Tuttavia, l’affermazione del diritto di critica non può essere disgiunta dalla tutela della reputazione, che presenta un rilevante valore sociale e riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), che contiene una aggravante speciale quando l’offesa è recata a mezzo stampa. L’estensione della fattispecie penale in questione trova un limite nell’esercizio di critica che può essere ricondotto alla esimente di cui all’art. 51 c.p. Tali forme di tutela trovano forti assonanze nel CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più, l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. Non è certo questa la sede per considerare il rapporto di specialità tra l’illecito di cui all’art. 23, comma 1, e l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera l), che, tra l’altro, nella decisione infine adottata dal tribunale, non ha trovato applicazione sebbene in ragione di un giudizio di prevalenza della non particolare gravità del fatto rispetto all’aggravante in questione. Tuttavia, la presenza di ben due disposizioni specifiche relative a illeciti commessi in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire agli illeciti in questione. E infatti, il CGS non indulge in genere nella tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si affida a principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva. Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. Tale impostazione costituisce evidentemente una forma di tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale). La Corte non può quindi che aderire, anche nel presente giudizio, alle precedenti decisioni assunte in ordine al rapporto tra tutela della reputazione ed estensione del diritto di critica nell’ambito dell’ordinamento federale. Anche di recente, le SS.UU. di questa Corte federale d’appello (decisione n. 10/2021-2022) hanno aderito all’insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro richiamato, condiviso e fatto proprio in precedenti pronunce (cfr. Corte federale d’appello, sez. IV, n. 49/2020-2021; Corte di giustizia federale, sez. I, n. 23/2013/2014), e hanno osservato che “gli illustrati canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. In tal modo, le SS.UU. della Corte Federale di appello – e con esse l’odierno collegio – hanno offerto una risposta netta all’interrogativo circa l’analogia dei criteri adottati dalla Cassazione e i parametri da assumere nel valutare le responsabilità interne all’ordinamento sportivo con riguardo a fatti lesivi della reputazione: la risposta implicita degli organi di giustizia sportiva è positiva, laddove fanno ampio ricorso alla giurisprudenza della Cassazione per meglio definire i limiti del diritto di critica a fronte di condotte asseritamente diffamatorie ma, al tempo stesso, affermano una sensibilità maggiore e un rilievo più intenso, espressi dall’ordinamento federale. Peraltro è evidente che le disposizioni dell’ordinamento federale non si risolvono in un duplicato delle tutele apprestate dall’ordinamento statuale ma sono dirette ad assicurare un quid pluris riconducibile per l’appunto alla specificità e al rilievo dell’ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati, che giustificano la “valenza molto più intensa” dei canoni posti a presidio della reputazione degli associati e degli organi facenti parti del medesimo ordinamento sportivo (v., a conferma, anche l’art. 111 del CGS, sui rapporti tra giudizio penale e decisioni degli organi di giustizia sportiva). Si tratta delle specificità che connotano l’ordinamento sportivo secondo la ricostruzione fattane anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011 con riguardo alle diverse forme di giustiziabilità. Sempre con riferimento alla tutela della reputazione e ai limiti propri del diritto di critica, anche di recente la Corte di Cassazione (Sez. V pen., sent. n. 17259/2020) ha ricordato che: la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata; occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita; non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (Così Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione); la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità; il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/6/2014, Surano, Rv. 261122). Tali principi possono essere agevolmente ripresi nel presente giudizio. Ebbene, anche rispetto ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione è da ritenere che siano mancati nel caso concreto che ha dato luogo alla decisione di primo grado, prima, e al reclamo, poi, proprio i caratteri di adeguatezza e funzionalità. In più, questa Corte Federale (cfr. da ultimo Sez. Unite, Decisione n. 0018/CFA/2021-2022) ha precisato che, al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, “è necessario che si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore”. Né si può dimenticare che le dichiarazioni in questione non vengono rese nel corso di un colloquio privato ma consapevolmente e responsabilmente riportate a organi di stampa. La loro divulgazione impedisce di considerarle alla stregua di un mero sfogo, connotato dai tratti impropri del linguaggio scurrile. Questa Corte Federale non è chiamata a valutare l’appropriatezza del linguaggio utilizzato bensì la sua idoneità a produrre una lesione dei principi e delle disposizioni presidiate dal CGS e, di conseguenza, la sussistenza o meno dei vizi della decisione reclamata. Alla luce della giurisprudenza citata e delle connotazioni proprie dell’episodio che ha dato origine al procedimento, va riconosciuta l’attitudine lesiva del linguaggio utilizzato dal reclamante nelle circostanze specifiche. La decisione del Tribunale Federale è esente dai vizi dedotti con il reclamo….Il Tribunale Federale ha infatti considerato che, indipendentemente dalla veridicità del fatto storico lamentato dal signor Marinelli, l'esposizione mediatica di tale asserito accadimento non risulta consona ai canoni stabiliti dalla costante giurisprudenza, tanto civile quanto penale, con riferimento alle espressioni lesive dell’onore e/o della reputazione, tanto da derivarne l’aggravante legata alla pubblicità delle dichiarazioni nei termini di cui all’art. 14, omma 1, lett ra l), del CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 70/TFN - SD del 14 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3375/162 pf21-22/GC/gb del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. M.R. - Reg. Prot. 60/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Vice Presidente della società per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS per aver, nel commentare la decisione assunta dagli organi di giustizia sportiva in merito al c.d. “caso S.” (calciatore tesserato per la società L84 che a dire della società ASD Arzignano C5 sarebbe stato schierato in campo in posizione asseritamente irregolare nel corso della gara di campionato di serie A-2 L84 - Arzignano disputata in data 24.04.21 e terminata con il punteggio di 1-0 con conseguente promozione della L84 in A-1 proprio a discapito della società vicentina) recato offesa al prestigio e al decoro propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale e, per l’effetto, più in generale anche a quelli propri dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato su di un profilo dal nickname Jesse Jame ad esso direttamente riconducibile: “Divisione c/5 formata da Mafiosi e amici di merende…..!!!!! Che tristezza per questo sport”. “Divisione di mafiosi e senza vergogna. Basta essere amici di merende e tutto è possibile…Il sopra descritto comportamento appare certamente idoneo a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Rossetti atteso che le parole e le espressioni utilizzate appaiono palesemente ed oggettivamente ineleganti, irriverenti, sconvenienti oltre che estremamente offensive in quanto atte a mettere in dubbio la trasparenza e la correttezza dell’operato della Divisione Calcio a 5 e ad infondere nel lettore il falso convincimento che la stessa sia formata da “mafiosi ed amici di merende”; affermazioni che, unitamente alle altre rese e sopra richiamate, per la loro gravità e inequivocità si appalesano quali lesive del prestigio e del decoro delle istituzioni federali ivi indicate, in assenza, fra l’altro, di qualsivoglia elemento storico fattuale volto a corroborare le gravissime affermazioni sopra indicate. Per l’effetto, dette frasi ed espressioni si manifestano come travalicanti qualsivoglia esercizio del diritto di critica e di opinione, intese come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo. D’altronde, appurata la indubbia natura lesiva e diffamatoria delle dichiarazioni rese, il Tribunale ritiene che, la rilevanza “pubblica” delle stesse - ulteriore elemento fondante per considerare rilevante la condotta contestata, rientrante nel generale alveo dell’art. 4 comma 1 e nello specifico ambito dell’art. 23 del CGS FIGC (cfr. Trib. Fed., 20 luglio 2021, n. 9 e 13 agosto 2021, n. 23) - emerge chiaramente dall’avvenuta modalità di diffusione mediante la piattaforma facebook, già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza quale mezzo idoneo a raggiungere lo scopo richiesto dalla norma (per tutte Cass.pen, Sez. V, 1 marzo 2016, n.8328).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 59/TFN - SD del 22 Novembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2529/686 pf 20-21/GC/am del 15 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Real Aversa 1925 - Reg. Prot. 43/TFN-SD
Massima: Risolto l’accordo ex art. 126 CGS per inadempienza da parte della società, che non ha provveduto al pagamento della somma patteggiata di e 500,00, la stessa è sanzionata con l’ammenda di € 1.200,00 a titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi dela proprio legale rapp.te e del proprio direttore sportivo resisi responsabili della violazione dell’art. 23, comma 5, del CGS per aver espresso pubblicamente dichiarazioni ritenute lesive del prestigio, della reputazione e dell’onore della classe arbitrale, della Lega Nazionale Dilettanti e degli organi di giustizia sportiva tramite “post” pubblicati sulla pagina del social network “facebook” della società ASD Real Aversa 1925, denominata “ Real Agro Aversa”, e a mezzo di due interviste pubblicate sul quotidiano nazionale “…” e la testata giornalistica online “….com” del seguente tenore:“Abbiamo sempre avuto rispetto delle istituzioni, perché riteniamo che debbano essere super partes e far parlare le leggi. Non quando le stesse istituzioni si vestono di arroganza e di “potere”. Ricorreremo alla Procura Federale e se servirà anche alla giustizia ordinaria. I 3 punti in palio non ci interessano, vogliamo semplicemente far valere la verità e discutere il merito. Cosa che non è accaduta: non abbiamo avuto risposte dal Giudice sportivo che ha preferito non guardare nemmeno le carte che abbiamo presentato ...” (“post” pubblicato in data 13.01.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società); - “Sono stanco di questo calcio malato, non ne posso più. Fisicamente sto subendo troppo queste cattiverie che stanno arrivando anche da Lnd. Pare che ci sia un disegno contro l’Aversa, (...) Fino ad oggi siamo stati derubati di tanti, troppi punti. (...) Non abbiamo santi in Paradiso e non li vogliamo, alle pressioni a ai torti, arbitrali e non noi rispondiamo con i saluti. Siamo ancora in attesa di sapere se c’è, o meno, l’omologa del campo di Ginosa, per i fatti ormai noti della gara con il Taranto. (....) Perché si vogliono favorire sempre le big del campionato? Quali interessi ci sono? Questo calcio non ci appartiene, non c’è quella splendida atmosfera che dovrebbe vivere questo meraviglioso sport. Io ho sempre accettato le sconfitte, complimentandomi con gli avversari quando hanno meritato. Ma non accetto che qualcuno decida prima che inizi la partita quale formazione debba essere penalizzata. (...)” (“post” pubblicato in data 14.02.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società); - “Se il Calcio è diventato un teatrino per concedere gettoni ad arbitri incompetenti, a millantatori che ruotano intorno alla Federazione oppure a personaggi in cerca d’autore ce lo dicano subito. Noi non ci stiamo a questi giochetti di palazzo. (...) Contro il Fasano non sono stati concessi due rigori nettissimi (su V. e P.) da un arbitro che non è riuscito mai a tenere in pugno la partita. Due calci di rigore grossi quanto una casa non visti da un arbitro che spero sia semplicemente incompetente e non in malafede. (...) E quindi un messaggio chiaro al presidente della Lnd S.: (...) “Siamo stati anche noi avvicinati da personaggi che dovrebbero essere eliminati da questo calcio e per questo motivo puntiamo alla massima trasparenza. Col Sorrento, oggi e in tante altre partite abbiamo subito ingiustizie vere e proprie. Se c’è un disegno contro di noi, o contro il presidente P., lo dicano chiaramente. Se diamo fastidio in Serie D siamo pronti a togliere il disturbo” (“post” pubblicati in data 28.03.2021 e 29.03.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società); - “È accaduto ancora una volta, sono incompetenti e non studiano. (...) Ma siamo consapevoli, ancora una volta, che qua alle scuole di arbitro regalano tesserini, prima per poter portare i ragazzi a vedere la Serie A (entrano gratis) e poi per fare disastri contro società (...) (“post” pubblicato in data 02.04.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società); - “Un arbitro scandaloso. Ancora una volta. E l’Aversa è costretta a subire l’ennesimo furto di una stagione che sarà condizionata dagli errori arbitrali che hanno negato decine di punti ai normanni. Per l’ennesima volta un calcio di rigore inventato dal direttore di gara (...)” (“post” pubblicato in data 21.04.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società); - “(...) abbiamo chiesto al presidente C. S. la possibilità di presentare il nostro “report” sugli errori arbitrali che hanno condizionato fino ad oggi la nostra stagione. Siamo di fronte ad una inadeguatezza della classe arbitrale, guidata da ex “signori” che hanno fatto la Serie A che si sentono padroni del futuro delle società. A Gravina l’ennesima vicenda che mi allontana da un calcio malato, condizionato da direttori di gara condizionati da chi vorrebbe che la nostra società stesse in silenzio. Noi abbiamo sempre accettato le sconfitte, quelle che premiano il merito della squadra avversaria. Ma ci siamo, allo stesso modo, sempre opposti ai soprusi e soprattutto a giochi di potere di una classe arbitrale che sta “uccidendo” questo meraviglioso sport. (...) vogliamo che la Lnd e il presidente C. S. accetti di parlare con noi per valutare le immagini che hanno devastato la nostra annata. Se ciò non dovesse accadere in Puglia, già domenica, andrà a giocare la nostra Juniores. Non riusciranno mai a zittire chi, come me, lotta per un calcio pulito, scevro da persone inadeguate che con la casacca da arbitro vengono manovrati da veri e propri delinquenti. Abbiamo il serio dubbio che ci sia qualcuno, ovviamente nella classe arbitrale, che ha deciso come debbano finire le nostre gare. (...) Anche i nostri ragazzi sono stanchi di questo schifo, negli spogliatoi manifestano la loro rabbia per sacrifici invani. Oggi, col Gravina, abbiamo ricevuto tre rossi assurdi, per tre episodi inesistenti. Chi ci arbitra bada bene non solamente a fare danni per quella partita, ma vuole metterci lo zampino per la gara successiva. Chissà, forse c’è qualche premio che lo attende (...)” (post” pubblicato in data 21.04.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società); - “Non si comprende come mai la vittoria del Gravina fino al giorno prima della partita aveva un’alta quotazione e a poche ore dal match è scesa in maniera incredibile. Per me che sono del settore c’è solo una risposta un numero di giocate esorbitanti nelle ultime ore. Considerate che Gravina, ultimo in classifica, non vinceva da 5 mesi aveva calciatori fuori per infortunio. Ci ha pensato la terna arbitrale che ti ha inventato un calcio di rigore ai pugliesi ed ha espulso tre calciatori complicandoci la vita anche per i prossimi incontri” (articolo pubblicato sul quotidiano “…” in data 24.04.21); “Non possiamo tollerare ancora una volta questa ingiustizia. Siamo stanchi di dover per forza di cose “subire” decisioni assurde degli arbitri. (...) L’arbitro è stato protagonista per tutta la gara ed ha deciso la sfida. Quel suo errore ci è costato il risultato e questi sono punti che a fine campionato potrebbero essere decisivi. L’arbitro ha avuto un atteggiamento provocatorio sin dal primo momento che ha messo piede allo stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa. (...) la decisione più assurda è quel rigore sul finale di gara: bisognava essere ciechi per non vedere quel penalty. Siamo stanchi di arbitri incapaci, in D non possono essere tollerati questi errori. Che puntualmente accadono contro di noi. Siamo stanchi di questi arbitraggi in assoluta malafede (...). siamo stanchi di essere vittime sacrificali, meritiamo rispetto. Fino ad oggi siamo stati sempre cordiali e disponibili con tutti (...) ma ora non escludiamo una protesta plateale. (...) non possiamo essere maltrattati. Gli arbitri sono giovani e vanno aiutati ma quanto visto oggi in campo è vergognoso. Siamo stati penalizzati e ora diciamo basta”. (“post” pubblicato in data 3.2.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società e articolo pubblicato sulla testata giornalistica “online” “m.tuttoseried.com in data 03.02.2021); - “Sconfitta immeritata abbiamo giocato solo noi. (...) Arbitro scadente. (...) arbitraggio alquanto arrogante e scandaloso. (...)”(“post” pubblicato in data 29.3.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società)…Dalle risultanze degli atti istruttori del procedimento emerge evidente la violazione dell’art. 23, comma 5, CGS secondo cui “Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Ciò, invero, è riscontrabile oggettivamente dal tenore delle dichiarazioni sia del Presidente che del Direttore Sportivo della società. Al riguardo, come affermato anche dalla Procura Federale, “le frasi, le parole ed espressioni come sopra espressamente riportate sono obiettivamente offensive poiché tali da ledere direttamente il prestigio, la reputazione e l’onore tanto, della classe arbitrale, quanto, della Lega Nazionale Dilettanti e dell’Istituzione Federale nel suo complesso intesa, ma, vieppiù, come travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione”. Ai fini della rilevanza delle condotte contestate, infatti, occorre accertare la ricorrenza di due elementi: (i) il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e (ii) la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico. Nel caso di specie ricorrono entrambi gli elementi. Il requisito della pubblicità deriva sia dalle dichiarazioni ai rappresentanti della stampa, sia da quelle propalate con modalità tali da rendere le stesse destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone (“post” pagina del social network “facebook”). La lesività delle dichiarazioni emerge chiaramente dal contenuto delle stesse: esse risultano lesive del prestigio, della reputazione e dell’onore della classe arbitrale, della Lega Nazionale Dilettanti e degli organi di giustizia sportiva, nonché dell’Istituzione Federale nel suo complesso considerata, travalicando il legittimo esercizio di critica. Il diritto di critica e la libertà di opinione, infatti, non possono dirsi diritti assoluti trovando un limite certo e invalicabile nella continenza verbale con la evidente conseguenza che se da un lato è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestate sempre attraverso modalità espressive pacate e, comunque, non offensive. La critica, in altre parole, non può mai sconfinare nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l’onorabilità altrui. In tal senso si è espressa la giurisprudenza sportiva secondo cui “pare opportuno premettere che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p,: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (in tal senso, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022)” (sul punto si veda anche Corte Federale D’appello Sezioni Unite Decisione/0014/CFA-2021-2022). “La critica, invero, premessa la veridicità della notizia pubblicamente diffusa e la sua rilevanza per l’interesse pubblico, deve rispettare il limite della continenza verbale sì da concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale. “Il rispetto del canone della continenza esige”, infatti, “che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti […], trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18170 del 30 aprile 2015)” (cfr. Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, Decisione/0006/TFNSD-2021-2022). Ricorrono nella specie, pertanto, i presupposti per ritenere la sussistenza della violazione del divieto, posto a carico dei soggetti dell’ordinamento federale, di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi ritenuti lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito della FIGC e, dunque, provata la responsabilità diretta della società.……il Tribunale ritiene di condividere la richiesta della Procura Federale di euro 1.200,00 di ammenda, in quanto, in caso di accordo ex art 126 CGS seguito da mancata esecuzione, la sanzione da irrogare in esito al procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella proposta e posta a base di calcolo dell’accordo non eseguito in ragione del comportamento dilatorio e aggravatorio per le strutture federali tenuto dall’incolpato successivamente deferito. In tal senso questo Tribunale ha recentemente affermato quanto segue: “….Osserva il Collegio che fra le varie “ ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” dal codice di procedura penale, vi è certamente anche quella della cosiddetta “economia del giudizio”. È di tutta evidenza che l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 126 del C.G.S. comporta per gli Uffici Federali e per gli Organi di Giustizia Sportiva un risparmio di energie e di attività posto che il procedimento viene definito prima che venga predisposto il “rinvio a giudizio” (rectius: il deferimento) e quindi senza che ne consegua il giudizio che si può articolare in più gradi. Per contro, ove l’accordo non venga rispettato dall’avvisato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica in quanto dopo una serie di attività che di fatto diventano inutili (avviso alla Procura Generale dello Sport del CONI, invio dell’accordo al Presidente Federale, pubblicazione dell’accordo sul C.U. della Segreteria, verifica dell’adempimento) , si deve comunque procedere alla risoluzione dell’accordo (provvedimento di risoluzione e relativo C.U.) e al deferimento con conseguente ulteriore carico di lavoro anche per gli Organi giudicanti. Ritiene quindi il Collegio che in tale ipotesi, accertata la responsabilità del deferito, allo stesso non possa essere comminata la stessa sanzione inizialmente concordata quale sanzione base, ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto (cfr. Tribunale Federale Nazionale, decisione n. 0025/TFNSD-2021-2022).
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale –sezione disciplinare n. 0018/TFN-SD del 3.8.2021
Impugnazione – istanza: sig. V.G./Procura Federale
Massima: Respinto il reclamo e confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il direttore sportivo con mesi 8 di inibizione ed euro 10.000,00 di ammenda…per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO), nonché del Presidente della stessa Lega: - a mezzo di un articolo pubblicato in data 24.12.2019 sulla testata giornalistica online “…..com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Una persona che non senta G.(il riferimento è al Presidente G. n.d.r.) che faccia il suo lavoro in armonia con il CONI. Senza favoritismi. Magari, caro Babbo Natale, visti i papocchi, le chiacchiere, gli sperperi, non potresti fare il miracolo di liberarci di questi dilettanti? Arrivati per sbaglio a presiedere la federazione e che hanno dimostrato tutto il loro valore .... Parlo al plurale perchè anche il compagno fidato non vuole essere da meno. Ma si Babbo, hai capito a chi mi riferisco. Al pluri-pensionato G. che, perpetuando la malagestio di G., sta conducendo la povera Lega Pro allo schianto totale"; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 5.1.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “alla faccia dei principi morali. Dello stipendio che si è attribuito. Degli amici e dei parenti piazzati in lega”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 14.3.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “vecchietto da Gubbio è, purtroppo per lui, irrecuperabile... Sta smembrando la serie C. G.recita da "santone". Bontà sua. Protagonista imperterrito di una politica, esclusivamente sua. Sciatta e negativa. Altrimenti detta "Accademia della fuffa”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 29.3.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “È questo sarebbe il Presidente che ci porta fuori dal guado? Contornato da un segretario raccomandato e palesemente incapace. Tal P.che ha l'unico merito di aver sposato la figlia di M. B., grande amico di G.. Da un raccomandato al marketing, tale Signor C., di cui pubblichiamo spesso una foto emblematica che nel suo ambiente di provenienza, lnfront, è ricordato per totale inefficienza. Da una ragazzetta raccomandata, la Signorina B., che per "soli" 65 mila euro (si avete capito bene) ha avuto l'incarico di curare i rapporti istituzionali... (ma allora G.e la C.che ci stanno a fare)? Nulla, appunto”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 4.4.2020 sulla testata giornalistica online “g..com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “L'ultima del vecchietto di Gubbio, relativamente all'assemblea delle società di ieri, ha veramente del clamoroso. Oramai siamo arrivati alla falsità. Alla mistificazione. Alla menzogna (...) Ma quello che voglio sottolineare che, pur di fronte alla chiara volontà dei presidenti, stavolta ha scelto la strada della menzogna. Si, incredibile. Se leggete il comunicato stampa, emanato in tutta fretta dopo l'assemblea, in modo che venisse riportato rapidamente dai "media" si legge del sereno confronto e poi il tutto si sarebbe concluso con il mandato a G. di rappresentare alla Federcalcio della situazione della serie C. Ma quando mai! Ma a che assemblea ha partecipato il vecchietto? E' un clamoroso e inaccettabile falso”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 7.5.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Oggi è in programma l'assemblea della "defunta" Lega Pro. Portata alla scomparsa dalla crisi economica e da questo discutibile personaggio. Che ha reso ridicola la sua gestione e portato la categoria alla cancellazione (...) ha veramente inciso negativamente sulla povera Lega Pro”, nonché “Questo vecchietto (che quando era in Federcalcio anticipava al suo amico C. le designazioni arbitrali prima che si svolgesse il sorteggio) e che ne ha combinate altre che preferisco tenere per me”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 23.5.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Ma si cari lettori. Avete ben compreso tutti. Il titolo non si riferisce all'ex comandante della C.C. protagonista di quell'immensa tragedia che racconta la storia della navigazione italiana. Qui il F. è lui. Il vecchietto di Gubbio. Protagonista, anche lui, di un epocale schianto personale (e ce ne potrebbe pure importare poco), ma soprattutto della povera Lega Pro. Portata al naufragio da una gestione che adire dilettantistica è veramente poco”, nonché “sequela di stupidaggini, di reati, di travalicamento di norme”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 2.8.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “oltre alla pensione della Regione Umbria il nostro vecchietto è pensionato anche …. della Lega Pro. Si avete capito bene. E' pensionato perché è stato dipendente della Lega ai tempi di M.. Poi si fa approvare un compenso extra dalla stessa Lega. È un altro reato? Etica? Dai, per favore, non scherziamo”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.8.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Poi, dopo le pluriannunciate dimissioni di G., G.se ne va. G. diventa il nuovo presidente della Lega Pro, anzi serie c. Il peggiore della storia della Lega”, nonchè “il vecchietto di Gubbio (...) questo ci propina pure l'etica, oltre alla tuffa (......) Ammantando di purezza la sua figura. Francamente ha stufato. L'uomo è di tutt'altra pasta. Non voglio ripartire da calciopoli. Visto che sul piano penale, grazie all'affiancamento con la figura di F.C.(tutt'altra levatura), se l'è cavata senza andare a processo. Ma sul piano etico, lasciamo perdere F.. Basterebbe riascoltare la telefonata con Cellino, allora presidente del Cagliari che chiede a lui spiegazioni sul perchè gli hanno cambiato l'arbitro (...) Mi sa che il principio portante del nostro vecchietto (qui sotto nella foto) è proprio un altro. Si siamo alle solite, è il vil denaro ....... Il nostro non solo non si dimette, ma "resiste" all'interno della Federazione. Si autoricava ruoli. Impartisce disposizioni. ...... Alla fine, per liberarsene, la Federcalcio gli eroga una piccola buona uscita di 213.366,07 spiccioli. Si duecentotredicimilatrecentosessantasei euro! Si avete capito bene. Pure i soldi sopra ha voluto per togliere il disturbo”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 13.9.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “E ci risiamo. Anche questa settimana i nostri baldi "G." e G. (detto il vecchietto di Gubbio) si sono coperti di gloria (si fa per dire). Hanno riempito il mondo del calcio di fuffa, di imbrogli più o meno grandi, cercando di racimolare consensi qua e là. Il tutto senza programmazione(?) o, piuttosto, senza dignità”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 19.9.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Le figure barbine del presidente (l'ormai noto vecchietto da Gubbio) non si contano più. Negli ultimi mesi ha collezionato una serie di gaffes (chiamiamole così per pudore) impressionanti ed imbarazzanti. Dapprima hanno stupefatto tutti quanti. Poi, quando ormai si era fatto il callo alle sue dichiarazioni fuori luogo e inappropriate, il costante ripetersi delle sue esternazioni ha fatto comprendere che non si trattava di un'estemporanea condizione del guidatore del carro. Bensì rappresentava, poverino!, la sua connotazione naturale di questi momenti. Azioni che hanno portato al progressivo svilimento della categoria", nonché “La constatazione, non amichevole, che in via Jacopo da Diacceto, al 19, ci sta un laboratorio di esperimenti schizofrenici. Un ufficio di collocamento per amici e parenti degli amici. Un piccolo porto delle nebbie per incagliare tutte le magagne, benché denunciate anche al pubblico ludibrio che, nelle settimane e nei mesi, hanno travolto i campionati e la loro organizzazione. Hanno caratterizzato certe società affiliate. Hanno minato la serietà e l'attendibilità di un'organizzazione sportiva che dovrebbe rappresentare la terza serie (...) Forse a trattenere ben saldo sulla propria poltrona della Lega Pro il presidente, nonostante la collezione di figuracce, è proprio una questione di sistema. Ma non quello che si intende di concertazione fra le parti, finalizzato al raggiungimento di scopi comuni e produttivi. No, deve essere piuttosto un sistema di piccoli interessi di bottega. Di proprie relazioni sociali. Di benefici economici personali"; - mezzo di un articolo pubblicato in data 24.10.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “era il 6 Novembre 2018 e, con la solita benedizione di G., è iniziata in Lega Pro l'era G.Il peggior presidente della storia della povera serie c. Una gestione tanto sgangherata e piena di referenzialità (fuffa insomma) ... E non venite a raccontarmi della pandemia e del Covid. Che con le ruberie e le scelte schizofreniche non c'entrano nulla (......) Dimissioni immediate e convocazione dell'assemblea elettiva. Mandarlo a casa. Sulla panchina, in chiesa, dove volete voi, ma lontano dal calcio. Grazie. Certo. Non pensasse di cavarsela così a buon mercato. Chiunque subentrerà dovrà provvedere alla inevitabile azione di responsabilità. A riavere tutti i soldi percepiti indebitamente da lui e dallo scudiero segretario. A duecentomilaeuro l'anno. Chiunque arriverà non potrà fare peggio del vecchietto. (.....) Manca poco alla fine del countdown. F., la pacchia è finita", nonché “Dimissioni immediate ...Chiunque subentrerà dovrà provvedere alla inevitabile azione di responsabilità. A riavere tutti i soldi percepiti indebitamente da lui e dallo scudiero segretario. A duecentomilaeuro l'anno ... F., la pacchia è finita"”, nonché ancora “questo strano personaggio, passato miracolosamente indenne da calciopoli. Ma le telefonate con C. e le designazioni degli arbitri sono lì. Non si possono nascondere .... (deve mantenere la ex moglie che gli ha fatto pure un pignoramento in Lega, visto che non pagava, con annessa denunzia penale per mancato pagamento degli alimenti, ma ... reato più, reato meno)”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.11.2020 sulla testata giornalistica online “..com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Di figuracce ormai la Lega Pro e la governance del vecchietto da Gubbio ne hanno fatte talmente tante, negli ultimi due anni, che non si riesce più a tenerne il conto. Si attesta, all'orizzonte, come la peggiore di tutte"; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 14.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Le bugie e le chiacchiere di G.Lasciano il tempo che trovano. Ormai è evidente per tutti, società affiliate, addetti ai lavori, giornalisti non prezzolati. I due anni di gestione G.sono stati i più fallimentari nella storia della Lega Pro. Sia sotto il profilo sportivo che economico. (..) G. pagherà il conto. I suoi accoliti lasceranno con la coda tra le gambe (purtroppo con il portafogli pieno) le stanze della magnifica sede fiorentina. Chi verrà dovrà ricostruire dalle macerie, sotto alle quali è rimasta sepolta soprattutto la dignità di un movimento martoriato dall'incapacità, dalle bugie, dalle bizzarie di un personaggio a cui non sarebbe male impedire di ricandidarsi”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 20.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “vecchietto eugubino, salito allo scranno più alto di via Jacopo da Diacceto, due anni fa, per intercessione del presidente federale. G. passato alla storia della Lega Pro non certo per la sua lungimiranza o per la sua capacità manageriale quanto, piuttosto, per la sua totale inadeguatezza. Come per una serie di gaffe che rimarranno nella storia ormai negletta della Lega fiorentina”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 30.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “le gestioni farlocche firmate G.. Al quale importa solo tenere a galla se stesso ed i suoi amici. E pazienza se la Lega Pro è diventata un carrozzone che sbanda ad ogni curva. Senza alcun controllo sulla corretta gestione delle singole società e sui requisiti di onorabilità e solvibilità di chi le dirige. Tu fai un favore a me ed io chiudo un occhio (anche entrambi)”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 2.1.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “chi viene meno rispetto alla parola data è un inattendibile fanfarone. Chi viene meno rispetto alla parola detta è un chiacchierone. Un cultore della chiacchera, che, rispetto alla parola, è qualcosa senza valore ... Illustre campione di tal vergognosa disciplina è certamente F. G.. Apprese l’arte del raccontar balle circa un trentennio fa”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 9.1.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “quel che è certo è che il 12 Gennaio ci beccheremo il tremolante G. a spiegarci come è stato bravo. A illustrarci che magnifici progetti ci saranno per il futuro della Lega Pro. Povero Pupazzo illuso. Stai lì solo perché ora servi. Appena finite le elezioni, la Serie c (minuscolo) sarà annientata ed eliminata. Non serve più. Il suo 17 per cento svenduto in nome della riforma del sistema. Solo di una cosa Ti preghiamo, non ti commuovere Francè. Abbi, una volta tanto, un minimo di dignità. Mantieni un profilo basso. Perchéé sarai pure eletto...(ma) Sei solo un pupazzo”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 18.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “occorrerebbe una bella revisione della gestione della Lega Pro di questi anni. Penso che un commissario non glielo leva nessuno al vecchietto. Vediamo come ha usato i soldi pubblici. Alla faccia del suo comitato etico. Dei campanili e dei pulmini ……”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 20.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Quanto a G. come persona, non vedo l'ora di far capire al magistrato di chi veramente parliamo. Dalle telefonate con Cellino, degli arbitri designati prima del sorteggio. Ai contratti di consulenza con annesse evasioni fiscali. Alle denunce della ex-moglie e relativi pignoramenti”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Una spiegazione piuttosto bislacca e che è ingenerosa verso le limitate capacità di incidere della Lega Pro. Intesa come istituzione che di smalto e prestigio, negli ultimi anni, ne ha perso qualche tonnellata. Sino a rendersi insignificante alla luce dei rapporti istituzionali vari. Mi limito quindi ad osservare che gli avvenimenti a cui fa riferimento G. risalgono a quasi otto anni fa. Basterebbe questo per derubricare a "minchiata" la rivendicazione avanzata dal sempre più confuso presidente di Lega Pro. Il quale sembra non rendersi conto delle baggianate che spara e ne approfitta addirittura per qualificarsi come punto di riferimento dell'intero sistema scolastico italiano”…..A questo riguardo occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, “la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui”. (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357). In proposito, al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità. Nel caso di specie, a difettare sono sicuramente questi aspetti della continenza nelle espressioni di dileggio utilizzate dal reclamante, mediante le quali il Presidente della Lega Pro veniva ripetutamente apostrofato pupazzo, sei solo un pupazzo, mio caro pupazzo, povero Pupazzo illuso, o definito con epiteti quali inattendibile fanfarone, tremolante vecchietto, senza dignità, oppure descritto come autore di una “sequela di stupidaggini, di fuffa, di imbrogli più o meno grandi” o ancora dichiarato autore di imprecisate condotte delittuose (“reato più, reato meno”), e nuovamente accusato in più occasioni di essere un piagnucolante vecchietto, fanfarone …chiacchierone… cultore della chiacchera...illustre campione di tal vergognosa disciplina ..di minchiate e baggianate. In tal modo deve ritenersi travalicato il piano della critica consentita perché le espressioni utilizzate attingono direttamente la personalità della vittima, in particolar modo nel suo contesto professionale. Dette espressioni sicuramente eccedono i limiti della continenza verbale, in quanto presentano un inequivoco carattere insolente e sono indicative di un atteggiamento di scarsa professionalità e autorevolezza, riferito ad un soggetto rivestente una carica pubblica e tali da ripercuotersi negativamente anche sull’organismo dallo stesso presieduto. Affatto gratuito, ed anch’esso eccedente l’ambito di una doverosa continenza, è il riferimento alle denunce della ex-moglie, profilo, questo, rilevante esclusivamente nel contesto riservato delle relazioni personali e strettamente legato alla stessa dignità della persona, ma privo di qualunque attinenza con l’incarico rivestito e con l’esercizio della pertinente funzione. Un’aggressione di tal fatta è certamente idonea ad incidere grandemente sulla vita privata, familiare e sociale dell’interessato, prima ancora che sul contesto professionale nel quale lo stesso opera. L’offensività delle accuse mosse al G.e degli epiteti con cui egli reiteratamente viene descritto nelle pubblicazioni emerge lampante dalla lettura delle stesse, delle quali la decisione del Tribunale Federale trascrive testualmente i passaggi salienti, per evidenziare l’inaccettabilità dei toni utilizzati, che – come detto - travalicano i limiti della continenza.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0014/CFA del 15 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 0023/TFN-SD/2021/2022, pubblicata in data 13.8.2021
Impugnazione – istanza: Palermo Football Club S.p.A. e dal Dott. M.D. - Procura Federale
Massima: Rigettato il ricorso della procura e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto il Presidente dalla violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. l), del CGS, per aver, nel corso di un incontro con l’associazione di azionariato popolare “Amici Rosanero” (detentrice dell’1% del capitale sociale della società) svoltosi in data 17 giugno 2021 e trasmesso in diretta streaming sulla pagina del gruppo “Facebook Amicirosanero”, leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale di altro tesserato e segnatamente del Sig. M. F., Presidente della società U.C. Sampdoria SpA, rivolgendo all’indirizzo dello stesso le seguenti testuali parole: “(…) Ho chiesto al sindaco di pubblicare le offerte di Ferrero e degli altri partecipanti per dimostrare che ho acquistato il Palermo con merito. L’autorizzazione dai diretti interessati però non è stata data. Ed io so che non hanno dato quest’autorizzazione perché non c’era nessuna offerta o progetto. (...) Ferrero, che quello è romano, va a Genova, scende qui...io non lo so (…) ma non mi pare che a Genova (…) lo amino troppo oppure che la società non abbia qualche guaio. Poi lui a parole è bravissimo, è un fenomeno, è divertente, va in televisione, beve, mangia, fa tutto, ma voglio dire (…) quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista”…L’art. 23 CGS, comma 1, dispone che “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Il comma 2 dello stesso articolo precisa poi che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Come osservato dal Giudice di prime cure, ai fini della rilevanza delle condotte contestate occorre accertare la ricorrenza di due elementi, ovvero (i) il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e (ii) la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico. Ritenuto integrato il primo profilo, anche in considerazione del fatto che i reclamati non hanno proposto reclamo incidentale relativamente al capo della decisione con il quale il Tribunale Federale ha ritenuto sussistente il requisito della pubblicità, occorre accertare se le dichiarazioni rese dal dott. M. abbiano leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale di altro tesserato e, segnatamente, del sig. M. F., Presidente della società U.C. Sampdoria spa, ed eventualmente se travalichino il legittimo esercizio di critica. Appare opportuno premettere che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p,: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (in tal senso, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022). Ciò premesso, esaminate le parole del dott. M. e tenuto conto del contesto nel quale sono state pronunciate, questa Corte ritiene che le stesse non siano lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione personale del sig. M. F..
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN - SD del 13 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 533 /819pf20-21/GC/gb del 19 luglio 2021 nei confronti del sig. D. M. e la società Palermo Football Club Spa - Reg. Prot. 8/TFN-SD
Massima: Il legale rapp.te della società viene prosciolto dall’accusa di violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, CGS per aver, nel corso di un incontro con i rappresentanti di un’associazione detentrice dell’1% del capitale azionario della società, leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale di altro tesserato, riferendosi allo stesso con le seguenti parole “Ho chiesto al sindaco di pubblicare le offerte di F. e degli altri partecipanti per dimostrare che ho acquistato il Palermo con merito. L’autorizzazione dai diretti interessati però non è stata data. Ed io so che non hanno dato questa autorizzazione perché non c’era nessuna offerta o progetto (…) F., che quello è romano, va a Genova, scende qui …io non so (…) ma non mi pare che a Genova (…) lo amino troppo oppure che la società non abbia qualche guaio. Poi lui a parole è bravissimo, è un fenomeno, è divertente, va in televisione, beve, mangia, fa tutto, ma voglio dire (…) quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista”….L’art. 23, comma 1, CGS vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di “ esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone … operanti nell’ambito del CONI, della Figc, della UEFA o della FIFA”. Occorrono, quindi, i requisiti della pubblicità e della lesività; quest’ultima, come tale, comportante la volontà del soggetto agente di ledere l’altrui reputazione. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito della pubblicità, alla luce della circostanza che, sia pure rese in esito a un contesto societario, le dichiarazioni sono state pronunciate dal sig. M. in intervista a rappresentanti della stampa. Per contro, il Tribunale non ritiene sussistente il requisito della lesività alla persona del sig. F.. Invero, nel capo di incolpazione non risultano riportate integralmente le parole pronunciate dal sig. M.che, nella parte finale, sono le seguenti: “ma voglio dire negli ultimi anni quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista ”. Quindi, il riferimento nelle parole del sig. M.è agli “ultimi anni” e non al sig. F. cui pure si riferisce la prima parte della dichiarazione che non contiene (né è stata contestata) alcuna parola lesiva.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0010/CFA del 13 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0006 del 09.07.2021
Impugnazione – istanza: Sig. V.O. e Benevento Calcio/Procura Federale
Massima: Confermata la responsabilità disciplinare del Presidente (giorni 20 di inibizione), ai sensi dell’art.4, comma 1, e dell’art.23, comma 1, CGS, sia della responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1, e 23, comma 5, CGS della società (ammenda di €.9.000,00) per le dichiarazioni rese al termine dell’incontro di calcio valevole per il Campionato di Calcio di serie A TIM 2020-2021: "Io credo che con i vostri mezzi a disposizione li stiate vedendo anche voi. Credo che però per una domenica il calcio possa fare a meno di fare filosofia e di discutere di massimi teoremi e fermarsi soltanto a guadare le immagini. Le immagini dicono quello che abbiamo visto tutti, tutta Italia, tranne il signor M. Posso anche dire, così magari dopo 15 anni io non ho mai parlato di un arbitro o di un addetto agli arbitri posso dire qualcosa magari che mi farà andare a casa un po’ prima per la fine di questo campionato. Mi sono arrivati messaggi, non da Benevento, perché Benevento non manda messaggi, non critica non fa polemiche. Mi sono arrivati da Napoli, mi sono arrivati da chi ha scritto quando proprio si vuole ammazzare una squadra del Sud allora si incarica M. Sembra che sia una nuova carica che gli hanno dato; io gli auguro di averla perché non è una questione di sbagliare interpretazione. Io non ho mai detto una parola sugli arbitri, ma questa volta non parlo dell'arbitro parlo della televisione. Se gli arbitri oltre a non vedere in campo, non sanno neanche guardare la VAR, possiamo togliere la VAR. Io sono di quelli che voleva la VAR perché pensava che la VAR potesse aiutarli, invece è diventata un’altra giustificazione per le loro cazzate. E noi ci rimettiamo un anno, un anno di sacrifici sotto la pioggia, con freddo, con la neve, col vento perché il signor M. col culo sulla panchina guarda la televisione e non sa nemmeno guardare la televisione. Se non l’ha sentito in campo, glielo dico io adesso e mi fate la cortesia di trasmetterglielo voi: io non sono un presidente normale, sono il presidente Vigorito, uno che in 15 armi, andate a vedere nei vostri archivi, non ha mai detto un cazzo su quello che dite o che fate, ma è la prima volta che ve lo dico. Questi signori devono uscire dal calcio perché altrimenti usciamo noi, quelli come me e poi ve li fate da solo, voi ed i M. ...” “...il problema è M. , vuole che glielo ripeta un’altra volta, vuole che glielo dica un’altra volta mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare il sud si mette M. al VAR; l'abbiamo fatto anche oggi, abbiamo fatto un altro omicidio" e "...Me ne assumo io la responsabilità, stia sereno. Voi fate i giornalisti .... Me ne assumo tranquillamente la responsabilità e non ho problemi. Sono settant’anni che assumo responsabilità, cosa che non fanno gli altri, quindi stia tranquillo. Io sono venuto in televisione a dirle quello che pensavo a differenza di quelli che gridano fuori dai cancelli o nei palazzi oscuri. Io glielo dico in televisione davanti a milioni di spettatori: è una vergogna! Adesso mi mandassero dove vogliono, tanto non è nemmeno detto che io rimarrò nel calcio"….La Corte osserva: - in primo luogo, che il contenuto delle riportate dichiarazioni è – come già ritenuto dal giudice di prime cure - significativamente offensivo dell’onore e della reputazione dell’arbitro S. P. M. , nell’occasione svolgente la funzione di addetto al VAR, il quale veniva accusato di sistematica parzialità in danno delle squadre del Sud…- in secondo luogo, che la riferita accusa di parzialità nei confronti dell’arbitro M. si risolve sostanzialmente in una denuncia dell’intero sistema di designazione degli arbitri, che sarebbe orientato a favorire delle squadre in danno di altre (le squadre “del Sud”) e, quindi, ad alterare la genuinità del risultato sportivo dell’intero campionato.…. Sotto il primo profilo, può rilevarsi, infatti, che il Presidente V., nel dichiarare di aver ricevuto dei messaggi il cui contenuto si sarebbe limitato a riferire, non solo non si dissociava in alcun modo dal contenuto di detti messaggi, ma lo faceva proprio, affermando di assumersi la responsabilità di quanto andava dichiarando… ; sotto il secondo profilo, va, invece, evidenziato che le dichiarazioni rese dal Presidente V. al “…” e al sito “….”, lungi dal costituire smentite in senso proprio (ovvero la negazione che un determinato accadimento sia effettivamente avvenuto o l’affermazione che le proprie parole siano state riportate in maniera infedele o del tutto travisate), sono consistite in chiarimenti delle affermazioni rese (il cui contenuto non poteva essere messo in discussione in ragione della ripresa video esistente) per attenuarne, ma solo a posteriori, la portata offensiva……Invero – come, a più riprese, ha puntualizzato la giurisprudenza ordinaria nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca - la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885). Siffatto bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172). Ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art.51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411) .Valgono, in definitiva, per il legittimo esercizio del diritto di critica, i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140).La Corte Federale, nell’aderire all’insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro richiamato, condiviso e fatto proprio in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Corte federale d’appello, sez. IV, n. 49/2020-2021; Corte di giustizia federale, sez. I, n. 23/2013/2014), osserva che gli illustrati canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 18/TFN - SD del 3 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12575/720 pf20-21/GC/blp del 4 giugno 2021 nei confronti del sig. G.V. - Reg. Prot. 133/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di inibizione ed euro 10.000,00 di ammenda al Direttore Sportivo, per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO), nonché del Presidente della stessa Lega: - a mezzo di un articolo pubblicato in data 24.12.2019 sulla testata giornalistica online “…..com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Una persona che non senta G.(il riferimento è al Presidente G. n.d.r.) che faccia il suo lavoro in armonia con il CONI. Senza favoritismi. Magari, caro Babbo Natale, visti i papocchi, le chiacchiere, gli sperperi, non potresti fare il miracolo di liberarci di questi dilettanti? Arrivati per sbaglio a presiedere la federazione e che hanno dimostrato tutto il loro valore .... Parlo al plurale perchè anche il compagno fidato non vuole essere da meno. Ma si Babbo, hai capito a chi mi riferisco. Al pluri-pensionato G. che, perpetuando la malagestio di G., sta conducendo la povera Lega Pro allo schianto totale"; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 5.1.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “alla faccia dei principi morali. Dello stipendio che si è attribuito. Degli amici e dei parenti piazzati in lega”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 14.3.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “vecchietto da Gubbio è, purtroppo per lui, irrecuperabile... Sta smembrando la serie C. G.recita da "santone". Bontà sua. Protagonista imperterrito di una politica, esclusivamente sua. Sciatta e negativa. Altrimenti detta "Accademia della fuffa”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 29.3.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “È questo sarebbe il Presidente che ci porta fuori dal guado? Contornato da un segretario raccomandato e palesemente incapace. Tal P.che ha l'unico merito di aver sposato la figlia di M. B., grande amico di G.. Da un raccomandato al marketing, tale Signor C., di cui pubblichiamo spesso una foto emblematica che nel suo ambiente di provenienza, lnfront, è ricordato per totale inefficienza. Da una ragazzetta raccomandata, la Signorina B., che per "soli" 65 mila euro (si avete capito bene) ha avuto l'incarico di curare i rapporti istituzionali... (ma allora G.e la C.che ci stanno a fare)? Nulla, appunto”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 4.4.2020 sulla testata giornalistica online “g..com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “L'ultima del vecchietto di Gubbio, relativamente all'assemblea delle società di ieri, ha veramente del clamoroso. Oramai siamo arrivati alla falsità. Alla mistificazione. Alla menzogna (...) Ma quello che voglio sottolineare che, pur di fronte alla chiara volontà dei presidenti, stavolta ha scelto la strada della menzogna. Si, incredibile. Se leggete il comunicato stampa, emanato in tutta fretta dopo l'assemblea, in modo che venisse riportato rapidamente dai "media" si legge del sereno confronto e poi il tutto si sarebbe concluso con il mandato a G. di rappresentare alla Federcalcio della situazione della serie C. Ma quando mai! Ma a che assemblea ha partecipato il vecchietto? E' un clamoroso e inaccettabile falso”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 7.5.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Oggi è in programma l'assemblea della "defunta" Lega Pro. Portata alla scomparsa dalla crisi economica e da questo discutibile personaggio. Che ha reso ridicola la sua gestione e portato la categoria alla cancellazione (...) ha veramente inciso negativamente sulla povera Lega Pro”, nonché “Questo vecchietto (che quando era in Federcalcio anticipava al suo amico C. le designazioni arbitrali prima che si svolgesse il sorteggio) e che ne ha combinate altre che preferisco tenere per me”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 23.5.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Ma si cari lettori. Avete ben compreso tutti. Il titolo non si riferisce all'ex comandante della C.C. protagonista di quell'immensa tragedia che racconta la storia della navigazione italiana. Qui il F. è lui. Il vecchietto di Gubbio. Protagonista, anche lui, di un epocale schianto personale (e ce ne potrebbe pure importare poco), ma soprattutto della povera Lega Pro. Portata al naufragio da una gestione che adire dilettantistica è veramente poco”, nonché “sequela di stupidaggini, di reati, di travalicamento di norme”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 2.8.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “oltre alla pensione della Regione Umbria il nostro vecchietto è pensionato anche …. della Lega Pro. Si avete capito bene. E' pensionato perché è stato dipendente della Lega ai tempi di M.. Poi si fa approvare un compenso extra dalla stessa Lega. È un altro reato? Etica? Dai, per favore, non scherziamo”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.8.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Poi, dopo le pluriannunciate dimissioni di G., G.se ne va. G. diventa il nuovo presidente della Lega Pro, anzi serie c. Il peggiore della storia della Lega”, nonchè “il vecchietto di Gubbio (...) questo ci propina pure l'etica, oltre alla tuffa (......) Ammantando di purezza la sua figura. Francamente ha stufato. L'uomo è di tutt'altra pasta. Non voglio ripartire da calciopoli. Visto che sul piano penale, grazie all'affiancamento con la figura di F.C.(tutt'altra levatura), se l'è cavata senza andare a processo. Ma sul piano etico, lasciamo perdere F.. Basterebbe riascoltare la telefonata con Cellino, allora presidente del Cagliari che chiede a lui spiegazioni sul perchè gli hanno cambiato l'arbitro (...) Mi sa che il principio portante del nostro vecchietto (qui sotto nella foto) è proprio un altro. Si siamo alle solite, è il vil denaro ....... Il nostro non solo non si dimette, ma "resiste" all'interno della Federazione. Si autoricava ruoli. Impartisce disposizioni. ...... Alla fine, per liberarsene, la Federcalcio gli eroga una piccola buona uscita di 213.366,07 spiccioli. Si duecentotredicimilatrecentosessantasei euro! Si avete capito bene. Pure i soldi sopra ha voluto per togliere il disturbo”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 13.9.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “E ci risiamo. Anche questa settimana i nostri baldi "G." e G. (detto il vecchietto di Gubbio) si sono coperti di gloria (si fa per dire). Hanno riempito il mondo del calcio di fuffa, di imbrogli più o meno grandi, cercando di racimolare consensi qua e là. Il tutto senza programmazione(?) o, piuttosto, senza dignità”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 19.9.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Le figure barbine del presidente (l'ormai noto vecchietto da Gubbio) non si contano più. Negli ultimi mesi ha collezionato una serie di gaffes (chiamiamole così per pudore) impressionanti ed imbarazzanti. Dapprima hanno stupefatto tutti quanti. Poi, quando ormai si era fatto il callo alle sue dichiarazioni fuori luogo e inappropriate, il costante ripetersi delle sue esternazioni ha fatto comprendere che non si trattava di un'estemporanea condizione del guidatore del carro. Bensì rappresentava, poverino!, la sua connotazione naturale di questi momenti. Azioni che hanno portato al progressivo svilimento della categoria", nonché “La constatazione, non amichevole, che in via Jacopo da Diacceto, al 19, ci sta un laboratorio di esperimenti schizofrenici. Un ufficio di collocamento per amici e parenti degli amici. Un piccolo porto delle nebbie per incagliare tutte le magagne, benché denunciate anche al pubblico ludibrio che, nelle settimane e nei mesi, hanno travolto i campionati e la loro organizzazione. Hanno caratterizzato certe società affiliate. Hanno minato la serietà e l'attendibilità di un'organizzazione sportiva che dovrebbe rappresentare la terza serie (...) Forse a trattenere ben saldo sulla propria poltrona della Lega Pro il presidente, nonostante la collezione di figuracce, è proprio una questione di sistema. Ma non quello che si intende di concertazione fra le parti, finalizzato al raggiungimento di scopi comuni e produttivi. No, deve essere piuttosto un sistema di piccoli interessi di bottega. Di proprie relazioni sociali. Di benefici economici personali"; - mezzo di un articolo pubblicato in data 24.10.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “era il 6 Novembre 2018 e, con la solita benedizione di G., è iniziata in Lega Pro l'era G.Il peggior presidente della storia della povera serie c. Una gestione tanto sgangherata e piena di referenzialità (fuffa insomma) ... E non venite a raccontarmi della pandemia e del Covid. Che con le ruberie e le scelte schizofreniche non c'entrano nulla (......) Dimissioni immediate e convocazione dell'assemblea elettiva. Mandarlo a casa. Sulla panchina, in chiesa, dove volete voi, ma lontano dal calcio. Grazie. Certo. Non pensasse di cavarsela così a buon mercato. Chiunque subentrerà dovrà provvedere alla inevitabile azione di responsabilità. A riavere tutti i soldi percepiti indebitamente da lui e dallo scudiero segretario. A duecentomilaeuro l'anno. Chiunque arriverà non potrà fare peggio del vecchietto. (.....) Manca poco alla fine del countdown. F., la pacchia è finita", nonché “Dimissioni immediate ...Chiunque subentrerà dovrà provvedere alla inevitabile azione di responsabilità. A riavere tutti i soldi percepiti indebitamente da lui e dallo scudiero segretario. A duecentomilaeuro l'anno ... F., la pacchia è finita"”, nonché ancora “questo strano personaggio, passato miracolosamente indenne da calciopoli. Ma le telefonate con C. e le designazioni degli arbitri sono lì. Non si possono nascondere .... (deve mantenere la ex moglie che gli ha fatto pure un pignoramento in Lega, visto che non pagava, con annessa denunzia penale per mancato pagamento degli alimenti, ma ... reato più, reato meno)”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.11.2020 sulla testata giornalistica online “..com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Di figuracce ormai la Lega Pro e la governance del vecchietto da Gubbio ne hanno fatte talmente tante, negli ultimi due anni, che non si riesce più a tenerne il conto. Si attesta, all'orizzonte, come la peggiore di tutte"; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 14.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Le bugie e le chiacchiere di G.Lasciano il tempo che trovano. Ormai è evidente per tutti, società affiliate, addetti ai lavori, giornalisti non prezzolati. I due anni di gestione G.sono stati i più fallimentari nella storia della Lega Pro. Sia sotto il profilo sportivo che economico. (..) G. pagherà il conto. I suoi accoliti lasceranno con la coda tra le gambe (purtroppo con il portafogli pieno) le stanze della magnifica sede fiorentina. Chi verrà dovrà ricostruire dalle macerie, sotto alle quali è rimasta sepolta soprattutto la dignità di un movimento martoriato dall'incapacità, dalle bugie, dalle bizzarie di un personaggio a cui non sarebbe male impedire di ricandidarsi”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 20.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “vecchietto eugubino, salito allo scranno più alto di via Jacopo da Diacceto, due anni fa, per intercessione del presidente federale. G. passato alla storia della Lega Pro non certo per la sua lungimiranza o per la sua capacità manageriale quanto, piuttosto, per la sua totale inadeguatezza. Come per una serie di gaffe che rimarranno nella storia ormai negletta della Lega fiorentina”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 30.12.2020 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “le gestioni farlocche firmate G.. Al quale importa solo tenere a galla se stesso ed i suoi amici. E pazienza se la Lega Pro è diventata un carrozzone che sbanda ad ogni curva. Senza alcun controllo sulla corretta gestione delle singole società e sui requisiti di onorabilità e solvibilità di chi le dirige. Tufai un favore a me ed io chiudo un occhio (anche entrambi)”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 2.1.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “chi viene meno rispetto alla parola data è un inattendibile fanfarone. Chi viene meno rispetto alla parola detta è un chiacchierone. Un cultore della chiacchera, che, rispetto alla parola, è qualcosa senza valore ... Illustre campione di tal vergognosa disciplina è certamente F. G.. Apprese l’arte del raccontar balle circa un trentennio fa”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 9.1.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “quel che è certo è che il 12 Gennaio ci beccheremo il tremolante G. a spiegarci come è stato bravo. A illustrarci che magnifici progetti ci saranno per il futuro della Lega Pro. Povero Pupazzo illuso. Stai lì solo perché ora servi. Appena finite le elezioni, la Serie c (minuscolo) sarà annientata ed eliminata. Non serve più. Il suo 17 per cento svenduto in nome della riforma del sistema. Solo di una cosa Ti preghiamo, non ti commuovere Francè. Abbi, una volta tanto, un minimo di dignità. Mantieni un profilo basso. Perchéé sarai pure eletto...(ma) Sei solo un pupazzo”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 18.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “occorrerebbe una bella revisione della gestione della Lega Pro di questi anni. Penso che un commissario non glielo leva nessuno al vecchietto. Vediamo come ha usato i soldi pubblici. Alla faccia del suo comitato etico. Dei campanili e dei pulmini ……”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 20.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Quanto a G. come persona, non vedo l'ora di far capire al magistrato di chi veramente parliamo. Dalle telefonate con Cellino, degli arbitri designati prima del sorteggio. Ai contratti di consulenza con annesse evasioni fiscali. Alle denunce della ex-moglie e relativi pignoramenti”; - a mezzo di un articolo pubblicato in data 28.2.2021 sulla testata giornalistica online “graffisulpallone.com” ed in particolare nella rubrica denominata “i graffi di G.” nel quale si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Una spiegazione piuttosto bislacca e che è ingenerosa verso le limitate capacità di incidere della Lega Pro. Intesa come istituzione che di smalto e prestigio, negli ultimi anni, ne ha perso qualche tonnellata. Sino a rendersi insignificante alla luce dei rapporti istituzionali vari. Mi limito quindi ad osservare che gli avvenimenti a cui fa riferimento G. risalgono a quasi otto anni fa. Basterebbe questo per derubricare a "minchiata" la rivendicazione avanzata dal sempre più confuso presidente di Lega Pro. Il quale sembra non rendersi conto delle baggianate che spara e ne approfitta addirittura per qualificarsi come punto di riferimento dell'intero sistema scolastico italiano”…..La norma, come noto, vieta ai soggetti dell'ordinamento federale “di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società̀ o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Gli addebiti mossi al Presidente G. nelle pubblicazioni contestate, in alcuni casi senza alcun appiglio fattuale (ad es. i riferimenti a opacità gestionali, alla commissione di reati o altre irregolarità), in altri trasmodanti in meri giudizi sulle qualità fisiche e morali (ad esempio la definizione di “vecchietto” o il riferimento all’assenza di etica), in altri ancora consistenti in veri e propri insulti (“pupazzo”) concretano all’evidenza una grave lesione alla reputazione del dott. G., sia sotto il profilo personale, sia per la carica all’epoca rivestita. Cosicché l’offesa, nel caso di specie, si riverbera direttamente sulla Lega Pro dallo stesso rappresentata. Va sul punto rilevato come rispetto alle affermazioni oggetto di incolpazione non possa invocarsi la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica, il cui riconoscimento presuppone sia la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento dell’elaborazione critica, sia una forma espositiva corretta, che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione (per tutte, da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, 9.12.2020, n. 7995). Nell’espressione del dissenso, in altre parole, non è consentito esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale o che si risolvano in false accuse o attacchi a qualità o modi di essere della persona lesivi della reputazione altrui (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 27.2.2018, n. 13409, quanto alla diffamatorietà del termine “pupazzo”). Del resto, a fronte delle specifiche contestazioni elevate dalla Procura Federale, fin dalla comunicazione di conclusione delle indagini, il deferito non ha offerto alcuna spiegazione o indicato atti o condotte concrete a fondamento di quanto affermato, né ha preso le distanze dalla gestione della rubrica che reca il suo nome. Nulla quaestio infine sulla sussistenza del requisito della “pubblicità” delle dichiarazioni, avuto riguardo al mezzo utilizzato, un sito internet con molte visualizzazioni e che si autodefinisce un “blog di informazione sportiva”, come tale fruibile da chiunque. La condotta del deferito, posta in essere con periodicità e pervicacia, costituisce altresì un’aperta lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità, fondanti l’ordinamento sportivo, atteso che le affermazioni per cui si procede, lungi dal costituire critiche ad attività concrete, mirano a sminuire la persona dell’avversario individuato dall’autore, senza alcuna possibilità di difesa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN - SD del 22 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13013/758 pf20-21/GC/am del 21 giugno 2021 nei confronti del sig. R.V. - Reg. Prot. 144/TFN-SD
Massima: Colui che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente televisiva “…” al termine della gara Brindisi – AZ Picerno, pubblicata sulla piattaforma web “youtube” (link: ….) e riportata in pari data sulle testate giornalistiche online “www.restodelcalcio.com” e “www…...com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore dell’arbitro della citata gara e della società AZ Picerno, nonché della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel corso dell’intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Purtroppo non esiste una spiegazione logica; sia l’arbitro che il guardalinee hanno dato il gol. Una cosa che in trent’anni di calcio non ho mai visto uno scempio del genere; ma parlo di scempio a tutti gli effetti con addirittura immagini che sicuramente voi avrete. Queste sono le immagini del gol. Voi mi dovete dire dove è il fallo? A questo punto c’è la cattiva fede, c’è la cattiva fede, c’è qualcuno che vuole il Brindisi giù a discapito di queste società addirittura penalizzate l’anno scorso per illecito sportivo, io trovo proprio una mancanza di rispetto allucinante. Quello che è successo oggi per chi fa dei sacrifici quotidiani assolutamente. Poi non ci fanno neanche entrare perché i signori convinti che noi forse siamo dei delinquenti, si può andare a vedere i carichi penali pendenti di …., non mi fanno entrare neanche nel mio spogliatoio, nello spogliatoio della mia squadra. Ecco perché io dico c’è qualcosa che non mi torna e sicuramente verrà relazionato immediatamente alle autorità competenti. Perché trovo veramente uno scempio quello che è successo oggi, al di là oggi non voglio commentare la partita. Come ho sempre detto questa squadra se sta bene se la gioca con tutti. I signori del Picerno hanno una corazzata, secondi in classifica, una squadra costruita per il salto di categoria, noi ce la siamo giocata alla pari, poi mi potete dare anche del pazzo; io l’ho sempre detto anche in tempi non sospetti: questa squadra se la gioca con chiunque, e l’abbiamo dimostrato anche oggi come domenica scorsa, mercoledì nel recupero di Cerignola. Per il resto oggi io questa partita mi rifiuto categoricamente di commentarla, perchè è una partita falsata da un episodio che trovo assurdo, ripeto se l’arbitro dà il gol, il guardalinee dà il gol, perché se voi vedete le immagini era arrivato già, sul quasi a centrocampo avendo dato il gol. Trovo assurdo. Non c’è una spiegazione proprio a livello di regolamento, di regolamento. Non penso che in queste categorie esista il VAR, di conseguenza io non capisco e vorrei delle spiegazioni dai signori, educatamente assolutamente, vorrei capire il perché ci ha annullato il gol. Quello che dobbiamo fare a livello di esposti è chiaro che non ci prenderanno in considerazione perché c’è malafede. Nella partita di ieri, e me ne assumo le responsabilità di ciò che dico, c’è malafede, assolutamente malafede. E lo trovo una mancanza di rispetto ripeto per chi fa dei sacrifici giornalieri, giornalieri e non parlo solo a livello economico, parlo a livello di trascurare la famiglia, sacrifici perché siamo tutto il giorno fuori sul campo a lavorare; trovo veramente quello che è successo oggi imbarazzante, imbarazzante. Assolutamente ripeto, l’ho ribadito prima la squadra ha giocato oggi alla pari con una corazzata; questa è una squadra per questa categoria che ha degli elementi sicuramente di categoria superiore. Ripeto, i ragazzi non gli possiamo dir niente e lo ribadisco alcuna una volta e ancora una volta sicuramente qualcuno mi darà del pazzo, questa è una squadra che con serenità se la gioca con chiunque e lo ha dimostrato. Oggi c’è malafede, oggi c’è malafede. Spero che i miei presidenti possano fare un esposto perché un arbitro del genere è giusto che non arbitri mai più, perché è un dilettante, proprio allucinante. Io non ho mai visto una cosa del genere in trent’anni di calcio. Poi ripeto sulla partita oggi non voglio parlare, abbiamo dimostrato sul campo che abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Tutto qui”…Quanto alla valenza lesiva delle affermazioni, si ritengono valicati i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica. Come noto, infatti, il diritto di critica per avere efficacia scriminante deve essere pertinente e continente, non deve trasmodare in attacchi offensivi di natura personale, limitandosi ad esprimere un motivato dissenso manifestato in modi, forme e contenuti adeguatamente misurati. Certamente si collocano al di fuori di tali confini le espressioni usate dal sig. … e indirizzate nei confronti dell’arbitro della gara Brindisi – AZ Picerno del 23.5.21, della classe arbitrale nonché della società AZ Picerno, in particolare laddove ripetutamente imputa a costoro “cattiva fede, c’è qualcuno che vuole il Brindisi giù a discapito di queste società addirittura penalizzate l’anno scorso per illecito sportivo, io trovo proprio una mancanza di rispetto allucinante”, “Quello che dobbiamo fare a livello di esposti è chiaro che non ci prenderanno in considerazione perché c’è malafede. Nella partita di ieri, e me ne assumo le responsabilità di ciò che dico, c’è malafede, assolutamente malafede”, “Oggi c’è malafede, oggi c’è malafede. Spero che i miei presidenti possano fare un esposto perché un arbitro del genere è giusto che non arbitri mai più, perché è un dilettante, proprio allucinante”. Si tratta, a ben vedere, di dichiarazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione piattaforma web e su testate giornalistiche online) e che travalicano ampiamente i limiti del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti. Le suddette dichiarazioni fanno, infatti, chiaramente riferimento a supposti favori arbitrali nei confronti della società AZ Picerno, in violazione del principio di imparzialità inerente alla funzione dell’arbitro. Al tempo stesso, nelle suddette dichiarazioni si insinua una preordinazione della classe arbitrale, e non solo, ai danni della società SSD Brindisi Football Club. Le riportate affermazioni, mai smentite dal deferito, comportano, ad avviso del Collegio, la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, valicando il legittimo esercizio del diritto di critica il quale richiede non solo corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto, ma che i fatti narrati non vengano strumentalmente travisati o manipolati e che l’esposizione avvenga nei limiti della continenza, intesa come corretta manifestazione delle proprie opinioni in modo tale da evitare che l’accostamento allusivo di fatti a persone alteri la portata ed il significato della notizia al solo fine di rafforzare in modo ambiguo ed ingannevole l’opinione espressa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN - SD del 20 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12936 /768pf20-21/GC/blp del 18 giugno 2021 nei confronti di B.W. e della società Fussball Club Sudtirol Srl - Reg. Prot. 143/TFN-SD
Massima: Il presidente viene prosciolto dall’accusa di aver violato l’art.. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato in data 25.5.2021 sul sito internet della società “www…...com” e riportato in pari data sulle testate giornalistiche online “www…...com” e “www…...com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Delegato della Lega Pro e del rappresentante della Procura Federale designati per il controllo della gara Pro Vercelli – Sudtirol disputata in data 23.5.2021 e valevole per il primo turno della fase play off Nazionale di Lega Pro, nonché lesive della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e della Lega Pro e della Procura Federale nello specifico. Nel citato comunicato, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “L’FC Südtirol, in relazione al provvedimento disciplinare comminato dopo la gara d’andata del primo turno dei play-off nazionali a carico dell’allenatore …. e del giocatore … (una giornata di squalifica), con analoga motivazione: “Perché durante la gara pronunciava un'espressione blasfema” in seguito al rapporto del Commissario di campo e del delegato della Procura federale che hanno segnalato le presunte espressioni blasfeme, ritiene curioso e incomprensibile il fatto che nessuno dei componenti della quaterna arbitrale abbia percepito alcunché. La Società, anche a tutela dei propri tesserati e dei valori sportivi che hanno sempre contraddistinto la propria storia, tiene a rimarcare l’ingiusta e inopportuna adozione del provvedimento. Preme sottolineare che a fine gara nei colloqui di rito intercorsi con i responsabili della società nessun componente della quaterna arbitrale ha rilevato quanto poi asserito da altri, tanto meno il quarto ufficiale che per l’intera durata della partita ha operato a ridosso della panchina o dell'arbitro che avrebbe potuto carpire la frase di …. È sorprendente che gli zelanti delegati invece di vigilare sulla corretta organizzazione della gara si preoccupino di fungere da inquirenti aggiunti alterando l'equilibrio tra le funzioni, interessandosi di aspetti strettamente disciplinari. Tale comportamento, oltre ad invadere competenze altrui e prevaricare il ruolo della quaterna arbitrale, interferisce pesantemente sul risultato sportivo. È altresì assodato che, in circostanze analoghe verificatesi nel recente passato e nel medesimo campionato, si è proceduto ad accertare i fatti disponendo indagini approfondite che, nei casi più gravi, si sono concluse con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Spiace rilevare che in questo caso i delegati preposti abbiano svestito il proprio ruolo di garanti per incarnare quello dei censori in un momento così delicato e determinante della stagione calcistica. Quanto accaduto è inaccettabile e obbliga l'FC Südtirol ad impugnare senza indugio i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo con contestuale istanza di trattazione dell'udienza in via d’urgenza”….Com’è noto, a prescindere dalla clausola generale di rispetto delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, comma 1), l’art. 23 CGS - FIGC vieta specificamente ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Ai fini della rilevanza delle condotte contestate occorre, dunque, accertare la ricorrenza di due elementi: il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e la relativa idoneità diffamante la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico. Con riferimento al primo profilo, nel caso di specie, quelle rese da … possono certamente essere qualificate come dichiarazioni pubbliche in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione su sito internet della società e su testate giornalistiche online). Ciò premesso, e venendo al secondo degli elementi da accertare, alla luce della ricostruzione della Procura Federale, le espressioni utilizzate al fine di manifestare il proprio pensiero sarebbero da ritenere diffamanti in quanto ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere non potendosi rinvenire, nel caso di specie, l’esimente della “verità dei fatti narrati”; e ciò “atteso che la decisione del Giudice Sportivo basata sulle risultanze dei rapporti di gara del Delegato della Lega Pro e del rappresentante della Procura Federale alla quale si fa riferimento nel comunicato pubblicato, ha trovato conferma nella pronuncia della Corte Sportiva d’Appello n. 206 del 31.5.2021 in virtù della quale “i rapporti formati dai collaboratori della Procura Federale e/o dal Commissario di Campo costituiscono, unitamente ed al pari dei referti arbitrali, i documenti ufficiali di gara, e sulla scorta dei quali, ai sensi dell’art. 66 del CGS, sono instaurati d’ufficio e si svolgono i procedimenti innanzi al Giudice sportivo”. Sul punto, tuttavia, occorre segnalare che, in tema di diffamazione, è configurabile l'esimente del diritto di critica - intimamente connessa con la libertà costituzionalmente rilevante di espressione del proprio pensiero - la quale postula l’utilizzo di una forma espositiva corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione, che non si risolva in una gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione; la ricorrenza dell’esimente in parola non comporta, tuttavia, l’esclusione dell'utilizzo di termini che, sebbene in sé astrattamente offensivi, abbiano, nello specifico contesto in cui vengono utilizzati, la funzione di esprimere un mero giudizio critico negativo (cfr: sul punto: Cass. pen., sez. V, 19.2.2020, n. 17243; ed in senso conforme Cass. pen., sez. V, 29.11.2019, n. 15089) (CFA, sez. IV, n. 49/2020-2021). Nella fattispecie de qua, le espressioni critiche utilizzate non hanno integrato un'aggressione gratuita alla sfera morale del Commissario di campo e del delegato della Procura federale, ma hanno costituito una mera - seppur infondata alla luce delle successive pronunce degli organi competenti - censura al loro operato, espressa con termini che non risultano, nel contesto specifico nel quale le espressioni critiche sono state rese pubbliche, trascendere la forma civile dell'esposizione; ingenerate, fra l’altro, dall’equivoco circa il ruolo rivestito dal Commissario di Campo e dal delegato della Procura Federale all’interno del terreno di gioco e finalizzate esclusivamente a preannunciare il ricorso innanzi alla Corte Sportiva d’appello. Deve, pertanto, ritenersi ricorrente l’esimente del diritto di critica. Le espressioni utilizzate, infatti, non costituiscono un gratuito attacco al Commissario di campo ed al delegato della Procura federale, perpetrato con finalità meramente denigratorie, ma realizzano piuttosto una critica, sia pure aspra, all’operato di tali soggetti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 7/TFN - SD del 16 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12816/658 pf20-21/GC/blp del 14 giugno 2021 nei confronti del sig. M.B. e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. 140/TFN-SD
Massima: Il presidente viene prosciolto dall’accusa di aver violato l’art. 4, comma 1, del CGS, “per essersi lo stesso, dopo aver evidentemente appreso dell’avvenuta notificazione - in data 17 marzo 2021 - da parte di questo Ufficio di un provvedimento di Comunicazione della Conclusione delle Indagini (CCI) adottato nell’ambito di diverso e altro procedimento disciplinare (proc. 296 pf.20-21) di cui erano stati destinatari alcuni dirigenti della Divisone Calcio a 5 (segnatamente, il sig. …. Consigliere Nazionale della Divisione Calcio a 5 e il sig. …, Vice Presidente della Divisione Calcio a 5) nell’ambito di una indagine per presunte irregolarità (legate all’accettazione di pagamenti effettuati a mezzo assegni scadenzati/postdatati) nella fase di iscrizione di alcune società al Campionato di Calcio a 5 per la s.s. 2018/19, reso autore di un post (commento) apparso in data 18 marzo 2021 sulla pagina Facebook “Alzamela che rovescio, futsal e non solo” nel quale, oltre a fare riferimento sia pure in modo indiretto ed allusivo alla circostanza di essere a conoscenza dell’avvenuta notificazione ai due sopra citati dirigenti (appellati, rispettivamente, come “Luchino il Sardo” e “Vittorino Tuo Re di Puglia”) dell’anzidetta CCI, utilizzava, altresì, una espressione avente attitudine a ledere la reputazione degli stessi. E più precisamente, per aver egli “postato” le seguenti parole: “Onestamente stamattina mi aspettavo un post su Luchino il Sardo e Vittorino Tuo Re di Puglia, nostri signori del post datato”….Invero, l’incolpazione addebita un fatto, ovvero l’aver propalato l’indagine a carico dei due dirigenti, che, al di là di ogni altra considerazione non trova riscontro nelle parole del deferito.È principio consolidato della giustizia sportiva che “lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport Sez. Un. del 10.02.2016 n. 6; in tal senso anche C.G.d.S., S.U., 2.08.2016, n. 34; 3.10.2017, n. 69; 19.12.2017, n. 93). Nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene, anzitutto e come già detto, che il post del deferito non contenga alcun riferimento al diverso e distinto procedimento, né tantomeno alla sua CCI, a carico dei sigg.ri … e …e che, quindi, il fatto oggetto di deferimento (aver propalato una notizia non divulgabile anche a tutela dell’onorabilità dei ripetuti sigg.ri … e ….) non abbia riscontro oggettivo. Il Tribunale ritiene, altresì, che la circostanza della connessione tra il post del deferito e la conclusione delle succitate indagini non trovi riscontro nella categoria del probabile, potendosi al più ascrivere a quella dell’ipotizzabile, come tale insufficiente nei procedimenti di giustizia sportiva, rimanendo comunque determinante la constatazione che di quella connessione non vi è una traccia concreta agli atti del procedimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN - SD del 9 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12657/706pf20-21/GC/gb dell'8 giugno 2021 nei confronti del sig. O.V. e della società Benevento Calcio Srl - Reg. Prot. 135/TFN-SD
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 ed euro 9.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky”, riportata in data 10.5.2021 sui quotidiani “…..” e “….espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore del sig. …, arbitro addetto al “VAR” del citato incontro; nel corso dell’intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Io credo che con i vostri mezzi a disposizione li stiate vedendo anche voi. Credo che però per una domenica il calcio possa fare a meno di fare filosofia e di discutere di massimi teoremi e fermarsi soltanto a guadare le immagini. Le immagini dicono quello che abbiamo visto tutti, tutta Italia, tranne il signor …. Posso anche dire, così magari dopo 15 anni io non ho mai parlato di un arbitro o di un addetto agli arbitri, posso dire qualcosa magari che mi farà andare a casa un po’ prima per la fine di questo campionato. Mi sono arrivati messaggi, non da Benevento, perché Benevento non manda messaggi, non critica non fa polemiche. Mi sono arrivati da Napoli, mi sono arrivati da chi ha scritto quando proprio si vuole ammazzare una squadra del Sud allora si carica …. Sembra che sia una nuova carica che gli hanno dato; io gli auguro di averla perché non è una questione di sbagliare interpretazione. Io non ho mai detto una parola sugli arbitri, ma questa volta non parlo dell’arbitro parlo della televisione. Se gli arbitri oltre a non vedere in campo, non sanno neanche guardare la VAR, possiamo togliere la Var. Io sono di quelli che voleva la VAR perché pensava che la VAR potesse aiutarli, invece è diventata un'altra giustificazione per le loro cazzate. E noi ci rimettiamo un anno, un anno di sacrifici sotto la pioggia, con freddo, con la neve, col vento perché il signor …. col culo su una panchina guarda una televisione e non sa nemmeno guardare la televisione. Se non l'ha sentito in campo, glielo dico io adesso e mi fate la cortesia di trasmetterglielo voi: io non sono un presidente normale, sono il presidente Vigorito, uno che in 15 anni, andate a vedere nei vostri archivi, non ha mai detto un cazzo su quello che dite o che fate, ma è la prima volta che ve lo dico. Questi signori devono uscire dal calcio perché altrimenti usciamo noi, quelli come me e poi ve li fate da solo, voi ed i ……”, “……il problema è …, vuole che glielo ripeta un’altra volta, vuole che glielo dica un’altra volta, mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare il sud si mette … al VAR; l’abbiamo fatto anche oggi, abbiamo fatto l’altro omicidio” e “…Me ne assumo io la responsabilità, stia sereno. Voi fate i giornalisti …. Me ne assumo tranquillamente la responsabilità e non ho problemi. Sono settant'anni che assumo responsabilità, cosa che non fanno gli altri quindi stia tranquillo. Io sono venuto in televisione a dirle quello che pensavo a differenza di quelli che gridano fuori dai cancelli o nei palazzi oscuri. Io glielo dico in televisione davanti a milioni di spettatori: è una vergogna! Adesso mi mandassero dove vogliono, tanto non è nemmeno detto che io rimarrò nel calcio”. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente è sanzionata con l’ammenda di € 9.000,00…La critica, invero, premessa la veridicità della notizia pubblicamente diffusa e la sua rilevanza per l’interesse pubblico, deve rispettare il limite della continenza verbale sì da concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale. “Il rispetto del canone della continenza esige”, infatti, “che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti […], trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18170 del 30 aprile 2015) Nella fattispecie in scrutinio, il limite della continenza verbale deve ritenersi travalicato, non potendo trovare giustificazione alcuna - anche a volere considerare la particolarità del momento legato alla situazione in classifica della società Benevento Calcio – l’avere attribuito al sig. …. la carica di ammazza squadre del Sud. Quello che si imputa al … dunque, non è l’avere commesso un errore di valutazione, quanto piuttosto lo svolgimento di una precipua funzione (i.e.: ammazza squadre del Sud) al scopo di procurare nocumento a determinate società a vantaggio di altre. In disparte la gratuita ed attribuita incapacità di “guardare la televisione […] quand’anche col culo su una panchina”, nel corso dell’intervista il sig. V. si preoccupa che il sig. ….possa non ascoltare l’intervista e si spinge, allora, ad invitare l’intervistatore a trasmettergliela (“mi fate la cortesia di trasmetterglielo voi”), non senza aggiungere che “questi signori devono uscire dal calcio …. il problema è … vuole che glielo ripeta un’altra volta, vuole che glielo dica un’altra volta, mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare il Sud si mette … al VAR”. Nella circostanza, per quanto irrilevante la circostanza, anche a ritenere la provenienza di tali affermazioni da parte di altri soggetti mediante messaggi, il sig. V. le fa proprie e se ne assume la responsabilità (“me ne assumo io la responsabilità, stia sereno”). Così operando, dunque, approfittando del mezzo televisivo, si è offerto e prestato quale cassa di risonanza delle dichiarazioni lesive e diffamatorie riferite al sig. …., quantunque provenienti da altri soggetti, offendendo la reputazione del primo.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 112/CFA del 15 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare – Settore Tecnico C.U. n. 325 del 06.05.2021
Impugnazione – istanza: G.M./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico che ha sanzionato il tecnico con la squalifica per giorni 45 per violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, C.G.S., per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione di un calciatore calciatore…Nel comunicato pubblicato, infatti, è testualmente riportato quanto segue: “”La U.S. Massese 1919 ed il proprio tesserato sig. …. in merito agli articoli di stampa pubblicati sui quotidiani ….. cronaca di Massa Carrara e sul quotidiano online "…..it" del 3.03.2021 intendono espressamente precisare e ratificare quanto segue. Il sodalizio Massese ed il sig. … non volevano in alcun modo mancare di rispetto nonché ledere l'onore ed il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva. Nello specifico le dichiarazioni in merito al mancato avvalersi del patteggiamento sono da intendersi nel senso che per il … il patteggiare sarebbe stato ammissione di colpevolezza. Inoltre il termine "ricatto" non era da imputarsi al Collaboratore Federale autore delle indagini ma bensì nei confronti del tesserato autore dell'esposto alla Procura Federale."" Lo stesso sig. …., pertanto, afferma espressamente e testualmente che il termine ricatto doveva intendersi riferito al “tesserato” autore dell’esposto indirizzato alla Procura Federale, laddove con il termine tesserato non poteva che farsi riferimento al calciatore, sig. …., a nulla rilevando che colui che ha redatto materialmente o depositato l’esposto fosse il legale dello stesso…Infatti, come correttamente motiva il giudice di prime cure, il termine “ricatto” utilizzato dal deferito nei confronti del “tesserato autore dell’esposto alla Procura Federale”, ancorché non si identifichi con un reato penale, è di per sé lesivo della altrui reputazione e di ciò lo stesso deferito dimostra di avere piena consapevolezza, come emerge dal contenuto delle stesse dichiarazioni oggetto di deferimento (ove si legge che con il termine “ricatto” il Sig. ….non intendeva ledere l’onore e il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva, ma che erano riferite al suddetto “tesserato”), nonché dal patteggiamento di cui al C.U. n. 332/AA del 22.4.2021.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 151/TFN - SD del 25 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6417/306pf20-21/GC/LDF/am del 26.11.2020 nei confronti della società Torino Women ASD - Reg. Prot. 67/TFN-SD
Massima: Sanzionata con l’ammenda di € 600,00 la società per il comportamento del proprio presidente, già ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica inviato in data 30 ottobre 2020 agli indirizzi “mail” del Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, del Vice Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, della Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti e della Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Dipartimento Calcio Femminile e del Giudice Sportivo dello stesso Dipartimento;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 85/TFN del 20.01.2021
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7040/365 pf20-21 GC/GT/mg del 14.12.2020 nei confronti del sig. C.S. - Reg. Prot. 80/TFN-SD)
Massima: Mesi 2 di inibizione e € 5.000,00 di ammenda al vice presidente della Società dotato di poteri di rappresentanza per aver rilasciato su due testate giornalistiche, alcune dichiarazioni, che, nella parte che qui interessa, erano del seguente tenore: “quest’oggi il calcio ha dimostrato come non sia uno sport credibile (…); questo è un calcio dove vanno avanti i truffaldini. È un grande circo dove più fai debiti più sei apprezzato e non è il nostro modo di vedere il calcio, che per noi è una grande passione e non sarà mai utilizzato per fare altre cose (…); questo è un campionato che si gioca solo per chi ha voluto prendere i soldi delle iscrizioni (…); dover affrontare un arbitro (a nome …, che aveva diretto la gara di cui sopra: nota mia), che, dopo l’errore che ha fatto ha avuto la sfrontatezza e la maleducazione di dire che Grosseto è una città di m… che non può stare in Serie C, per sua fortuna non l’ho sentita, ma me l’hanno riferita è una cosa inaccettabile (…); se retrocediamo dobbiamo farlo sul campo e per mano del campo e non per mano di qualche disonesto. Sul calcio pagano solo i tifosi (…); … ha fatto un furto con scasso e dopo ha avuto anche la sfrontatezza di definire Grosseto un posto di m….(…); anzi non mi stupirei se tra qualche anno troveremo il signor …a dirigere partite della massima serie. Questo è un sistema malato e se non sei malato come loro, non gli servi”….L’art. 23 CGS – FIGC al primo comma pone ai soggetti dell’ordinamento federale il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA; pone inoltre al comma secondo la precisazione che le dichiarazioni lesive devono essere considerate pubbliche quanto sono rese in pubblico ovvero quanto per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione sono destinate ad essere conosciute o possono essere conosciute da più persone. È certo che le espressioni pronunciate dall’odierno deferito rientrano appieno nella previsione normativa e corrispondono alle incolpazioni contenute nel deferimento; esse, inoltre, non sono state smentite dal Ceri, il quale, omettendo qualsiasi forma di difesa, le ha implicitamente confermate. In punto di sanzioni, il comma terzo dell’art. 23 sub. cit. prevede che, ove ricorra la fattispecie del primo comma dell’articolo, all’autore della dichiarazione lesiva va applicata l’ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 e che, nei casi più gravi, vanno applicate anche le sanzioni di cui all’art. 9 comma 1 stesso Codice. In questa precisa ottica, attesa la gravità delle dichiarazioni del.., niente affatto smentite, la loro diffusione a mezzo di due siti web e la non riconducibilità delle medesime dichiarazioni nell’ambito del comune diritto di critica, il deferimento dev’essere accolto unitamente alle sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 64/TFN del 16.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6467 /269pf20-21/GC/LDF/am del 27.11.2020 nei confronti del sig. C.F. e della società Rende Calcio 1968 Srl - Reg. Prot. 70/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una nota datata 4.10.2020 inviata in pari data in allegato ad una e- mail all’indirizzo di posta elettronica del segretario del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ed indirizzata allo stesso Dipartimento, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, con riferimento all’operato del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in relazione al disposto rinvio della gara Rende – Cittanovese in programma in data 4.10.2020; nella citata comunicazione tramessa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Preg.mo Dott. De Angelis, riscontriamo con tanto rammarico e forte disappunto, la sua comunicazione del 3 ottobre, con la quale ci segnala il rinvio della gara Rende Vs Cittanovese in programma per oggi. E’ del tutto evidente che tale decisione assunta in maniera frettolosa e molto superficiale dalla L.N.D. sia stata spinta e condizionata, dall’avversario di turno, cavalcando la sua precaria situazione tecnica del momento dovuta a squalifiche ed infortuni. Parliamo appunto, di tanta superficialità nella decisione assunta, dal momento che la squadra Gallico Catona, con la quale ci sarebbe stata la potenziale fonte di contagio giorno 1 Ottobre 2020, addirittura in questi minuti è regolarmente scesa in campo. E’ molto strano che la L.N.D., da noi e da tutti riconosciuta da sempre come Lega di grande trasparenza e moralità, abbia approvato e sostenuto con tanta leggerezza il rinvio della suddetta gara. Pertanto, acclarata l’assurda vicenda vissuta ed avendo nella L.N.D. da sempre illimitata fiducia, siamo certi che tutto ciò si sia verificato per il periodo di grande confusione che regna nel mondo del calcio. Siamo certi che, questo nostro riscontro, sarà da monito al fine di evitare barzellette come quella vissuta quest’oggi. Tanto si doveva, cordiali saluti” Alla società € 600,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 62/TFN del 16.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26.11.2020 nei confronti del sig. S.R. e della società Torino Women ASD - Reg. Prot. 67/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un messaggio di posta elettronica inviato in data 30.10.2020 agli indirizzi “mail” del Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, del Vice Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, della Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti e della Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Dipartimento Calcio Femminile e del Giudice Sportivo dello stesso Dipartimento; nel citato messaggio, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ”Buongiorno, come al solito vi lavate le mani, senza assumervi alcuna responsabilità anche in situazioni così gravi. Davanti ai mancati accertamenti COVID del Pinerolo disposti come obbligo dalla Vostra stessa Circolare (ultima il 17.9.2020) il Pinerolo non avrebbe potuto scendere in campo in quanto non vi erano comprovate idoneità fisiche sanitarie. Ciò nonostante, non avete adottato alcun provvedimento concreto ed il nostro Reclamo per punire un fatto così grave è stato respinto. Una buffonata”. La società che ha potuto patteggiato è sanzionata con € 600,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN del 17.11.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2392/119pf20-21/GC/LDF/am del 19.08.2020 nei confronti della società SSDARL Calcio Foggia 1920 - Reg. Prot. n. 214/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 per la violazione di cui all’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. …, iscritto nell’albo dei tecnici ed all’epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Calcio Foggia 1920, così come formulati nel seguente capo di incolpazione “per avere lo stesso in un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook” riportato sulle testate giornalistiche online “www…..com”, www.calciowebpuglia.it, e “foggiareporter.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore del sig. …, Direttore Sportivo della società Calcio Foggia 1920 SSD a rl; il sig. …, in particolare, utilizzava le seguenti testuali espressioni: “Mi ero ripromesso di non ribattere alle sciocchezze degli scappati di casa di turno, però sentire sentenziare chi ha fatto il direttore sportivo per un intera stagione non portando a casa un solo giocatore dico uno di quelli contattati da lui, dovrebbe tacere, invece questo invertebrato oltre ad essere stato totalmente inutile e non aver mai messo la faccia in nessuna situazione (nei momenti difficili si è sempre dileguato come il peggiore dei codardi) per un anno intero ora si permette di dare giudizi personali; un anno di nulla da parte sua, nessuno conosce neanche la sua voce; ora pensiamo al ripescaggio con una società sempre più forte e con un pubblico da Serie A”.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 047 CFA del 9 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al Comunicato Ufficiale n. 195/TFT del 2.10.2020
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-Circolo Sport Vultur 1921-Sig. M.G..
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha prosciolto i deferiti dalla violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato messaggi a mezzo social network tali da determinare ostilità e per denigrare la società Rotonda Calcio, nonché volti ad esacerbare i rapporti con i sostenitori della predetta compagine in occasione delle gare disputate contro la società Rotonda Calcio nel Campionato di Eccellenza del C.R. Basilicata e in Coppa Italia nella S.S. 2019-2020». La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda l’ipotizzata integrazione della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, ad opera della frase pubblicata sul proprio profilo Facebook, «e adesso viene il bello». Ebbene, occorre premettere che, in base al citato art. 4, comma 1, del CGS, tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo «sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, sez. I, n. 38- 2019/2020). In altri termini, la “lealtà sportiva” costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. Proprio il carattere necessariamente ampio ed elastico della clausola generale in esame comporta, sul piano della fattispecie astratta, un’attenuazione dei principi di legalità e tipicità dell’illecito sportivo (c.d. “principio di indeterminatezza” dell’illecito sportivo), che richiede l’individuazione volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato (CFA, Sez. I, n. 77/2019-2020), giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie sottoposta a scrutinio, non può invero dubitarsi che, in forza della clausola generale della lealtà sportiva, i Presidenti delle A.S.D., proprio per il ruolo di rappresentanti di un’intera compagine sportiva e della relativa tifoseria, siano tenuti a improntare tutte le proprie esternazioni (scritte e verbali), relativamente alle competizioni sportive (disputate o ancora da disputare), alla massima sobrietà ed equilibrio, dovendo astenersi da qualunque affermazione potenzialmente idonea a denigrare l’avversario o, peggio, a istigare comportamenti violenti e antisportivi. Ciò precisato, occorre quindi accertare se abbia in concreto violato il canone di lealtà sportiva l’espressione «E adesso viene il bello», pubblicata dal Presidente della A.S.D. C.S. Vultur 1921 sul proprio profilo Facebook, a commento di due immagini fotografiche che mostravano, rispettivamente, da un lato, gli spalti pressoché vuoti del Campo Sportivo “Vulcano” di Castelluccio Inferiore, in cui si era svolta la partita di andata fra la A.S.D. C.S. Vultur 1921 e il Rotonda Calcio, vinta da quest’ultima squadra, e, dall’altro, quella dello Stadio Comunale “Corona” di Rionero in Vulture, in cui si sarebbe dovuta disputare la partita di ritorno (fra le medesime squadre), con gli spalti gremiti di tifosi. Ebbene, questa Corte ritiene immune da censura la valutazione operata dal Tribunale di prime cure in termini di oggettiva inidoneità della frase in questione a violare il canone di lealtà sportiva, al cui rispetto era senz’altro tenuto il Presidente della squadra sfidante, odierno deferito, ancorché tale frase risultasse «inserita in un contesto di accesa rivalità sportiva». Assume rilievo dirimente, al riguardo, la circostanza che la frase contestata sia univocamente riferita a uno specifico evento sportivo (la partita di ritorno), rispetto al quale il Presidente si è limitato a evocare il c.d. “fattore campo”, ossia l’auspicata presenza della tifoseria sugli spalti a sostegno della squadra che aveva perso nel girone di andata. Tale espressione di sfida, quindi, non travalica i limiti di una manifestazione del pensiero improntata ai canoni della correttezza sportiva, poiché essa è oggettivamente riconducibile a una situazione di fisiologica contrapposizione agonistica ed è priva di alcun contenuto o tono aggressivo, né, tanto meno, oltraggioso nei confronti dell’avversario.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 7/TFN del 15.09.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2457/980pf19-20/GC/blp del 25.08.2020 nei confronti del sig. B.M. e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 215/TFN-SD)
Massima: Sanzionato con mesi 4 di inibizione il Presidente che utilizzando il gruppo social media whatsapp denominato “modello marchigiano”, aveva pubblicato nel periodo 20 giugno - 17 ottobre 2019 dichiarazioni lesive della reputazione del integrando così la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 CGS – FIGC. La società è sanzionata con € 900,00 di ammenda…I giudizi ed i rilievi espressi dal deferito, riportati nel testo che precede, ledono la reputazione delle persone alle quali le espressioni si sono riferite. Inoltre, siffatte espressioni, che il ..non ha smentito né tanto meno ha rettificato, possono considerarsi pubbliche, nel senso voluto dall’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, in quanto le modalità della loro comunicazione ha reso possibile che fossero conosciute, realmente o anche solo potenzialmente, da una pluralità di soggetti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 182/TFN del 12.08.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1231/2 pf 20-21 GC/LDF/am del 22.07.2020 nei confronti dei sig.ri T. P., G.L. C.e della società SSD Marsala Calcio a rl - Reg. Prot. n. 207/TFN-SD)
Massima: Il Segretario dotato di poteri di rappresentanza è sanzionato con giorni 15 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 15.6.2020 sul quotidiano “…..” a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di Serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti e del suo Presidente; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “abbiamo intrapreso tutte le iniziative per giungere entro i tempi stabiliti ad azioni giudiziarie che possano, anzi debbono, ripristinare i valori di civiltà giuridica e sportiva. Non possiamo che dirci sconcertati e indignati dinnanzi all’ostinato comportamento della LND e del suo presidente …, che, dopo avere dichiarato chiusa la stagione per il Coronavirus vista la non possibilità di ripartire nel rispetto dei necessari protocolli, non hanno avuto la adeguatezza e la sensibilità di cogliere i veri principi e le effettive dinamiche dello sport, bloccando in particolare le retrocessioni per prevederne magari in numero maggiore il prossimo anno”; Il Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 15.6.2020 sul quotidiano “….” a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di Serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti e del suo Presidente; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “E’ stato commesso un grosso abuso. E’stata presa una decisione sconcertante con un rifiuto al dialogo che definirei da dittatura, non consono a chi riveste determinate cariche. Non abbiamo voluto noi la fine anticipata della stagione ed è inconcepibile cambiare in corsa le regole del gioco e di penalizzare chi ancora aveva tutte le possibilità di salvarsi, in maniera diretta come nel nostro caso visto che ci restavano da giocare cinque partite in casa, ma anche attraverso i play-out. Ci dispiace, ma l’azione giudiziaria è inevitabile. Siamo certi di essere nel giusto”; Alla società € 900,00 di ammenda
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 100 CFA del 04 Agosto 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 156/TFN-SD 2019/2020 pubblicata il 6 Luglio 2020
Impugnazione Istanza: Sig. M.M./Sig. V.R./Soc. U.S. Pianese S.r.l./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato i reclamanti con l’ammenda di €. 5.000,00 per le dichiarazioni rese al termine della gara integranti la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, CGS – FIGC. In tale occasione, il sig. …. aveva affermato, fra le altre cose, che “io in tanti anni che faccio calcio oggi ... mi vergogno di far parte di questo sistema… Oggi siamo venuti qua, un arbitraggio totalmente contro tutta la partita, a parte che io credo che sia più incapacità; spero che sia incapacità... Incompetente? Spero, spero, spero per il calcio…Io non è che chiedo chissà cosa, chiedo una condotta ordinata e leale. Oggi non abbiamo visto niente di tutto questo.” Nella stessa conferenza stampa il sig. …. aveva affermato, fra l’altro, che “…vedere questi personaggi arbitrare è una cosa scandalosa, vergognosa.... era un albanese, ma credo sia anche razzista, perché ai nostri due ragazzi di colore non li ha mai permesso giro palla, l’ha anche offesi ... Però lui non era cieco era prevenuto; una persona prevenuta. …Io credo che questo sia una cosa, bho, non dico studiata a tavolino, ma poco ci manca.” Entrambe le dichiarazioni erano udibili in un video condiviso sulla piattaforma web Youtube ed erano altresì riportate sulla testata giornalistica web www.tuttoc.com... Nel merito, premesso che le circostanze di fatto e le dichiarazioni rese appaiono pacifiche, deve ribadirsene la valutazione negativa che ne ha dato il TFN – Sezione disciplinare. Com’è, infatti noto, a prescindere dalla clausola generale di rispetto delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, comma 1), l’art. 23 CGS - FIGC vieta specificamente ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Nel caso di specie è indubitabile che i signori …e …abbiano violato la citata norma con affermazioni che non possono ritenersi mera espressione del diritto di critica, ma suonano come offesa rivolta non solo all’indirizzo dell’arbitro della gara, ma anche della intero mondo del calcio nel suo complesso. Non può, inoltre, sottacersi la valenza razzista dell’utilizzo in senso negativo dell’appellativo “albanese” rivolto all’arbitro, che, anziché essere – come affermato nel reclamo - frutto di un gioco di parole legato alla sua provenienza dalla città di Albano Laziale, assume una valenza negativa conseguente ad una volontà di offendere non solo l’arbitro ma un’intera collettività, quale, per l’appunto, l’intero popolo albanese. Né può essere sottovalutato l’ulteriore elemento connesso all’avvenuta ampia diffusione del messaggio contenuto nelle dichiarazioni dei deferiti: i siti web, dove le dichiarazioni risultano essere state udibili e lette, sono raggiungibili e consultabili da un vasto numero di utenti, sicché anche l’aspetto legato alla pubblicità delle dichiarazioni può ritenersi raggiunto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 162/TFN del 15.07.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13698/1052 pf19-20 GC/LDF/am del 22.06.2020 nei confronti del sig. D. C.e della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza - Reg. Prot. n. 182/TFN-SD)
Massima: Colui che svolge attività all’interno e nell’interesse della società, è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 2, comma 2, dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 23.05.2020 sul quotidiano “…”, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi in data 22.05.2020 (relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di serie D al campionato di eccellenza), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti. Nella predetta intervista, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Oggi è finito lo sport. È stata fatta una porcata. Diciamolo senza mezzi termini. È stata presa una decisione contro ogni tipo di logica, contro le regole del calcio. Spero che il 3 giugno il Consiglio Federale cancelli quest'obbrobrio. Siamo alla follia più assoluta, stavamo bene, eravamo belli carichi, invece ci ritroviamo in Eccellenza. Queste retrocessioni sono arrivate contro ogni principio di democrazia sportiva, non c'è un motivo valido affinché vengano retrocesse quattro squadre a tavolino” e “se avessimo commesso un illecito sportivo sarebbe stato giusto retrocederci, ma in questo modo no. Le società che colpe hanno se è arrivato il coronavirus e ci ha fermato? Gli Juniores? Avevamo i Nazionali, il prossimo anno avremo i Regionali. È normale? Faremo ricorso contro una decisione che definire ingiusta è un eufemismo”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00….Sotto il profilo oggettivo, non sussistono dubbi né sul carattere pubblico delle dichiarazioni oggetto del deferimento, e ciò ai sensi della puntuale previsione di cui all’art. 23, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, né sulla idoneità di tali dichiarazioni a ledere la reputazione e la credibilità della Lega Nazionale Dilettanti, sol che si considerino alcune delle espressioni utilizzate (“è stata fatta una porcata”; “siamo alla follia più assoluta”; “queste retrocessioni sono arrivate contro ogni principio di democrazia sportiva”). Il diritto di critica, ammissibile in linea generale avverso le decisioni degli organi federali, dev’essere sempre esercitato entro il limite della continenza verbale, vale a dire mediante espressioni, giudizi e valutazioni caratterizzate da misura e correttezza istituzionale, sintomo del rispetto per un complesso condiviso di valori e principi che impongono un decoro professionale viepiù richiesto a chi – come il sig. … – agisce quale dirigente sportivo. Al contrario, nella specie il limite della continenza verbale è stato ampiamente travalicato, non potendo trovare, le contestate dichiarazioni, alcuna giustificazione, neanche a voler considerare il malcontento connesso alla retrocessione della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza per effetto di decisioni rese necessarie da un evento assolutamente unico e imprevedibile, come la pandemia Covid-19, e, peraltro, successivamente approvate dal Consiglio Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 157/TFN del 06.07.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13133/982 pf19-20 GC/LDF/am del 10.06.2020 nei confronti del sig. M. B. e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 177/TFN-SD)
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a mezzo di un “commento” ad un “post” pubblicato sul social network “facebook” in data 2.5.2020 ed a mezzo di ulteriori tre “post” pubblicati sul proprio profilo personale del social network “facebook” rispettivamente in data 5.5.2020, 6.5.2020 e 13.5.2020, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. …., Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché del Consiglio Direttivo della stessa Divisione Calcio a 5; il sig. ….., in particolare, utilizzava le seguenti testuali espressioni: ”Ti ringrazio dei complimenti, ma sinceramente non capisco, altrimenti non avrei chiesto- Speriamo che a breve si sappia qualcosa. Altri 4/5 giorni aspettiamo, poi, ci pensiamo noi società a far finire la carriera da presidente di …”; “…. Ma in fondo si è chiesto solo due cose banalissime: stop campionati e ridateci i soldi .. Ora cosa si inventerà di nuovo il presidentissimo ….? Oggi il colpo di teatro della consulta. Ma non l’aveva già provata l’anno scorso?. Però grande stima … Presidé, non convochi il Direttivo da 6 mesi e c'hai il coraggio di fare una mail in cui chiedi incontri con i rappresentanti dei campionati, quando non vai manco al tavolo con i tuoi consiglieri. Ma in fondo fai bene. Sei un vero Batman (auto cit.) Visto che qualcuno ci casca pure ancora...E sempre viva il futsal. Maschile. Femminile. Insieme si può. Insieme si deve. Liberiamolo sto sport, non abbiate paura. Fuori i mercanti dal tempio”; “Caro Presidente …., ci si aspettava anche questa di reazione. Non convochi il Consiglio Direttivo, non ti si siedi ai tavoli tecnici, sparisci per tre mesi. Ma poi all'improvviso torni il vecchio leone mediatico. Due comunicati in due giorni. Usando le solite tattiche collodiane. Le due serie A hanno fatto 29 su 30. La A maschile ha fatto addirittura una lettera propria. Come ci aveva annunciato. 15 su 16. Sono tornati compatti. E non si può che non applaudire. La A femminile è andata addirittura all in. 14 su 14. E' la mia categoria. Ci siamo scambiati le pec di ricevuta. Show time. Allora ti faccio una domanda... Sei sicuro che siamo meno di 70? Sei sempre così convinto che è stata un'iniziativa sconveniente? I vertici di questo sport si sono dimostrati compatti. Maschile e femminile. Femminile e maschile. Non era mai accaduto. Mai prima. Ci siamo riusciti. E allora care società... Se non avete ancora mandato la pec, fatelo. Se non sapete cosa inserire, scrivetemi a ….com Chiediamo solo di stoppare i campionati. E, se volete, di avere indietro i nostri soldi. Insieme si può. Insieme si deve” e ”Per chi non ha voglia di leggere l'intervista, chiediamo scusa a tutti per aver comunicato che le società ad aver spedito le famose pec e mail, per chiedere lo stop del campionato e rimborso dei soldi, sarebbe state 150. Sono state tra le 130 e le 135, ma non ho avuto ancora riscontro ufficiale e siamo sempre sull'ufficioso. Però poi a chiederlo negli incontri voluti dal mai sconveniente e mai populista …. sono state tutte 211. Quindi in futuro diffidate da chi vi ha convinto a non farlo. Siete proprio sicuri che siano dalla vostra parte? Ah dimenticavo ... Il Presidente non si è presentato agli incontri lasciando uno schettiniano messaggio in cui elogiava la sua assenza come motivo di distensione. Però ieri è andato alla riunione di A maschile... Dimenticavo bis. Chi era presente del Consiglio Direttivo ha ammesso che il futsal femminile non ha goduto della necessaria considerazione e del necessario spazio mediatico. Alla buon'ora. Ora ognuno di loro meriterebbe due "vaffa", due mesi di squalifica e 600 euro di multa. Esattamente come è toccato a me. Amen”. La società è sanzionata con € 900,00 di ammenda…La critica, invero, premessa la veridicità della notizia pubblicamente diffusa e la sua rilevanza per l’interesse pubblico, deve rispettare il limite della continenza verbale sì da concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale. Nella fattispecie in scrutinio, il limite della continenza verbale deve ritenersi travalicato, non potendo trovare giustificazione alcuna - anche a volere considerare l’evidente malcontento del soggetto in questione con riferimento alla gestione della emergenza da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 - l’uso di espressioni del tipo “Ora ognuno di loro meriterebbe due "vaffa", due mesi di squalifica e 600 euro di multa. Esattamente come è toccato a me. Amen”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 156/TFN del 06.07.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 12573/908pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 e 12574/909pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 nei confronti dei sig.ri R.V., M.M. e della società US Pianese Srl - Reg. Prot. nn. 169-170/TFN-SD)
Massima: Ammenda di € 5.000,00 ad ogni soggetto deferito ed anche alla società per la violazione degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni generali) e 23 comma 1 (dichiarazioni lesive) CGS – FIGC per le dichiarazioni rilasciate durata la conferenza stampa post gara dall’allenatore del seguente tenore: “io in tanti anni che faccio calcio oggi (...) mi vergogno di far parte di questo sistema. Tanto qua è stato già deciso che una società come la Pianese deve retrocedere; è tre domeniche che ci sono decisioni arbitrali cervellotiche. (...) Oggi siamo venuti qua, un arbitraggio totalmente contro tutta la partita, a parte che io credo che sia più incapacità; spero che sia incapacità, perché se no veramente ci sarebbe da preoccuparci. Se il sistema calcio è questo, gestito da queste persone, c’è veramente da preoccuparsi. (...) Anche dal campo era netta la sensazione che era rigore, ma non si può venire ed avere un arbitraggio del genere. Incompetente? Spero, spero, spero per il calcio. (...) Perché l’arbitro dovrebbe essere sopra queste cose qua. Allora è ancora peggio. Allora è incapace e incompetente. Quindi ancora più grave la cosa. Perché se lui si è indispettito e allora ci fischia contro allora la cosa è molto grave è segno che lo fa apposta. Quindi non va bene, non va bene. (...) Questa gente qui viene a passare la domenica, a fare, a fare, a fare cosa? Io non è che chiedo chissà cosa, chiedo una condotta ordinata e leale. Oggi non abbiamo visto niente di tutto questo (...).” Nella stessa conferenza stampa del post partita, il sig. …., direttore generale della US Pianese Srl, si esprimeva come d’appresso: “(...) Per una società come la nostra, sana, che fa sacrifici, vedere questi personaggi arbitrare è una cosa scandalosa, vergognosa; l’ha combinate tutte, di tutte ..... ce l’aveva .... era un albanese, ma credo sia anche razzista, perché ai nostri due ragazzi di colore non li ha mai permesso giro palla, l’ha anche offesi (...) un cieco se fischiava a caso era meglio. Però lui non era cieco era prevenuto; una persona prevenuta. Ha fatto anche dei casini in altri campi di serie D anche quando con noi. (...) Poi finiremo il campionato perché è giusto così, ma questi signori è la terza o la quarta partita che ce ne combinano dietro. Ora basta. O intervenga la Lega oppure qualche cosa noi dovremmo fare, perché noi essere qui ed essere presi per il (...) non mi sta bene. (...) Io credo che questo sia una cosa, bho, non dico studiata a tavolino, ma poco ci manca.” Entrambe le dichiarazioni erano udibili in un video condiviso sulla piattaforma web Youtube ed erano altresì riportate sulle testata giornalistica web www.tuttoc.com.....Occorre evidenziare che l’art. 23 CGS - FIGC vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Non può dubitarsi del fatto che la norma testé richiamata è stata offesa dai due deferiti, le cui affermazioni, testualmente riportate nei deferimenti, non costituiscono espressione del diritto di critica, ma suonano come offesa rivolta non solo all’indirizzo dell’arbitro della gara, ma anche della intera istituzione - calcio nel suo complesso. Né può essere sottovalutato nel caso in esame l’elemento - diffusione del messaggio portato dalle dichiarazioni dei deferiti; i siti web, dove le dichiarazioni risultano essere state udibili e lette, sono raggiungibili e consultabili da un vasto numero di utenti, sicché anche l’aspetto legato alla pubblicità delle dichiarazioni può ritenersi raggiunto. Passando all’esame delle sanzioni, può applicarsi alle stesse una riduzione rispetto al chiesto; i deferiti, invero, attraverso la memoria difensiva, hanno ammesso la propria responsabilità e si sono in qualche modo scusati del rispettivo comportamento; ciò può consentire a questo Tribunale di applicare l’art. 16 comma 1 CGS - FIGC in tema di valutazione delle circostanze e di applicazione delle attenuanti, che, coinvolgendo i due deferiti, possono applicarsi anche alla Società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 149/TFN del 29.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12409/870pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. M.B.e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 165/TFN-SD)
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver a mezzo di messaggi pubblicati all’interno di un gruppo del social media "whatsapp” denominato “#modellomarchigiano”, con riferimento al sig. …., Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti; utilizzava le seguenti testuali espressioni: “@N…per chiarezza il … fa benissimo a sponsorizzare al meglio la serata. E chi partecipa alla partita fa benissimo a farlo. Speriamo ci sia pure gente perché sarà un bello spot per il nostro fusa. Ma altra cosa è la cena. … e la sua cricca sono dei banditi. Andarci a braccetto significa volere il male di questo sport”, “Ormai sta venendo alla luce la strategia politico-sportiva di ….. e soci. Il chiodo fisso di questi giorni passa attraverso l’eliminazione e/o il ridimensionamento del modello marchigiano …. A chi presenzierà dico di non farsi fotografare perché poi un giorno non farà bella figura ad essere stato immortalato con questa gente”; “Buon pomeriggio a tutti, mi è giunta voce che nella scorsa settimana sia arrivata sul tavolo dei presidente dei Comitati Regionali della LND e su quello di tutti i consiglieri della FIGC la notizia di un presunto audio di una conversazione di Montemurro con un presidente di serie A. Oggi un anonimo di cui non rilevo la fonte me l’ha girato tramutato in video. Penso sia giusto condividerlo con voi, Poi faremo anche alcune considerazioni per spiegarlo. P.s. Saluti sempre a …, qualora la talpa esista”, “Questo tizio per motivazioni politiche è coperto da … il capo della LND” e “…, qui la politica non c’entra. E non facciamola entrare. Molti di noi hanno subito sanzioni economiche per il nulla. E’ ora di andare a scovare sta gente e portarla in piazza”; lo stesso sig. …, poi, in un altro messaggio del seguente testuale tenore “@... quante società c’erano a cena? Che ha detto il buon ..?”; lo stesso sig. …, alterava volontariamente, ad inequivocabili fini di dileggio, il cognome del sig. …; lo stesso sig. …, inoltre, inoltrava e divulgava sul gruppo del social media "whatsapp” denominato “#modellomarchigiano”, così facendone sostanzialmente proprio il contenuto, un messaggio che sarebbe stato scritto da altra persona di nome …; nel citato messaggio, con riferimento all’operato del Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Cari presidenti vi comunico che questo pomeriggio …. è stato convocato alle ore 16.00 in Lnd dal presidente ….. Visti i gravi comportamenti ed illeciti commessi, tra cui l’audio in cui da informazione riservate ad una società romana in cambio di una escort, è stato costretto a dimettersi per l’onorabilità del nostro movimento. Nessun attacco alla famiglia e nessuna minaccia per i figli da parte di nessuno come i suoi seguaci vogliono far credere, ma solo una volontà dagli alti vertici della nostra federazione. Da questi suoi portavoce Mi sarei aspettato indignazione e verità piuttosto che appoggio e continue bugie. Vi invio questo messaggio perché so che il porta voce … (non si sa di chi, non certo della Sicilia) vuole sottovalutare gli atti gravi commessi da …. Attendiamo indicazioni dal presidente …, in quanto l’operatività della divisione calcio a 5 non subirà alcun problema visto che i suoi dipendenti continuano il loro operato. Detto questo pare che lo stesso … stia facendo il possibile per far commissariare la divisione come ripicca personale, alla faccia del voler bene al movimento del calcio a 5. Vi tengo aggiornati, resto sempre a vostra disposizione. Saluti …” La società è sanzionata con € 600,00 di ammenda…..le dichiarazioni rese …. sono pubbliche, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione (condivisione in una chat composta da più persone); - le medesime dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione del sig. …., Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 145/TFN del 24.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11591/888 pf 19-20/GC/GT/mg del 05.03.2020 a carico del sig. P.B. e della società ASD Real Terracina C5 P.E.P. - Reg. Prot. n. 157/TFN-SD)
Massima: Il calciatore è sanzionato con 4 giornate di gara per la violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 23, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso <<in data 8 febbraio 2020, al termine della gara ASD United Aprilia – ASD Real Terracina C5 P.E.P., valevole per il campionato nazionale di Calcio a 5 Serie B girone E, conclusasi con la vittoria della propria squadra, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “facebook” contenente un’immagine raffigurante una donna in abbigliamento intimo e con indosso una maglia con il simbolo della società ASD United Aprilia inginocchiata davanti ad un uomo posto in piedi di fronte a lei e con indosso una maglia ed una sciarpa con il simbolo della società ASD Real Terracina - leso la dignità della società ASD United Aprilia; la citata immagine, inoltre, costituisce manifestazione palesemente volgare ed offensiva, svincolata da qualsiasi contenuto e valore sportivo, ed è evidentemente discriminatoria per motivi di “sesso” del genere femminile>>. La società con l’ammenda di € 600,00…L’immagine, a cagione del mezzo utilizzato e della capacità divulgativa assume il carattere “pubblico”, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto obiettivamente idonea a veicolarne la conoscenza pubblica del contenuto, tenuto conto del mezzo e della modalità di comunicazione (pubblicazione sul social network “facebook”). L’immagine, contraria al buon costume, offende la dignità della società ASD United Aprilia in quanto palesemente volgare ed offensiva, avulsa da qualsiasi contenuto e valore sportivo, dalla finalità meramente denigratoria. L’immagine esprime, altresì, una contenuto intrinsecamente discriminatorio, di genere, poiché tende a collocare la donna in una posizione di inferiorità, sottomissione e arrendevolezza rispetto all’uomo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 119/TFN del 10.03.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10603/815 pf 19-20 GC/GT/mg del 18.02.2020 a carico del Sig. C.D. e della società SSD Marsala Calcio arl - Reg. Prot. n. 150/TFN-SD)
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di un'intervista pubblicata in data 23.01.2020 sulla testata giornalistica web "www…….it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e della società SSD Palermo; nel corso dell'intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: "E' sotto gli occhi di tutti che il Palermo è favorito dagli arbitri, nel dubbio il fischio è sempre a loro favore. Domenica con il Roccella hanno annullato un gol ai calabresi senza motivo, si era parlato di palla uscita, di fuorigioco, ma in realtà non c'era nulla, il portiere palermitano era uscito a farfalla e il gol era regolarissimo", "Loro ogni domenica se c'è bisogno ricevono l'aiutino, è capitato contro di noi sia all'andata che al ritorno. C'è Felici che cerca sempre di entrare in area per fare il solito tuffo, tanto l'arbitro fischia rigore. Domenica il Savoia contro il Marina di Ragusa si è visto negare un rigore nettissimo, vi dico che se al posto dei bianchi ci fosse stato il Palermo quel rigore veniva fischiato", "Il Palermo per essere iscritto al campionato ha dovuto versare alla lega ben 1 milione di euro. È come se avesse pagato il lasciapassare per la C. Lo dico con convinzione", "Concordo con quanto avete scritto anche quando avete affermato che sarebbe giusto che queste nobili blasonate fallite dovrebbero ripartire dalla C. È giusto perché tanto le 'mandano' in ogni modo in C", "Spero che il campionato non sia già finito ma il rischio di ulteriori favori al Palermo è dietro l'angolo, non ci nascondiamo dietro un dito", "Il Savoia ha una rosa nettamente superiore a quella del Palermo, con gli aiutini però loro sono primi". La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00…Le dichiarazioni … sono, per il loro tenore e contenuto, effettivamente lesive della reputazione della classe arbitrale e della società SSD Palermo, travalicando ampiamente i limiti del diritto di critica e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito. Le suddette dichiarazioni fanno, infatti, chiaramente riferimento a supposti favori arbitrali in favore di quest’ultima società, in violazione del principio di imparzialità inerente alla funzione dell’arbitro. Al tempo stesso, nelle suddette dichiarazioni si insinua che i risultati sportivi del Palermo sarebbero dovuti non ai meriti della squadra ma a indebiti aiuti da parte degli arbitri con lesione dell’immagine della medesima società. Inoltre, non risulta agli atti prova che, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, le stesse siano frutto di interpolazioni o travisamenti da parte della testata giornalistica che le avrebbe riportate in modo infedele. A scagionare i deferiti non è nemmeno sufficiente il testo della successiva intervista rilasciato a un’altra testata web www.oplontini.com e dalla stessa pubblicata nell’ambito della quale il Cottone ha pronunciato alcune frasi quali: “Vi concedo l’autorizzazione a pubblicare l’intervista, solo se riporterete davvero ciò che dico. Nulla contro di voi, ma alcuni giorni fa, ho rilasciato un’intervista a web www.solosavoia.it , e hanno voluto riportare a modo loro, una frase che non ho detto”; “Quando ho detto che il Palermo ha sborsato un milione per essere ammesso in serie D, non intendevo, come invece hanno voluto scrivere loro, che solo perché ha pagato tale ingente somma, sarà sicuramente promosso in Lega pro”; “È vero che il Palermo ha avuto otto rigori a favore ma anche al Marsala, ne sono stati fischiati sette. Con questo, voglio dire che una squadra non può dirsi favorita quando gli vengono concessi più rigori degli altri. Il problema sorge, piuttosto, quando non ti viene accordato un penalty sacrosanto oppure quando ci sono delle chiare situazioni come per esempio espulsioni ingiuste o interruzioni di gioco immotivate, da cui traspare che il direttore di gara voglia realmente favorirti. In ogni caso, posso dire che a Castrovillari vi è stato fischiato contro un rigore molto dubbio. Ho avuto anche modo di vedere i due episodi sospetti, contro il Marina di Ragusa. In particolare, in occasione del tocco di mano da parte di un difensore ospite, ci potevano essere gli estremi per accordare la massima punizione ma è pur vero che l'arbitro era di spalle e da quella posizione, non avrebbe mai potuto vedere bene. Su Palermo-Roccella, invece, l'episodio a cui non sono riuscito a trovare spiegazioni, è stato quello del goal annullato ai calabresi. Sul rigore concesso, ai rosanero? Beh, devo dirvi che l'anno scorso, Floriano si comportò furbamente anche con noi e ci fu fischiato contro un rigore molto generoso”. Tali successive dichiarazioni non costituiscono, infatti, né una competa smentita, ma al limite solo parziale e di portata molto limitata, né una rettifica e, in ogni caso gravava sui deferiti dimostrare l’infedele trascrizione sulla testata giornalistica web di quanto effettivamente dichiarato, stante anche il principio della vicinanza della prova.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 101/TFN del 31.1.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7826/570 pf19-20 GC/GT/ag del 18.12.2019 a carico del Sig. C.E. e della società US Avellino 1912 Srl - Reg. Prot. 114/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS l’allenatore è sanzionato con la squalifica di giorni 13 oltre all’ammenda di € 2.650,00 per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della gara Avellino — Ternana disputata in Avellino in data 27.11.2019 e valevole per la Coppa Italia Lega Pro, ripresa in un video condiviso sulla piattaforma web "youtube", riportata, altresì, sulle testate giornalistiche web "www.....com" e "www…...it', espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro; nel corso della conferenza stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: "Il calcio non è questo e non dovrebbe essere e adesso stento anche a capire la buona fede Ci sono degli episodi che è impossibile valutare la buona fede: rigore ed espulsione su C., ripeto rigore ed espulsione, gol annullato al 930 non so il motivo. Andiamo a sommare tutte le nefandezze che abbiamo subito Perdere così non è giusto. Ma perdere in questo modo non so dove finisce la buona fede e lasciatemelo dire ed inizia qualche altra parola che mi vergogno a dire Stasera Avellino calcistica ha subito una delle più grandi angherie. lo mi vergognerei, senza ombra di dubbio. Abbiamo subito un'angheria. . . Non è possibile non avere visto una serie di episodi. È da film horror ... Quello che ho visto stasera è scempio del calcio, non è calcio perché non è un episodio, allora su un episodio puoi sbagliare, ma tre in maniera consecutiva consentitemi mi restano grandi dubbi". La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.650,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 69/TFN del 6.12.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5338/266 pf19-20 GP/GT/ag del 30.10.19 a carico della sig.ra E.A. e della società ASD US Savoia 1908 - Reg. Prot. 90/TFN-SD)
Massima: Per la mancanza del requisito della “pubblicità”, prosciolto il presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, al Coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ed al Segretario del medesimo Dipartimento, inviato in data 03/10/2019 agli indirizzi “pec” della Lega Nazionale Dilettanti (lnd@pec.it) e del Dipartimento Interregionale della medesima Lega (interregionale@pec.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dei sigg.ri …, rispettivamente arbitro ed assistenti arbitrali, della gara Cittanovese – Savoia disputatasi in data 29/09/2019 e valevole per il campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti; nel citato messaggio, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “A puro titolo esemplificativo, rappresentiamo come l’apice degli errori a danno del Savoia si sia raggiunto domenica 29 Settembre quando, in occasione dell’ultima trasferta di Cittanova, l’intera terna arbitrale (…..) ha platealmente indirizzato la gara in favore dei padroni di casa o di terze parti: una rete ingiustamente annullata, due calci di rigore non concessi, un’espulsione per fallo da ultimo uomo non comminata alla formazione locale, un calciatore costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco avendo rimediato una lussazione al gomito con conseguenti 3 settimane di stop oltre alla necessaria riabilitazione (nella circostanza, addirittura, la punizione è stata assegnata all’undici giallorosso), due cervellotiche quanto inesistenti espulsioni che hanno costretto il Savoia a chiudere la gara in nove uomini e a fare “la conta” dei calciatori disponibili nelle prossime partite. Questo il triste resoconto dell’inguardabile teatrino inscenato dalla terna arbitrale: un indecoroso spettacolo offerto da tre personaggi incapaci di fare il proprio dovere, o forse – absit iniuria verbis – lo scientifico perseguimento di un ben preciso disegno eterodiretto. La nostra società con innumerevoli sforzi ha allestito un organico di prim’ordine che può senza dubbio alcuno essere protagonista in questo Campionato: non chiediamo alcun favoritismo, non abbiamo né la volontà né tantomeno la necessità di elemosinare aiuti da chicchessia per essere messi a tacere: vogliamo solamente essere messi fattivamente in condizione di poterci giocare CON CHIUNQUE E AD ARMI PARI un Campionato che – anche nelle partite delle altre consorelle – sembra avere un finale già scritto”….I messaggi di posta elettronica …. sebbene inopportuni dal punto di vista contenutistico, per i toni e le espressioni utilizzati contrastanti con quei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare ciascun rapporto riferibile all’attività sportiva, pur tuttavia per le modalità di trasmissione difettano del requisito oggettivo richiesto dalla disposizione di cui all’art. 23 CGS. In tal senso, la norma de quo, per la punibilità della condotta richiede che “i giudizi o rilievi lesivi della reputazione” siano espressi “pubblicamente”, mentre nel caso in esame l’utilizzo di posta elettronica certificata nominativamente indirizzata ai destinatari, la scelta di accludere la comunicazione in documento allegato non di immediata apertura, escludono si possano considerare le comunicazioni in oggetto come pubblicamente rese. Sebbene, infatti, si tratti di account di posta elettronica certificata istituzionali, in astratto accessibili a diversi addetti agli uffici federali, pur tuttavia, in presenza di una intestazione nominativa della missiva si deve ritenere che tali soggetti non siano autorizzati a scaricare il documento allegato ma debbano limitarsi a girarlo al destinatario, restando in ogni caso soggetti all’obbligo di riservatezza connesso all’espletamento dell’ufficio. Tali elementi inducono a ritenere che i giudizi ed i rilievi espressi dalla sig.ra A. ed oggetto di deferimento abbiano conservato un carattere oggettivamente privato, con il conseguente venir meno dell'elemento oggettivo della pubblicità delle dichiarazioni richiesto dall'articolo 23 CGS per il configurarsi della fattispecie.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0026/CFA del 4 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare del 25 Ottobre 2019 - Com. Uff. n. 34/TFN-SD 2019/2020 del 25.10.2019
Impugnazione Istanza: (ASD CITTA’ DI FALCONARA/SIG. B.M./PROCURA FEDEARLE) nn. 53-54/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Confermata la responsabilità della società del legale rapp.te per la la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis per aver pubblicato sul proprio profilo FACEBOOK una frase denigratoria e lesiva dell’onorabilità del Presidente della Divisione Calcio a 5, Dott. …. del seguente tenore: “il Presidente Andrea Montemurro, prima di mandarmi due volte a fare in culo per difendere la sua amata e finta visibilità, in un colloquio si era espresso in termini non proprio lusinghieri sull’operato del segretario generale e del giudice sportivo” ma ridotte le sanzioni…Si tratta di espressioni, che ponendo nello stesso contesto l’attribuzione di termini chiaramente offensivi e apprezzamenti sul modo di agire volti a sottolineare l’asserita fatua visibilità del dr. … Presidente della Divisione calcio a 5 femminile, sono idonee a ledere l’onorabilità del menzionato Dirigente sportivo. Per quanto potesse essere animato dall’esigenza che le istituzioni calcistiche trattassero l’esposto presentato che riguardava vicende sportive qui non rilevanti, il sig. …, per il suo ruolo di Presidente e legale rappresentante della Società sportiva, avrebbe dovuto tenere - così come richiesto dall’ordinamento sportivo – un comportamento improntato a lealtà e correttezza tanto più necessarie per chi svolge funzioni direttive. Avrebbe dovuto, cioè, utilizzare espressioni più consone al proprio ruolo ed al ruolo svolto dal suo interlocutore giacché quelle impiegate sicuramente vanno aldilà del legittimo esercizio del diritto di critica.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 032/CFA del 25 Novembre 2019 riferimento al COM. UFF. N. 109/CFA del 30.05.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 16.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ USD GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. V.F. ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9364/766 PF 18-19 GP/GT/AG DELL’1.3.2019
Massima: Confermate le sanzioni inflitte dal TFN per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società US Alessandria Calcio 1912 e dei collaboratori della Procura federale designati per il controllo della gara Lucchese – Alessandria disputata in data 27 Gennaio 2019, valevole per il campionato di Lega Pro, girone A, giungendo anche a giustificare il comportamento e la condotta tenuti nella circostanza dal sig. …., allenatore tesserato per la società AS Lucchese Libertas, squalificato dal Giudice Sportivo per aver colpito un tesserato della società US Alessandria Calcio 1912 Srl con “una violenta testata al volto facendolo cadere a terra”; nel citato “post”, in particolare, venivano utilizzate le seguenti, testuali espressioni: “Nel nostro mondo pieno di ipocriti, falsi moralisti, nani e ballerine, dopo essere stato deriso, offeso, schernito, ha reagito da Uomo e, come sempre, ne pagherà le conseguenze. Ci siete mai stati a giocare ad Alessandria? Ci siete mai stati in quel salotto tutto chiacchiere e distintivi che trasuda spese folli di denari venuti da chissà dove? Vi hanno mai spaccato il naso ad un giocatore dopo venti secondi senza che nessuno vedesse nulla? Li avete mai visti due esponenti della Procura federale venirti dietro come segugi per appuntare come sceriffi implacabili la rottura di una porta che non venderebbero nemmeno all'Ikea? Ci siete mai entrati nella sala stampa dello stadio di Alessandria con 5 giornalisti (sic!!) che ti prendono per il culo prima che tu ti metta a sedere? Io sì. Ero insieme a lui. E ne sono orgoglioso. Leggete il comunicato stampa dell'Alessandria di oggi. Cinquanta righe di niente, di luoghi comuni e di accuse ad un Uomo Vero. E a una persona perbene. Perché lo sei. Garantisco io. Ti rialzerai ancora più forte di prima, ne sono certo. Onore a te, …”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 53/TFN del 20.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4660/1467 pf18-19 GP/MS/blp del 16.10.19 a carico del sig. C.M. - Reg. Prot. 75/TFN-SD).
Massima: Giorni 15 di inibizione al Consigliere della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente CGS), per avere lo stesso, in data 31.5.2019, promosso un sondaggio attraverso il proprio profilo del social “Instagram”, pubblicizzando lo stesso anche attraverso il proprio profilo del social “Facebook”, nel quale appare sullo sfondo il logo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, senza alcuna autorizzazione all’utilizzo di tale immagine, così generando negli utenti la plausibile riferibilità delle domande poste alla componente istituzionale e non alla propria iniziativa personale; tutto ciò, peraltro, nonostante la propria posizione di componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, suscettibile di avvalorare la riferibilità delle domande poste alla stessa componente e non alla sua privata iniziativa….Ciò che rileva in questa sede è unicamente la valutazione circa la legittimità, ai fini delle iniziative sopra indicate e nel contesto fattuale della vicenda in esame, dell’utilizzo del logo della Divisione Calcio a 5. Ritiene il Tribunale che detta legittimità sia da escludere nel caso di specie e ciò non già, come rilevato nel deferimento (peraltro in termini meramente ipotetici), per la possibilità che l’utente di Instagram o Facebook potesse equivocare l’iniziativa e ritenere riferibili i quesiti alla Divisione, quanto piuttosto e unicamente per l’incontestata assenza di autorizzazione all’utilizzo da parte del titolare del relativo diritto. La pubblicizzazione di una iniziativa personale con il logo ufficiale dell’ente di appartenenza, senza essere a ciò autorizzato, costituisce una condotta disciplinarmente rilevante, in particolare sotto il profilo della violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1bis, CGS vigente all’epoca dei fatti, e come tale sanzionabile. Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto delle risultanze complessive e dell’assenza, nell’iniziativa in questione, di espressioni esorbitanti dal legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: DECISIONE N. 40 - TFN del 31.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3874/3 pf19-20 GP/GT/ag del 30.09.19 a carico del sig. M.C..
Massima: Prosciolto il Consigliere dell'Organo Direttivo della Divisione Calcio a 5, dalla contestata violazione per dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore sino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso: a.- a mezzo di un “post” pubblicato in data 02/06/2019 sul proprio profilo personale del social network “Facebook”, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento all’operato del Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’intera citata Divisione Calcio a 5, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato post, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “'Aldilà di quanto scrive Futsalmarche, quando ascolto il Presidente M.confondere le Spese di Locazione con le Spese dei Servizi LND vado completamente in "agitazione"; Evidenzio che quei bilanci non sono stati approvati all'unanimità. Sul 2016/2017 “le risultanze delle indagini alla Procura federale” sono state “archiviazione” Anzi quando sono stato interrogato dal Sostituto Procuratore Federale, il Sostituto mi ha espresso situazioni diverse quantomeno sul bilancio 2016/2017. C’è giustamente chi prende i premi per quanto svolto, ma altrettanto giustamente c’è chi prende 30 all’esame di Economia Aziendale quando il Professore è A.i. Cancellare Crediti verso la controllata è stato un errore prima politico più che tecnico. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. (Concetti riportati da me alla Procura). I bilanci della Divisione sono preoccupanti (superiamo le contrapposizioni) e andiamo verso le soluzioni, con trasparenza e senza spendere inutilmente risorse. Ad esempio coinvolgere tutti avrebbe senz’altro quantomeno risparmiato le spese per organizzare due assemblee quando una sarebbe bastata. I complimenti di C.(Presidente dell’Assemblea e Vice Presidente della LND, N.d.R.) al Presidente M. erano sinceri ma nel linguaggio della LND, … significa anche … se i conti non sono regolari la situazione diviene rischiosa. Ad ognuno il suo”; b.- divulgato in data 02/06/2019 sul proprio profilo personale del social network “Facebook”, un “post” pubblicato in pari data dalla testata giornalistica web “Futsalemarche.it”, così facendone sostanzialmente proprio il contenuto; nel citato post, in particolare, con riferimento all’operato della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “La divisione calcio a cinque è riuscita ad evitare il commissariamento, riuscendo finalmente a validare al secondo tentativo utile l’assemblea ordinaria biennale, come previsto dal proprio statuto. Già perché nell’istituto lucernario mondo nell’informazione sportiva a basso rimbalzo nessuno aveva osato dire che la precedente, quella del 18 aprile, era stata dichiarata nulla per mancanza del quorum necessario ·per la validazione della stessa, fatto mai accaduto (!) nella storia della lega nazionale dilettanti. Invece ieri erano ufficialmente presenti 72 società (il numero di 131 deriva dalla sommatoria delle 59 deleghe) poco più del 33% delle società totali, un numero decisamente basso, considerando anche la furbesca coincidenza con le premiazioni e la valanga di telefonate fatte ai club per presenziare. Un dato salutato invece con toni trionfalistici, a testimoniare il totale scollamento dalla realtà su cui navigano gli attuali detentori del potere federale futsalico. Ma non è solo questo … andare ad organizzare una riunione di società' di calcio a 5 dentro i saloni del CONI è stato uno schiaffo morale a questo sport. Proprio quel CONI che aveva deciso di non mandare alle Youth Olympic Games 2019 il futsal, preferendo spedire a Buenos Aires la pallamano su spiaggia. E vanificando i sogni e le speranze di una generazione ... schiaffo acuito dall'aver organizzato questa riunione proprio il giorno di gara 2 delle finali scudetto. Come se fosse una partita come un’altra. E non la fiesta maxima di un popolo…ma la gente del futsal, quella vera, non dimenticherà. E qualcuno prima o poi-dovrà raccontare tutta la verità ... #futsalfreedom”; c.- a mezzo di un “post” pubblicato in data 04/06/2019 sul proprio profilo personale del social network “Facebook”, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento all’operato del Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’intera citata Divisione Calcio a 5, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzava l’hashtag “chinondenunciaecomplice”… Tale tipo di dichiarazioni sono pacificamente considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva vigente ratione temporis, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo utilizzato e della modalità di comunicazione (pubblicazione su social network e su siti web). Il Collegio ritiene, tuttavia, che le menzionate dichiarazioni, oggetto del presente procedimento disciplinare, non travalichino i limiti di un legittimo esercizio del diritto di critica e della libertà di espressione, essendo le stesse inidonee a ledere la reputazione del Presidente della Divisione Calcio a 5. Non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse generale per la divisione in seno alla quale il Dott. C. riveste il ruolo di Consigliere. Trattasi chiaramente di una lettura unilaterale dei fatti che si risolve in una antitesi polemica ma, nondimeno, connotata da continenza espressiva sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione e sotto il profilo sostanziale non eccedente i limiti di quanto plausibilmente necessario per l’interesse generale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 34/TFN del 25.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3574/1298 pf18-19 GP/AA/mg del 24.9.2019, a carico del Sig. B.M. e della società Città di Falconara - Reg. Prot. 58/TFN-SD).
Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook una frase denigratoria e lesiva dell’onorabilità nei confronti del Presidente della Divisione Calcio a 5, Dott. … del seguente tenore: “il Presidente A. M., prima di mandarmi due volte a fare in culo per difendere la sua amata e finta visibilità, in un colloquio si era espresso in termini non proprio lusinghieri sull’operato del segretario generale e del giudice sportivo”. Ammenda di € 400,00 alla società…Il Collegio considera siffatte dichiarazioni pubbliche ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (vigente ratione temporis), stante la loro oggettiva attitudine ad essere portate a conoscenza di una pluralità di persone, di ogni età, in ragione del mezzo e delle modalità di comunicazione utilizzate (pubblicazione su social network e su siti web). Il Collegio ritiene, altresì, che le menzionate dichiarazioni travalichino i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e di libertà di espressione poiché, secondo il comune sentire, il loro contenuto, ancorché non eccessivamente grave, ha l’attitudine a ledere la reputazione del presidente della divisione calcio a 5. Tanto si evince, a prescinder d’altro, dall’epiteto ricolto al presidente laddove il deferito fa riferimento a comportamenti dallo stesso tenuti “per difendere la sua amata e finta visibilità”. Una volontà denigratoria sufficiente di per sé a inverare i presupposti della fattispecie illecita.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M.(all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI - (nota n. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell’8.6.2018).
Massima: Con il patteggiamento ex art. 23 CGS la calciatrice è sanzionata con mesi 2 di squalifica per la violazione degli artt. 1 bis, comma 5, e 5 comma 1 del CGS, per avere ella, a mezzo di un “post” pubblicato sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società SSD Roma Calcio Femminile Srl e dei suoi tesserati, nonché adombrato sospetti in merito alla regolarità della gara disputata in data 13 maggio 2018 tra la SSD Roma Calcio Femminile Srl e la ASD Roma XIV Decimoquarto, valevole per l’ultima giornata del Campionato Nazionale Femminile di Serie B, e per aver altresì ipotizzato l’alterazione del risultato della gara stessa al fine di favorire la società ASD Roma XIV Decimoquarto in danno della società ASD Calcio Femminile Chieti. Nel citato “post”, in particolare, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Una cosa è certa, nessun risultato si vende, nessuna partita si regala, ma voi invece l’avete fatto perché vi brucia e non vi passerà mai e poi mai dalla testa il 22 maggio 2016. Vendute!!! Io quando ho vinto il campionato, l’ho vinto da imbattuta, con una squadra imbattuta. Voi siete stati bravi a vendervi. Vedremo cosa succederà, ma l’Abruzzo non vi ha portato bene. Vi consiglio di andarvi a mangiare due arrosticini invece di presentarvi lì a non fare punti”. Alla società l’ammenda di € 600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M.P. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - (nota n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag del 12.3.2019).
Massima: L’amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società viene prosciolto dalla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista resa in data 17/02/2019, riportata in pari data sui siti web “www….s.it“ e “…..it”, a seguito della sconfitta per 20 a 0 subita dalla società Pro Piacenza nella gara disputata contro la società Cuneo in data 17.2.2019 e valevole per il campionato di Lega Pro - girone A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata…L’avvenuta smentita, per quanto sospetta perché richiesta alle ore 21:09 del 22.2.2019 (doc. 2 memoria 6.2.2019), quando già era stata comunicata alle ore 15:08 dello stesso giorno la conclusione delle indagini, non consente comunque di ascrivere all’incolpato le espressioni attribuitegli, avendo espressamente dichiarato e pubblicato sul sito in oggetto, il suo responsabile, ….., che “le dichiarazioni in oggetto sono state diffuse da fonti locali non identificate e sono state erroneamente attribuite al sig. …., che non ha mai rilasciato detta intervista alla nostra testata”. Pur non potendosi escludere con sufficiente certezza che il …reso in altre sedi le espressioni ascrittegli, circostanza comunque estranea al presente procedimento, avente ad oggetto la presunta intervista rilasciata ai siti sopra specificati, la natura assorbente del rilievo che precede rende superflua la verifica della portata lesiva del contenuto dell’intervista asseritamente ascritta all’incolpato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.B.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 11744/1080 pf18-19 GP/GT/AG del 18.4.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per aver violato gli artt. 1bis comma 1 e 5 comma 1 CGS - FIGC a motivo di una nota di detta Società pubblicata il 21 Marzo 2019 sul sito web “https://......jimdo”, che, fatto riferimento alla gara Città di Montesilvano - Ternana Calcio a 5 Femminile del 21.03.2019, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria, era stata del seguente letterale tenore: “la Ternana Calcio Femminile esprime il proprio sgomento e la propria indignazione per l’arbitraggio del duo …. e per come hanno vergognosamente influenzato la partita con decisioni fuori dal normale. In modo fermo ci aspettiamo che le due direttrici di gara vengano sospese immediatamente e si faccia chiarezza per il rispetto e per la serenità del nostro sport al femminile”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00…In questo preciso contesto non è in dubbio che il contenuto di ciò che è stato pubblicato sul sito “…” sia di per sé riconducibile alla Società deferita e che costituisca pubblica espressione di giudizi e rilievi lesivi delle reputazione di persone (nella specie i due arbitri della gara) e della stessa Divisione Calcio a 5 (meggasi tra l’altro la foto del presidente della Divisione Calcio a 5, pubblicata su detto sito, con alle spalle l’immagine dei due arbitri). Il contenuto di che trattasi ha certamente avuto una rilevante audience, come può dedursi dalla affermazione della stessa Società, che non ha avuto difficoltà ad ammettere di essere seguita da una vasto numero di tifosi e di giornalisti. E poiché gli odierni deferiti non si sono dissociati dal contenuto della pubblicazione, né lo hanno in qualche modo smentito, la violazione che è stata contestata al Bevilacqua ed alla Società si inquadra perfettamente nell’art. 5 comma 1 CGS - FIGC (“dichiarazioni lesive”) e va sanzionata come da richiesta della Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 11027/467 pf18-19 GC/GP/ma del 3.4.2019).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per aver effettuato, a mezzo stampa, dichiarazioni, poi confermate in sede di audizione, insinuanti presunte responsabilità disciplinari di altri tesserati, legate alla circostanza che il nominativo dell’arbitro designato per la direzione della gara Lecco. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 660,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.F.(all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl - (nota n. 9364/766 pf18-19 GP/GT/ag dell’1.3.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società US Alessandria Calcio 1912 e dei collaboratori della Procura federale designati per il controllo della gara Lucchese – Alessandria disputata in data 27 Gennaio 2019, valevole per il campionato di Lega Pro, girone A, giungendo anche a giustificare il comportamento e la condotta tenuti nella circostanza dal sig. …., allenatore tesserato per la società AS Lucchese Libertas, squalificato dal Giudice Sportivo per aver colpito un tesserato della società US Alessandria Calcio 1912 Srl con “una violenta testata al volto facendolo cadere a terra”; nel citato “post”, in particolare, venivano utilizzate le seguenti, testuali espressioni: “Nel nostro mondo pieno di ipocriti, falsi moralisti, nani e ballerine, dopo essere stato deriso, offeso, schernito, ha reagito da Uomo e, come sempre, ne pagherà le conseguenze. Ci siete mai stati a giocare ad Alessandria? Ci siete mai stati in quel salotto tutto chiacchiere e distintivi che trasuda spese folli di denari venuti da chissà dove? Vi hanno mai spaccato il naso ad un giocatore dopo venti secondi senza che nessuno vedesse nulla? Li avete mai visti due esponenti della Procura federale venirti dietro come segugi per appuntare come sceriffi implacabili la rottura di una porta che non venderebbero nemmeno all'Ikea? Ci siete mai entrati nella sala stampa dello stadio di Alessandria con 5 giornalisti (sic!!) che ti prendono per il culo prima che tu ti metta a sedere? Io sì. Ero insieme a lui. E ne sono orgoglioso. Leggete il comunicato stampa dell'Alessandria di oggi. Cinquanta righe di niente, di luoghi comuni e di accuse ad un Uomo Vero. E a una persona perbene. Perché lo sei. Garantisco io. Ti rialzerai ancora più forte di prima, ne sono certo. Onore a te, …”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00…Le dichiarazioni rese da Vetrini per giustificare il comportamento tenuto dal sig. …. (allenatore della Lucchese) vanno, infatti, contestualizzate e di esse occorre darne una interpretazione in chiave necessariamente sistematica. Il testo delle dichiarazioni è stato sopra riportato. Va annotato che il sig. …, nel corso della gara Lucchese – Alessandria del 27 Gennaio 2019, aveva colpito al volto con “una violenta testata” un tesserato della Alessandria. Si è trattato di una condotta in alcun modo giustificabile, soprattutto nell’ambito sportivo. E pur tuttavia, nonostante la sua evidente e obiettiva gravità, essa è stata giudicata positivamente dal deferito che, con le espressioni pubblicate, l’ha giustificata e apprezzata (il … “ha reagito da uomo”), in tal modo aderendo e valorizzando siffatto comportamento fino a farne una apologia e comunque favorendo forme di istigazione alla violenza e di reazioni a catena da parte dei lettori. Un comportamento, questo, irresponsabile, che non si addice a un tesserato della federazione sportiva; senz’altro diseducativo soprattutto verso i più giovani lettori, maggiormente sensibili a forme di provocazione. Va soggiunto, che il deferito, nel rendere le su esposte dichiarazioni, ha anche gettato ombre e sospetti gravi e ingiustificati sulla società Alessandria e il contesto in cui essa opera laddove a scritto della provenienza dei denari con cui la società sostiene il sodalizio sportivo, inducendo al sospetto della illiceità (“spese folli di denari venuti da chissà dove?)”. Del pari inaccettabili e disciplinarmente rilevanti, anche in considerazione del loro disvalore generale, sono i giudizi spesi nei confronti dei rappresentanti della Procura federale e dello stesso organo di giustizia sportiva. Parole espresse in termini irridenti, rese in un contesto in cui acquisiscono una maggiore enfasi e risonanza che va al di là del loro significato intrinseco.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SS TERAMO CALCIO SRL - (nota n. 6645/574 pf18-19 GP/GT/ag del 7.1.2019).
Massima: Non sussiste la violazione dell’art. 5 comma 1 CGS - FIGC per non avere il presidente espresso pubblicamente nella sala stampa post partita dichiarazioni lesive della reputazione e della capacità professionale di calciatori, allenatore e direttore sportivo della società da lui stesso presieduta, dichiarazioni che egli non aveva smentito, con atto datato 07.01.2019 come denunciato dall’ADISE…È stato osservato che concretizza lesione “dell’onore o della reputazione della persona nell’ambito sportivo non soltanto l’attribuzione di fatti non veritieri o la specifica denigrazione del soggetto ma anche l’esercizio della critica che sia in grado di compromettere l’autorità o il prestigio del soggetto nei cui confronti essa viene rivolta o si manifesti in modi e forme tali da screditare la persona o l’associazione in ambienti ad essa estranei” (cfr. Codice di Giustizia Sportiva FIGC, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pagg. 97 e ss. con riferimento a R. Caprioli, L’autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali, pag. 54). Siffatti principi non appaiono applicabili al caso in esame. Le espressioni del … non hanno nominativamente indicato le persone a cui esse apparivano riferirsi e le stesse persone, comunque identificabili attraverso le rispettive mansioni svolte all’interno della società, menzionate in forma generica dal Campitelli (il direttore sportivo, l’allenatore, i calciatori), hanno dichiarato per iscritto di non ritenersi lese nella loro reputazione, così contribuendo a scagionare il deferito dalla responsabilità che gli è stata ascritta. Le stesse parole pronunciate dal deferito (“schifo di questo livello”, “bestie”) risultano ridimensionate dall’inciso “scusatemi l’espressione” usato dallo stesso nel contesto delle dichiarazioni, inciso perfettamente udibile nella riproduzione sonora delle dichiarazioni acquisita agli atti del procedimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/FTN del 25 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.E. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società Genoa C. and FC Spa), SOCIETÀ GENOA C. AND FC SPA - (nota n. 7061/603 pf18-19 GP/GT/ag del 16.1.2019).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di € 10.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento nel corso del programma radiofonico “..” in onda sulle frequenze di “…” in data 17/12/2018, riportato in pari data sul sito web “www…..it”, nonché in data 18/12/2018 sul quotidiano “…” e sul sito web “www…..it”, con riferimento alla direzione arbitrale della gara Roma - Genoa disputata in data 16/12/2018 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. … arbitro del citato incontro; nell’intervento sopra indicato, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Ci sono voluti 4 minuti per vedere un centimetro in più di un nostro giocatore per annullarlo. Poi su un rigore clamoroso l'arbitro si è tirato indietro e non è andato a vedere niente. Mi vengono cattivi pensieri e basta. Non mi parlate di percentuali: a me interessa che una partita che potevamo vincere, l'abbiamo persa. Noi non possiamo perdere punti perché un arbitro si rifiuta di usare il Var. Mi deve spiegare il perché ha preso questa decisione. …….. Perché hanno speso 4 minuti per un centimetro di fuorigioco e non 30 secondi per un rigore? Non mi pare che sia un errore fatto a caso. C'era un clima di contestazione e in questo modo hanno mandato tutti a casa felici e contenti a danno del Genoa. Noi abbiamo lasciato almeno un punto sul campo. L'arbitro ha il dovere di consultarsi con il Var, perché in quel caso avrebbe fischiato sicuramente il calcio di rigore. L'uomo in quanto uomo è soggetto a sbagliare, ma davanti all'utilizzo differente del Var nella stessa partita, io non posso altro che sospettare che la scelta venga fatta ad hoc. Si è rifiutato di consultare il video con il Var che non è intervenuto. Sono in malafede. Io a 70 anni voglio sentirmi libero di dire ciò che penso e in quell'episodio c'è stata solo una grandissima malafede con un arbitro che si è rifiutato di guardare il video davanti a un errore evidente. Bisogna capire quali sono i motivi. Di Bello? Non dovrebbe più arbitrare”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 47/FTN del 22 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società FC Crotone Srl), SOCIETÀ FC CROTONE SRL - (nota n. 6361/265 pf18-19 GP/GT/ag del 21.12.2018).
Massima: In materia di termini, laddove ne prevede la perentorietà, l’art. 38, comma 6, del CGS è norma riferita alla fase dibattimentale, come già ritenuto dalla Corte Federale d’Appello con la decisione del 23.11.2016 (C.U. n.75/CFA 2016/2017). Ne consegue che il termine di sessanta giorni, quale durata massima delle indagini, ha natura meramente ordinatoria ed attiene unicamente allo svolgimento della fase “procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria”. L’unica conseguenza connessa alla sua violazione, in mancanza della proroga prevista dall’art. 32-quinquies, co. 3, CGS è esclusivamente la inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito successivamente alla sua scadenza, previsione non applicabile analogicamente, a tutto voler concedere, al materiale precedentemente acquisito e che ha determinato l’iscrizione della notizia dell’illecito del richiamato registro.
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 1 di inibizione e ammenda di € 5.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista resa all’emittente “…“ in data 3.8.2018, pubblicata sul sito web “www……” (link: https://www....), espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, riguardanti la società AC ChievoVerona Srl, e in particolare il Presidente della medesima compagine sig. …; nonché riguardanti gli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Abbiamo reso partecipe tutte le istituzioni di questa vicenda, abbiamo, tra l'altro chiesto il rinvio di una due partite del Chievo Verona anche perché sarebbe paradossale se il Verona dovesse disputare un campionato di Serie A dopo tutte quelle plusvalenze che sono uscite fuori …”, “Perché una società che per tre anni di seguito non ha le carte in regola per iscriversi al campionato e poi sì trovano dell'escamotage e si falsano i bilanci, rispetto a società piccole come la nostra che però fanno salti mortali per stare in piedi …. fare i matrimoni con i fighi nel senso anche nelle trattative con i calciatori e procuratori si cerca di risparmiare il più possibile così poi non c’è competizione se dall’altra parte poi si falsano i bilanci”, “la cosa che mi fa rabbia è che una società che a prescindere che faccia il Campionato di serie A, ha 66 milioni di plusvalenze, c’ha 24 milioni di IVA rateizzata , una società che c’ha quasi 90 milioni di euro di debiti è destinata al fallimento voglio dire e operazioni che ha fatto con una società già fallita che è il Cesena voi dovete dirmi le operazioni di plusvalenze che sono sempre legate all’IVA …. l’IVA del Cesena dove la recupera il Ceo …. è una cosa credetemi …. è una cosa vergognosa se volevano dare un taglio a queste operazioni fasulle noi siamo tra le prime otto società a tenere bilanci concettivi Io sono 25 anni che ho fatto calcio ….”, “Mi meraviglia il fatto che sono state operazioni fatte per tre anni consecutive, nessuno mai …. sopratutto gli organi di controllo non abbia verificato delle operazioni a mio avviso operazioni baciate … compro un cane a quattro e ti vendo un gatto a quattro ….”, “Perché guarda caso fanno l’anticipo il sabato 18 (agosto ndr) … forse perché … doveva incassare”, “Guardi Avvocato che le plusvalenze sono l’anticamera del fallimento di tutte le società, ok? Perché può anche salvarsi il Chievo e fare la serie A ma è l’anticamera del fallimento perché domani mattina per andare a coprire 90 milioni di euro di debiti o prende … gli esce il Messi di turno o lo vende a 100 milioni sennò domani mattina è una società che è fallita come è fallito il Cesena, come è fallita la Reggina, come è fallito il Parma e gliene posso dire tante altre”, ““Avvocato sa perché è uscito oggi fuori il problema? Perché per tre anni consecutivi le stesse società tra il 27 di Giugno ed il 30 Giugno ogni anno puntualmente facevano operazioni per 23 milioni di euro, sono 30 calciatori di cui 4/5 potevano dirsi calciatori, gli altri quattro non erano calciatori, erano ragazzini che stavano all’interno del settore giovanile e naturale che dopo tre anni nel momento in cui tu la fai il primo anno, lo fai il secondo anno, lo fai il terzo anno ….”, “Che poi tra l’altro è il cane che si morde la coda …. sono tutte operazioni che alla fine sono destinate a far fallire la società”, ”È stato fatto un gemellaggio tra due società che tra il 27 di Giugno ed il 30 Giugno ogni anno puntualmente, per andare a coprire i loro bilanci, facevano operazioni fittizie è naturale che prima poi esce fuori il problema …”, “Questo non è calcio che appartiene a noi …. se il … non ce la faceva poteva anche retrocedere un anno e faceva come ha fatto il Crotone … non mi sembra giusto nel rispetto alla gente che va allo stadio, a voi che vi occupate di calcio … questo non è calcio questo è un calcio falso”, “In una vicenda così importante no? In un procedimento così importante come si fa a sbagliare il vizio di forma …. come si … io mi creda … non riesco a trovare una ragione …. come si riesce a sbagliare un vizio di forma e poi per uscire fuori una sentenza per vizio di forma ci si impiega otto giorni e non un giorno. Perché se c’è un vizio di forma dopo un giorno la Procura Federale, il Procuratore è stato sbagliato ok, dice rifacciamolo ma dopo un giorno no dopo otto giorni”, “È una vergogna”, “Io domani sono abilitato a poter fare plusvalenze fittizie per aggiustare il bilancio, fare pagamenti in nero …. posso fare quello che voglio anche perché sarò impunito”, “Fosse successo al Crotone ci sarebbe stata la radiazione e le manette”, “Se esiste una vera giustizia … ma ci credo poco …”, “In ogni caso la cosa che vi posso garantire che io come Presidente del Cotone Calcio non mi fermerò in questa vicenda andrò avanti fino alla fine anche se diversa dalla Procura Federale … finiti tutti e tre i gradi di giudizio se dovessimo soccombere non mi fermerò ed andrò avanti lo stesso”, “Il calcio a mio avviso ha delle regole che pochi rispettano ….. regole che purtroppo non tutti rispettano e poi si davanti ad una giustizia sportiva e si passa liscia”, Domanda dell’intervistatore: “Secondo Lei questa storia delle plusvalenze è molto diffusa nel calcio italiano?” Risposta “Può anche darsi ma con calciatori veri non con ragazzini o chi vende lafrutta … queste sono state delle operazioni così spregiudicate che secondo me anche un cieco le avrebbe viste…66 milioni di euro di plusvalenze sono cose fuori dal mondo” .La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00…E non v’è dubbio, peraltro, che prevedere l’inevitabile fallimento della società per effetto di tali condotte, del resto già sanzionate, nonché quale conseguenza dell’esistenza di esposizioni debitorie comunque dilazionate, costituisca un sicuro vulnus della reputazione della stessa e del suo esponente apicale, esplicitamente ritenuti incapaci di fare fronte agli obblighi assunti nei confronti di terzi. Allo stesso modo, travalica il diritto di pensiero e di critica insinuare da parte degli Organi di giustizia sportiva trattamenti differenti a proprio carico (“radiazione”) in presenza di situazioni analoghe, nonché l’esistenza di una giustizia sportiva a due binari che lascia impuniti taluni soggetti e si accanisce contro altri, tale inequivocabilmente essendo il senso da attribuire alle espressioni “fosse successo al Crotone ci sarebbe stata la radiazione”, nonché “e poi si va davanti ad una giustizia sportiva e si passa liscia”, in tal guisa insinuandone l’incapacità di osservare e applicare quelle stesse regole che secondo l’incolpato, “pochi rispettano”, sì da ritenersi legittimato “a fare quello che voglio anche perché sarò impunito”…Sanzioni congrue, diversamente da quanto richiesto dalla procura federale, sono quelle di cui al dispositivo, tenuto comunque conto che le dichiarazioni di che trattasi provengono dal presidente del FC Crotone Srl, squadra professionistica che milita nel campionato nazionale di Serie A, e che, a mente dell’art. 5, co. 5, CGS “qualora le dichiarazioni siano idonee e a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 47/FTN del 22 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.U. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società Torino FC Spa), SOCIETÀ TORINO FC SPA - (nota n. 7006/604 pf18-19 GP/GT/ag del 15.1.2019).
Massima: Non sussiste, in capo al presidente della società la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento nel corso del programma radiofonico “Radio …” in onda sulle frequenze di “…” in data 17/12/2018, riportato in data 18/12/2018 sul quotidiano “…”, nonché in data 19/12/2018 sui quotidiani “….” e “…”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale; nell’intervento sopra indicato, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “quando affrontiamo la Juve abbiamo una tradizione molto sfortunata, e gli ultimi episodi dimostrano che la sudditanza arbitrale nei confronti delle grandi del campionato c’è ancora”…Sebbene la Procura non abbia prodotto un file audio della trasmissione radiofonica di che trattasi, lo stesso è stato prodotto dalla difesa dei deferiti unitamente alla sua trascrizione. Di tale produzione non è stata contestata la veridicità, di talché nulla osta al suo utilizzo ai fini della decisione. Ebbene, dall’ascolto del file audio emerge come la frase riportata dai giornali e posta a base del deferimento non sia, in realtà, che la ritenuta sintesi del pensiero del dichiarante, ma mai pronunciata nei termini riportati. Ed invero, alla domanda su cosa fosse successo nella gara Torino – Juventus, il Sig. .. ha risposto: “Devo dire che con la Juventus siamo molto sfortunati perché io ho un elenco, mi hanno fatto un elenco, di situazioni successe con la Juve che sono veramente incredibili”. E, all’ulteriore domanda del giornalista .. così formulata “Io chiedo al Presidente Cairo. Siccome dietro al VAR ci sono gli uomini e tante volte quest'anno sono state penalizzate le squadre meno forti, non c'è il rischio che ci sia ancora la sudditanza psicologica nei confronti delle grandi?” la risposta è stata: “Mah, penso di sì.” A ben vedere, nessuna delle due risposte contiene un’affermazione volutamente lesiva dell’altrui reputazione. Nella prima si parla di sfortuna collegata a situazioni incredibili, ma non imputate ad alcun soggetto. Nella seconda, poi, non si afferma tout court l’esistenza di “sudditanza arbitrale” nei confronti delle grandi del campionato ma, alla domanda sul rischio della persistenza di un ipotetica “sudditanza psicologica” nei confronti delle grandi, si risponde con un laconico “Mah, penso di si” senza ulteriori commenti. L’espressione, evidentemente dubitativa, più che la manifestazione di una certezza, manifesta, al più, un probabile dubbio sul rischio di una tale evenienza, peraltro accompagnata, in disparte i presunti torti e/o errori che dir si voglia subiti, dalla riconosciuta manifesta superiorità della Juventus. Dall’esame complessivo delle dichiarazioni rese, in definitiva, non emerge alcuna volontà lesiva della reputazione o credibilità della classe arbitrale, né dell’istituzione federale nel suo complesso, quanto, piuttosto, il rammarico per la ritenuta non raggiunta uniformità nell’uso dello strumento tecnologico recentemente introdotto (i.e.: VAR), di talché le stesse, tenuto conto della correttezza formale del linguaggio e dell’assenza di espressioni aggressive e/o ingiuriose, non esulano da un corretto esercizio del diritto di critica.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 20/TFT 05 del 31.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. S.D. E DELLA SOCIETÀ ASD LICATA CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11748/1190 PFI 17-18 CS/PS DEL 15.5.2018
Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto il presidente e la società dalla violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 5, commi 1, 4 e 5, lettera c), C.G.S. per avere nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Licata Calcio sottoscritto e inviato ad alcune istituzioni calcistiche una lettera-esposto contenente espressioni che violavano norme federali “in quanto lesive dell’onore, del decoro e del prestigio dell’istituzione calcistica nel suo complesso, nonché dell’arbitro e dell’intera istituzione arbitrale, mettendone in dubbio l’effettiva capacità di assolvere compiutamente al suo ruolo istituzionale, affidatogli quale associato A.I.A.”…Come ha rilevato altrettanto correttamente il giudice di primo grado manca assolutamente la prova che la lettera-esposto sia stata inviata a organi di stampa ovvero sia stata inserita sui social e pertanto, essendo rimasta confinata nell’ambito degli organi ufficiali della F.I.G.C., che hanno la diretta competenza sulla Lega di appartenenza delle sue squadre, non è sostenibile, come invece ritiene la Procura Federale, che il contenuto della suddetta lettera- esposto “sia stato reso conoscibile ad un pubblico più o meno vasto”. Oltretutto, le suddette dichiarazioni sono state rese in un unico contesto trattandosi della stessa lettera contestualmente inviata a quattro organi ufficiali della Federazione. La mancanza del presupposto della conoscibilità da parte di terzi esclude la punibilità dei deferiti a prescindere dalla valutazione del contenuto delle dichiarazioni del Sig. S. In conclusione, da nessun punto di vista la decisione del Giudice di primo grado merita censure e, pertanto deve essere confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo. Trattandosi di reclamo proposto dalla Procura Federale, non vi è materia per provvedere in ordine alle spese.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL DICHIARATO DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. R.C. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 14143/1077 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 28.6.2018
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Commissione Procuratori Sportivi, a cui vengono rimessi gli atti, in merito al deferimento a carico del procuratore sportivo non residente in Italia, qualificato come persona che, all'epoca dei fatti, svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere, nel corso di un'intervista rilasciata in data 20.3.2018 all'emittente radiofonica a diffusione nazionale “…”, i cui contenuti erano stati ripresi in data 21.3.2018 da articoli pubblicati da numerosi quotidiani a tiratura nazionale, proferito espressioni denigratorie nei confronti della FIGC, del Commissario Tecnico della Nazionale e della stessa immagine del sistema calcistico italiano, utilizzando, tra le altre, le seguenti locuzioni: “Questa Federazione fa schifo”, “Questa Nazionale fa schifo”, “… è senza carattere ed in confusione totale come lo era …”, “… viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per …quindi si adottano due pesi e due misure”, “servirebbe un direttore sportivo che si occupi della nazionale che è piena di gente scarsa”….Per chiarezza metodologica, è opportuno precisare che il dato normativo di riferimento non può che essere il “Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo”, nel testo attualmente vigente, dal quale è facile evincere quanto segue. Il Regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza prestati dai procuratori sportivi in favore di società sportiva e/o di un calciatore ed ha ad oggetto, in via principale, l'attività dei soggetti residenti legalmente in Italia. Esso prevede che tali soggetti possano prestare la propria attività a condizione che essi siano iscritti nell'apposito Registro, che venga sottoscritto un formale contratto di rappresentanza e che tale contratto sia ritualmente depositato presso la FIGC. L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del procuratore di osservare le norme statutarie ed i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza professionale, nonché il suo assoggettamento ai poteri disciplinari previsti dal Regolamento. Tale obbligo ed il relativo assoggettamento costituiscono oggetto di espressa indicazione nella Dichiarazione delle Persone Fisiche che il procuratore è tenuto a presentare ai fini dell'iscrizione nel Registro. Il Procuratore, infatti, dichiara: al punto 2 di obbligarsi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla sua attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni; al punto 3 di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva. L'art. 9 del Regolamento prevede, poi, che la competenza a giudicare le violazioni del Regolamento stesso e l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA sia della Commissione Procuratori Sportivi, con un procedimento oggetto di apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dal Consiglio Federale. Questo, in breve, il quadro normativo dell'attività del Procuratore Sportivo residente in Italia ed iscritto nell'apposito Registro, dal quale è facile evincere che al di là del generico obbligo previsto dall'art. 30 dello Statuto FIGC per coloro che svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale, tra le quali essa è certamente ricompresa, tale attività è oggetto di specifica regolamentazione, con norme di condotta, in parte oggetto di normazione diretta ed immediata (Regolamento) ed in parte ricavabili de relato (norme federali, statutarie e regolamentari FIGC, FIFA e UEFA), ma con norme procedimentali, disciplinari e sanzionatorie esclusive e non mutuabili da altre fonti dell'ordinamento federale. Il Regolamento prevede, altresì, che l'attività di procuratore sportivo possa essere svolta da soggetti non residenti in Italia a condizione che gli stessi comprovino l'iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFAe che i relativi contratti di rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC. Per tali soggetti, il vincolo di giustizia nei confronti dell'ordinamento federale, pur desumibile dai principi generali, non è stato formalmente ed espressamente previsto dal “Regolamento”, non essendo essi iscritti nel Registro. Per ovviare a tale carenza ed evitare una intollerabile disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, la FIGC con i Comunicati Ufficiali nn.1 e 2/PS ha posto a carico dei procuratori iscritti presso altre Federazioni, l'obbligo di depositare presso la FIGC, oltre al contratto di rappresentanza, anche una autodichiarazione delle persone fisiche/giuridiche, di identico contenuto di quella prevista per l'iscrizione nel “Registro”. Tale dichiarazione, così come quella prevista per l'iscrizione nel Registro per i procuratori sportivi residenti in Italia, contiene: da un lato, l'obbligazione di osservare e rispettare le norme del “Regolamento” e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC; dall'altro, l'assoggettamento volontario alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA secondo le norme del “Regolamento” e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva. Cosi delineato il perimetro normativo all'interno del quale deve essere inquadrata l'attività di procuratore sportivo, sia esso residente o no in Italia, è facile desumere come non possano trovare accoglimento le suggestive argomentazioni prospettate dalle Parti, in quanto esse darebbero luogo a distonie del sistema ed a ingiustificabili disparità di trattamento. Per un verso, infatti, risulta errata la prospettazione della Procura Federale laddove pretende di applicare al … un trattamento deteriore rispetto a quello di un procuratore residente in Italia, utilizzando l'istituto del deferimento, non previsto nel “Regolamento”, invocando la competenza del Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare al posto di quella della Commissione Procuratori Sportivi ed, infine, richiedendo l'applicazione di sanzioni non previste dal “Regolamento” stesso. Per altro verso, altrettanto errate risultano le argomentazioni della difesa del R., fatte proprie dal TFN, laddove pretende di circoscrivere l'efficacia del vincolo di giustizia, al quale, in forza delle dichiarazioni rese, egli è sicuramente soggetto, assumendo che esso abbia un contenuto più limitato rispetto a quello assunto dai procuratori sportivi residenti in Italia. Per quanto detto, risultando assorbiti tutti gli altri motivi, si deve affermare, nel caso di specie, la legittimità della pretesa giurisdizionale della FIGC sulla condotta del …, come prospettata dalla Procura Federale, con competenza esclusiva della Commissione Procuratori Sportivi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl), SOCIETÀ US CATANZARO 1929 SRL - (nota n. 4622/342 pf18-19 GP/AS/ac del 13.11.2018).
Massima: Prosciolto per mancanza di prove l’allenatore dalla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata dal sito “www.tuttoc.com” (link: https://www.tuttoc.com/girone-c/catanzaro-auteri-non-ci-facciam- prendere-per-il-c-da-uno-scemetto-189486), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del sig. …, Arbitro della gara Catanzaro – Juve Stabia, disputata in data 16/10/2018 e valevole per il campionato di Lega Pro Serie C - Girone C; in particolare, nella citata intervista, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “una serie di valutazioni della terna che nel giro di 4-5 minuti ci hanno portato al doppio svantaggio con l’uomo in meno. E così diventa difficile parlare di concetti di squadra. Tutte e due le situazioni sono partite da azioni irregolari, gli episodi ci hanno castigato. Finché la gara è stata in undici contro undici l’abbiamo giocata bene, abbiamo avuto la colpa di non chiudere diverse situazioni importanti. Abbiamo avuto la colpa di avere un Arbitro che ha il cervello non adatto a fare un campionato di Lega Pro né la struttura mentale per farlo. Parlava e spiegava le cose ai giocatori della Juve Stabia, appena ho chiesto io il perché del mancato rigore non me l’ha spiegato e mi ha cacciato via. Non sono arrabbiato per quello che la squadra ha fatto. Qua non dobbiamo farci prendere per il c… da uno scemetto, uno sbarbatello che è arrivato adesso. Scrivetelo, poi vediamo se mi deferiscono”….dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti del procedimento disciplinare è emerso che a mezzo di un’intervista riportata dal sito www.tuttoc.com (link: https://www.tuttoc.com/girone-c/catanzaro-auteri-non-ci-facciam-prendere-per-il-c-da- uno-scemetto-189486), il signor ..., con riferimento al sig. …, Arbitro della gara Catanzaro – Juve Stabia, disputata in data 16/10/2018 e valevole per il campionato di Lega Pro Serie C - Girone C, utilizzava le espressioni denigratorie e offensive più sopra esposte. Tali espressioni possono definirsi pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione - pubblicazione su un sito internet - e travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione, la competenza e la capacità professionale del sig. …. Dalla memoria difensiva depositata dai deferiti, emerge però la smentita del Direttore della testata giornalistica “TuttoC.com” circa i fatti contestati all’allora allenatore del Catanzaro Calcio 2011 Srl (ora US Catanzaro 1929 Srl). Il Direttore di “TuttoC.com”, infatti, come risulta dalla dichiarazione prodotta dai legali del deferito, non solo ha dichiarato che nessuno dei giornalisti della sua testata era presente all’incontro Catanzaro – Juve Stabia del 16.10.2018 ma che le dichiarazioni riportate nell’articolo sul Catanzaro, sono frutto di una fonte locale. Il signor .., peraltro, ha negato di aver rilasciato interviste alla testata telematica e, tantomeno, di aver pronunciato parole offensive nei confronti dell’Arbitro ..Alla luce delle memorie difensive depositate dai deferiti e dalla documentazione prodotta, pertanto, non può dirsi raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 59CFA DEL 07/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 045CFA - (IV SEZ. UNITE) 14/11/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. Z.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO E “PATRON” DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018
Massima: Ridotta l’ammenda ad € 5.000,00 alla società e ridotta l’inibizione nei limiti del presofferto al presidente per la violazione degli artt. 1-bis, comma 5, 4, comma 2 e 5, comma 1, C.G.S., conseguenti alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso alcuni giorni dopo la disputa della finale di ritorno dei play off di Serie B tra l’U.S. Città di Palermo S.p.A. ed il Frosinone Calcio (“È stata un’associazione a delinquere … è stato un incontro illegale … è stato uno spettacolo indecoroso. Una gara diretta da un incapace e che oggi scopriamo essere un amico di famiglia degli Stirpe”) concretavano una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro ed erano idonee a ledere la dignità della persona e dell’istituzione dal medesimo rappresentata. Tutte queste dichiarazioni sono rese in forma assolutamente offensiva e con un linguaggio privo di quei requisiti di continenza richiesti dalla citata norma. Peraltro, con riferimento all’andamento complessivo della gara, risulta che gli stessi collaboratori della Procura federale (cfr. atti allegati alla memoria prodotta in primo grado dagli attuali ricorrenti) hanno rilevato talune irregolarità, quale, ad esempio, l’indebito ingresso in campo di palloni di riserva durante l’azione di gioco; conseguentemente, seppure limitatamente a tale profilo, una parte delle dichiarazioni rese dallo Zamparini appare sorretta dal requisito della veridicità. L’analisi di tutti i suddetti elementi appare sufficiente a ritenere concretizzata la violazione degli artt. 1-bis e 5 C.G.S., atteso che le dichiarazioni risultano non solo offensive sia nel linguaggio che nei contenuti ma altresì idonee a ledere la dignità del direttore di gara e dell’istituzione dal medesimo rappresentata. Pur tuttavia, l’effettiva sussistenza di situazioni di anomalia nello svolgimento della gara – pur non costituendo un’esimente – non può non essere valutata ai fini della graduazione della sanzione da emettere a carico dello Z. nonché – in virtù dell’art. 4 C.G.S. - della U.S. Città di Palermo S.p.A..
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. P.G. E DELLA SOCIETÀ ASD TORRE CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10365/821 PFI 17-18/MS/CS/VDB DEL 17.4.2018
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha prosciolto il Dirigente-accompagnatore dalla violazione dell’art.1 Bis, comma 1 C.G.S. per avere asseritamente leso, mediante l’utilizzo del profilo Instagram “…..”, l’onore, il prestigio e il decoro dell’arbitro sig.…..Come correttamente ritenuto dal Tribunale Federale Territoriale, infatti, “non possono ritenersi sussistenti appaganti elementi di prova della responsabilità del … circa la paternità delle frasi postate su Instagram difettando, nella fattispecie, anche elementi indiziari che possano far ritenere provata tale responsabilità. Vi è poi da aggiungere che dallo stesso contenuto della frase incriminata, almeno sotto il profilo grammaticale e delle abbreviazioni tipiche del linguaggio adolescenziale appare verosimile che siano da ricondurre al minore, cui era intestato il relativo profilo”, minore anch’egli tesserato, con tutte le necessarie conseguenti valutazioni di spettanza della Procura.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 035CFA DEL 04 OTTOBRE 2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 029/CFA DEL 13 SETTEMBRE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.M. E DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12455/1246 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 28.5.2018
Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto annullata la decisione del TFN che aveva prosciolto il presidente della società dalla violazione dell’art. 5, comma 4, del CGS, per le dichiarazioni lesive rese e riportate nel sito “www…...it” e per l’effetto inflitta allo stesso l’ ammonizione con diffida e ammenda di € 2.500,00 oltre ad € 2.500,00 di ammenda alla società….La decisione impugnata merita di essere riformata, atteso che il comma 4 dell’art. 5 CGS chiaramente stabilisce che una dichiarazione (lesiva) è considerata pubblica non solo quando è resa in pubblico, non solo quando è destinata ad essere conosciuta per i destinatari, per il mezzo o per le modalità della comunicazione, ma anche quando essa per i destinatari, per le modalità o – ed è il caso che ricorre nella fattispecie – per il mezzo della comunicazione può essere conosciuta da più persone. In altri termini, la disposizione in esame, ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 5 del CGS, ritiene necessario ma ad un tempo sufficiente ad integrare il carattere pubblico della dichiarazione lesiva, per quanto qui rileva, l’astratta idoneità del mezzo utilizzato per comunicare la dichiarazione a rendere quest’ultima conoscibile a più persone. Il fulcro della valutazione rimessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del CGS, al Giudice sportivo in ordine alla natura pubblica o privata dei “giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEGA o della FIFA” espressi da soggetti dell’ordinamento federale, dunque, sta nel verificare non già se sia stata o meno fornita in giudizio la prova dell’avvenuta diffusione delle dichiarazioni e la prova della loro conseguente conoscibilità da parte di un pubblico più o meno vasto, come ha ritenuto il TFN, prove che invero la norma non richiede di fornire, quanto piuttosto se il mezzo o le modalità della comunicazione all’esterno di dette dichiarazioni siano tali da poter attingere più persone. A ciò consegue che le dichiarazioni rese dal sig. Z. e diffuse sul sito internet “mediagol.it” devono considerarsi pubbliche, essendo oggi invero notorio che la massima conoscibilità, in termini spaziali, temporali e di potenziali destinatari, è da attribuirsi proprio alle notizie ed alle informazioni reperibili sulla rete internet, quand’anche la platea degli utenti del sito in questione possa non essere numericamente significativa (del che, peraltro, in assenza di elementi di riscontro, è legittimo dubitare). Condivisibile è inoltre l’ulteriore doglianza della Procura ricorrente relativa all’affermazione del primo Giudice secondo la quale, trattandosi di dichiarazioni rilasciate in circostanze diverse e non in un unico contesto, mancherebbe quell’unicità di espressioni, di giudizi e di contenuti richiesta invece dall’art. 5 ai fini della rilevanza disciplinare e della capacità divulgativa di ogni singola dichiarazione. Al riguardo, ribadito che la natura lesiva delle dichiarazioni in questione non è questione oggetto qui di delibazione, occorre rilevare che, effettivamente, la decisione di prime cure, osservando come, a differenza di quanto esposto nel deferimento, le dichiarazioni del sig. Z. non sarebbero state rese in un unico contesto, finisce erroneamente con l’assumere che, ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 5, occorra un elemento costitutivo, quale è quello dell’unicità di espressioni, di giudizi e di contenuti, che, al contrario, le disposizioni della norma citata non contemplano. In definitiva, il ricorso della Procura Federale va accolto, ma, avuto riguardo al fatto che le dichiarazioni oggetto del deferimento si collocano appena oltre la soglia di un’ammissibile critica, assumendo quindi un tenore blandamente lesivo, la Corte reputa congruo comminare le sanzioni dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di euro 2.500,00 nei confronti del sig. M. Z. e dell’ammenda di euro 2.500,00 nei confronti dell’US Città di Palermo s.p.a., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/FTN del 28 Settembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.M. (all’epoca dei fatti socio e “patron” della Società US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 640/1378 pf17-18 GP/GT/vdb del 16.7.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con 2 mesi di inibizione ed € 15.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 18/06/2018 sul quotidiano “…” e di un’intervista resa a … e pubblicata in data 19/06/2018 sul sito “www.ansa.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. …., arbitro della gara Frosinone - Palermo disputata in data 16/06/2018, nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società Frosinone Calcio; nelle citate interviste, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “C’è stato un atteggiamento intimidatorio e violento, hanno intimidito l’arbitro, come in occasione del rigore che aveva decretato giustamente. È stata un’associazione a delinquere. L’intimidazione dell’arbitro è sotto gli occhi di tutti …”, “si è organizzata una corrida …è stato un incontro illegale”, “È stata una partita organizzata come intimidazione” ed “E' stato uno spettacolo indecoroso. Una gara diretta da un incapace e che oggi scopriamo essere un amico di famiglia degli …” La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00…È stato evidenziato in procedimenti di natura disciplinare speculari al presente caso, che l’art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell’ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5 (comma 2). Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. La norma, che si riconduce, pur ampliandone la portata, all’art 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30.10.2012, trova riscontro nel caso in esame, ben potendo rientrare le dichiarazioni di cui si discute nell’ambito dell’art. 5 comma 1 CGS: “…È stata un’associazione a delinquere…; …è stato un incontro illegale…; … “È stato uno spettacolo indecoroso. Una gara diretta da un incapace e che oggi scopriamo essere un amico di famiglia degli ..”. Le dichiarazioni, peraltro, non sono state smentite dal diretto interessato, che neppure ne ha sminuito il contenuto e quindi essendo incontestato il fatto storico, questo Tribunale è tenuto a decidere in merito alla natura “denigratoria” o meno delle affermazioni. Ebbene, rilevato che quello che si contesta non è il diritto di dissentire dalle decisioni arbitrali, è indubitabile come, accusare il Direttore della gara nei termini sopra esposti, travalichi i limiti della libertà di critica e di opinione e ne leda, invece, la reputazione. Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni rese dal Sig. ... Le stesse infatti, consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state utilizzate, gli strumenti di diffusione e le finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore) sfociano obiettivamente - tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, quale criterio valutativo della condotta applicato secondo equità - in una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro di gara ovvero potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla dignità della persona e dell’istituzione dalla stessa rappresentata. … Il diritto (legittimo) di critica non può scadere in espressioni e commenti denigratori, il cui contenuto ecceda i confini di una leale critica, tali cioè che l’ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, ovvero il sentimento comune avverte in quel determinato momento storico come offensivi e indecorosi per l’istituzione cui sono indirizzati. Tanto più, quando queste dichiarazioni sono rilasciate da soggetti tesserati che ricoprono, altresì, ruoli istituzionali primari all’interno dell’ordinamento sportivo e che, con la propria condotta, dovrebbero anche essere veicolo di valori positivi e costruttivi, specie per i più giovani che si avvicinano al mondo dello sport. In definitiva, con riferimento ai precetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, del CGS la responsabilità dell’incolpato, in relazione all’an risulta sufficientemente provata. In ordine al quantum ragioni di equità inducono a ridurre la sanzione di circa 1/3.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/FTN del 25 Settembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M.J. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), P.T.(all’epoca dei fatti amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa), NAPOLI AIMAN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa), SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA - (nota n. 181/1361 pf17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018).
Massima: Con il patteggiamento il calciatore è sanzionato con 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali e l’ammenda di € 500,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Robur, Siena - Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Pensavo di averle viste tutte nel calcio .. pensavo non ci fosse limite al peggio. Una partita gestita in maniera indecente ed infine, al 100esimo minuto, questo rigore ha sancito la nostra uscita dai play off. Penso non esistano commenti, penso che nessuno possa trovare le parole adatte per descrivere una cosa così vergognosa. D’altra parte, come in qualsiasi ambito in Italia, tutto finirà nel dimenticatoio e nessuno prenderà dei provvedimenti, ma sono certo che in un modo o nell’altro, ci penserà il signore”;
Massima: Il deferimento nei confronti degli altri deferiti è improcedibile per l’omessa audizione espressa richiesta in sede di indagini ex art. 32 ter, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva…Quanto precede trova conforto nella giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare che nella decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 50/TFN del 22 Marzo 2018 ha affermato ‘Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d’appello Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C. U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 aprile 2017), cui accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo del deferimento. Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 Gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella prevista nell’art. 32 sexies CGS. L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto’. Secondo il TFN dunque, l’obbligo della Procura Federale non è circoscritto alla sola considerazione da attribuire alle richieste di audizione pervenute nei termini bensì si estende a tutte le istanze entrate nella propria sfera cognitiva prima dell’adozione del deferimento, tra le quali rientra, pacificamente, la facoltà difensiva ex art. 32 sexies presentata dagli odierni deferiti. Il suddetto indirizzo, è stato, altresì, confermato dal medesimo organo giudicante lo scorso 25 luglio 2018 — Comunicato Ufficiale n. 10/TFN nel quale si legge che ‘sotto il profilo processuale, è già stato affrontato da questo Tribunale Federale con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 50/TFN del 22 Marzo 2018, dalla quale non vi è motivo di discostarsi con conseguente improcedibilità del procedimento interessato. Ne consegue che il deferimento dovrà essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile e/o irricevibile”.…Ripetutamente sia questo Tribunale (CU n. 10/2018/2019; n. 60/2017/2018) che la Corte Federale di Appello (CU 012/CFA 2018/2019; n. 125/CFA 2017/2018) hanno evidenziato che, la condotta della Procura Federale comporti una violazione del diritto di difesa del deferito, soprattutto per la rilevanza che essa acquista in collegamento con l’art. 32 sexies del CGS. Una lettura costituzionalmente orientata porta a ritenere che il Procuratore Federale, non possa rifiutare arbitrariamente e senza motivazione, la richiesta avanzata dall’avvisato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.R. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 13103/1284 pf17-18 GP/GT/AG dell’11.6.2018).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina “Facebook” della Società SSD a r.l. Ternana Calcio Femminile, rilasciato pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri della gara Futsal Futbol Cagliari – Ternana Calcio Femminile, disputata in data 09/05/2018 e valevole per gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A Femminile di calcio a 5; nel citato “post” in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “scandalo a Cagliari‼ una gara pilotata dagli arbitri manda a gara tre le ferelle, il presidente Basile furioso: “mai visto una malafede così spiccata”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 800,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 12 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.M. (all’epoca dei fatti Consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante p.t. della Società US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12455/1246pf17-18GP/GT/ag del 28.05.2018).
Massima: Prosciolto perché il fatto non sussiste il presidente dalla contestata violazione degli artt. 1 bis comma 5 e 5 comma 1 CGS, per avere lo stesso, a mezzo di personali interviste riportate il 3 aprile 2018 e 13 aprile 2018 sul sito www…..it, poi pubblicate sul quotidiano ….., adombrato sospetti ed ipotizzato condizionamenti in relazione al comportamento degli arbitri in gare disputate dalla Società Parma Calcio 1913 Srl, nonchè per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della terna arbitrale della gara Parma Calcio 1913 Srl - US Città di Palermo Spa del 2 aprile 2018:“contro il Parma una partita che temevo molto per quello che è successo, la temevo molto perché sono cose che succedono sempre con il Parma e con Tedino; se andate a vedere la partita dello scorso anno per l’accesso alla serie B, tra Pordenone e Parma, è successa la stessa cosa che è accaduta nella sfida di ieri sera. Per cui, quando un arbitro fa un errore è un errore, quando ne fa uno, due, tre, tutti contro il Palermo, bisogna che qualcuno vada a vedere ed indaghi. Io sono da 35 anni nel calcio e ieri sera abbiamo subìto una porcheria … qualcuno della Procura Federale indaghi e veda ….. speriamo che ci lascino giocare al calcio e non ci condizionino come ieri sera ….. quando vedi una squadra che viene aiutata come è stato fatto con Parma ieri sera, sono molto preoccupato; questo non è più calcio, quello che è successo ieri sera turba, dopo tutto il lavoro che noi facciamo e soprattutto la lealtà che noi portiamo sul campo. Il goal dell’andata di … era irregolare, il fallo c’era. Ne ho subìto di tutti i colori nel calcio, ma non in Serie B. Contro Milan e Juventus subivamo la sudditanza, che poi si è trasformata in Calciopoli. L’anno scorso per Parma - Pordenone ho visto cose scandalose, questa settimana avrei voluto fare qualcosa per fare in modo che certe cose non accadessero e invece si sono verificate. La reazione del Parma non è normale, dovrebbero mettersi la coda tra le gambe e stare zitti. La posizione dei cronisti mi ha fatto stare male, si pensa alla posizione di ..e non al fuorigioco di Lucarelli, il rigore su .. inoltre è vergognoso. Sul primo goal del Parma il guardalinee alza la bandierina, è un errore tecnico quasi da chiedere l’annullamento della partita (e) il rigore contro il Pescara, parato da .., era fallo a nostro favore perché il giocatore è entrato a gamba tesa su …. Mi rimane sullo stomaco ma può succedere. Col Parma è diverso. Seguo il calcio da 30 anni e sono cose che non riesco a digerire, incompatibili con lo sport”….È stato evidenziato in procedimenti di natura disciplinare speculari al presente caso che l’art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell’ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonchè dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5 (comma 2); infine, che l’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato (comma 3). Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. La norma, che si riconduce, pur ampliandone la portata, all’art 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30.10.2012, trova riscontro nel caso in esame, ben potendo rientrare le dichiarazioni di cui si discute nell’ambito dell’art. 5 comma 1 CGS; esse, peraltro, non sono state smentite dal diretto interessato, che neppure ne ha sminuito il contenuto. Tuttavia, non può non rilevarsi la mancanza di prova certa sulla diffusione delle dichiarazioni e sulla loro conseguente conoscibilità da parte di un pubblico, più o meno vasto. Infatti, nel mentre non risulta esistente in atti la copia del …, citata nel deferimento e sulla quale si asserisce che sarebbe avvenuta la pubblicazione delle dichiarazioni del deferito, l’indicazione – contenuta nel deferimento stesso - del sito www…..it, sul quale il deferito avrebbe in due distinte circostanze rilasciato altrettante interviste contenenti le dichiarazione in oggetto, non sembra assicurare e nemmeno ipotizzare la potenziale diffusione richiesta dal comma 4 dell’art. 5 CGS, per cui si ritiene che la previsione normativa non si sia nel caso di specie effettivamente concretizzata, così come è stato eccepito dalla difesa dei deferiti. Inoltre, una ulteriore criticità del procedimento può cogliersi nel fatto che le dichiarazioni del deferito non sembrerebbero essere state rilasciate in un unico contesto, come è riportato nel deferimento, bensì in circostanze diverse, per cui mancherebbe quella unicità di espressioni, di giudizi e quindi di contenuti, nei quali cogliere la violazione del precetto normativo in merito alla rilevanza disciplinare ed alla capacità divulgativa di ogni singola dichiarazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO - (nota n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018).
Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.600,00 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio allenatore, il quale ha raggiunto con la Procura Federale un accordo ex art. 32 sexies, comma 1 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 67/TFN-SD del 16 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.R. (Tecnico tesserato nella corrente s.s. per la Società ASD Pol. Calcio Budoni), SOCIETÀ ASD POL. CALCIO BUDONI - (nota n. 8474/840 pf 17-18 GP/GT/ag del 13.3.2018).
Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata dal sito “www…….com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara e valevole per il campionato nazionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “l’arbitro ha palesemente dichiarato il falso. ……. E, invece, salta fuori che gli avrei rivolto una espressione irriguardosa. È la bugia più grande e clamorosa in 32 anni che faccio calcio, una vergogna. Ora basta, sono stanco di subire continue ingiustizie, non posso permettere che passi questo messaggio ………. Un provvedimento inqualificabile che mi stupisce e mi fa riflettere: sono anni che lo dico e non mi sbaglio, qui c'è un disegno contro le squadre e gli allenatori sardi, un abuso di potere da parte degli arbitri nei confronti dei club isolani. È giusto che intervenga la Federazione sarda nelle sedi opportune”. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00. Tale dichiarazioni, rese a “caldo” al termine della gara, non sono mai state oggetto di richiesta di rettifica a mezzo stampa ad opera del deferito né di ulteriori e successivi interventi correttivi e non risulta agli atti alcuna forma di pubblica dissociazione ad opera dei soggetti legittimati a rappresentare il sodalizio sportivo. Orbene, l'esame delle stesse, nel loro significato specifico ed in quello complessivo, consente di ritenere fondato il deferimento. E’ indubbio che tale accusa, nei termini profferiti e per l’obiettiva offensività dei suoi contenuti, getti discredito sulla classe arbitrale e sulla stessa persona dell’arbitro (che nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale), ledendo la sua sfera morale, calpestandone la reputazione che è il bene giuridico tutelato dall'art. 5, c. 1°, del CGS anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti del mondo del calcio ispirato al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze. Lo stesso deferito sostiene, con dichiarazioni altrettanto lesive dei valori protetti dall’ordinamento sportivo, di essere stanco di subire continue ingiustizie e che da anni vi sarebbe "un disegno contro le squadre e gli allenatori sardi, un abuso di potere da parte degli arbitri nei confronti dei club isolani", al punto di invocare espressamente l’intervento della Federazione "sarda" nelle sedi opportune all'evidente fine di farlo cessare. Tali espressioni, oltre ad essere lesive dell'onore e della reputazione dei singoli arbitri, risultando altresì esorbitanti rispetto al normale diritto di critica, connotate da particolare pericolosità in quanto volte ad attribuire all'intera classe arbitrale un ordito disegno illecito trasmodante nell’asserito “abuso di potere” di cui la classe arbitrale medesima viene accusata; disegno che avrebbe come finalità quella di penalizzare dolosamente le Società calcistiche sarde per motivi futili ("le terne non vedrebbero di buon occhio le trasferte nell'isola": vedi le dichiarazioni rilasciate al quotidiano la …. del16.2.2018, acquisite agli atti). Emerge per tabulas la consistenza grave delle accuse, immotivate, prive di oggetto riscontro e concreta aderenza alla realtà. Dichiarazioni che, per la loro valenza generale ed in difetto di pertinenza e continenza, ledono l'onore e la reputazione di tutti gli arbitri italiani e finiscono col nuocere alla credibilità dell'intero movimento (non solo arbitrale).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Woman Napoli C5), SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 - (nota n. 7896/743 pf 17-18 GP/GT/ag del 28.2.2018).
Massima: La calciatrice è sanzionata con la squalifica di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere la stessa, a mezzo di un “post” pubblicato sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Divisione calcio a 5 della LND, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti di natura elettorale in merito al mancato ripescaggio della Società ASD Woman Napoli C5 nella serie superiore. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 900,00.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 60/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 7666/696 pf17-18 GP/GT/ag del 21.2.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS poiché nel corso di una intervista radiofonica, rilasciata durante la trasmissione “…..”, diffusa sulle frequenze di “…..” di …. e successivamente riportata in un articolo del giornale “……”, nel riferirsi al calciatore …., tesserato per la suddetta Società nella stagione sportiva 2015/2016, pronunciava le seguenti parole: “sollecitati dal furbo in questione …… la regia si chiama …., il quale dovrebbe essere punito dalla Lega ….. questa è la furbizia di questa gentaglia …. e ha lasciato debiti anche a ….questo signore ….. ed è quello che è riuscito a mandare a mare tutti i sacrifici e le cose buone che aveva fatto quella squadra ….. perché questo succede, perché in ogni squadra c’è sempre la mela marcia, quell’anno c’era questo signore, il quale fortunatamente quest’anno non lo vedo nei campionati calabresi perché forse nessuno lo ha richiesto e nessuno lo ha voluto, ma comunque sia io ritengo una cosa che alla fine tempo passa ma prima o poi ci si incontra e non solo sul campo, perché la vita è bella per questo e la correttezza alla fine paga ….”. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 3.000,00 L’art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell’Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazione rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5 (comma 2); ed infine che l’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato (comma 3). Inoltre ai sensi del comma 4 dell’articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. La norma, che è speculare all’art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012, trova puntuale riscontro nel caso in esame; infatti, le dichiarazioni del Carbone, la cui paternità non è in discussione, non solo hanno avuto un carattere obiettivamente offensivo (e per certi versi anche intimidatorio), ma, per le modalità della loro comunicazione, hanno potuto raggiungere una vasta cerchia di persone, che sono state messe nella possibilità di ascoltarle e/o leggerle; esse peraltro non hanno trovato smentite da parte dell’autore.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.iT
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.M. (all’epoca dei fatti tesserato dirigente per la Società ASD Area Calcio Alba Roero) - (nota n. 6035/7 pf 17- 18 GM/GP/ma del 16.1.2018).
Massima: Il dirigente della società è sanzionato con l'inibizione di anni 5 e con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC per la violazione dell’art. 1 bis, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo il medesimo assunto, dal 2013 al 2016, condotte del tutto contrarie al generale ed ineludibile obbligo di comportarsi nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver indotto, con l’inganno attuato celandosi dietro profili Facebook appartenenti ad inesistenti persone di sesso femminile, 22 giovani calciatori a compiere e subire atti di natura sessuale, ad inviare il materiale pedopornografico prodotto (foto e video) a tali profili Facebook nonché per aver costretto le giovani vittime, così raggirate, a proseguire il rapporto instaurato sotto la minaccia di diffusione in rete del materiale in principio ottenuto con l’inganno."
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 51/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.N.P.L. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Lecco 1912 Srl), SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 6555/584 pf 17-18 GP/GT/ag del 29.1.18).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e l’ammenda di € 1.670,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della gara e valevole per il campionato nazionale di serie D delle Lega Nazionale Dilettanti, ripreso in un video condiviso sulla piattaforma web “youtube” e sul sito www……..com, riportata, altresì, sul quotidiano on line www……..com, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. …., Arbitro della citata gara, nonché per aver, nel corso della medesima conferenza stampa, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’altra società. La società, a titolo di responsabilità diretta, è sanzionata con l’ammenda di € 1.670,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 4848/398 pf 17-18 GP/GT/ag del 4.12.2017).
Massima: A seguito di patteggiamento l’allenatore è sanzionato con la squalifica di giorni 20 e l’ammenda di € 6.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata dal sito “www.tuttoc.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara e valevole per il campionato di Lega Pro; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale, della Lega Pro e di riflesso anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Anche la direzione arbitrale non ci è piaciuta e lo voglio dire con fermezza. Ci siamo scocciati di terne inadeguate. Ci mancano di rispetto”, “L’arbitro ci ha mandato a quel paese quattro volte, me lo hanno detto i ragazzi ieri mattina e non ho motivo di non creder loro. Ci ha mancato di rispetto. Questi signori di cazzate ne hanno fatte tante …”, “Se parlo così è perché ci mancano di educazione e rispetto. Basta con questi arbitri inadeguati. Noi non siamo stupidi, accettiamo gli errori perché si può sbagliare ma non accettiamo la maleducazione e qui il designatore deve vigilare perché pretendiamo rispetto”, “Possiamo sbagliare tutti ma l’educazione e il rispetto non devono mai mancare e mi sembrano che questi aspetti stiano venendo meno. Matera come Società e come ambiente ha il dovere di essere rispettata. Sono le 17 e non si sanno le squalifiche. Ma che Lega è? Chi ha il compito di vigilare e di far rispettare le regole. Vi sembrano normali le vicende come quella del Modena e della Vibonese?”, “Siccome siamo professionisti, amiamo rispettare le regole e amiamo questo sport nessuno ci facesse passare la voglia perché diventiamo i più maleducati del mondo, invece siamo persone rispettose per cui questa è una denuncia che voglio fare. Il problema è la presunzione. Non ci ha fatto giocare 4 minuti di partita nel recupero. Ha interrotto il gioco e non l’ha recuperato. Gli si è inceppato il cronometro ma gli si è inceppato anche il cervello. Si può sbagliare ma non si può essere presuntuosi” e “Le regole ci sono ma vanno rispettate per tutti. lo ne sto infrangendo una perché sono un tesserato e parlo? Non me frega, siamo in democrazia non sto offendendo nessuno, non siamo in dittatura”. La società, oggettivamente responsabile è sanzionata con l’ammenda di € 6.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.i
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal) Società ASD ALEX ZULLI GOLD FUTSAL - (nota n. 4817/374 pf 17-18 GP/GT/ag del 4.12.2017).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale degli arbitri della gara e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 femminile; nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale, della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e, di riflesso, anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “…E vediamo se due incapaci di Foggia scriveranno che gli ho messo un moncone con tumore sul corpo. Così veramente pubblico le fotografie del mio moncone e della mia finta mano”, “… Dico che potremmo perché i due errori madornali, giganti, del duo arbitrale foggiano, pesano come un macigno, proprio perché una partita pari viene decisa dagli episodi, ma se giochiamo 7 contro 5 gli episodi possono andare solo in un verso”, “La settimana scorsa ad Ancona in una partita con difficoltà 1 c’era il commissario degli arbitri, ieri ad una partita difficoltà 10 non c’era. É inutile che giudicate questi fenomeni nelle partite facili, il vero valore si vede nella difficoltà” e “Adesso aspettiamo l’esito della mia squalifica. Se superiore ad 1 mese ritirerò la squadra e la Società, perché potete cambiare Presidente della Divisione Calcio a 5 e fare anche accordi con 100 televisioni, ma se poi le partite ed i campionati li fate decidere sempre allo stesso modo, allora io non ci sto. Oggi come allora”. La società, direttamente responsabile, è sanzionata con l’ammenda di Euro 600,00.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell’8.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. S.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato l’allenatore con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 maschile; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, di riflesso, anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ““…. In questo caso in campo c’è un tesserato AIA che dopo aver fischiato un quinto fallo inesistente si porta ancora l’errore con se al posto di cancellarlo dalla mente. Pensa più al giudizio che gli darà l’osservatore posizionato sugli spalti ad osservarlo anziché pensare ad “ARBITRARE””, “Mi chiedo quando capiranno o quando verrà dato l’input dai responsabili degli arbitri, che le partite equilibrate, non devono essere decise dalle loro scelte”, “in queste partite va fischiato solo quel che è certo (che tutto il palazzetto ha visto) che anche il custode sa valutare, Non è possibile che nel secondo campionato nazionale un intero palazzetto si chiede perché quel giocatore abbia preso il secondo giallo, prima di un time out”, “Non è possibile che venga detto io non so se verrà fischiato o no il time out, Se non lo sai significa che sei sotto la partita, la stai subendo, non sai cosa sta accadendo. Sei solo partecipe di un film che ti passa davanti ed a tratti provi ad entrare” e “Dovete capire che i protagonisti sono i giocatori con le loro giocate con i loro gol (che fanno lo spettacolo della disciplina Futsal) e non voi per i vostri fischi o non fischi”. Di conseguenza annulla anche la decisione nei confronti della società. A giudizio della Corte quanto riportato non integra la violazione del precetto tutelato dagli art. 1 bis e 5 C.G.S. in ragione del fatto che le espressioni ivi pubblicate esprimono solo una critica, forte e decisa, alla direzione di gara e un auspicio o raccomandazione generica – e, si ritiene, irragionevole e scomposta - acché, da parte degli organi competenti, si tenga conto della reale finalità delle competizioni, che il tecnico ritiene di aver soggettivamente colto. In disparte l’annotazione che lo strumento di diffusione non integra la lesività o meno di un’espressione ma, semmai, può essere sussunto come indice della sua più o meno grave lesività in relazione al numero dei soggetti potenzialmente messi a parte di tali offensive dichiarazioni, da reputarsi pubbliche proprio in ragione del mezzo adoperato, deve dirsi che l’attento esame di tali affermazioni deve essere svolto proprio avendo riguardo al discrimine operante tra offensività e diritto di critica e di censura. Dato come acquisito che l’utilizzo della pagina social per la diffusione di espressioni ingiuriose costituisce circostanza aggravante ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p. (cfr. ex multis Cass. Pen. n. 4873/2016), deve dirsi che in relazione al reato di diffamazione – fattispecie comportamentale qui, in ipotesi, sovrapponibile – la stessa Suprema Corte ha con chiarezza (e più volte) delineato i confini tra ammissibilità o meno delle critiche alla condotta o al pensiero di taluno affermando che “In tema di diffamazione, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale” (Cass. Pen. Sez. V n. 7859/2017). Tale linea di demarcazione, si è ritenuto, deve tracciarsi nella considerazione che “…il diritto di critica attiene ad un giudizio valutativo che trae spunto da un fatto ed esclude la punibilità di affermazioni lesive dell'altrui reputazione purché le modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta espresse, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. Si deve, altresì, considerare, nella valutazione del requisito della continenza, il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. In quest'ambito, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca…” (Cass. Pen. Sez. V n. 317/2017 e, in termini, Cass. Pen. n. 2200/16 e n. 4953/16). Alla luce dei riportati criteri può affermarsi il raggiunto convincimento che, in via generale, per la punibilità di un comportamento diffamante, oltre ad una sua puntuale contestualizzazione, occorre rinvenire l’intrinseca gratuità di espressioni di grave aggressione ai valori costituenti il patrimonio di onorabilità di un soggetto. Patrimonio che può considerarsi pregiudicato solo dalla palese ed evidente alterazione di un ammesso confronto critico che, se non caratterizzato da adeguata proporzionalità tra addebito e censura, sicuramente diviene strumento per irrompere nella vita e nella reputazione del destinatario al solo fine di portare un ingiusto ed infamante discredito. Riflessioni che attengono ad una considerazione che non coinvolge, in maniera e con finalità di pura offesa, l’operato o il pensiero di taluno ma si limitano, pur con toni aspri e forti, a censurarlo, non concretizzano alcuna diffamante, ingiusta e gratuita lesione dell’onore e della stimabilità di un soggetto. Questo è il convincimento del Collegio. Seguendo, perciò, questa linea direttrice, la Corte è dell’avviso che le frasi “postate” sulla pagina Facebook del sig. …., temporalmente riferibili all’evento agonistico appena trascorso ed emotivamente legate al negativo epilogo di quello, si dimostrano quali espressioni che, pur trovando terreno di coltura in un comune - e non commendevole - sfavore per tutto ciò che non soddisfa, con immediatezza, ogni nostra e più superficiale esigenza o convinzione, non raggiungono il livello di vera e propria denigrazione dell’onore del direttore di gara interessato, del quale si è contestata la congruità di una decisione tecnico-disciplinare, accomunandola poi ad un – condivisibile o meno che sia – convincimento di come una direzione di gara debba o possa essere orientata a rispettare finalità generali. Né appare colta da un giudizio infamante la classe arbitrale nel suo complesso e men che meno la stessa istituzione federale, le cui negative valutazioni appaiono essere più il risultato di deduzioni che non esplicita asserzione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.V. (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990), SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 - (nota n. 4615/373 pf16-17 GP/GT/ag del 28.11.2017).
Massima: L’allenatore è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 maschile; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, di riflesso, anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ““…. In questo caso in campo c’è un tesserato AIA che dopo aver fischiato un quinto fallo inesistente si porta ancora l’errore con se al posto di cancellarlo dalla mente. Pensa più al giudizio che gli darà l’osservatore posizionato sugli spalti ad osservarlo anziché pensare ad “ARBITRARE””, “Mi chiedo quando capiranno o quando verrà dato l’input dai responsabili degli arbitri, che le partite equilibrate, non devono essere decise dalle loro scelte”, “in queste partite va fischiato solo quel che è certo (che tutto il palazzetto ha visto) che anche il custode sa valutare, Non è possibile che nel secondo campionato nazionale un intero palazzetto si chiede perché quel giocatore abbia preso il secondo giallo, prima di un time out”, “Non è possibile che venga detto io non so se verrà fischiato o no il time out, Se non lo sai significa che sei sotto la partita, la stai subendo, non sai cosa sta accadendo. Sei solo partecipe di un film che ti passa davanti ed a tratti provi ad entrare” e “Dovete capire che i protagonisti sono i giocatori con le loro giocate con i loro gol (che fanno lo spettacolo della disciplina Futsal) e non voi per i vostri fischi o non fischi”. La società, oggettivamente responsabile, è sanzionata con l’ammenda di Euro 500,00.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 32/TFN-SD del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:M.E. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS Monopoli 1966 Srl), SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - (nota n. 3671/245 pf17-18 GP/GT/ag del 06.11.2017).
Massima: Il legale rapp.te viene prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le dichiarazioni rese a mezzo di un’intervista riportata dal sito “www.tuttolegapro.it” in ordine all’arbitraggio della gara utilizzando le seguenti testuali espressioni: “oggi non siamo stati rispettati: pretendiamo – pur essendo Monopoli una piccola realtà – che ci vengano assegnati arbitri che non diano la parvenza della non giustizia” e “ci deve essere il rispetto del regolamento. Io ho partecipato alle riunioni che le Società fanno in Lega: ci sono gli arbitri che ci insegnano le situazioni di regolamento. E oggi non l’ho visto applicato”. Ritiene tuttavia il Tribunale che le affermazioni proferite dal Presidente della SS Monopoli, non siano meritevoli di sanzione sia in onore al successivo disconoscimento svolto dal diretto interessato; e sia all'esame del senso interpretativo insito nel reportage giornalistico e della corretta interpretazione lessicale delle esternazioni ivi contenute. Sotto il profilo oggettivo, la difesa ha sostenuto che il giornalista redattore dell'articolo sul sito internet, non era presente al consesso post partita, circostanza questa che rende alquanto emblematica la stessa consistenza relazionale della cronaca concernente l'intervista del Presidente. Comunque, pur volendo convenire con la tesi della Procura secondo la quale non sussiste rettifica all'eloquio del Presidente del Monopoli (invero la difesa ha riferito in merito a una specifica smentita sul sito “www.monopolicalcio.it”), quest'ultimo ha avuto modo di chiarire che non era nelle sue intenzioni ledere l'altrui reputazione, bensì richiamare il sistema sulla corretta applicazione dei regolamenti e delle sottese dinamiche di designazione arbitrale. La posizione merita quindi un adeguato approfondimento ermeneutico. Il primo concetto reso dal Presidente e posto all'attenzione dei lettori, presuppone la legittima richiesta di "rispetto" per la sua Società e per il regolamento, invocata a chiare note dal dirigente e dovuta a prescindere da qualsivoglia ingiustizia subita sul campo. La testuale rivendicazione di carattere soggettivo svolta dal deferito ("oggi non siamo stati rispettati"), può essere annoverata esclusivamente nell'àmbito del principio della dignità che costituisce un diritto sacro della persona, e in questo caso anche della Società, per cui stigmatizzare il comportamento di un soggetto (Dirigente) per il solo fatto di aver rivendicato la dignità propria e del sodalizio, costituirebbe un ingiusto verdetto. L'osservazione di carattere oggettivo riguarda invece il rispetto del regolamento ("ci deve essere il rispetto del regolamento... oggi non l'ho visto applicato"). Le frasi in parola, se bene intrise di un comprensibile risentimento per asserite ingiustizie arbitrali subite da parte del Monopoli (presupposto questo che potrebbe rivelarsi fuorviante ai fini della più serena decisione), non sono da annoverare tra le accezioni proibite nella maniera in cui formulate, tanto è vero che il Presidente pone quale focus della propria intervista, l'applicazione del regolamento, concludendo l’argomento con l'affermazione di non aver visto applicare il regolamento nella giornata specifica. L'invito rivolto al designatore ("non è possibile far arbitrare una partita da un corregionale: si crea sospetto"), appare essere infine un esplicito consiglio di natura tecnico-sportiva, piuttosto che un travalicamento del legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione. Non è dato infatti intravedere in quale asset sia stata lesa la dignità o il decoro del designatore, generalmente o nel dettaglio. La comunicazione è quindi da porre nell'alveo della critica tout court, come tale non punibile anche per ciò che concerne il presupposto della “…non giustizia”, posto che il contesto in cui la frase va interpretata è decisamente collocabile nell’auspicio garantista. L'esegesi che precede consente di poter concludere per la ipotesi scriminante, in quanto nel nostro diritto positivo vige il legittimo diritto di critica che tuttavia deve permanere nella serena rappresentazione e analisi dei fatti occorsi, senza alcuna vessazione o prevaricazione diretta, o in danno di terzi. Rivendicare la propria dignità, pretendere rispetto del regolamento e consigliare un diverso format di designazione arbitrale, a parere del Tribunale, non costituiscono elementi di offesa in danno del sistema, o di terzi, per cui le dichiarazioni in esame non oltrepassano i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e opinione, per ledere deliberatamente, con coscienza e volontà, la reputazione dell'arbitro della gara Monopoli Siracusa disputata in data 08.10.2017, nonché del designatore della C.A.N. Pro.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 037/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 73 del 15.6.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. D.L.E., SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.; AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12399/1057 PFI16-17 GR/MB/PP DEL 9.5.2017
Massima: La Corte riduce al presofferto la sanzione inflitta al dirigente con potere di firma della società sanzionato per la violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 1 e 4 del CGS per avere commentato un post sul profilo Facebook della società, nonché firmato, quale “presidente” della medesima, senza averne titolo, ed inviato al giornale online, una lettera dai contenuti offensivi tali da ledere direttamente il prestigio e la reputazione personale dell’arbitro, mettendone in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al proprio ruolo istituzionale di soggetto affidatario, in quanto associato A.I.A., della regolarità tecnico-sportiva della gara e della osservanza delle regole disciplinari vigenti. Alla società viene ridotta l’ammenda ad euro 50,00. Una complessiva e contestualizzata lettura delle dichiarazioni del sig. – omissis - nel post Facebook della società depone nel senso dell’assenza, nelle stesse, di un intento immediatamente e direttamente lesivo della reputazione di specifiche persone e/o organi operanti nell’ambito FIGC e, segnatamente, del direttore di gara sig. – omissis -. Si tratta, a ben vedere, di espressioni, per lo più, ironiche, ma non rivolte all’arbitro in tono offensivo, con le quali il sig. – omissis - ha inteso esprimere dissenso rispetto a pacifici ed oggettivi fatti accaduti sul campo. Le stesse non appaiono connotate da espressioni denigratorie ingiustificate e gratuite, rientrando, peraltro, in un legittimo diritto di critica manifestato, come detto, in termini non diffamatori nei contenuti e nelle relative modalità espressive senza, a parere di questa Corte travalicare il limite del rispetto della dignità e del decoro delle persone. Quanto alle affermazioni del sig. – omissis -, contenute nella lettera inviata dallo stesso (e non firmata quale presidente) al sito online “– omissis -”, così come riprodotte nell’articolo di cui trattasi, si ricava l’intento non tanto di una critica all’operato del direttore della gara Giovanissimi, tra la società …., quanto un’ insieme di riflessioni con conseguente invito alle varie componenti del giuoco del calcio ad aprire un dibattito sulla gestione – tra le varie componenti – del rapporto arbitri - giustizia sportiva. Non emerge, in altri termini, una intenzione di ledere ex se l’onore e la reputazione del direttore di gara che, peraltro, non viene mai nominato nella lettera in questione, ma solo nello screen-shot pubblicato sul profilo facebook della società, di seguito prontamente rimosso. L’articolo di cui trattasi, dunque, può essere inquadrato nell’ambito dell’esercizio di un legittimo diritto di critica, una sorta di tentativo di stimolare un dibattito, richiamare l’attenzione delle varie componenti calcistiche sui temi più volte dibattuti sul comportamento umano, in relazione sempre alla tematica della giustizia sportiva. Tuttavia, alcuni passaggi del testo dell’articolo, mai smentito, né rettificato nei contenuti, e, segnatamente, quelli evidenziati dalla Procura federale nel proprio libello accusatorio, appaiono distonici rispetto ad un integrale sereno e leale confronto sul tema oggetto dell’articolo medesimo e, a tratti, appaiono potenzialmente idonei e suscettibili, specie se isolatamente considerati, di ledere l’onore o il decoro del direttore della gara di cui trattasi. Insomma, pur nella prospettiva generale dell’esercizio di un legittimo diritto di critica e di esternazione di riflessioni di più ampio rilievo relative all’ambito dei rapporti tra le varie componenti calcistiche e con specifico riferimento al tema della giustizia sportiva, il sig. Di Loreto, in alcuni passaggi e toni, sembra emettere un sostanziale giudizio di disvalore nei riguardi dell’operato del direttore di gara, affidandosi ad espressioni che avrebbe, comunque, potuto e dovuto evitare, anche atteso il suo ruolo, e così travalicando il limite del legittimo esercizio del diritto di critica. Sotto questo limitato profilo e nei suddetti termini le dichiarazioni di cui trattasi risultano, comunque, violare il disposto di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl - (nota n. 14044/1188 pf16-17 GP/ag del 19.06.2017).
Massima: Il legale rapp.te viene prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in un intervento nel corso della riunione dei Presidenti delle Società di Lega Pro, riportato dal quotidiano”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società AS Lucchese Libertas; nel citato intervento in particolare si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “mi risulta che la Lucchese non paghi gli stipendi dallo scorso ottobre. Peccato sia andato ai quarti al posto nostro”, atteso che nel verbale assembleare della Lega Pro non vi è alcuna menzione diretta della Lucchese, mentre l'articolo giornalistico espone chiaramente il nome del sodalizio.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 86/CFA 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. D.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ AS MELFI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 1; AMMENDA DI € 7.500; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. DIANA AIMO – NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017
Massima: La Corte, riduce al presofferto la sanzione dell’inibizione e l’ammenda ad euro 2.000,00 nei confronti dell’allenatore per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, C.G.S., per avere lo stesso, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente “Tutto Reggina” e riportata dal sito www.tuttolegapro.it, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Reggina – Melfi, disputata in data 4.12.2017, in particolare utilizzando le seguenti espressioni: “ma faccio davvero fatica a commentare le dichiarazioni dell’arbitro, cose da maiali” …La condotta tenuta dal tecnico – omissis - è certamente riconducibile ai casi che l’ordinamento federale considera di particolare gravità in base ai criteri di cui all’art. 5, comma 6, C.G.S. e in particolare a quelli di cui alla lettera d) del comma citato, che prende appunto in considerazione, fra le altre, le dichiarazioni volte a mettere in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara….Pur ribadendosi che la condotta tenuta del – omissis -, per la gravità delle dichiarazioni lesive rivolte all’arbitro, rientra nel novero delle violazioni punibili con la sanzione congiunta della interdizione e della pena pecuniaria, ritiene questa Corte Federale, valutate tutte le circostanze del caso concreto e considerati altresì i precedenti giurisprudenziali citati dai ricorrenti, che la sanzione dell’inibizione applicata in primo grado a carico del sig. – omissis - sia eccessiva e vada ridotta nei limiti del presofferto e che la pena dell’ammenda debba essere ridotta ad € 2.500,00 per entrambi i ricorrenti. Anche alla società viene ridotta ad euro 2.500,00 l’ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D. (all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 12122/1033 pf16-17 GP/blp del 4.5.2017).
Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica di mesi 1 e l’ammenda di euro 7.500,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente radiofonica e riportata dal sito “www.tuttolegapro.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara utilizzando, in particolare, le seguenti testuali espressioni: “ma faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell’arbitro, cose da maiali…..”. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 7.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD
PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA - (nota n. 764/1 pf17-18 GP/ac del 25.7.2017).
Massima: La società è sanzionata con Euro 100,00 di ammenda per le dichiarazioni rese dall’allenatore della 1° squadra, in ordine alle convocazioni del calciatore per un raduno nazionale Under 21, da parte del commissario tecnico. In particolare a mezzo di un post pubblicato sulla pagina del social network “Facebook., l’allenatore adombrando dubbi con riferimento ai criteri di convocazione del calciatore al raduno della Nazionale Under 21 calcio a 5, utilizzava le seguenti testuali espressioni nei confronti tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso considerata: “C’è anche – omissis -. Ma guarda un po’ ..!!! – omissis - uomo d’onore .. non scorda gli amici .. “ . Poi a mezzo di un sms inviato al Sig. – omissis -, padre del calciatore – omissis -, con riferimento sempre alla persona del tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, utilizzava le seguenti testuali espressioni: “ora con un infame raccomandato CT ..”Quanto alla contestazione di cui al punto B), la stessa deve ritenersi inammissibile, e comunque infondata in quanto, in disparte che trattandosi di comunicazione via “sms” e quindi di natura privata intercorsa tra il Sig. – omissis - e il Sig. – omissis -, non risulta l’autorizzazione di quest’ultimo alla sua utilizzazione nel presente procedimento e comunque in quanto come chiarito dalla Cassazione, sezione V penale, sentenza 31 maggio 2014, n. 22853 il reato di diffamazione è escluso se l’offesa è inviata tramite “sms”. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 36602/2010), infatti, in tema di delitti contro l’onore, per integrare il reato di diffamazione occorre non solo l’elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare (o scrivere) frasi lesive della reputazione altrui, ma, altresì, la volontà che le offese denigratorie siano conosciute da più persone. Ai fini della commissione del reato di diffamazione, pertanto, è necessario che l’autore comunichi, ad una o più persone, il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere. Condotta, questa, che, per esempio, si sarebbe configurata se l’sms fosse stato inviato in una chat di gruppo, ovvero pubblicato su un social network, ecc. Invece, l’invio di un sms privato, come nel caso di specie, pur contenendo un messaggio diffamatorio, non concretizza la fattispecie prevista per il reato in parola, poiché, invero, evidenzia la volontà dell’agente di non diffondere o comunicare a terzi il contenuto offensivo espresso nei confronti di un altro soggetto. Rimane la contestazione di cui al capo A), la quale per le ragioni appena esposte, in relazione al mezzo utilizzato, il social “Facebook”, consente di poter affermare che trattasi di dichiarazione “pubblica” ai sensi dell’art. 5, comma 4 del CGS (cfr. anche Comm. Disc. Naz. CU n. 29/CDN stagione 2013/2014).
Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. I.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. I.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. C.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Massima: La Corte conferma la decisioni del TFN riducendo solo a 2 mesi la squalifica inflitta all’allenatore, in quanto tutti i deferiti sono responsabili della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S. per le dichiarazioni rese a seguito dell’incontro AD Pescara/Luparense, valevole per le finali dei play off scudetto del Campionato di Serie A Calcio a 5, che erano state ritenute lesive della reputazione dell’arbitro…non vi è dubbio che le dette dichiarazioni debbano considerarsi lesive della dignità dei soggetti preposti all’esercizio della funzione arbitrale e, per ciò stesso, contrarie al disposto dell’art. 5, comma 1, C.G.S. Depongono in tal senso non solo il tenore letterale delle espressioni utilizzate, prive del valore della contenenza laddove viene evocata la malafede ovvero la non terzietà dell’arbitro, ma anche le modalità di diffusione di tali espressioni ed il contesto nel quale sono state pronunciate. Infatti, l’utilizzo non solo di un comunicato stampa (da parte di – omissis -) e di uno dei più diffusi social network (da part di – omissis - e – omissis -), rende ancor più grave la condotta dei ricorrenti. Allo stesso modo, non può non annettersi valore ulteriormente negativo alla circostanza che le suddette dichiarazioni siano state rese dopo una partita che era stata funestata da atti di violenza che avevano visto coinvolti atleti e spettatori e che aveva reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’aver reso tali dichiarazioni all’esito di una simile gara evidenzia un atteggiamento psicologico di particolare gravità, caratterizzato da un’evidente sottovalutazione delle conseguenze che possono derivare – in determinati contesti – da espressioni denigratorie rivolte a persone operanti all’interno dell’ordinamento federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5), I.M. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Pescara C5), C.F.(all’epoca dei fatti “tecnico prima squadra” e tesserato per la Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 - (nota n. 141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017).
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della Società e sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità riguardanti la classe arbitrale, ed in particolare rivolte al Sig. – omissis -, arbitro della gara; nel citato comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “purtroppo le valutazioni sbagliate non rappresentano più fatti episodici ma accadono costantemente, come in tutte le gare play off sinora disputate, la cosa non solo non è più accettabile ma non può nemmeno essere ulteriormente sottaciuta”, “per quanto concerne gara di semifinale play off, disputatasi, il 24 maggio 2017, in particolare l’arbitraggio del Signor – omissis -, già autore in Campionato di una espulsione ridicola e di successiva tentata aggressione ai danni del nostro calciatore – omissis - nel tunnel degli spogliatoi, è stato assolutamente inadeguato all’importanza della partita e al contempo fortemente penalizzante nei nostri confronti, a causa di decisioni a nostro sfavore palesemente errate”, “sin dal principio si è assistito, infatti, ad una conduzione altalenante e contraddittoria, priva dunque di quella linearità che possa guidare le squadre ad un comportamento corretto. Clamorose poi riteniamo alcune sviste che hanno nuociuto gravemente al Pescara” e “ci auguriamo, quindi, che in gara 3 di domani possiamo assistere ad una conduzione arbitrale effettivamente terza rispetto alle parti e che siano designati arbitri all’altezza dell’importanza della gara”. La società è sanzionata con Euro 1.500,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (all’epoca dei fatti Dirigente della Società ASD Kaos Futsal Calcio a 5), Società ASD KAOS FUTSAL CALCIO A 5- (nota n.14347/1190 pf 16/17 GP/ag del 26.6.2017).
Massima: Il dirigente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento riportato sulla pagina del social network “Facebook” e sulle pagine del sito web della società, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, in particolare, degli arbitri della gara; nel citato intervento, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “in campo ho visto una squadra bella pimpante, ma ancora una volta gli arbitri hanno fatto pendere l’ago della bilancia in favore della Luparense. In tre partite siamo sempre stati penalizzati dai direttori di gara: a parità di interventi, il nostro era fallo e il loro no. È dall’inizio del torneo che sono favoriti in maniera rocambolesca dagli arbitraggi”, “sono stanco che la mia squadra, la mia Società venga presa a pesci in faccia. Qui non c’è il rispetto per il lavoro di alcune realtà, mentre la Luparense viene tutelata. In tre partite sono sempre stati favoriti a senso unico e gli episodi sono veramente tanti”, “a chi è rivolto il mio messaggio? A chi lo deve sentire. Non si possono subire arbitraggi del genere e prenderli per buoni, sempre. Mai abbiamo chiesto vantaggi e mai li chiederemo. Ma siamo ai playoff, un minimo di imparzialità…” e “in tre partite tra Kaos e Luparense le cronache dicono questo: 2 gol regolari annullati al Kaos che solo gli arbitri hanno visto…”. Tale tipo di dichiarazioni sono pacificamente considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo utilizzato e della modalità di comunicazione (pubblicazione su social network e su siti web). Non vi è dubbio, altresì, che le menzionate dichiarazioni, oggetto del presente procedimento disciplinare, travalicano i limiti di un legittimo esercizio del diritto di critica e della libertà di espressione, essendo le stesse idonee a ledere la reputazione della classe arbitrale e, nella fattispecie, degli arbitri della gara A. La società è sanzionata con Euro 900,00 di ammenda.
Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO SIG. J.T.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 RICORSO VENEZIA FC SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato il presidente della società per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere proferito, in occasione della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, in data 29.8.2016 le seguenti, testuali parole: “We kick their ass, ok?” e “We’ll kick Padova’s ass, I promise” che letteralmente tradotte in lingua italiana significano “li prenderemo a calci in c.., ok?” e “Prenderemo a calci in c… Padova/Padovani. Lo prometto”. L’ampia e composita documentazione prodotta dai ricorrenti a sostegno della propria tesi e costituita da numerosi articoli di stampa statunitense, afferente a diverse discipline sportive, dimostra, infatti, come le espressioni utilizzate dal Presidente – omissis - siano di utilizzo assolutamente comune e frequente nell’ambiente sportivo degli U.S.A., non solo a livello gergale o di spogliatoio, ma anche nel linguaggio comune e addirittura giornalistico. In considerazione di ciò, è del tutto palese che nel sig. – omissis - che ha pronunciato le frasi incriminate in lingua Inglese, quindi utilizzando il loro naturale carico semantico - non vi fosse alcun intento offensivo, né alcuna consapevolezza della potenzialità denigratoria delle stesse. Appare innegabile, d’altro canto, che le espressioni utilizzate, anche dal punto di vista oggettivo - e quindi anche volendo prescindere dalla mancanza dell’elemento soggettivo della condotta – non possano essere considerate offensive, trattandosi di frasi chiaramente finalizzate ad incoraggiare la propria squadra affinché prevalga sul campo degli avversari nell’ambito di un normale e regolare confronto competitivo.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.127/CFA del 05 Aprile 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 12 Giugno 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 66 del 24.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. G.R. (ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI E ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS E 5, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7172/566 PF16-17 GP/CC DEL 12.1.2017
Massima: La Corte ridetermina in giorni 20 la sanzione dell’inibizione inflitta al soggetto, iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società, per la violazione di cui all'art. 1 bis e 5, comma 1, C.G.S. per aver espresso dichiarazioni gravemente offensive nei confronti del Presidente della sua Società, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano e pubblicata online. In particolare, rispondendo alla domanda del cronista “Cosa le ha dato più fastidio di tutta questa vicenda?” il – omissis - dichiarava: “Avere creduto alla parola d’onore di una persona. Sia chiaro, i presidenti posso fare e decidere ciò che vogliono, ma per quelli della mia generazione la parola d’onore è una cosa seria a livello umano. Credo di essere l’unico tesserato del Pescara che ha accettato di avere il premio promozione sulla parola e non ho preso un euro. Mi sono fidato e a 64 anni ho capito di avere fatto una cavolata. Pazienza. Però non mi era mai successo nel calcio. Nemmeno a Messina, quando avevo come presidente – omissis - che era il nipote di – omissis -. Anche lui la stretta di mano l’ha rispettata…”. Non può così dubitarsi che tali dichiarazioni, essendo connotate da discredito in termini definitivi e generali e calpestando la reputazione dell'accusato, violano il disposto di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S. dettato a tutela della reputazione dei tesserati anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti, ispirata al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze. Da ultimo, la circostanza che ora i rapporti tra il - omissis - e il - omissis -siano divenuti “distesi” non determina il venir meno dell’illecito, ma può incidere sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, EX ART. 4 COMMA 2 E ART. 5 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL CALC. C.M. - NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. M.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. - 15 NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016
Massima: La Corte conferma la decisione di prima istanza con la quale il calciatore è stato sanzionato per la violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, con dichiarazioni rilasciate sul proprio profilo Facebook e riportate da alcuni organi d’informazione, offeso e leso gravemente la reputazione e l’onorabilità dell’Arbitro della gara, nonchè i principi di lealtà, correttezza e probità, augurando al predetto direttore di gara un grave male di natura fisica: “- omissis - chista è a secunnaaaaa ca ci cummini…ti scoppiassi u cirivieddu” (- omissis -, questa è la seconda che ci combini…ti dovrebbe esplodere il cervello). Confermata anche la sanzione a carico della società. Ritiene, invero, la stessa Corte di uniformarsi al proprio orientamento dalla stessa pubblicato sul C.U. n. 42/CFA del 09/04/2015, laddove afferma “che tutti i tesserati F.I.G.C. devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’infausto augurio indirizzato all’arbitro della partita (.), contenuto nel contesto di un commento a tale gara con l’espressione “è a secunnaaaaa ca ci cummini”, non può considerarsi estraneo all’ambito sportivo, costituendo sostanziale e sproporzionata critica negativa all’operato di quel direttore di gara: di qui l’insorgenza della sanzionata responsabilità oggettiva. Inoltre, non risulta che la soc. (.), prima delle circostanze di cui al presente procedimento, abbia adottato precauzioni – quali, ad esempio, un codice etico – volte a contenere possibili comportamenti disciplinarmente rilevanti dei propri tesserati, e nemmeno risulta che a fronte della diffusione mediatica dell’espressione la stessa società abbia adottato qualsivoglia iniziativa, non solo per sanzionare il proprio calciatore, ma anche per dissociarsene e così attenuare la portata offensiva della sua espressione. In altri termini, il totale silenzio del (.) a fronte dell’offesa arrecata dal proprio tesserato, potrebbe, al limite, addirittura venir interpretato come condivisione della stessa e concorre ad indurre la Corte a respingere il gravame ed a confermare l’irrogata ammenda nei confronti della società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 11571/1028 pf16-17 GP/blp del 19.04.2017).
Massima: La società è sanzionata con Euro 500,00 di ammenda per i fatti ascritti al proprio tecnico il quale aveva espresso e divulgato mediante pubblicazione sul social network Facebook giudizi e rilievi lesivi dell’operato del Giudice Sportivo di detta Divisione in relazione ad una decisione adottata dallo stesso organo giudicante nei confronti di detta Società, del seguente letterale tenore: “ho cercato sempre di accettare tutte le sanzioni nella mia carriera ma qui parliamo di un FALSO STORICO SENZA SENSO!! Questa è una vergogna totale e assoluta senza ombra di dubbio!! Rimango veramente BASITO!!! Spero che ci sia velocemente un cambio di rotta altrimenti sarà durissima accettare simili ingiustizie! A me interessa poco di multe o quant’altro le paga la Società, ma qui ci troviamo di fronte ad UN FALSO COLOSSALE che non riesco a spiegarmi!!”. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 CGS “ai soggetti dell’Ordinamento Federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA”. “Le Società – aggiunge la norma al comma 2 – sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5”. La stessa disciplina si rinviene nell’art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI (delibera 30.10.2012 del Consiglio Nazionale CONI). In concreto, ai fini della effettiva violazione della norma, occorre verificare se le dichiarazioni o gli scritti attribuiti all’incolpato siano o meno riconducibili al diritto di critica e se l’inserimento di tali scritti sul social network Facebook possa essere considerato pubblico, in quanto destinato, per il mezzo o la sua capacità di diffusione, ad essere conosciuto o conoscibile da più persone. Nel caso in esame, lo scritto del – omissis -, che non è stato dal medesimo smentito, non può essere considerato espressione del diritto di critica perché comunque viola l’art. 30 comma 1 Statuto Federale (che obbliga i tesserati, le Società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgo attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento Federale, ad osservare lo Statuto e ogni altra norma Federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata) e perché non reca rispetto alla decisione dell’organo di giustizia sportiva…Quanto poi al mezzo utilizzato per la comunicazione, non può revocarsi in dubbio che il network Facebook ha in potenza una considerevole diffusione, che, se non limitata dall’utilizzatore ad una ristretta cerchia di amici (e non vi è prova che questo sia stato fatto dal – omissis -), costituisce l’aggravante del già richiamato comma 4 art. 5 CGS (Cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, C.U. 24.10.2003 n. 29).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.Z. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), G.B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della Società Pol. Real Cefalù ASD), Società ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL e POL. REAL CEFALÙ ASD - (nota n. 10099/857 pf16-17 GP/blp del 17.03.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1, e dell’art. 5 comma 1 del CGS, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare degli arbitri della gara. Nel citato comunicato stampa, per la precisione, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: “ci sentiamo umiliati dall’operato degli arbitri, ancor di più se gli stessi operano con l’arroganza di chi si sente superiore a tutti” e, ancora, “ma un errore si può tollerare, ma l’arroganza e la malafede questa no, ci siamo stancati di tollerarla”. Com’è noto, tale tipo di dichiarazioni sono considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo e della modalità di comunicazione (pubblicazione sul sito web). Tali dichiarazioni, nel caso in esame, travalicano peraltro i limiti di un generico e legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione, essendo le stesse idonee a ledere la reputazione della classe arbitrale e, nella fattispecie, degli arbitri della gara. La società è sanzionata con Euro 600,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.B. (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), D.B. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), Società ASD FUTSAL TERNANA (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl) - (nota n. 8214/389 pf16-17 GM/GP/ma del 3.2.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 5 CGS perché era venuto meno all’obbligo di astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi e/o rilievi lesivi della reputazione di soggetti e/o organismi operanti in ambito federale, avendo leso con alcune dichiarazioni il prestigio ed il decoro degli organi di giustizia FIGC (segnatamente dell’Ufficio della Procura Federale) e di conseguenza della Federazione intera: “pensavate che gli ambienti del calcio fossero immuni a certi meccanismi all’italiana per antonomasia? Se non interveniva il CONI la pratica si sarebbe insabbiata già a dicembre, come del resto tutto sarebbe stato più lieve se non avessi minacciato a destra e a sinistra la non iscrizione”; con riferimento alla calciatrice - omissis - “(.) in Italia si può rubare ed essere assolti lo scoprirete per- omissis - . il sistema ha salvato l’ennesima volta chi ha rubato in giro una città intera”. La società è sanzionata con Euro 150,00 di ammenda. Pur nel silenzio del deferimento si ritiene di ricondurre il deferimento stesso nell’ambito dell’art. 5 CGS (Dichiarazioni lesive), il cui primo comma recita testualmente: “ai soggetti dell’Ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA”; aggiunge il comma quarto della norma che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”….Quanto poi al mezzo usato dal deferito per esprimere i propri convincimenti, si potrà discutere sulle potenzialità di diffusione del sistema Facebook, ma è certo che l’insieme degli amici con i quali è possibile connettersi a mezzo di detto sistema garantisce la conoscenza di tutto ciò che in quel sistema viene scritto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Prato Calcio a 5), Società ASD PRATO CALCIO A 5 – (nota n. 9807/840 pf16-17 GP/blp del 13.03.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere lo stesso a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della Società, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Divisione Calcio a 5 della Lega nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata, mettendo in dubbio l’aggiudicazione dell’organizzazione della “Final Eight” della Coppa Italia di serie A2 Calcio a 5, fino a richiedere la pubblicazione dell’offerta risultata aggiudicataria, adombrando anche sospetti in merito agli accoppiamenti nel tabellone della Coppa Italia di Serie B ed ipotizzando condizionamenti di natura elettorale con riferimento allo schieramento delle Società della Regione Toscana”. La società è sanzionata con Euro 300,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.V. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Brescia Femminile), Società ACF BRESCIA FEMMINILE - (nota n. 6240/322 pf16-17 AA/mg del 12.12.2016).
Massima: Il vice presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione di cui all’art. 1 bis, co. 1 del C.G.S., perché a seguito di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti del Presidente della suddetta società, firmava e pubblicava un comunicato stampa dai toni altamente denigratori delle Istituzioni federali. La società è sanzionata con Euro 100,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R.(iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e attualmente legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società Delfino Pescara 1936 Srl con decorrenza dal 29.6.2015 e validità sino al 30.6.2017 - (nota n. 7172/566 pf16-17 GP/cc del 12.01.2017).
Massima: Il soggetto, iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e attualmente legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società è sanzionato con l’ammenda di euro 5.000,00, per la violazione di cui all'art. 1 bis e 5, comma 1°, del CGS per avere espresso dichiarazioni gravemente offensive nei confronti del Presidente della predetta Società, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano e pubblicata online ed in particolare, rispondendo alla domanda del cronista “Cosa le ha dato più fastidio di tutta questa vicenda?” dichiarando: “Avere creduto alla parola d’onore di una persona. Sia chiaro, i presidenti posso fare e decidere ciò che vogliono, ma per quelli della mia generazione la parola d’onore è una cosa seria a livello umano. Credo di essere l’unico tesserato del Pescara che ha accettato di avere il premio promozione sulla parola e non ho preso un euro. Mi sono fidato e a 64 anni ho capito di avere fatto una cavolata. Pazienza. Però non mi era mai successo nel calcio. Nemmeno a Messina, quando avevo come presidente Alfano che era il nipote di Tano Badalamenti. Anche lui la stretta di mano l’ha rispettata…”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.L. (soggetto iscritto nell’elenco dei direttori sportivi ed ex direttore sportivo della Società AC Pavia Srl) - (nota n. 5735/28 pf16-17 GP/GT/ag del 28.11.2016).
Massima: Il soggetto iscritto nell’elenco dei direttori sportivi ed ex direttore sportivo della società, è sanzionato con l’inibizione di giorni 45 per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS avendo tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e in particolare 1) per avere reso dichiarazioni fortemente critiche nei confronti della Società agli organi di stampa, in risposta ad altre, non meglio precisate, asseritamente espresse nei suoi confronti da parte della Società stessa; 2) per avere fornito ad un creditore della Società dettagliate informazioni in merito ai rapporti economici tra la Società medesima ed i fornitori, con particolare riferimento all’ordine con cui il sodalizio lombardo provvedeva al pagamento dei propri debiti. Relativamente alle dichiarazioni rilasciate dal deferito agli organi di stampa si riportano quelle più significative: a) in data 16 luglio 2015 in un articolo apparso sul sito internet, dal titolo “- omissis -: io pensavo al calcio, loro a cosa?” il deferito dichiarava: “E io ero stato chiamato per fare il dirigente di calcio, non del circo”; b) in data 27 luglio 2015, ancora sul sito di cui sopra, un articolo a firma del giornalista Luca Simeone, dal titolo “L’ex dg - omissis -: cacciato perché parlavo di debiti” riprendeva delle dichiarazioni del deferito secondo il quale “un problema, più volte da me segnalato, che la Società si trascina da tanto, quello del pagamento dei creditori e che da gennaio era diventato sempre più pressante…per un totale che oggi è pari a circa 540 mila euro. Di questi 242 mila sono urgentissimi” con ciò insinuando dubbi sulla solvibilità della società, screditandola, e rivelando cifre non suffragate da prove e comunque non opportuno da rendere pubbliche; c) in data 4 settembre 2015 ancora sul sito in precedenza menzionato il Sig. - omissis - dichiarava: “Il Presidente deve spiegare dove prenderà i soldi”, in qualche modo adombrando una illiceità, mai dimostrata, nel reperimento delle risorse finanziarie da parte della società; d) in data 15 marzo 2016, in un articolo comparso sul sito web , il deferito dichiarava: “Quanto sta accadendo a Pavia è poco trasparente e mi fa dubitare sull’origine dei soldi e i relativi interessi della proprietà”, aggiungendo che “la Società risulta altamente esposta sotto il profilo finanziario”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 03 Febbraio 2017 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: J.T. (Presidente p.t. della Società Venezia FC Srl), Società VENEZIA FC SRL - (nota n. 5377/198 pf16-17 GP/GT/mg del 18.11.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere proferito, in occasione della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, in data 29.8.2016 le seguenti, testuali parole: “We kick their Ass, ok?” e “We’ll kick Padova’s Ass. I promise” che letteralmente tradotte in lingua italiana significano “li prenderemo a calci in c.., ok?” e “Prenderemo a calci in c… Padova/Padovani. Lo prometto”. Tali espressioni suscitavano una vasta eco mediatica e lo sconcerto generale, così come riportato e documentato dagli articoli di stampa di diverse testate giornalistiche sportive a diffusione regionale. Tali espressioni venivano fedelmente documentate e riprodotte dalla registrazione audiovisiva della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, postata sul social netwotk Youtube dall’emittente “Reteveneta” e dal “TG Venezia”. L’eco del fatto era tale che il Sindaco di Padova, - omissis -, pretendeva le scuse ufficiali. Scuse puntualmente arrivate dal Sindaco di Venezia, - omissis -, che così commentava le parole del Presidente – omissis - : “Pur comprendendo la passione sportiva non siamo disponibili ad accettare dichiarazioni che possono offendere la sensibilità dei tifosi". Anche il Prefetto di Venezia, interveniva nella questione e con una nota ammoniva il Presidente – omissis -: “Pur essendo le tifoserie composte da persone animate da autentico spirito sportivo, c’è sempre qualche sparutissimo gruppuscolo che potrebbe cogliere l’occasione per mettere in atto comportamenti che con lo sport non hanno nulla a che fare”. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 8.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.B. (all’epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Liguria con mansioni di Delegato Provinciale di Genova per il S.G.S.) - (nota n. 5330/162 pf15-16 SP/gb del 27.11.2015).
Massima: Il collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Liguria con mansioni di Delegato Provinciale di Genova per il S.G.S. è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS per avere inviato nel marzo 2015, all’atto di rassegnare le proprie dimissioni dall’anzidetto incarico istituzionale, una lettera a propria firma indirizzata al Presidente del CONI, al Presidente della FIGC, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico e, per conoscenza, anche al Presidente del C.R. Liguria e al Coordinatore Regionale FIGC - SGS per la Regione Liguria, contenente in alcuni suoi passi frasi e considerazioni, rivolte nei confronti di taluni dei soggetti destinatari della missiva, sconvenienti, inopportune e tali nel loro complesso da apparire, non solo come travalicanti qualsivoglia esercizio di critica, ma, vieppiù, lesive, tanto della reputazione dell’onore personali di questi ultimi soggetti, quanto del prestigio proprio delle diverse cariche istituzionali ricoperte; in particolare, nel commentare la notizia della destituzione del Dott. – omissis - dalla carica di Coordinatore Regionale FIGC – SGS, per aver espresso riserve e giudizi sull’operato del Presidente del C.R. Liguria, Dott. – omissis -, affermando, in modo denigratorio per la persona e per l’istituzione da essa rappresentata, , nonché ancora, nel fare riferimento all’attuale Presidenza FIGC, per aver tendenziosamente, asserito ; e da ultimo, per aver volutamente omesso di far precedere, con la sola eccezione del presidente del CONI, i diversi soggetti destinatari della propria missiva dal titolo e/o semplice appellativo di dottor e/o signor dichiarando in proposito .
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 79/TFN del 12.5.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. N.B. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S. – nota n. 10508/862 pf15-16 SP/SS/us dell’1.4.2016
Massima: La Corte, ridetermina la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2016 inflitta al direttore generale per la violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 C.G.S. per le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione televisiva, e successivamente riportate dai maggiori organi di informazione del seguente tenore:” i calciatori si dividono in generali, soldati e m….. Identificate le m…., farebbe piacere a tutti poterle sciogliere nell’acido. Purtroppo gli accordi in essere, anche quelli con l’AIC, sono molto tutelanti nei confronti dei calciatori”. Le dichiarazioni del – omissis - sono gravi e lesive della reputazione e onorabilità di un’intera categoria di soggetti operanti nell’ambito della F.I.G.C.. Va sottolineato altresì il modo sprezzante con cui sono stati qualificati i calciatori, auspicandosi addirittura la loro eliminazione attraverso lo scioglimento nell’acido! Non v’è alcun dubbio sulla lesione dei principi che hanno ricevuto tutela giuridica nell’articolo 1bis del C.G.S. e la condotta del – omissis - va adeguatamente sanzionata. Tenuto conto di tutti i criteri di cui all’articolo 16 C.G.S., considerando anche la possibilità di trovare lavoro, si ritiene equo rideterminare la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2016.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 052/CFA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. M.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL’8.9.2015
Massima: La Corte, ridetermina nei limiti del presofferto la sanzione inflitta al direttore generale per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S per aver rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa che avevano ingenerato nella tifoseria la convinzione di una ostilità da parte del rappresentante dell’Ordine Pubblico che avrebbero potuto avere conseguenze nei rapporti tra la polizia e la tifoseria, oltre a creare nocumento all’immagine dell’Amministrazione. Rileva questa Corte che la sanzione – pur dandosi atto dell’ipotetico rischio che il comportamento poteva ingenerare – appare nel concreto oltremodo afflittiva in correlazione appunto alla potenzialità di creare turbamento nella tifoseria a seguito delle dichiarazioni riportate dal giornale effettuate dal – omissis -. E’ indubbio, a questo proposito, che non è stata documentata la sussistenza – nemmeno ipotetica – di un seguito alle dichiarazioni stesse che non appaiono aver comportato appunto alcuna concreta conseguenza.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.088/TFN del 13 Giugno 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (Presidente della Società ASD Anima e Corpo Orobica CF), Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF - (nota n. 11997/1010 pf15-16 SS/us del 29.4.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), e dell’art.5, comma 1 del CGS per avere, con le dichiarazioni del seguente tenore: ….“l’arbitro ha condotto la gara minacciando e sfidando le giocatrici dal primo minuto”…...”ne sono uscite ammonizioni, provocazioni, dialoghi a muso duro con giocatrici che hanno subito la sua arroganza e le sue decisioni insulse per 90 minuti”……”incapaci direzioni di gara che soprattutto a livello verbale e fisico da parte di arbitri arroganti e saccenti”……”direzioni arbitrali esagitate”…...”stato pietoso delle direzioni di gara arbitrali”….”gare falsate da conduzioni arbitrali decisamente non all’altezza delle situazioni”…..”conduzioni irriverenti e patetiche”, inviate ad una moltitudine di soggetti presso indirizzi mail istituzionali, provenienti dall’account della società, nonché dall’indirizzo PEC della stessa, pubblicamente leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi operanti nell’ambito della Figc. La società è sanzionata con euro 200,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.088/TFN del 13 Giugno 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P.(tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la Società SSD Grumellese), Società USD GRUMELLESE - (nota n. 10475/701 pf15-16 MS/vdb del 31.3.2016).
Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con la squalifica per giorni 40 per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere, postato messaggi sul proprio profilo personale Facebook, recanti le frasi “da tempo ridotti agli stracci – Digos e Questura branco di pagliacci”, scritta riprodotta su striscione della curva dell’Atalanta la cui foto era utilizzata dal calciatore quale immagine di profilo, “che schifo la Digos”, “diffidiamo da chi ci diffida”, i cui caratteri erano impressi su drappi della Società Atalanta e per avere condiviso sul medesimo profilo il messaggio postato da altro utente, recante la scritta “No alla tessera del tifoso”. La società è sanzionata con euro 200,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.085/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C.G. (Presidente della Soc. ASD Asti Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD ASTI CALCIO A CINQUE - (nota n. 10867/879pf15-16/SP/SS/fda del 07.04.2016.
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 2 CGS per aver comunicato ai propri calciatori la decisione societaria di non accedere al podio per la premiazione, con ciò tenendo un comportamento gravemente antisportivo, anche postando sul proprio profilo Facebook una serie di frasi e dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti di dirigenti federali e ledendo pubblicamente la reputazione della classe arbitrale. La società è sanzionata con euro 3.000,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.079/TFN del 12 Maggio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.C.(Tecnico tesserato per la Società ASD Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 10507/823 pf15-16 SP/SS/gb del 1.4.2016).
Massima: A seguito di patteggiamento l’allenatore è sanzionato con l’ammenda di euro 5.000,00 per la violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), per avere, con le dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa in occasione della partita e riportate dalle maggiori testate giornalistiche, e che verranno in seguito meglio specificate, contestato la competenza e la capacità professionale dell'Arbitro della gara, adombrando dubbi sulla sua imparzialità e ledendo la reputazione dello stesso, oltre che della classe arbitrale e delle istituzioni federali nel loro complesso, e ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato cadetto in corso. Anche la società è sanzionata con euro 5.000,00 di ammenda.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Seconda Sezione: Decisione n. 56 del 21/10/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 14/CFA pubblicato l'11 agosto 2015, che ha irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione dell'inibizione per mesi quattro (4), “inflitta a seguito del deferimento avanzato dal Procuratore Federale F.I.G.C.
Parti: F.B. /Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio di Garanzia conferma la decisione della CFA che ha sanzionato il presidente della LND per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. nonché degli artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, stesso Codice perché, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Dipartimento Calcio Femminile del 5 marzo 2015, poneva fine alla discussione sui finanziamenti da erogare a tale movimento calcistico pronunciando, alla presenza dell’intero Consiglio di Dipartimento e di due persone della Segreteria, la frase “basta! Non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche”, testualmente riportata nel verbale della ridetta riunione, così esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intero movimento calcistico femminile e ponendo in essere un comportamento discriminatorio in quanto direttamente denigratorio del predetto movimento per motivi di tendenze sessuali.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 11 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 6/TFN del 9.7.2015
Impugnazione – istanza: 11. RICORSO SIG. B.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, NONCHÉ DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 5, E 11, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 11614/822 PF14-15 SP/BLP DELL’8.6.2015) -
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente della LND per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. nonché degli artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, stesso Codice perché, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Dipartimento Calcio Femminile del 5 marzo 2015, poneva fine alla discussione sui finanziamenti da erogare a tale movimento calcistico pronunciando, alla presenza dell’intero Consiglio di Dipartimento e di due persone della Segreteria, la frase “basta! Non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche”, testualmente riportata nel verbale della ridetta riunione, così esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intero movimento calcistico femminile e ponendo in essere un comportamento discriminatorio in quanto direttamente denigratorio del predetto movimento per motivi di tendenze sessuali.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 09 Luglio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Nazionale Dilettanti) - (nota n. 11614/822 pf14-15 SP/blp dell’8.6.2015).
Massima: Il presidente della LND è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. nonché degli artt. 5, comma 1 e 5, e 11, comma 1, stesso Codice perché, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del Dipartimento Calcio Femminile del 5 marzo 2015, poneva fine alla discussione sui finanziamenti da erogare a tale movimento calcistico pronunciando, alla presenza dell’intero Consiglio di Dipartimento e di due persone della Segreteria, la frase “basta! Non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche”, testualmente riportata nel verbale della ridetta riunione, così esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’intero movimento calcistico femminile e ponendo in essere un comportamento discriminatorio in quanto direttamente denigratorio del predetto movimento per motivi di tendenze sessuali.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 19 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 04 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PROCURA GENERALE C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. F.G.SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. E DELL’ART. 5, COMMA 1, 5 E 6 LETT. C) C.G.S. (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015)
Massima: La Procura Generale dello Sport presso il CONI è legittimata ad impugnare la decisione di proscioglimento della CDN atteso che nel procedimento è intervenuto il provvedimento del Procuratore Generale dello Sport presso il CONI di autorizzazione all’astensione del Procuratore Federale, su istanza di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, nonché - stante il fatto che le regioni di convenienza a fondamento della suddetta istanza di astensione riguardavano la Procura Federale nella sua interezza - di applicazione del Procuratore Nazionale al procedimento de quo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, e dell’art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva CONI.
Massima: La Corte su ricorso della Procura Generale del CONI annulla la decisione della CDN che aveva prosciolto il deferito e per l’effetto gli infligge la sanzione dell’inibizione per mesi 1 per la violazione dell’art. 1bis C.G.S., ma non per quella dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. c) C.G.S., per l’invio di numerosi sms ad un amico di contenuto offensivo nei confronti del Procuratore e della Procura Federale. Le dichiarazioni lesive presenti nei messaggi SMS inviati all’- omissis - dal – omissis - non possono dunque considerarsi pubbliche, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 C.G.S., in quanto non rese in pubblico, né, per il destinatario, il mezzo o le modalità delle comunicazioni intercorse, essendo destinate o potendo essere conosciute da più persone, di per sé stesse e dunque senza una loro diffusione da parte del sig. – omissis -, che allo stato è e resta il solo destinatario individuato dei messaggi in questione. Va invece accolto il secondo motivo di reclamo, con il quale il Procuratore Nazionale dello Sport applicato lamenta l’erroneità della decisione impugnata per non aver ravvisato nel caso di specie la violazione dell’art. 1bis C.G.S.. Vero è infatti che, ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., ogni soggetto che svolge un’attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, è tenuto a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, dunque, anche nell’ambito delle relazioni interpersonali - siano esse intrattenute direttamente o per il tramite dei mezzi di comunicazione individuali o ad uso collettivo e contemporaneo - che interessino soggetti tenuti all’osservanza dei doveri e degli obblighi generali previsti dal citato art. 1bis C.G.S. laddove abbiano attinenza all’attività sportiva. Alla luce dell’esposto principio ed ai fini della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, non rileva dunque la natura pubblica o privata delle modalità con le quali si intrattengono le relazioni ed i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva tra i soggetti tenuti all’osservanza dell’art. 1bis C.G.S.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.079/TFN del 12 Maggio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.B. (Direttore Generale della Società AC Pavia Srl), Società AC Pavia Srl - (nota n. 10508/862 pf15-16 SP/SS/us del 1.4.2016).
Massima: Il direttore generale è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e l’ammenda di Euro 5.000,00 per la violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), per avere, con le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione televisiva: “I giocatori si dividono in generali, soldati e merde. Identificate le merde, farebbe piacere a tutti poterle sciogliere nell'acido. Purtroppo gli accordi in essere, anche quelli con l'AIC, sono molto tutelanti nei confronti dei calciatori”, e successivamente riportate dai maggiori organi d'informazione, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciando dichiarazioni dal contenuto intimidatorio e gravemente lesivo della reputazione e onorabilità di un'intera categoria di soggetti operanti nell'ambito della FIGC. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.073/TFN del 28 Aprile 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C. (calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 10294/824 pf15-16 SP/SS/blp del 29.3.2016).
Massima: Il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica e l’ammenda di euro 12.000,00 per la violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere, con le dichiarazioni rilasciate sul proprio profilo Facebook e riportate da numerosi organi d'informazione, offeso e leso gravemente la reputazione e l'onorabilità dell'Arbitro della gara, e, con le stesse dichiarazioni sopra richiamate, avere leso i principi di lealtà, correttezza e probità, augurando al predetto direttore di gara un grave male di natura fisica a mezzo di dichiarazioni pubbliche. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 12.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.073/TFN del 28 Aprile 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.Z. (Presidente del CdA e legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO Spa - (nota n. 10042/821 pf15-16 SP/SS/us del 23.3.2016).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 e l’ammenda di euro 18.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rilasciate sui siti network, offeso e leso gravemente la reputazione e l’onorabilità del Presidente della FIFA, palesemente insinuando che l'elezione dello stesso al vertice della F.I.F.A. sia stata frutto di illecito mercimonio di voti ed al contempo affermando che il massimo organismo di Giustizia Sportiva a livello Internazionale, il TAS di Losanna, sia composto da lestofanti che estorcono milioni e milioni e si spartiscono il bottino. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 18.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.068/TFN del 12 Aprile 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D. (Presidente della Società AC Tuttocuoio San Miniato 1957 Srl), Società AC TUTTOCUOIO SAN MINIATO 1957 Srl - (nota n. 7626/632 pf15-16 SS/us del 1.2.2016).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni pubblicate nell’articolo di stampa, leso la reputazione e l’onorabilità dell’arbitro della gara e dell’intera classe arbitrale. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 3.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.058/TFN del 23 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Presidente del Comitato Regionale Umbria – L.N.D.) - (nota n. 7587/653pf15-16/SP/gb del 29.01.2016).
Massima: Il presidente del Comitato Regionale è sanzionato con l’ammonizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, per avere con le dichiarazioni contenute nella lettera inviata al Presidente LND presso l’indirizzo istituzionale e nella lettera in pari data indirizzata alla Guardia di Finanza, pubblicamente reso espressioni offensive della onorabilità del Presidente LND, ledendo in tal modo la reputazione dello stesso e per avere comunque rivolto espressioni offensive, in particolare laddove si fa riferimento al carattere intimidatorio dell’istanza avanzata. Valutato che il deferimento risulta disposto per violazione dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 1 bis, comma 1, CGS. Considerato che, per quanto attiene alla violazione dell’art. 5, comma 1, CGS riguardando detta norma le “dichiarazioni lesive” questo Tribunale non ritiene che le lettere in contestazione possano essere valutate come “dichiarazioni”, né tanto meno come espressione pubblica di giudizi. Ritenuto che l’art. 5, comma 4, CGS precisa che la dichiarazione è pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone, può ben dirsi che nella fattispecie in esame non si concretizza nulla di tutto ciò, conseguentemente sotto questo aspetto il deferimento deve essere rigettato. Considerato, invece, per quanto attiene la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, ovvero per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che il tono delle lettere inviate al Presidente LND ed alla Guardia di Finanza se, da una parte non appare offensivo della onorabilità dello stesso Presidente LND, dall’altra non appare però del tutto corretto laddove definisce il comportamento del Presidente LND “neanche troppo velatamente intimidatorio”. Ritenuto che questa valutazione riferita al Cosentino non appare del tutto in linea con i principi di cui all’art. 1 bis, comma 1, premesso che non può essere questa la sede in cui valutare gli scritti trasmessi dal – omissis - al – omissis - e che quest’ultimo avrebbe potuto trasmettere, ove ritenuto opportuno, ogni incartamento alla Procura Federale per ottenere una valutazione su fatti e circostanze, va invece considerato che il – omissis - con le proprie lettere ha deciso di replicare in prima persona utilizzando espressioni negative esclusivamente personali.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e pubblicato un comunicato stampa contenente le seguenti dichiarazioni, che di seguito si trascrivono: “Il sopravvento su tutto il calcio femminile nazionale è davanti agli occhi degli addetti ed è avvenuto trasversalmente dai club alle Tesserate e alle strutture Dipartimentali creando una situazione di discriminazione addirittura opposta in cui queste lobby dettano legge e le Società e i Presidenti sono fuori e totalmente schiacciati…” e ancora “…Si deve dimettere, tutto il Dipartimento Calcio Femminile della LND e la segretaria Signora – omissis - in particolare per aver convocato e condotto, il 14.10.15, un’Assemblea delle Società in queste condizioni e disconoscendo lei per prima dignità ai Presidenti intervenuti. Sulla arroganza, prepotenza e strapotere di queste lobby gay si potrebbe scrivere gli ultimi 10 anni del calcio femminile italiano e mi riservo io stesso di documentare ciò che affermo per comprendere, poi, le radici profonde del suo nanismo”, così ledendo gravemente la reputazione di organi istituzionali del Dipartimento Calcio Femminile e di persone ad esso appartenenti, adombrando, tra l’altro, comportamenti discriminatori, se non addirittura contrastanti, con le esigenze delle Società affiliate. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.L. (Direttore generale della Società AC Pavia Calcio), Società AC PAVIA CALCIO - (nota n. 2305/845 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).
Massima: Il direttore generale è sanzionato con l’iniibizione di mesi 3 per la violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS circa i principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, per avere, nell’intervista rilasciata al quotidiano, rilasciato dichiarazioni contenenti false ricostruzioni degli incontri tenutisi nei giorni precedenti presso la Prefettura di Pavia per l’agibilità del locale stadio e delle decisioni intercorse, utilizzando parole e frasi lesive dell’immagine della Questura di Pavia e determinando potenziali problematiche di gestione dell’ordine pubblico. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 01 Ottobre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT A CARICO DI: G.F. (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC fino al 31.3.2015) - (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015).
Massima: In ordine alla contestata violazione di cui all’art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera c) CGS, il Tribunale osserva come non sussista, in radice, la “dichiarazione lesiva pubblicamente espressa” prevista e punita dalla norma in esame. A prescindere da ogni questione in ordine alla integrazione del requisito della “pubblicità” attraverso una comunicazione apparentemente individuale, ma – in realtà e nella sostanza - inviata a più persone in un ristretto contesto temporale, devesi osservare come non vi è, in questo procedimento, prova sufficiente dell’invio a più destinatari di comunicazioni aventi contenuto offensivo nei confronti dei medesimi soggetti. La generica dichiarazione di – omissis - circa il fatto che avrebbe appreso (e non, dunque, personalmente verificato) che i suddetti messaggi sarebbero stati inviati a numerose altre persone, senza nemmeno specificare l’identità di queste ultime, non può costituire, infatti, prova che gli SMS in questione fossero a “destinatario plurimo”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 23 Luglio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12696/957 pf14-15 SP/SS/blp del 25.6.2015).
Massima: Il direttore sportivo è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e l’ammenda di Euro 10.000,00 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese e riportate dai siti “TuttoB.com” e “Tuttomercatoweb.com”, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Società Modena FC. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 10.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 23 Luglio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.I. (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 12674/986 pf14-15 SP/gb del 25.6.2015).
Massima: Il direttore sportivo è sanzionato con l’ammenda di euro 5.000,00 per la violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, e dell’art. 5 comma 1 del CGS, per aver pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente della Lega Pro e diffamatorie di tutta la Lega Pro, ledendo gravemente la reputazione dello stesso ed al contempo degli organismi operanti nell’ambito Federale. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.002/TFN del 02 Luglio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.I. (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 6649/509 pf14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015).
Massima: Il direttore sportivo è sanzionato con l’ammenda di euro 5.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 CGS, per aver pronunciato pubblicamente espressioni offensive della onorabilità del Presidente del Consiglio direttivo della Lega Italiana Calcio professionistico, ed in particolare con dichiarazioni contenute in una mail indirizzata ad una pluralità di destinatari e dal contenuto offensivo. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CFA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 47/TFN del 14.4.2015
Impugnazione – istanza:1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. C.L., LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE S.S.LAZIO S.P.A.; - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7313/511-PF14-15-SP/SS/BLP DEL 13.3.2015)
Massima: La Corte esclude la responsabilità diretta della società per i fatti contestati al legale rapp.te, ritenuto responsabile di dichiarazioni lesive nei confronti di altro tesserato, e per l’effetto annulla la sanzione dall’ammenda inflitta. Nella fattispecie, infatti, la situazione contingente e l’insussistenza di un vero e proprio identico centro d’interessi tra autore materiale e responsabile diretto ha causato una interruzione del processo di trasferimento a carico della società di appartenenza della responsabilità del singolo agente. Automatico trasferimento che, invece, il C.G.S. opera in relazione, ad esempio, all’illecito sportivo. In altri termini, nel caso di specie, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del dott. – omissis - non può essere automaticamente trasposto a carico della S.S. Lazio, dovendosi escludere ogni concreta riferibilità alla stessa predetta società del fatto imputato al suo presidente. Difetta, dunque, attesa la particolarità del caso di specie, quel necessario nesso di collegamento funzionale tra fatto del dirigente e responsabilità diretta della società di appartenenza. In definitiva, sotto questo profilo ed avuto riguardo alla specifica fattispecie, difetta una effettiva attività dell’incolpato – omissis - funzionalmente e concretamente riconducibile alla società Lazio S.p.A. Si tratta, del resto, di una vicenda personale, che esclude quel nesso funzionale, la cui sussistenza appare necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie sanzionatoria prevista e punita a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 C.G.S..
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.050/TFN del 15 Aprile 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.N. (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Academy) e della Società ASD DOMINA NEAPOLIS ACADEMY - (nota n. 7532/525pf14-15/SS/fda del 18.3.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 comma 1 CGS per la pubblicazione di un commento relativo al Presidente della FLND sulla pagina facebook della referente per il calcio femminile della AIC. Non è contestabile che l’espressione “pigliancul” contenuta nel messaggio facebook costituisca lesione della reputazione del Presidente. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 300,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.047/TFN del 13 Aprile 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (141) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: C.L. (Presidente del Consiglio di gestione della Società SS Lazio Spa e Consigliere federale della FIGC), Società SS LAZIO Spa - (nota n. 7313/511 pf14-15 SP/SS/blp del 13.3.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 10.000,00 per la violazione disciplinare ex artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, CGS, relativamente a una dichiarazione resa ai media in occasione di una conferenza stampa tenuta a Milano, il giorno precedente, presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B. In particolare, dalla predetta notizia è emerso che il Sig. – omissis -, operando espresso riferimento alla persona del Sig. – omissis -, Direttore Sportivo della SS Ischia Isolaverde Srl (compagine societaria associata alla Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro -), abbia affermato quanto segue: ” Andate a vedere il curriculum di – omissis - e guardate di chi parliamo. Porta pure sfiga visto che le squadre per cui ha lavorato sono tutte fallite …”. La Procura federale ha ritenuto che l’indicata espressione (“porta pure sfiga …”) sia stata offensiva in quanto pregiudizievole della onorabilità e della reputazione del Sig. – omissis -, per ciò stesso assumendo rilevanza disciplinare e determinando, di conseguenza, l’insorgere di specifiche responsabilità a carico di entrambi i soggetti deferiti. Come è noto, la reputazione, quale diritto della personalità contemplato nel novero di quelli inviolabili dell'uomo, richiama concettualmente l’insieme di opinioni e/o attestazioni di stima riconosciute in capo all’individuo, in ragione di proprie qualità morali, professionali e/o generalmente attinenti all’esplicitazione della propria personalità nella dimensione sociale di appartenenza. Pertanto, è di tutta evidenza che la potenzialità offensiva di una determinata espressione non possa essere individuata in astratto, ma debba essere necessariamente contestualizzata, ovvero valutata in concreto, in relazione all’ambito spazio-temporale in cui è stata pronunciata. Se così è questo Tribunale nazionale federale ritiene che l’espressione utilizzata dal Sig. – omissis - abbia effettivamente assunto un significato denigratorio nei confronti del destinatario. Infatti, l’appellativo rivolto al Sig. – omissis - quale soggetto “portatore di sfiga”, a prescindere dal suo indimostrabile fondamento di verità, si rivela lesivo della reputazione, in quanto pregiudizievole della personalità professionale del destinatario, soprattutto in ragione del riferimento operato dal deferito alle disavventure “fallimentari” da cui erano state attinte, nel tempo, le società sportive presso le quali il Sig. – omissis - aveva prestato la propria opera professionale. Né, si può ritenere che il deferito abbia voluto esprimere una critica all’operato professionale del Sig. – omissis -; infatti, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la critica consiste in un’attività razionale, di contrapposizione di idee e convincimenti e, pertanto si estrinseca nella esplicitazione di giudizi sull’altrui operato o comportamento obiettivo che non debbono tuttavia sconfinare, come avvenuto nel caso in esame, nella denigrazione della persona. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 10.000,00
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 06 Gennaio 2015 n. 28/CFA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 11 Marzo 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN – Sez. Disc. del 15.12.2014
Impugnazione – istanza: RICORSO U.C. SAMPDORIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 ED AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. M.F., PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 35.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E CONCORRENTE EX ART. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, E 11 COMMA 4, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, ART. 5 COMMA 1, ART. 11 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3115/140 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 10.11.2014) ()
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al legale rapp.te al presofferto unitamente all’ammenda di € 10.000,00 e riduce altresì l’ammenda inflitta alla società all’ammenda di € 20.000,00 per le violazioni ascritte al legale rapp.te resosi responsabile della violazione degli articoli 1 bis, comma 1, 5, comma 1, 11, comma 1, C.G.S. e, “..per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese dinanzi a telecamere di un network nazionale, durante la trasmissione ….e riportate dai quotidiani nazionali, che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, dichiarazioni lesive e offensive nei confronti del, Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa riportate dai quotidiani nazionali, e comunque tenendo comportamenti discriminatori verso lo stesso in ragione dell’origine etnica dello stesso”. Deve preliminarmente evidenziarsi, a tal riguardo, che l’aggettivazione “filippino”, di per se stessa, non può, di certo, ritenersi offensiva ove pronunciata secondo il suo valore semantico, e cioè per indicare un uomo nativo o abitante delle Filippine, ma può, in concreto, diventare un insulto ove, per il modo in cui è pronunciata, venga strumentalmente utilizzata per rimarcare, ed in termini dispregiativi, una condizione economico – sociale inferiore, quella di “domestici”, ritenuta (in modo evidentemente inappropriato) identificativa di una comunità di persone. Inoltre, nell’economia complessiva dell’appunto mosso dal Ferrero al presidente il ricorso all’aggettivazione “filippino” è servito, giustappunto, ad intercettare – com’è fatto palese dai coevi riferimenti ad azioni (“caccia quel..” ovvero “che l’hai preso a fa?”) che con immediatezza ed in via diretta riflettono un rapporto di subalternità – il significato discriminatorio dell’accezione in commento, purtroppo diffuso nel lessico comune e volto a rimarcare l’appartenenza del soggetto ad un’ampia comunità di lavoratori stranieri identificati (come provenienti ora dalle Filippine ora dallo Sri Lanka ora dall’Indonesia o dall’India e così via) in ragione dei lavori umili in cui talvolta vengono impiegati, e giustappunto sovente genericamente etichettati “filippini”. Pur tuttavia, e ferma restando l’astratta riconducibilità della condotta accertata alla fattispecie incriminatrici evocate nell’atto di deferimento e nella decisione di prime cure, deve contemporaneamente ribadirsi che la valenza offensiva di siffatte dichiarazioni risulta nettamente attenuata ove si tenga conto del divisato contesto di riferimento, com’è fatto palese dalla stessa prima reazione, nell’immediatezza dei fatti, del conduttore televisivo che, sorridendo all’infelice sortita del presidente – omissis -, ha comunque colto, da subito, il senso di ironia che ha ispirato l’intera intervista. Quanto appena evidenziato assume poi viepiù rilievo ove lo scrutinio di questa Corte involga l’elemento psicologico dell’illecito in contestazione. Ai fini in questione, ed in aggiunta a quanto già sopra rilevato, deve, infatti, evidenziarsi che il – omissis -, spontaneamente ed in modo efficace, si è prodigato per attenuare l’impatto negativo delle proprie dichiarazioni, correggendone il tiro ed inviando al sig – omissis - una lettera di scuse.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 03 Giugno 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.I. (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 7187/548 pf14-15 SP/SS/gb dell’11.3.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il diretto sportivo è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di euro 3.334,00 per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS “per avere pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione di un’Istituzione federale ed in particolare di un Organo di Giustizia”, ledendo gravemente la reputazione della stessa e mettendo in dubbio la correttezza del relativo operato. La società che non ha patteggiato è sanzionata con Euro 10.000,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.055/TFN del 14 Maggio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M.A (Presidente della Società ASD Futsal Isola), Società ASD FUTSAL ISOLA - (nota n. 8720/598 pf14-15 SS/fda del 9.4.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS, per le dichiarazioni pubblicate sul sito internet della Società che hanno leso l’onorabilità di organismi operanti nell’ambito della FIGC in quanto offensive dei vertici della Divisione Calcio a Cinque e dell’AIA. Le espressioni che si leggono nel documento acquisito agli atti del procedimento (“stare zitti oggi significherebbe accettare che una lobby di potere possa decidere a tavolino ogni virgola, infischiandosene dei veri protagonisti (…) Continuiamo a essere ostaggi di una Divisione Calcio a 5 che fa il bello e il cattivo tempo con i soldi delle società (…) Ostaggi di personaggi che per i propri interessi manovrano con la loro “longa manus” partite, campionati e competizioni. Che spolpano le nostre tasche costringendoci ogni sabato a teatrini e farse (…) Una Divisione che utilizza come proprio personalissimo braccio armato una classe arbitrale chirurgica e appiattita agli interessi politici di qualche signorotto (…) Devi pagare e accettare tutto: pure di essere buttati fuori a calci e senza troppi fronzoli da una competizione ed essere tagliati fuori dal campionato con decisioni arbitrali imbarazzanti (…) Dittatori ipocriti e falsi perbenisti”). La società è sanzionata con Euro 500,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.034/TFN del 26 Febbraio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F.(Tecnico della Società SSD Fidelis Andria 1928 Srl), Società SSD FIDELIS ANDRIA 1928 Srl - (nota n. 5498/392 pf14-15 SS/fda del 29.1.2015).
Massima: Il tecnico è sanzionato con la squalifica di giorni 20 per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS, perchè al termine della gara, nel corso di una intervista rilasciata alla emittente televisiva locale pronunciava le seguenti frasi: “No, io ho passato dei mesi sicuramente importanti a ……, persone in gamba, in gambissima i ….., tranne qualche invertebrato che sta dentro la Società. Però insomma, per il resto mi sono trovato molto bene, con qualche giocatore che è rimasto ancora li ho buoni rapporti; però anche intorno lì al ….. calcio ci sono dei personaggi un po’ squallidi”, ritenute dall’organo inquirente, oggettivamente offensive e lesive della onorabilità dei componenti la dirigenza della Società. La Società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.028/TFN del 20 Gennaio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 4356/266 pf14-15 SP/blp del 15.12.2014).
Massima: Il socio e patron della Società ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 è sanzionato con euro 15.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese dinanzi alle telecamere di un Network nazionale, durante la trasmissione e riportate dai quotidiani nazionali, dichiarazioni lesive della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara, adombrando dubbi sulla imparzialità ed ipotizzando altresì comportamenti non obiettivi ma condizionati da suggerimenti ricevuti, ledendo in tal modo la professionalità dello stesso e di altri componenti della classe arbitrale. La società è sanzionata con Euro 15.000,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 15 Dicembre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F.(Presidente della Società UC Sampdoria Spa), Società UC SAMPDORIA Spa - (nota n. 3115/140 pf13-14 SP/SS/blp del 10.11.2014).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 ed euro 10.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, art. 5, comma 1, art. 11, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente durante la trasmissione televisiva, dichiarazioni lesive e offensive nei confronti del Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa riportate dai quotidiani nazionali, e comunque tenendo comportamenti discriminatori verso lo stesso in ragione della sua origine etnica. Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti sostantivare l’aggettivo che riflette la provenienza etnica di una persona ed apostrofare quest’ultima in tal modo, con evidente atteggiamento di scherno e dileggio, costituisce offesa, che si connota, per giunta, di chiaro intento di discriminazione, ed è quindi contrario ai principi di lealtà e correttezza che devono ispirare l’attività sportiva. Nelle dichiarazioni rese nello specifico dal – omissis - l’espressione “filippino” sottintende chiaramente non solo un riferimento razziale ma anche il richiamo a ruoli sociali subalterni svolti da lavoratori di tale nazionalità. Ciò appare evidente non solo dal tono complessivo delle dichiarazioni in questione, ma anche dall’invito “caccia quel filippino” e dalla domanda “che lo hai preso a fa?”….L’espressione “filippino” appare pronunciata con un chiaro intento dispregiativo, di dileggio e discriminatorio così come tutto il senso generale delle dichiarazioni del – omissis -. Sussiste la circostanza di cui all’art.11 comma 1 CGS in quanto lo scherno, la denigrazione e l’offesa hanno connotazioni di discriminazione razziale o quanto meno legate alla nazionalità. Pertanto l’illecito disciplinare contestato deve ritenersi realizzato. La società è sanzionata con Euro 35.000,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 01 Dicembre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L. (Presidente della Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl), Società SSD CORREGGESE 1948 Srl - (nota n. 1215/63 pf14-15 SS/vdb del 17.9.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, con le dichiarazioni apparse sui siti internet www.tuttolegapro.com giudizi e rilievi lesivi nei confronti del Presidente e del Vice Presidente Federale, adombrando, in modo indeterminato e senza indicare specifici comportamenti, presunti illeciti interessi finalizzati ad alterare artificiosamente il meccanismo alla base della composizione del campionato di Lega Pro ed altresì un ipotetico abuso di potere da parte dei medesimi dirigenti, così da ledere il prestigio e la credibilità degli stessi ed anche dell’ Istituzione Federale nel suo complesso. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 3.333,33
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 20 Ottobre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.B.(Presidente della Società ASD Catanese Beach Soccer), Società ASD CATANESE BEACH SOCCER (nota n. 0418/7 pf14-15/AM/seg. del 22.7.2014).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, pubblicando immagini ed espressioni lesive e ingiuriose della reputazione degli Ufficiali di Gara che vengono tacciati di parzialità e della classe arbitrale, in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche della Istituzione federale nel suo complesso. I fatti contestati, trovano pieno riscontro documentale negli atti acquisiti: dalle fotografie della “quaterna arbitrale” risulta infatti pacificamente dimostrata l’intenzione di attribuire ai direttori di gara comportamenti “di favore” le Società a danno della Catanese. Intendimento confermato dalle ulteriori espressioni dal significato in equivoco riportate nella pagina del profilo del Presidente – omissis - dove, oltre all’immagine dei quattro arbitri, si legge: “oggi siamo con il Terracina - É troppo sfacciato -Tranquillo Palm”; nell’altra “Oggi siamo con la Domusbet”. Ritenuta pertanto in re ipsa la valenza offensiva ed ingiuriosa delle espressioni e delle immagini utilizzate, in assenza peraltro di eventuali dichiarazioni di rettifica, ne consegue la responsabilità a carico dei deferiti per le violazioni loro contestate. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.56/CDN del 27.2.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: - DEL CALCIATORE F.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO, ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. LECCE), DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA, 1 C.G.S.;- DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (nota n. 4219/1068 pf 12-13/SP/blp del 12.2.2014)
Massima: La Corte rigetta il ricorso del procuratore federale e conferma la decisione della CDN che ha prosciolto il calciatore dall’accusa di aver violato l’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere offeso la memoria del Giudice Dr. Giovanni Falcone, pronunciando la frase, poi riportata da vari quotidiani, “quel fango di Falcone” perché ha pronunciato le parole in questione nel corso di una conversazione privata, venuta alla luce solo perché captata nel corso di un’intercettazione ambientale, laddove l’interlocutore è un soggetto non tesserato e la conversazione è avvenuta all’interno di un’autovettura e dunque in un contesto privato, non definibile, neppure in senso lato, sportivo. Ne deriva che può aversi violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. sia con comportamenti collegati alle attività tecnicamente proprie del deferito, sia a seguito di attività poste in essere come semplice tesserato e, quindi, non rapportabili alle funzioni specifiche od alla professione del soggetto da giudicare (cfr. CU della CGF, Sezione I, n°211 del 5.5.2008). Ciò nondimeno la latitudine operativa della divisata norma è perimetrata, in apice, dalla necessità di un collegamento qualificato tra la condotta del soggetto e l’ordinamento di settore, com’è fatto palese dalla specificazione normativa che richiede la sua ascrivibilità a “..ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In altri termini, il chiaro contenuto precettivo della disposizione regolamentare in esame, direttamente evincibile dallo stesso valore semantico della relativa proposizione letterale, qualifica la condotta disciplinarmente rilevante (oltre che per il contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità) anche in ragione del suo inquadramento all’interno di rapporti che riflettono, in via obiettiva, un nesso con l’attività sportiva. Tale connotazione, pur non identificandosi con le sole manifestazioni proprie dello specifico ruolo tecnico cui appartiene il singolo soggetto (dirigente, atleta, tecnico etc..), evoca, comunque, quale condizione imprescindibile per la sua rilevanza disciplinare che il singolo addebito possa essere posto in rapporto di connessione quantomeno con la qualità soggettiva di tesserato. Di contro, nel caso di specie, il contesto in cui è maturata la condotta in contestazione consente di assegnare alla suddetta qualità di soggetto tesserato una valenza del tutto neutra venendo in risalto, piuttosto che un rapporto riferibile all’attività sportiva, una conversazione privata tra amici in ambito riservato, seppur esplicatasi in termini obiettivamente deprecabili ed infamanti, dove la stessa appartenenza di uno essi al mondo sportivo non esplicava alcun rilievo. Né, peraltro, sotto diverso profilo, è possibile recuperare la rilevanza disciplinare della condotta in addebito in ragione della risonanza mediatica che essa ha successivamente avuto siccome resa pubblica da diversi quotidiani. E’, infatti, di tutta evidenza che tale divulgazione – sottratta alla sfera di signoria del ricorrente - è avvenuta esclusivamente per una fuga di notizie tuttora coperte dal segreto istruttorio.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D.N. Com. Uff. 92/CDN del 27/06/2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL F.C. SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 1 (UNO) AL SIG. L.P. - AMMENDA DI € 2.000,00 (€ DUEMILA/00) ALLA SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ART. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG. L.P., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 5, COMMA 1 CGS
Massima: La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato il deferito per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, relativamente alla conduzione della gara da parte del Direttore di gara, così come riportato nell’articolo pubblicato sul sito www.tuttolegapro ovvero “É stata una maialata clamorosa e premeditata. Questo arbitro ha già diretto la Pro Vercelli a Savona, sapevo da martedì che non saremmo passati…”, giudizi e rilievi gravemente lesivi del Direttore di gara stesso e della classe arbitrale, mettendone in dubbio la competenza e preparazione, nonché l’imparzialità e la regolarità dell’operato, in modo tale da ledere il prestigio dell’AIA nel suo complesso, ed altresì mettendo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a favorire la società Pro Vercelli”. Infatti, se l’art. 5, comma 1, impone il divieto di esprimere “pubblicamente” giudizi o rilievi lesivi, il successivo comma 4 si dà carico di fornire contenuto all’avverbio precisando che “La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando i destinatari, il mezzo o per le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Da un lato, quindi, si fa riferimento alla contestuale presenza di una platea di persone che recepisce immediatamente l’affermazione offensiva, ma dall’altro si assume la perfetta equivalenza di una dichiarazione che è destinata ad essere conosciuta da più persone, anche in tempi diversi (e quindi ha in sé un’intrinseca, efficace e perdurante lesività). E che la “confidenza” del sig. – omissis - fosse destinata a più persone (100 o 50 non rileva) lo ammette la stessa reclamante e, quindi, può dirsi dato pacificamente assunto. In conclusione, la Corte, ritiene che la frase postata su Facebook abbia un contenuto chiaramente offensivo, desumibile dai termini usati e dalla subdola finalità di generare sospetto, diffidenza e sfiducia nei suoi destinatari verso un’istituzione e i suoi rappresentanti. La stessa, poi, per le modalità di comunicazione, non può essere assunta come “mera comunicazione privata” perché, oltre a quanto precede, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, proprio in materia di comunicazioni sui social network (ex multis Cass. Pen. sez. I n. 16712/14) reputa integrato il reato di diffamazione allorché, sotto il profilo soggettivo, vi sia la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone. La qual cosa è perfettamente rispondente a quanto accaduto nella fattispecie.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(451) –DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Dirigente della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 7810/844 pf13-14 AM/SP/ma del 26.6.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il dirigente è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione ex art. 1, comma 1, CGS, per aver inviato via e-mail, al designatore arbitrale responsabile in ambito Can Pro - Lega Italiana Calcio Professionistico con cui lamentava la commissione di gravi errori arbitrali asseritamente commessi in pregiudizio della sua società, i quali avrebbero compromesso l’esito di due gare di campionato disputate dal club campano nel corso della stagione sportiva 2012/2013. La società è sanzionata con Euro 1.600,00 di ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Giugno 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(373) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. (Amministratore delegato della Società Fussball Club Sudtirol Srl), Società FUSSBALL CLUB SUDTIROL Srl (nota n. 7422/1061 pf13-14/SS/vdb del 12.6.2014).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, relativamente alla conduzione della gara da parte del Direttore di gara, così come riportato nell’articolo pubblicato sul sito www.tuttolegapro ovvero “É stata una maialata clamorosa e premeditata. Questo arbitro ha già diretto la Pro Vercelli a Savona, sapevo da martedì che non saremmo passati…”, giudizi e rilievi gravemente lesivi del Direttore di gara stesso e della classe arbitrale, mettendone in dubbio la competenza e preparazione, nonché l’imparzialità e la regolarità dell’operato, in modo tale da ledere il prestigio dell’AIA nel suo complesso, ed altresì mettendo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a favorire la società Pro Vercelli”. Né varrebbe a scriminare la condotta testé censurata l’asserito carattere “privato” del mezzo utilizzato. E’ al contrario notorio che gli utenti di “Facebook” fruiscano del così detto “tagging”, modalità che consente di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui, sottraendo di fatto questo materiale alla disponibilità dell’autore e rendendone incontrollata la diffusione. Il numero (52) dei commenti postati alla comunicazione in esame, come emerge dal documento prodotto dai deferiti, esclude peraltro ex se quel carattere di “riservatezza” che connota una conversazione privata fra due soggetti, specificamente indicata dalla giurisprudenza di questa Commissione per esimere dalla violazione dei principi di cui all’art.1, comma 1 del CGS. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.82/CDN del 22 Maggio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. (Agente di calciatori) - (nota n. 5265/565 pf13-14 SP/blp del 24.3.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento l’agente di calciatori è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 3 per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 19 commi 3 e 5 del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, perché aveva inoltrato al direttore generale una serie di sms dal contenuto prettamente lesivo e diffamatorio, riguardante persone, Società ed organismi operanti all’interno dell’ordinamento settoriale calcistico”.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.77/CDN del 13 Maggio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.G. (Direttore sportivo della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 3143/187 pf13-14 AM/ma del 20.12.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il direttore sportivo è sanzionato con mesi 2 ed Euro 3.000,00 di ammenda per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, così come riportato negli articoli pubblicati sui siti internet, giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale e della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel suo complesso, mettendone in dubbio l’imparzialità e la regolarità del loro operato e per aver, altresì, messo in dubbio la regolarità del campionato e l’imparzialità del Direttore di Gara così ledendo il prestigio dell’AIA e della stessa istituzione federale nel suo complesso La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 28 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 07 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 CON DECORRENZA DAL MOMENTO DELL’EVENTUALE NUOVO TESSERAMENTO AL SIG. P.C.; PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 5, C.G.S., ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S.; - AMMENDA € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6004/840 PF13-14 SS/MG DEL 16.4.2014)
Massima: La Corte annulla la decisione della CDN per difetto di giurisdizione in ordine alle violazioni contestate al patron della società. Il fondamento giuridico dell’addebito avanzato nei confronti del sig. – omissis - è costituito dalla previsione dell’art. 1, comma 5, C.G.S., in base alla quale sono tenuti al rispetto delle norme contenute in tale Codice, nonché delle norme statutarie e federali, “anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Sono note -e possono essere ben condivise- le ragioni che hanno motivato l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina e della giurisdizione sportiva -in chiave di un principio di effettività ben noto anche in settori diversi del diritto (come nel settore penale)- ai soggetti privi dello status formale di tesserato, ma di fatto presenti ed operativi, anche a livelli apicali, all’interno degli assetti societari, altrimenti in grado di impiegare l’usbergo della mancanza del titolo formale a copertura di condotte anche cospicuamente lesive degli interessi protetti dalle disposizioni federali. Non sfugge, però, che un tale ampliamento dell’area di applicazione delle previsioni punitive di diritto sportivo sia normativamente condizionata alla ricorrenza del presupposto di un preciso e definito nesso di collegamento tra i soggetti in questione e le società (specificato, nella disciplina sopra richiamata, nelle forme dell’esercizio di un controllo anche indiretto delle società, ovvero dello svolgimento di attività all’interno o a beneficio delle medesime, o in qualsiasi modo rilevante per l’ordinamento federale), il quale (presupposto) deve essere evidentemente oggetto di un rigoroso e puntuale accertamento fattuale in sede procedimentale. Nella fattispecie in oggetto, una siffatta verifica probatoria (che, occorre riconoscere, non è sempre agevole) non risulta in realtà compiuta con risultato positivo, poiché l’ indagine istruttoria eseguita non ha potuto riscontrare cointeressenze o partecipazioni del – omissis -, ovvero specifici comportamenti dal medesimo osservati, che siano da considerarsi univocamente sintomatici della permanenza di una correlazione, sia pure di fatto, con la società del Grosseto (anche dopo la cessione delle quote societarie di sua proprietà), nei termini richiesti dalla disciplina normativa di riferimento. Deve essere in una tale prospettiva condivisa la deduzione articolata in ricorso circa la non bastevolezza, a configurare la connessione di collegamento prevista e contestata, del generico dato della sussistenza di anche stretti rapporti parentali tra l’extraneus – omissis - ed i proprietari della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., come anche dell’atteggiarsi delle scelte di strategia difensiva operate dal prevenuto o dalla stessa società, trattandosi di elementi che, contrariamente all’assunto della decisione gravata, risultano ancora inespressivi, sotto il profilo probatorio ed in concreto, della permanenza di rapporti tra società e soggetto deferito cui dà rilievo la violazione addebitata. Né, va aggiunto, in tal senso potrebbero derivarsi rassicuranti ed univoci elementi dimostrativi dal tenore letterale degli articoli di stampa acquisiti in atti, che contengono i giudizi “incriminati”, i quali danno unicamente l’indicazione della qualità di tifoso passionale del – omissis -, ma appaiono aspecifici ai fini dell’accertamento probante postulato dall’addebito avanzato.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.75/CDN del 7 Maggio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (“patron” della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl nota n. 6004/840 pf13-14 SS/mg del 16.4.2014). Massima: Il patron della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS, è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, così come riportati negli articoli pubblicati sul sito internet e sui quotidiani, giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale, mettendone in dubbio la competenza e preparazione, nonché l’imparzialità e la regolarità dell’operato, in modo tale da ledere il prestigio dell’AIA nel suo complesso, ed altresì mettendo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a favorire la Società avversaria. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 15.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.057/CDN del 12 Marzo 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (Team manager tesserato per la Società FC Parma Spa), Società FC PARMA Spa (nota n. 4237/543 pf13-14/SP/blp del 13.2.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il team manager è sanzionato con l’ammenda di euro 6.670,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, pubblicando sul proprio profilo del social network Facebook espressioni e giudizi lesivi della reputazione del tecnico di altra società. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 6.670,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO Spa - (nota n. 4219/1068 pf 12-13/SP/blp del 12.2.2014).
Massima: Il calciatore viene prosciolto dall’accisa di aver violato l’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere offeso la memoria del Giudice Dr. Giovanni Falcone, pronunciando la frase, poi riportata da vari quotidiani, “quel fango di Falcone” perché ha pronunciato le parole in questione nel corso di una conversazione privata, venuta alla luce solo perché captata nel corso di un’intercettazione ambientale, laddove l’interlocutore è un soggetto non tesserato e la conversazione è avvenuta all’interno di un’autovettura e dunque in un contesto privato, non definibile, neppure in senso lato, sportivo. Come già detto, non ogni condotta illecita di un tesserato può essere considerata in re ipsa rilevante disciplinarmente. Ciò avviene solo allorché tale condotta è tenuta nell’ambito di un rapporto riferibile all’attività sportiva, almeno in via mediata.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.049/CDN del 29 Gennaio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.F. (Direttore Sportivo della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl (nota n. 2653/290 pf13-14/AM/ma del 27.11.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il direttore sportivo è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente, commentando la gara sul sito www.tuttolegapro.com, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro, mettendo altresì in dubbio la preparazione e la competenza dell'Ufficiale di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.600,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.047/CDN del 27 Gennaio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Dirigente della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO Spa - (nota n. 3268/412pf 13-14/SP/SS/blp del 2.1.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il dirigente è sanzionato con l’ammenda di euro 14.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere, con le dichiarazioni riportate dai quotidiani, adombrato che la direzione della gara fosse preordinata negativamente nei confronti suoi e della sua Società, quindi esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, soggetto operante nell’ambito della FIGC. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 14.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.047/CDN del 27 Gennaio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.Z. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO Spa - (nota n. 3262/411pf 13-14/SP/SS/blp del 2.1.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 14.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere, con le dichiarazioni riportate dai quotidiani, adombrato che la direzione della gara fosse preordinata negativamente nei confronti suoi e della sua Società, quindi esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, soggetto operante nell’ambito della FIGC. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 14.000,00
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42 del16.12.2013
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.F.M.; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5,COMMA 2, C.G.S, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, E ART. 5, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 2495/255PF 13-14/AM/MA DEL 20.11.2013
Massima: La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato il calciatore per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, del CGS, per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente sul proprio profilo facebook, così come riportati sul sito internet, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso. Nemmeno può accogliersi la domanda subordinata di inquadramento della fattispecie nella diversa connotazione invocata, per le ragioni indicate, in ragione che la mancata smentita o l’omessa tutela del proprio profilo facebook appaiono integrare una mera giustificazione postuma ed irrilevante, in quanto dette azioni avrebbero dovuto avere carattere di concretezza e tempestività assenti nella fattispecie.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.042/CDN del 16 Dicembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M.A.(Calciatore tesserato della Società ASD Battipagliese), Società ASD BATTIPAGLIESE - (nota n. 2495/255pf 13-14/AM/ma del 20.11.2013).
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica di mesi 3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, del CGS, per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente sul proprio profilo facebook, così come riportati sul sito internet, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) AMMENDA € 10.000,00 AL SIG. B.M.; 2) AMMENDA € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 2047/208 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 31.10.2013 -
Massima: La Corte riduce ad euro 5.000,00 l’ammenda inflitta alla società ed al tecnico per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed all’art. 5 comma 1 del CGS, per avere, al termine della gara, reso ai microfoni dell’emittente televisiva alcune dichiarazioni, riportate dai quotidiani. In effetti, ferma restando la negativa valutazione e la giusta sanzionabilità delle espressioni adoperate dal – omissis - al termine dell’incontro di cui è questione, vieppiù censurabili trattandosi dell’allenatore responsabile della prima squadra, non può non essere rilevata e debitamente valutata la circostanza per cui lo stesso sig. – omissis, ancora prima dell’avvio nei suoi confronti dell’azione disciplinare poi conducente alla sanzione dell’ammenda qui contestata, ha posto in essere comportamenti inequivocamente qualificabili in termini di “ravvedimento operoso”. Il riferimento è alla conferenza stampa sollecitamente convocata, nel corso della quale le espressioni adoperate dal – omissis, chiare nel senso delle scuse porte e del pentimento manifestato, ben possono essere valutate, ai fini che qui interessano, quale circostanza attenuante, sia pure in senso improprio. Il rilievo del comportamento successivo, infatti, non viene in considerazione quale attenuante in senso specifico di quanto in precedenza commesso, quanto piuttosto come elemento che nella valutazione complessiva della condotta del tesserato avrebbe dovuto essere valutato ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare. In altri termini, la successiva condotta del – omissis appare idonea ad attenuare gli effetti lesivi della sue primigenie dichiarazioni e dunque meritevole di considerazione al fine di graduare la doverosa sanzione da comminare.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.B. (tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2047/208 pf13-14 SP/SS/blp del 31.10.2013).
Massima: Il tecnico è sanzionato con l’ammenda di euro 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed all’art. 5 comma 1 del CGS, per avere, al termine della gara, reso ai microfoni dell’emittente televisiva alcune dichiarazioni, riportate dai quotidiani del seguente contenuto: “L’arbitro? Non lo conosco. Ho visto uscire dal campo gente incappucciata, per il furto commesso. I rigori? Il nostro era nettissimo. Quello assegnato al Palermo, sembrava che – omissis - l’avessero sparato per come è volato via (…)”. A fine partita: “Rapina a mano armata”; “Incappucciati usciti dal campo” e “rapina in piena regola e a mano armata”; “Questa partita è stata allucinante come l’arbitraggio di – omissis -. Il Palermo ha rubato la partita, ma io sono contento della prestazione dei miei giocatori (…) Ho visto scelte assurde (…) L’arbitro ha fischiato veramente a senso unico, non c’è altro da dire. Il rigore su – omissis - era netto, il loro non c’era assolutamente”. Con ciò travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di fisiologica prospettazione dialettica, comunque violando i principi di lealtà e correttezza, avendo pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro Sig. – omissis -, mettendo in particolare in dubbio l’imparzialità e la competenza dell’Ufficiale di gara, in modo da lederne il prestigio e la credibilità. Le scuse dallo stesso. Infatti, le scuse dallo stesso formulate attraverso la convocazione della conferenza stampa il giorno successivo non valgono a integrare il c.d. ravvedimento operoso. Ed invero il c.d. ravvedimento operoso è riconosciuto nell’ordinamento penale (art. 56 c.p.) quando l’attività esecutiva è compiutamente esaurita e manca solo che l’evento si realizzi. Non è pertanto possibile alcuna applicazione analogica di questo istituto nell’ambito del presente procedimento disciplinare, in quanto nella fattispecie l’illecito disciplinare contestato agli incolpati era stato già interamente consumato. Va detto che l’ordinamento penale riconosce un’altra ipotesi di ravvedimento operoso nell’ipotesi che il reato sia stato già consumato e l’agente sia intervenuto spontaneamente ed efficacemente e si sia adoperato per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62 n. 6 c.p.). In questo caso non si tratta di un’esimente, ma di una circostanza attenuante che consente di ridurre la pena prevista per il reato consumato. Ora, la condotta posta in essere dal Sig. – omissis - al termine della partita Siena-Palermo del 21.10.2013 costituisce senza dubbio la violazione disciplinare contestata, mentre le dichiarazioni rilasciate dal medesimo nella conferenza stampa del giorno successivo non sono tali da integrare gli estremi della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., giacché non si può dire che queste ultime dichiarazioni abbiano attenuato le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito prima commesso. Le dichiarazioni del Sig. – omissis -, rese nel corso della conferenza stampa, meritano pertanto di essere valutate solo ai fini della determinazione della pena. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 10.000,00
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013
Impugnazione – istanza: 3. Ricorso U.S. CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. Z.M.; - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 7541/1067 PF12-13/SS/BLP DEL 20.5.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del G.D.N. che ha sanzionato il legale rapp.te "per avere, con le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista rilasciata dall'Emittente Radiofonica, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di fisiologica prospettazione dialettica, comunque violando i principi di lealtà e correttezza, pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Fifa, nonché del Presidente della Uefa. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, ritenuto che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista radiofonica e successivamente diffuse a mezzo stampa superino in ogni caso i limiti di un legittimo diritto di critica e siano comunque espressioni lesive della reputazione dei soggetti destinatari, rilevato inoltre che l'ordinamento internazionale sportivo, rilevante anche per l’ordinamento nazionale sportivo ed i relativi soggetti, prevede che tali comportamenti nei confronti dei vertici dirigenziali non possano non essere sanzionati, ritiene congrue entrambe le sanzioni come già irrogate, respinge il ricorso e ordina l'incameramento della tassa.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 17.6.2013
Impugnazione – istanza: 9. RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. G.S. SEGUITO GARA VENEZIA/MONZA DEL 16.6.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato il dirigente perché si avvicinava al quarto ufficiale e rivolgeva allo stesso frasi irriguardose e minacciose tali da configurare la ricorrenza di "dichiarazioni lesive" in relazione alla loro potenziale diffusione pluripersonale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, C.G.S.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN del 23 Settembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M.P.C. (Calciatore dell’ASF Fiorentina Spa), Società ASF FIORENTINA Spa - (nota n. 553/48pf 13-14/SP/SS/blp del 30.7.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con l’ammenda di euro 13.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per aver espresso pubblicamente giudizi e rilievi idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, adombrando dubbi sulla neutralità dell’istituzione stessa, sulla regolarità delle gare e del campionato e sulla oggettività e imparzialità della classe arbitrale, prospettando tra l’altro, che “il sistema” avrebbe impedito alla Fiorentina di partecipare alla “Champions League”, e che risulterebbero favorite le squadre con maggior peso nelle c.d. “stanze del potere” e/o con una maggiore capacità economica o un maggior numero di sostenitori. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 13.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.013/CDN del 12 Settembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. (Amministratore Delegato della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 506/46 pf 13-14/AM/ma del 25.7.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente, intervenendo alla diretta web del sito internet, nel corso di una cena dei tifosi, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del calciatore, riportando circostanze non corrispondenti al vero, e diffamatorie della reputazione del calciatore indicandolo ingiustamente quale responsabile principale del mancato ripescaggio della società in C1, compromettendolo altresì agli occhi della tifoseria come dimostrato dalle scritte sui muri. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 6.000,00
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 31 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN dell’11.4.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIG. Z.M.; - AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 5883/769PF12-13/SP/SS/BLP DEL 22.3.2013
Massima: La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato il legale rapp.te per la violazione degli articoli 1 comma 1 e 5 comma 1 C.G.S. per avere, con le dichiarazioni riportate dai quotidiani …espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro e dell’intera classe arbitrale, affermando, tra l’altro, che, in conseguenza del comportamento del direttore di gara, la società U.S. Città di Palermo non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la gara Milan – Palermo del 17.3.2013, adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua società e così esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C.”. Contrariamente a quanto dedotto, non viene dunque qui in rilievo la presunta inadeguatezza dell’arbitro – omissis - (ed in genere dell’intera classe arbitrale) a dirigere la gara affidatagli con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità, e dunque una valutazione strettamente inerente alle modalità di concreto svolgimento del suo specifico operato, bensì la sua onestà ad esercitare in modo imparziale i propri compiti d’istituto in una competizione che vedeva la partecipazione di una determinata squadra. Resta, dunque, conclamata la chiara attitudine delle dichiarazioni in argomento ad integrare la fattispecie in contestazione, che giustappunto si risolve nella violazione del divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito, tra l’altro, della F.I.G.C. E’ pur vero che, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell'integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell'opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell'attendibilità dei fatti narrati e riferiti. La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabili anche nel caso del diritto cd. di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa (cfr. Cassazione penale sez. V, 11 gennaio 2013 n. 9862; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeone, Rv. 249239); e presuppone pertanto la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti (Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696; Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009, Cacciapuoti, Rv. 246096). Il diritto di critica, riconosciuto e garantito dalla Costituzione e dalla Cedu, giustifica e tutela, infatti, la critica su fatti veri e non su fatti creati e utilizzati come espediente per aggredire onore e reputazione altri. Non può infatti sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN del 22 Giugno 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (331) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.M. (Team Manager della Soc. Parma FC SpA) e della società Parma FC SpA (nota n. 8134/1394pf09-10/SP/blp del 21.5.2010). Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il team manager della società è sanzionato con la inibizione per giorni 40 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 5, commi 4 e 5, CGS, per il comportamento tenuto al termine dell’incontro; lo stesso infatti, mentre si trovava negli spogliatoi all’interno della stanza adibita ad uso dei dirigenti, locale peraltro prospiciente lo spogliatoio degli Ufficiali di gara, domandando ad alcune persone dello staff della sua Società come fosse terminata altra la partita, disputatasi nella stessa giornata, alla notizia della vittoria di una squadra, proferiva parale che lasciavano intendere un accordo tra le due società in quest’ultima gara. Ne consegue che la società è sanzionata con l’ammenda per Euro 13.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva. L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN del 18 Giugno 2010 n. 3 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 59 del 22.4.2010 Impugnazione - istanza: (293) – Appello della società ASD Montesilvano Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: Il segretario-consigliere della società risponde della violazione dell’art. 1 comm.1 CGS in relazione all’art. 5 comm. 1, 4 e 5 CGS poichè, a seguito di una conversazione telefonica con un arbitro della Sezione AIA, inviava a quest’ultimo un sms ritenuto di contenuto offensivo. Tale condotta non può essere ritenuta una mera “esternazione del pensiero, trasmesso in forma privata” in primo luogo perché la telefonia cellulare si avvale del principio di trasmissione per onde radio, raccoglibile anche da persone diverse dal destinatario, ma soprattutto perché le espressioni lesive trasmesse all’arbitro, erano strettamente connesse ad un presunto danno, che la società di cui era segretario-consigliere avrebbe subito a causa di un arbitraggio ritenuto evidentemente negativo.
Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 92/CDN del 10 Giugno 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (319) – Deferimento della Procura Federale a carico di: J. M.D.S.F.M. (allenatore della Soc. FC Internazionale Milano) e della società FC Internazionale Milano SpA (nota n. 7959/1430pf09- 10/SP/blp del 7.5.2010).
Massima: L’allenatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 25.000,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante l’intervista e le dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e di società operanti nell’ambito federale e in particolare dei dirigenti di altra Società, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato di questi, con riferimento alla gara dell’ultima giornata di campionato. Anche la società è sanzionata, per tale violazione, con l’ammenda di Euro 25.000,00.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 90/CDN del 07 Giugno 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (295) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.T. (Presidente della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) S.T. (Consigliere della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl (nota n. 7101/1004pf09-10/am/MA del 26.4.2010). Massima: Il Presidente e consigliere della Società rispondono entrambi della violazione di cui agli artt 1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni gravemente lesive, rilasciate ad un telecronista di una televisiva locale, espresse nel dopo gara dell'incontro, nei riguardi della Lega Pro, dell'arbitro della gara e dell’altra società. Consegue la sanzione dell’ammenda di Euro 5.000,00 per il primo, di euro 3.000,00 per il secondo e di Euro 8.000,00 per la società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 89/CDN del 03 Giugno 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (318) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E. C. (detto E.) (allenatore della Soc. Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl (nota n. 7048/737pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010).
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS l’allenatore è sanzionato con la squalifica per mesi 3 e l’ammenda per euro 2.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 5, commi 4 e 5 CGS, mentre la società è sanzionata con l’ammenda per Euro 10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva. L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN del 23 Aprile 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (206) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.L. (Presidente della Soc. SS Lazio SpA, nonché suo Legale rappresentante) e della società SS Lazio SpA (nota n. 5093/1031pf09-10/SP/blp del 23.2.2010).
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 5 comma 1 del C.G.S. per avere espresso, mediante dichiarazioni rilasciate nel corso di trasmissione televisiva e pubblicate su organi di informazione, riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare dell'arbitro dell'incontro, nonché delle istituzioni federali nel loro complesso, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri e delle Istituzioni ed articolazioni operanti all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Consegue la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 71/CDN del 25 Marzo 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (219) – Deferimento della Procura Federale a carico di: Andrea Della Valle (componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere della Soc. ACF Fiorentina SpA) e della società ACF Fiorentina SpA (nota n. 5371/1047pf09-10/SP/blp del 2.3.2010). Massima: Il componente del Consiglio di amministrazione, in qualità di Consigliere della Società e la società, rispondono il primo della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni rilasciate al termine della gara del Campionato di serie A , pubblicate su diversi quotidiani “giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali”; la Società risponde della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere. Le dichiarazioni, infatti, hanno oltrepassato i limiti di un legittimo diritto di critica, adombrando pesanti dubbi sulla regolarità della designazione degli arbitri, risolvendosi pertanto in giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale e segnatamente dell’arbitro della gara e del suo designatore. Non rientrano certamente nei suddetti limiti di critica legittima espressioni quali “Ci sono tanti arbitri bravi, ma va detto che R. non era adatto per dirigere la partita: è stata una mancanza di serenità evidente da parte di C….” oppure “Però C. ha sbagliato designazione: Ha mancato di sensibilità e non ha tenuto conto dei precedenti. Un arbitro che non è sereno non può dirigere una partita delicata come F. – M.”. Consegue la sanzione dell’ammenda di Euro 21.000,00 per entrambi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN del 23 Marzo 2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (193) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.M. (Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Acese) e della società ASD Calcio Femminile Acese (nota n. 4643/288pf09-10/AM/ma del 5.2.2010).
Massima: Il Presidente della società risponde della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 5, comma 5, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ragione della carica ricoperta in seno alla Società, per avere minacciato di depennare la Società in caso di iscrizione al campionato di serie B anziché in quello di serie A2 come richiesto, nonché per aver rivolto espressioni irriguardose e apprezzamenti lesivi dell'attività espletata dalla Divisione Calcio Femminile della L.N.D. La società è sanzionata con l’ammenda.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009
Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del Modena F.C. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore P.A. seguito gara Modena/Crotone del 15.11.2009 Massima: Secondo le decisioni della Suprema Corte, per valutare in concreto la portata offensiva di una espressione deve aversi riguardo al contesto in cui essa viene pronunciata, il che significa che viene meno l’aggressività della sfera del destinatario di una frase di contenuto oggettivamente offensivo, se essa viene pronunciata nel corso di uno scambio di battute amichevoli o scherzose, come effettivamente accade soprattutto tra i giovani; conserva, invece, tutta la sua carica lesiva quella stessa frase pronunciata nel corso di un litigio o di una discussione, poiché in tal caso l’intenzione dell’agente è proprio quella di recare un vulnus alla dignità personale ed al prestigio della persona cui è indirizzata.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009
Impugnazione - istanza: 6) Ricorso del sig. G. G., già direttore generale del Modena F.C. S.p.A., avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 2 e dell’ammenda di € 10.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 5, comma 1 C.G.S. Massima: Il direttore generale della società, risponde della violazione dell’art. 5 comma 2 C.G.S. per aver espresso giudizi ingiuriosi o comunque lesivi della dignità di arbitri, del Commissario CAN, e della Federazione tutta.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 41/CDN del 03 Dicembre 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (117) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.A. (vice-presidente della soc. AS Roma Futsal) e della società AS Roma Futsal (nota n. 2586/1317pf08-09/am/ma del 12.11.2009).
Massima: Il Vice Presidente della società risponde della violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubbliche ad organi di informazione, giudizi tesi a ledere direttamente e indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN del 27 Novembre 2009 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (100) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. C. (Presidente della Soc. Alma Fano 1906 Srl già Fano Calcio Srl SSD) e della società Alma J . Fano 1906 Srl già Fano Calcio Srl SSD (nota n. 1986/1219pf08-09/AM/ma del 20.10.2009). Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 5, comma 1, CGS per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato dell’arbitro, esprimendo pubblicamente giudizi idonei a ledere, direttamente o indirettamente, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 23 Novembre 2009 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 17 del 21.10.2009 Impugnazione - istanza: (105) – Appello della società Forlì FC Srl avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale. (113) – Appello del sig. M. S. (calciatore della soc. Forlì FC Srl) avverso la propria squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art.1, comma 1, e dell’art. 5, commi 1 e 4 del CGS, per aver tenuto, in due distinte occasioni, in concorso con altri tesserati ed in locali pubblici, un comportamento aggressivo ed oltraggioso, ed aver espresso rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato, cui aveva indirizzato un messaggio offensivo tramite Facebook. Consegue la responsabilità oggettiva della società, ex art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009n. 4 www.figc.it Impugnazione – istanza Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.D., agente di calciatori per violazione: a) dell’art. 5 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 12 commi 1 e 4 regolamento agenti di calciatori; b) dell’art. 1 comma 3 C.G.S..
Massima: La Corte Federale in ordine alla violazione dell’art. 5 comma 1 C.G.S. osserva in linea di principio che l’ordinamento sportivo, in conformità dei principi costituzionali, non pone alcuna limitazione al diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tuttavia tale diritto incontra un limite invalicabile nel rispetto delle istituzioni e delle persone, che impone agli stessi soggetti di mantenere nei confronti di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 comma 1 C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. Massima: L’art. 30 comma 1 dello Statuto federale sancisce il principio ”che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico,organizzativo,decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra norma federale”. In virtù di tale norma non è possibile sostenere che l’agente di calciatori sia figura irrilevante per l’ordinamento federale, posto che la relativa attività può essere svolta purchè lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla F.I.G.C. Peraltro l’agente di calciatori non soltanto trae la legittimazione del proprio operato dalla accettazione del potere autorizzatorio della F.I.G.C. ma lo stesso Regolamento nell’allegato A) relativo al codice di condotta professionale stabilisce che ”lo stesso pur non essendo tesserato della F.I.G.C., è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C.”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Taranto Sport avverso le sanzioni: - inibizione per mesi 1 e ammenda di € 15.000,00 al sig. L.V.B. (presidente società Taranto Calcio s.r.l.); - ammenda di € 15.000,00 alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 5 comma 1 C.G.S. e degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta (nota n. 2389/695pf07-08/sp/en del 29.1.2008)
Massima: L’affermare agli organi di stampa che la decisione contestata sia stata assunta per infliggere una punizione alle “vittime” ed, al contempo, per premiare “i colpevoli, i delinquenti da stadio”, allo scopo di “isolare” e mettere “in castigo” il presidente della società, utilizzando “due pesi e due misure”, “perché il Palazzo è così, vendicativo” non costituiscono frasi che contengono specifiche e lecite denunzie di errori o carenze di motivazione o di violazioni delle norme del Codice di Giustizia Sportiva – ovvero critiche alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento censurato – ma mirano a sminuire il prestigio dell’intera Federazione – spregiativamente qualificata “Palazzo”, vocabolo di uso comune per identificare i luoghi del “potere”, distinti e lontani dalla Comunità – alla quale si fa colpa di ispirare la sua azione a criteri di favoritismo nei confronti di soggetti non meritevoli e di ritorsione in danno degli innocenti. Appare evidente, quindi, che le frasi pronunziate dal presidente sono frutto di una condotta colpevole, alla stregua del dettato dell’art. 5, comma 1, C.G.S., che
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 n. 3 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 46 del 10.4.2008 Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. S.R. presidente A.S.D. Torino Calcio Femminile, avverso le sanzioni: dell’inibizione per mesi 2 e dell’ammenda di € 3.000,00 alla società, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 5 comma 1 C.G.S. al sig. S.R. e degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S.Massima: Ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti sia sul piano degli ordinamenti generali che sul piano dell’ordinamento sportivo, da un lato delimitano l’ambito funzionale di applicazione della prerogativa costituzionale a favore dei parlamentari e dall’altro sanciscono la necessità di un giusto bilanciamento tra gli interessi generali di cui si presume portatore il titolare della carica elettiva e i diritti fondamentali di singoli soggetti, anche a carattere non individuale (nella fattispecie individuabili sia nell’arbitro cui si riferivano le dichiarazioni sia nella stessa F.I.G.C., nei confronti della cui reputazione, prestigio e affidabilità esse apparivano, secondo la valutazione della Procura deferente, lesive). In questo senso, infatti, va per un verso richiamato l’argomento del giudice italiano delle leggi, per cui “ciò che rileva, ai fini dell’insindacabilità, a prescindere dalla ‘localizzazione’ dell’atto posto in essere, è il collegamento necessario con le ‘funzioni’ del Parlamento, cioè l’ambito funzionale entro cui l’atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma ‘innominata’ sul piano regolamentare”, e quindi le attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica devono rientrare nell’area della garanzia dell’insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, solo se risultano in connessione con l’esercizio di funzioni parlamentari, proprio perché è “questo ‘nesso’ il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi”, non potendosi al contrario ritenere che “ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell’immunità”, in quanto “garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica” (Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2004). E parimenti, in ambito europeo, va richiamata l’affermazione generale della Corte dei diritti dell’uomo, per cui “la mancanza di una chiara connessione con l’attività parlamentare richiede che venga adottata una stretta interpretazione del concetto di proporzionalità tra il fine perseguito ed i mezzi impiegati” (CEDU, ricorso 45649/99) . Per altro verso, va richiamata l’affermazione degli organi di giustizia sportiva, per la quale se è vero che “l’autonomia degli ordinamenti (ed anche di quello sportivo) non esclude che questi siano assoggettati ai principi costituzionali”, e vada quindi presa in considerazione, se del caso, la scriminante ex art. 68 Cost., l’accertamento della valenza “politica” delle dichiarazioni rese da un tesserato che rivesta altresì la carica di parlamentare “non può considerarsi sottratto alla competenza [dell’organo sportivo] in sede di giudizio disciplinare promosso a carico di soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali”, non essendo del resto previsto dalle norme dell’Ordinamento sportivo il deferimento di tale accertamento ad altro organo (C.A.F., Com. Uff. n. 17/C del 5.2.1998).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN del 19 Giugno 2009 n. 5 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009 Impugnazione – istanza: (266) – Appello della società Pol. Gaeta srl avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 3 al sig. D.M. (presidente) e dell’ammenda di € 2.000,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: La società risponde della violazione dell’art. 5, commi 1 e 5 e dell’art. 1, comma 1, CGS per le dichiarazione lesive dei diritti di altri tesserati pubblicate sul sito internet della società e per la pubblicazione illegittima, seppur per un periodo di tempo limitato, di dati sensibili riferibili ad altri tesserati sempre sul sito internet della Società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 103/CDN del 18 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione – istanza: (230) – Deferimento del Procuratore Federalea carico di: C.B. (Presidente della Soc. US Sanremese Calcio) e della società US Sanremese Calcio (nota n. 5949/152pf08-09/AM/ma del 1°.4.2009). Massima: La società di calcio, pur se non attiva, ma a cui non è stata revocata l’affiliazione è comunque sanzionabile. Massima: Il presidente della Società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, in riferimento
all’art. 5, comma 1, C.G.S., per avere, mediante le dichiarazioni agli organi di stampa, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza, per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di altri interessati.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 102/CDN del 17 Giugno 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (226) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.M. (Presidente della Soc. AS Cecina) e della società AS Cecina (nota n. 5408/539pf08-09/AM/ma del 16.3.2009).
Massima: La missiva del presidente della società, indirizzata a varie Istituzioni federali, con la quale veniva lamentata la mancata corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica, maturato relativamente a un calciatore in precedenza tesserato in forza alla propria società non integra alcuna violazione della normativa federale considerato il tono indubbiamente garbato, in senso generale, con la quale sottolinea, con pacatezza, talune incongruenze riscontrate a livello istituzionale.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 07 Maggio 2009 n.8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 9 Giugno 2009. n. 8 www.figc.it
Decisione impugnata: Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso sig. S.S. (direttore sportivo Varese Calcio) avverso la sanzione dell’inibizione fino al 19 maggio 2009 inflittagli seguito gara Pro Vercelli/Varese del 26.4.2009
Massima: Sebbene le frasi incriminate trascendano comunque l’ambito concettuale della mera critica e mantengono, sia pure in maniera sfumata, il loro peso antiregolamentare, non pare rivestire un tasso di gravità tale da giustificare la durata della sanzione comminatagli che può essere rideterminata con criteri di proporzionalità meno afflittivi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN del 04 Maggio 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (214) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (amministratore unico e legale rappresentante della soc. US Avellino SpA) e della società US Avellino SpA (nota n. 5652/882pf08-09/sp/blp del 24.3.2009)
Massima: Affermare, tra l’altro, che l’arbitro era in “malafede”, e che bisogna augurarsi che “le gare non vengano più pilotate dai direttori di gara” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti di tesserati e delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Consegue la sanzione dell’inibizione e dell’ammenda a carico del presidente che ha rilasciato le dichiarazioni e quella dell’ammenda nei confronti della società
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN del 30 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(229) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.L. (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Mantova Srl) e della società AC Mantova Srl (nota n. 5917/900pf08-09/SP/blp del 31.3.2009)
Massima: Lo stato emotivo in cui versava il deferito al momento delle dichiarazioni lesive non è previsto come esimente nell’ordinamento sportivo, specialmente quando si tratta di dichiarazioni rese da Presidenti di Società. In tal senso si sono costantemente espresse le decisioni degli Organi disciplinari. Le dichiarazioni di segno opposto rilasciate alla stampa in precedenti occasioni, pur apprezzabili, non valgono ad attenuare la responsabilità dell’incolpato nel caso in esame, atteso che questi, in contrasto con le buone intenzioni anteriormente manifestate, ha addirittura adombrato dubbi sulla regolarità di Campionati precedenti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 83/CDN del 29 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (195) Deferimento del Procuratore Federale a carico della società US Sestri Levante (nota n. 5312/538pf08-09/AM/ma del 12.3.2009)
Massima: La società non è responsabile delle dichiarazioni rilasciate dal proprio allenatore, lesive degli organi federali, quando prova di aver provveduto immediatamente a comunicare all’organo di informazione - a cui tali dichiarazioni erano state rese e che ne aveva consentito la diffusione - che la società prendeva le distanze, non condividendole e ritenendo l’esternazione prettamente personale e chiedendo, inoltre, espressamente che il messaggio di dissociazione venisse pubblicato, proprio al fine di evitare sanzioni di natura disciplinare. Tale atteggiamento rientra tra quelli previsti dall’art. 5 n. 7 del CGS, costituendo la pubblica dissociazione, una attenuante che consente di irrogare la sanzione anche in misura inferiore al minimo o addirittura, in casi eccezionali esser ritenuta una esimente.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 77/CDN del 17 Aprile 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (180) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di P.P. (delegato Provinciale di Vercelli) (nota n. 4841/158pf08-09/SP/blp del 24.2.2009)
Massima: Non integra alcuna violazione dell’art. 5 comma 1 CGS il compratamento del delegato provinciale dell’AIA, che in una lettera inviata al Presidente del CR contenente afferma: 1) “a mio avviso, con l'operato degli arbitri di …. ma sopratutto con quello del loro Presidente di Sezione viene ad essere screditata l'intera Istituzione Federale a cominciare dalla nostra Delegazione”; 2) “penso di non aver mai visto come quest'anno un rendimento arbitrale caduto così in basso e non parlo solo di rendimento tecnico”; 3) “ho potuto constatare che esiste una notevole spaccatura a causa del comportamento del Presidente, troppo permissivo con alcune ragazze e indifferente se non troppo severo con la maggior parte degli altri arbitri. Questo si ripercuote naturalmente sull'andamento dell'attività e di conseguenza sulla regolarità dei campionati”. Ciò in quanto le affermazioni non sono state espresse “pubblicamente”, in quanto devono essere considerate tali, ai sensi dell’art. 5, n. 4, CGS, soltanto quelle rese in pubblico ovvero idonee - per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione – a essere conosciute da più persone: circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie, considerato che le affermazioni erano contenute in una lettera inviata al Presidente del CR, cioè a un organo dell’ordinamento federale, dell’ambito di un rapporto istituzionale. In secondo luogo, e comunque, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale, il deferito ha precisato che intendeva riferirsi a comportamenti tecnici, a seguito di varie segnalazioni provenienti da alcune Società. Tale interpretazione non contrasta con il tenore letterale delle espressioni usate.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 73/CDN del 03 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (183) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.S. (nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Treviso FC 1993 Srl) e della società Treviso FC 1993 Srl (nota n. 4899/265pf08-09/sp/blp del 26.2.2009)
Massima: Affermare - come lo stesso deferito ha riconosciuto in sede di interrogatorio dinnanzi al rappresentante della Procura federale - che "vengono usati pesi diversi” e “con alcune società si chiude un occhio, con altre si fa valere l’immagine sportiva” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’amministratore unico della società, alla quale segue quella diretta e oggettiva della Società di appartenenza.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 71/CDN del 02 Aprile 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: 177) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.P. (all’epoca dei fatti presidente della Soc. Borgaro Torinese 1965 e consigliere regionale del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta) e della società Borgaro Torinese 1965 (nota n. 4790/931pf07-08/SP/blp del 23.2.2009) Massima: Le dichiarazioni del deferito, dallo stesso non smentite, costituiscono oggettiva violazione dell’art. 5, commi 1 e 2 C.G.S. e sono suscettibili di comportare le sanzioni di cui all’art. 19, comma 1, lettere f, g, h, C.G.S. Tali dichiarazioni, riportate tra virgolette negli articoli di stampa, inducono a ritenere che le dichiarazioni medesime siano state rilasciate in occasione di vere e proprie interviste. Tuttavia le sanzioni possono essere applicate in misura inferiore al richiesto, trattandosi di fatti che non sembrano configurare gli estremi della particolare gravità.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN del 24 Marzo 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (140) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (direttore generale della soc. Modena Football Club SpA) e della società Modena Football Club SpA (nota n. 4105/490pf08-09/sp/blp del 28.1.2009)
Massima: Il direttore generale della società risponde della violazione dell'art. 5, n. 1 CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato, esprimendo giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale. Di tale comportamento risponde anche la società per violazione dell'art. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 67/CDN del 20 Marzo 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (188) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.D.R. (calciatore della soc. AS Roma SpA) e della società AS Roma SpA (nota n. 5069/846pf08-09/SP/blp del 5.3.2009)
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 5 comma 1 del CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri. Consegue la sanzione dell’ammenda, anche a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 67/CDN del 20 Marzo 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (186) – Deferimento del procuratore federale a carico di: D.S.M.L. M. (tesserato per la Soc. FC Internazionale Milano SpA) e della società FC Internazionale Milano SpA (nota n. 5071/840pf08- 09/SP/blp del 5.3.2009)
Massima: L’allenatore risponde della violazione dell’art. 5 comma 1 del CGS per aver nel corso di una conferenza stampa ed oggetto posto in essere, una severa critica nei confronti dei “media” ed in particolare di quella stampa sportiva che, enfatizzando oltre misura un episodio della gara, poneva in discussione il risultato come acquisito, nonché espresso giudizi che rappresentano una lesione della reputazione di taluni tesserati e pongono in discussione la regolarità del campionato. Consegue la sanzione dell’ammenda, anche a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN del 05 febbraio 2009 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (103) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.P.(calciatore della Soc. US Avellino SpA) e della società US Avellino SpA (nota n. 2698/824pf07-08/SP/blp del 5.12.2008) Massima: L’art. 32 del CGS non impone un obbligo di comunicazione del deferimento agli incolpati entro alcun termine perentorio.
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell'art. 5 CGS, per aver rilasciato a vari quotidiani e anche nel corso di un’intervista televisiva, dichiarazioni lesive della reputazione dell’allenatore di altra società, dichiarazioni che contengono giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione dell’allenatore e che travalicano il diritto di critica. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico del calciatore e della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN del 05 febbraio 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (86) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (Direttore sportivo della Soc. Pisa Calcio SpA) e della società Pisa Calcio SpA (nota n. 2703/639pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)
Massima: Il direttore sportivo risponde della violazione dell'art. 5 CGS per aver, al termine della gara, rilasciato dichiarazioni agli organi di informazione che sono censurabili, in quanto travalicano il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione della onorabilità di altri tesserati. Consegue la sanzione dell’ammonizione sia a carico del tesserato che della società tenuto conto della portata delle espressioni e anche in considerazione del tempo trascorso dal momento della violazione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 15 gennaio 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di:M. Z. (Presidente del CdA e legale rappresentante della Soc. US Città di Palermo e della società US Città di Palermo SpA (nota n. 2652/309pf/08-09/SP/blp del 18.11.2008)
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda ed il suo presidente con l’ammenda e l’inibizione per aver quest’ultimo reso dichiarazioni agli organi di stampa - esprimendo giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, nonché lesive della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito Federale, idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali - che travalicano il diritto di critica, così violando l’art. 5 comma 2 del CGS
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN del 11 dicembre 2008 n. 6 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (86) – Deferimento del procuratore federale a carico di: F.I.C. (già Presidente della Soc. Rende Calcio Srl) e della societa’ Fortitudo Cosenza Srl (all’epoca dei fatti Rende Calcio Srl) (nota n. 1196/477pf/06-07/SP/en del 13.11.2007)
Massima: Per giurisprudenza costante il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in quanto trova un limite insuperabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non possono essere tollerati e consentiti né gli attacchi gratuiti ed immotivati né le generiche ingiurie ed insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. Difatti, come già osservato in passato dagli organi di giustizia sportiva, in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, bensì quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate – così come pubblicate nei suindicati quotidiani ed accertate in sede di indagini – tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione degli Organi – e quindi delle persone ivi operanti – della Lega Professionisti Serie C e delle stesse Istituzioni Federali. Il parziale ravvedimento mostrato nel corso dell’audizione effettuata in fase di indagini, seppur apprezzabile, non può certamente costituire una rettifica delle dichiarazioni lesive precedentemente rilasciate, atteso altresì che comunque lo stesso ha ribadito che, a suo parere, per le gare disputate dalla sua società erano stati designati arbitri che facevano schifo per la loro incompetenza e/o per la loro malafede.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN del 11 dicembre 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (88) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: K.K. (calciatore tesserato per la Soc. AC Milan SpA) e della societa’ AC Milan SpA (nota n. 2795/368pf/08-09/SP/blp del 25.11.2008)
Massima: Le espressioni del calciatore, che non sono state da quest’ultimo smentite, non possono essere interpretate come esercizio del diritto di critica, in quanto esse, più che investire l’operato dell’arbitro nella gara in oggetto, sembrano riguardare oltre ogni ragionevole dubbio proprio la persona dell’arbitro, reiteratamente definito scarso, che non conosce le regole, che non capisce nulla. Non può ricondurre entro limiti di minore gravità l’asserito ravvedimento del calciatore, che tale non è stato, essendosi egli limitato a definirsi dispiaciuto per quanto detto, senza però alcun cenno al merito delle dichiarazioni in precedenza rese. Per cui sussiste in pieno la violazione contestata al calciatore. Quanto alla Società, verificato che la stessa in persona del vice Presidente ha stigmatizzato le dichiarazioni del proprio tesserato, richiamando i calciatori ad atteggiamenti più attenti e cauti, ad essa va riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 5 comma 7 CGS. Non è applicabile l’esimente prevista dalla norma citata, quando non si ravvisano estremi di “eccezionalità”. Consegue la sanzione dell’ammenda sia a carico del calciatore che della società
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN del 28 novembre 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (7) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: R.R. (all’epoca dei fatti vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Sibilla El Brazil Cuma, attualmente ASD Bacoli Sibilla Flegrea) E e della società ASD Bacoli Sibilla Flegrea (all’epoca dei fatti El Brazil Cuma) (nota n. 5687/815pf06-07/AM/en del 18.6.2008)
Massima: Il vice presidente della società di calcio e la stessa società avendo rilasciato ad un quotidiano dichiarazioni censurabili, in quanto denigratorie della società e dell’organizzazione federale hanno posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché al dovere di astensione da pubbliche dichiarazioni lesive della reputazione di società e dell’organizzazione federale. Pertanto, sono responsabili per aver tenuto un comportamento contrario all'art. 2 comma 4 (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1) CGS. ed all'art. 1 comma 1, in relazione all’art. 3 comma 1, (oggi trasfuso nell’art. 5 comma 1) CGS. Consegue la sanzione dell’inibizione (mesi 2) a carico del vice presidente e dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN del 03 novembre 2008 n. 6 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (368) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di G.D.M. (direttore sportivo) (nota n. 5694/1523pf07-08/SP/blp del 18.6.2007)
Massima: Il direttore sportivo iscritto all’albo dei Direttori Sportivi va prosciolto da ogni addebito, quando il tenore dei moduli espressivi utilizzati dal deferito, così come contestualizzati, pur concretizzandosi nel loro significato univoco in una critica aspra dell’operato dell’arbitro, non travalicano i limiti della continenza espositiva. Per costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, la critica all’altrui operato deve considerarsi legittima laddove non si risolva in attacchi gratuitamente offensivi della sfera morale e professionale del destinatario. Nel caso di specie, è risultato provato in atti che il deferito, nel corso di una trasmissione televisiva, ha effettivamente reso le dichiarazioni oggetto di contestazione. Espressioni confermate integralmente innanzi alla Commissione dal deferito che nel negarne la portata offensiva, ne riconosceva l’inopportunità, motivata però -a suo dire- dal ruolo di giornalista opinionista svolto nell’occasione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 16 ottobre 2008 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (343) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (Direttore sportivo Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) e della società SS Manfredonia Calcio Srl (nota n. 4566/913pf07-08/AM/en del 6.5.2008)
Massima: La condotta del direttore sportivo che, ha pronunciato la frase di cui al deferimento nei confronti del Presidente di altra società non può dirsi integrare la volontaria e quindi dolosa violazione dell’art. 5 comma 1 del CGS, giacchè le modalità del fatto, non fanno ritenere, che lo stesso abbia voluto pubblicamente ledere la dignità dell’altro tesserato, avendo egli inteso rimanere nell’ambito di un colloquio privato. Il fatto in questione, va quindi meglio inquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 1 comma 1 CGS, perché in ogni caso il deferito avrebbe dovuto astenersi dalla sua esternazione. La responsabilità disciplinare dello stesso, deve quindi essere dichiarata, siccome, de plano, quella oggettiva della società, sodalizio del quale il predetto era all’epoca dei fatti dirigente, il quale ha pronunciato le frasi offensive in ambito federale e con un contenuto di natura intrinsecamente correlata all’attività calcistica svolta dal medesimo. Consegue la sanzione dell’ammonizione nei confronti del direttore sportivo e quella dell’ammenda nei confronti della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN del 02 ottobre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (333) – Deferimento del procuratore federale a carico di:G.S.(Presidente della Soc. Pescara Calcio SpA) e della societa’ Pescara Calcio SpA (nota n. 4486/1187 pf07-08/SP/blp del 29.4.2008)
Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali. Anche la società è sanzionata con l’ammenda per tale comportamento. (Il caso di specie: il presidente ha affermato rivolgendosi alle Istituzioni federali, "è un mondo di criminali” e “sono dei criminali”).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN del 02 ottobre 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (38) – Deferimento del procuratore federale a carico di: A.A.G. (allenatore della Soc. Vicenza Calcio SpA) e della societa’ Vicenza Calcio SpA (nota n. 896/195 pf08-09/SP/blp del 2.9.2008)
Massima: L’allenatore è sanzionato con l’ammenda, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità della classe arbitrale che travalicano il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di incapacità nei confronti della classe arbitrale. Anche la società è sanzionata con l’ammenda per tale comportamento. (Il caso di specie: l’allenatore ha affermato "mi sono rotto il c… di questi arbitri esordienti da zero presenze", "non ne posso più di prenderla nel didietro" e “mi sono rotto i c… di perdere partite imperdibili”).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 25 settembre 2008 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (364) – Deferimento del procuratore federale a carico di R.A.B. (A.B. all’epoca dei fatti Commissario della CAN/C) (nota n. 6107/462pf06-07/SP/blp del 26.6.2008) Massima: Il Commissario della CAN/ C, risponde della violazione di cui all’articolo 3 commi 1 e 4 del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 5 commi 1 e 4 del CGS, nonché della violazione dell’art.40 comma 3 lettera d) del regolamento AIA vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 40 comma 4 lettera d) del vigente regolamento A.I.A., per aver espresso giudizi lesivi nei confronti del Presidente dell’AIA, mediante una lettera inviata a molteplici destinatari, a mezzo e-mail. Il caso di specie: l’incolpato mediante una lettera di dimissioni dall’incarico di Commissario della CAN Serie C, inviata ad una molteplicità di destinatari, esprimeva giudizi e considerazioni sul Presidente pro-tempore della AIA, ritenute dalla Procura Federale, lesive della reputazione di quest’ultimo. I fatti contestati al deferito, sono stati dallo stesso confermati con una dichiarazione rilasciata al Vice Capo Ufficio Indagini. Consegue la sanzione dell’inibizione.Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 67/CDN del 23 Giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.C. (allenatore tesserato Calcio Brescia SpA) e della società Calcio Brescia SpA (nota n. 3732/1023pf07-08/SP/pp del 25.3.2008)Massima: L’allenatore per la violazione dell'art. 5 comma 1 CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, in seguito alla scelta del rito del patteggiamento è sanzionato con l’ammenda. L’art. 23, comma 1, CGS, prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, CGS stabilisce che l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 19 settembre 2008 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (196) – Deferimento del procuratore federale a carico di: V.L.B. (Presidente Soc. Taranto Sport Srl) e della società Taranto Sport srl (nota n. 2389/695 pf07-08/SP/en del 29.1.2008)
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente che ha violato l’art. 5, commi 1 e 4, del CGS per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi degli organi federali, riguardanti in particolare una decisione della Corte di Giustizia Federale che ha respinto il ricorso presentato dalla sua società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 19 settembre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (344) – Deferimento del procuratore federale a carico di: A.B. (calciatore Soc. Empoli Football Club SpA) e della società Empoli Football Club SpA (nota n. 5388/776 pf07-08/SP/blp del 9.6.2008)
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio calciatore che ha violato l’art. 5, commi 1 e 4, del CGS per avere espresso giudizi lesivi dell’onore e della reputazione di altra società e del suo presidente. Il caso di specie: Il calciatore ha espresso giudizi ed espressioni lesive della reputazione di un tesserato e di una società come risulta dalla pubblicazione di un articolo apparso su un sito web.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN del 16 Luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.F. (direttore sportivo US Città di Palermo SpA) edella società US Città di Palermo SpA (nota n. 4077/602nonies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)
Massima: Non risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS il dirigente della società che parlando telefonicamente con altro soggetto, la cui conversazione è stata resa pubblica a seguito di intercettazioni telefoniche, abbia espresso valutazioni e commenti che hanno contenuto gravemente offensivo e denigratorio, nei confronti di alti Dirigenti del CONI, della FIGC e di alcuni esponenti dei settori della medesima Federazione. L’art. 1 comma 1 CGS è una norma, posta a tutela dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui ciascun tesserato deve informarsi e s’intende violata, allorché la lesione si realizza nell’ambito di un rapporto riferibile all’attività sportiva, destinato a uscire dall’ambito della riservatezza e quindi per sua natura conoscibile. Al contrario, la norma non può ritenersi lesa allorché la pretesa violazione sia destinata per volontà dall’autore a rimanere circoscritta in ambito privato. In questo senso, si è pronunciata la Corte di giustizia federale, Sez. Unite, con la decisione pubblicata in data 23.05.2008. In tale pronuncia, la Corte ha precisato che una conversazione privata, “pur coinvolgendo due tesserati, non concreta la violazione dell’art. 1 del CGS e cioè dei principi di lealtà, correttezza e probità. La norma, infatti, impone il rispetto di tali principi, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e tale non può considerarsi un colloquio destinato, per sua natura e nelle intenzioni dei soggetti coinvolti, a rimanere riservato”.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/CGF Riunione del 6 settembre 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 19/CGF Riunione del 08 settembre 2008 n. 1,2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore B.D. avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione degli artt. 7 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. in relazione alle gare Livorno/Atalanta del 23.12.2007 e Atalanta/Livorno del 4.5.2008. ricorso dell’ A.S. Livorno calcio s.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione dell’art. 4, comma 2 a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato degli artt. 7 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Il calciatore ha effettivamente realizzato la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., il quale impone ai tesserati federali di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Non vi è, infatti, alcuna contestazione sulla materialità della condotta (cioè che il calciatore, nella qualità di capitano della squadra, abbia rivolto ad altro calciatore, nella circostanza capitano della squadra competitrice, la frase “quando mi hai chiesto il pareggio te l’ho dato”), bensì sul significato da attribuire alla condotta considerata. Ebbene, per il loro estrinseco contenuto e nei limiti dati, la frase proferita pubblicamente dal calciatore – segnatamente in quanto riferibile alla grave condotta attribuita ad altro tesserato in una precedente circostanza (la gara d’andata) – travalica i confini della mera offesa e si colloca nell’àmbito della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportivi, in quanto presuppone una non provata slealtà del destinatario e contiene un indubbio significato gravemente diffamatorio, proprio ove si presupponga che nessun illecito sia stato, men che consumato, tentato: né in occasione della gara d’andata, né in occasione della gara di ritorno. Quanto detto a proposito del tesserato ridonda, ovviamente, anche nei confronti della società d’appartenenza. La responsabilità oggettiva prescinde da una disamina dei comportamenti e da un’identificazione del nesso causale tra gli stessi e la violazione delle norme regolamentari. Ciò, si evince chiaramente dall’intero impianto dell’art. 4 C.G.S., che – trattando di “Responsabilità delle società” – ben distingue, nelle differenti tipizzazioni che contiene, tra quelle comportanti responsabilità diretta, presunta od oggettiva. Nel caso della condotta dei tesserati la responsabilità è indicata come di quest’ultima specie e, dunque, la sanzione che ne deriva prescinde da qualsivoglia analisi del contributo causale che le società stesse abbiano fornito, per azione od omissione, all’ “operato” di questi in violazione di norme regolamentari. Ciò nondimeno, la sanzione effettiva può essere opportunamente graduata in relazione ai fatti e, inquadrata la fattispecie nella classificazione delle violazioni, in relazione alla loro gravità. È ovvio, così, che la società debba rispondere, per responsabilità oggettiva, della condotta di un proprio tesserato tenuta in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., ma – in adesione al già richiamato principio di proporzionalità.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 164/CGF Riunione del 18 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 237/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 235 dell’8.4.2008
Impugnazione - istanza: Reclamo del signor S.A. avverso le sanzioni: dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 5.5.2008 e dell’ammenda di € 10.000,00, inflitta seguito gara Sampdoria/Livorno del 6.4.2008
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. b) e d) del vigente C.G.S. per contestato l’operato del direttore di gara con espressioni irriguardose e reiterato tale comportamento con pubbliche dichiarazioni rese a vari organi di informazione. In particolare, il presidente, al termine dell’incontro, nello spogliatoio dell’arbitro, si rivolgeva a quest’ultimo con espressioni offensive e successivamente, in sala stampa, ribadiva il medesimo giudizio ai microfoni
delle diverse emittenti radio-televisive presenti.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 133/CGF Riunione del 29 febbraio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 229/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’ 11.02.2008
Impugnazione - istanza: Calcio Catania avverso le sanzioni dell’ammenda di € 8.000,00 inflitta alla reclamante e ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00 al sig. P.A. seguito gara Catania/Internazionale del 10.02.2008
Massima: L’art. 5 C.G.S. sanziona il soggetto dell’ordinamento federale che rende dichiarazioni idonee a ledere il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale, senza alcuna distinzione in merito ai soggetti ai quali le stesse sono rivolte. In caso di dichiarazioni lesive rilasciate da dirigenti e tesserati, la responsabilità delle società è stabilità dall’articolo 5, comma 2, C.G.S. e la relativa sanzione dal comma 7 della medesima disposizione codicistica. Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla Società in ordine alla propria responsabilità ed all’ammontare dell’ammenda. Risulta irrilevante, altresì, la circostanza, presunta attenuante, dell’ammissione dell’arbitro circa l’irregolarità del gol.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 87/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 211/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.C. Chievo Verona avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva in relazione alle dichiarazioni del calciatore S.F. (all’epoca dei fatti tesserato A.C. Chievo Verona attualmente tesserato A.C.F. Fiorentina) rese in data 27/05/2007 al termine della gara Catania/Chievo Verona a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S. (trasfusi nell’art. 5 commi 1, 5 e 6 lett. d) del vigente C.G.S.) e della società Chievo Verona Calcio per violazione degli artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. (trasfuso nell’artt. 4 e 5 vigente C.G.S.)
Massima: Nei casi di dichiarazioni lesive rilasciate da tesserati, la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza al momento dei fatti è stabilità dall’art. 5, comma 2, C.G.S., così come la determinazione delle ammende da infliggere alle stesse, prevista invece dal comma 7 della medesima disposizione codicistica nella medesima misura inflitta al calciatore. Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla società in ordine alla propria responsabilità ed all’ammontare dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN del 03 Giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.Z. (Presidente US Città di Palermo SpA) e della società AS Citta’ di Palermo Spa (nota n. 3719/1001pf07-08/SP/gm del 25.3.2008)
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell'art. 5 comma 1 CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali. La società risponde della violazione dell'art. 4 commi 1 e 5 CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico di entrambi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN del 08 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.T. (calciatore tesserato AS Roma SpA) per violazione art. 5 comma 1 CGS e della societa’ AS Roma SpA per violazione artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS (nota n. 3254/890pf07-08/SP/en del 3.3.2008)
Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, “per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali”, in quanto le dichiarazioni non lasciano dubbi sulla volontà del calciatore di denunciare l’esistenza di un atteggiamento, quantomeno da parte della classe arbitrale, tendente a favorire altra squadra di al di là dei suoi meriti sportivi (che il calciatore non nega), nello svolgimento delle gare e, conseguentemente, di denunciare la non regolarità dello stesso campionato. La società è sanzionata per la violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS, “a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato”.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 46/CDN del 10 aprile 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (189) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.S. (Presidente Torino Calcio femminile) per violazione art. 5 comma 1 CGS e della società Torino Calcio Femminile per violazione art. artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS (nota n. 1804/550pf06-07/sp/en del 20.12.2007)
Massima: Risponde della violazione dell’art. 5, comma 1 del CGS, il Presidente della società, benché anche parlamentare, per avere rilasciato, al termine della gara, con riferimento alla direzione arbitrale della stessa, dichiarazioni riportate dal quotidiano nazionale e rimaste prive di rettifica. Il deferito, infatti, non può invocare la immunità parlamentare prevista dall’art. 68 Cost., secondo cui << I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni>>. Che l’immunità dei parlamentari, per le opinioni dai medesimi espresse nell’esercizio delle loro funzioni, rappresenti un principio costituzionale è un dato acquisito. Altrettanto acquisito è il principio della osservanza, da parte dell’ordinamento sportivo, dei dettami provenienti da norme di rango superiore quali sono quelle costituzionali, ritenuto che, tanto, non ne lede l’autonomia, espressamente riconosciuta dal D.L. n. 220/2003, a cui l’art. 2, comma 1, lett. b, riserva espressamente, tra l’altro, “la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni”. Di qui la necessità del preventivo vaglio sulla sindacabilità delle dichiarazioni rese dal deferito, al quale deve procedersi sia in forza della autonomia disciplinare della Federazione (art. 2, comma 1, lett. b, D.L. cit.); sia perché, nell’ambito di tale autonomia, le norme federali non prevedono che tale vaglio sia rimesso ad un soggetto terzo; sia per l’obbligo di osservanza allo statuto della FIGC e ad ogni altra norma federale di “tesserati e società affiliate” (art.30, comma 1, Statuto) che, con la costituzione del vincolo associativo, “accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (art.30, comma 2, Statuto). Orbene, precisato che, per qualificare una dichiarazione quale opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari ciò che rileva non è il luogo della esternazione, ma il suo nesso funzionale con l’attività parlamentare, è principio costituzionalmente acquisito che il nesso funzionale è dato dallo stretto collegamento con un’attività parlamentare già posta in essere dal soggetto. Deve trattarsi, in altri termini, di riproduzione e divulgazione all’esterno di atti compiuti nell’esercizio di funzioni parlamentari, onde sono coperti da immunità solo gli << atti di funzione >>, anche se posti in essere al di << fuori delle mura >> delle Camere, in modo che le prime possano considerarsi <> delle seconde. Nel caso di specie alla luce di tali considerazioni, non può dirsi che le dichiarazioni attribuite al deferito, così come riportate dal quotidiano, rappresentino una esteriorizzazione di precedente attività parlamentare del medesimo: sia perché di tale precedente attività non v’è cenno nella nota difensiva del deferito; sia perché escluso dal contenuto letterale delle stesse dichiarazioni e dal loro riferimento ad un evento sportivo appena conclusosi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 46/CDN del 10 aprile 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (190) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (calciatore tesserato Salernitana Calcio 1919 SpA) per violazione art. 5 comma 1 CGS (già art. 3 comma 1) e della società Salernitana Calcio 1919 SpA per violazione art. 4 comma 2 CGS (già art. 2 comma 4) (nota n. 2219/397pf06-07/sp/en del 21.1.2008)
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell'art.5, comma 1 del C.G.S. per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del presidente di una società. Anche la società con cui è tesserato il calciatore è oggettivamente responsabile.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 13 Marzo 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(132) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.S. (dirigente tesserato Bologna FC 1909 SpA) per violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS (oggi art. 5 commi 1, 5 e 6 lett. d)) e della società Bologna FC 1909 SpA per violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (oggi art. 4 e 5) (nota n. 1802/824pf06-07/sp/ma del 20.12.2007)
Massima: Il dirigente è responsabile per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusi nell’art. 5, co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sul quotidiano, allorquando risulta che le esternazioni del deferito, comunque circoscritte e seppur con toni pacati, hanno comunque insinuato l’esistenza di una sorta di disegno, ai danni della società, per evitare che lo stesso partecipasse ai play off. Consegue la sanzione dell’ammenda sia per il dirigente che per la società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 13 Marzo 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(131) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (calciatore tesserato Bologna FC 1909 SpA) per violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS (oggi art. 5 commi 1, 5 e 6 lett. d)) e della società Bologna FC 1909 SpA per violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (oggi art. 4 e 5) (nota n. 1801/825pf06-07/sp/ma del 20.12.2007)
Massima: Il tesserato è responsabile per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusi nell’art. 5, co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sul quotidiano, allorquando ha articolato una serie di accuse, con il richiamo di specifici episodi, che escludono sia il legittimo esercizio del diritto di critica sia la natura impetuosa delle stesse sia l’invocato fair play, rivelando, invece, di essere frutto di malanimo covato da tempo. Tale convincimento discende proprio del tenore delle frasi pubblicate, consone più ad una intervista ragionata che ad una dichiarazione rilasciata a caldo, e mai smentite. Consegue la sanzione dell’ammenda sia per il tesserato che per la società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 13 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(130) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.C. (Presidente Bologna FC 1909 SpA) per violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS (oggi art. 5 commi 1, 5 e 6 lett. d) e della società Bologna FC 1909 SpA per violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (oggi art. 4 e 5) (nota n. 1802/824pf06-07/sp/ma del 20.12.2007)
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall’art. 4, commi 1 e 3 del CGS (trasfusi nell’art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d) del vigente CGS) per avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa, espresso giudizi lesivi delle istituzioni federali nel loro complesso e per avere negato o messo in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara. Anche la società è responsabile ai sensi dell’art. 2 comma 4 e 3, comma 2 del CGS (trasfusi nell’art. 4 e 5 del vigente CGS) per responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. E’ giurisprudenza costante che il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di “parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, trovando un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, talchè non possono tollerarsi attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale, non collegati al fatto cui ci si riferisce. Parimenti non risultano consentite le generiche contumelie, ingiurie ed insinuazioni di carattere vago, volte al mero discredito dei destinatari. L’orientamento della Commissione si è consolidato nell’affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti e critiche, dall’altro lato tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non offensive. (Nel caso di specie le espressioni utilizzate dal deferito, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione delle istituzioni federali e della imparzialità degli ufficiali di gara. Consegue la sanzione dell’ammenda sia per il presidente che per la società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN del 10 Gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.L.M. (amministratore della società Calcio Catania SpA) per violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS (oggi strasfusi nell’art. 5 commi 1, 5 e 6 lett. d) del vigente CGS) e della società Calcio Catania Spa per violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (oggi trasfusi nell’art. 4 e 5 CGS) (nota n. 981/410pf07-08/sp/ma del 30.10.2007).
Massima: L’amministratore della società è responsabile della violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S. (trasfusi nell’art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d del vigente C.G.S.) per avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa, espresso giudizi lesivi sulle altre società coinvolte nella lotta per la retrocessione nel campionato 2006-2007.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 20 Dicembre 2007 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.S. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato AC Chievo Verona Srl attualmente tesserato ACF Fiorentina SpA) per violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS (trasfusi nell’art. 5 commi 1, 5 e 6 lett. d del vigente CGS) e della società Chievo Verona Calcio Srl per violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS (trasfusi art. 4 e 5 del vigente CGS (nota n. 978/411pf07- 08/SP/ma del 30.10.2007).
Massima: Il calciatore risponde della violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS, trasfusi nell’art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera D del vigente C.G.S. in relazione alle dichiarazione rese al termine della gara nel corso di un intervista in cui ha affermato “Sapevamo come sarebbe finita altrove era tutto già scritto” facendo evidentissimo riferimento alle altre gare effettuate nel medesimo giorno i cui risultati avevano determinato la retrocessione della sua squadra. L’effetto diffamatorio di dichiarazioni oggettivamente offensive, non viene escluso dalla forma allusiva o dubitativa utilizzata dall’autore che anzi dimostra come le illazioni fossero del tutto sfornite di prova. La delusione per la retrocessione costituisce il movente delle dichiarazioni rese dal deferito ma non ne esclude la illiceità. E’ evidente infatti la capacità lesiva delle parole utilizzate dal calciatore nei confronti delle altre società e degli altri tesserati coinvolti nella lotta per la retrocessione nel campionato 2006-2007. E’ chiarissimo infatti il riferimento alle altre squadre impegnate in partite rilevanti per la salvezza e, in ogni caso , le dichiarazioni del calciatore sono lesive dell’intera istituzione federale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 20 Dicembre 2007 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.C. (Amministratore Delegato e rappresentante legale Cagliari Calcio SpA) per violazione art. 5 comma 1 CGS e della societa’ Cagliari Calcio SpA per violazione artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS (nota n. 925/372pf07- 08/sp/ma del 26.10.2007).
Massima: L’amministratore della società è responsabile della violazione dell’art. 5 comma 1 CGS per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale. Infatti, per giurisprudenza costante il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di “parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. E' vero che la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni “vivaci, colorite e polemiche”, ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite. Come hanno già avuto modo di osservare in passato gli organi di giustizia sportiva in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (che è incontestabile in quanto espressamente riconosciuta ex art.21 Cost.), quanto piuttosto quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. (Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dall’amministratore, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale. Le affermazioni dell’incolpato “[….] con questa sentenza il giudice si rende complice del gesto di un disonesto e, anziché punire il colpevole penalizza i tifosi e le persone perbene che fanno tanti sacrifici per seguire la propria squadra. La sanzione, anziché prevenire la violenza, danneggia chi organizza uno spettacolo positivo cercando di adempiere alle leggi” non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 12 Dicembre 2007 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.C.M. (calciatrice ASD Calcio Chiasiellis) per violazione art. 3 commi 1 e 4 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 5 commi 1 e 4 CGS) e della societa’ ASD Calcio Chiasiellis per violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 CSG) (nota n. 860/714pf06-07/sp/en del 25.10.2007).
Massima: La società può essere sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva con l’ammonizione per le dichiarazioni lesivi rese a mezzo stampa da un proprio tesserato.
Massima: Quando le dichiarazioni riportate sul quotidiano travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di un altro tesserato, senza trovare alcun riscontro nella realtà, consegue la responsabilità del deferito per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 5, comma 1 e 4).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 12 Dicembre 2007 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.C. (direttore sportivo e legale rappresentante Hellas Verona FC S.p.A.) per violazione art. 3 commi 1 e 4 CGS (oggi art. 5 commi 1 e 4 CGS) e della societa’ Hellas Verona FC S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4 comma 1 cgs) (nota n. 860/714pf06- 07/sp/en del 25.10.2007).
Massima: Quando le dichiarazioni riportate sul quotidiano travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di un altro tesserato, senza trovare alcun riscontro nella realtà, consegue la responsabilità del deferito per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 5, comma 1 e 4).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 6 Giugno 2005 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 366/C del 18.5.2005
Impugnazione - istanza:Appello S.S. Sambenedettese calcio s.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ciascuno inflitta al sig. M.U., presidente, ed alla società stessa, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione, rispettivamente, degli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 2 e 3 C.G.S. il Presidente e degli artt. 2 comma 4, 4 comma 5C.G.S. la società
Massima: Il presidente della società, che immediatamente dopo la comparsa sul quotidiano delle dichiarazioni attribuite alla sua persona - lesive della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale - ed ancor prima del deferimento, e dunque in epoca non sospetta, ha preso le distanze dall’articolo, facendo pervenire al giornale una sua smentita ed inviando alle parti chiamate in causa dall’articolista la smentita stessa e le scuse sue e della Società, dimostra la reale estraneità alle dichiarazioni attribuitegli e dunque la sua non colpevolezza a norma degli artt. 3, comma 1, ed 1, comma 1, C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 16 Maggio 2005 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005
Impugnazione - istanza:Appello U.S. Città di Palermo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 alla reclamante e dell’inibizione per gg. 30 al sig. F.R., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. e artt. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Il dirigente di società risponde della violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per avere espresso, in relazione alla gara, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione nonché ad emittenti televisive giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. La società è responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva ed è sanzionata con l’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 27 Aprile 2005 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 273 del 17.3.2005
Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Siena avverso le sanzioni delle ammende di € 7.500,00 inflitta ad essa reclamante ed al presidente sig. D.L.P. a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S., nonché 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 commi 2 e 3 C.G.S.
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver esternato ad un quotidiano dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell’ambito federale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005
Impugnazione - istanza:Appello della A.S.D. Ciappazzi avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 3 punti in classifica e l’ammenda di € 200,00
Massima: Quando nel ricorso in appello viene rilevato che talune espressioni usate dall’appellante, fanno riferimento ad ingiustizie commesse nei confronti di Società “che non pagano per vincere i campionati”, hanno contenuto lesivo ed appaiono idonee ad integrare estremi di violazioni regolamentari, per cui l’organo giudicante dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le valutazioni di sua competenza.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 22 Novembre 2004 n. 4, 5, 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.10.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo del Procuratore Federale avverso la sanzione dell’ammenda di e 30.000,00 inflitta al calciatore L.C. a seguito di proprio deferimento per violazione degli artt. 3 comma 1, comma 4 e 4 comma 3 C.G.S. Reclamo dell’A.S. Livorno avverso la sanzione dell’ammenda di e 30.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al calciatore L.C.. Reclamo del calciatore L.C. avverso la sanzione dell’ammenda di e 30.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Arbitrale per violazione degli artt. 3 comma 1, 1 comma 4 e 4 comma 3 C.G.S.
Massima:: In materia di dichiarazioni lesive non esiste nel C.G.S. la predeterminazione delle sanzioni applicabili. Appare quindi assolutamente corretto che la Commissione Disciplinare, esercitando la discrezionalità concessale dalle norme regolamentari, abbia scelto di applicare al calciatore professionista la sanzione dell’ammenda (Euro 30.000,00) e non quella della squalifica, la cui efficacia, pur esplicandosi prevalentemente nella sfera individuale del calciatore sanzionato, esplica effetti anche nei confronti della Società di appartenenza, privandola della possibilità di utilizzare il proprio tesserato squalificato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 15 Aprile 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Peloro Plast avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2004 inflitta al sig. C.S. a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Sicilia
Massima: Il Presidente del Comitato Regionale deferisce alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato il Presidente della società, il quale, ritenendo ingiusta la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo, con missiva indirizzata alla Commissione Disciplinare rivolgeva ad Organi Federali espressioni scurrili ed offensive, violando i precetti di cui all’art. 1 del C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 24 Novembre 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 118 del 30.10.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Perugia avverso: - l’inibizione di mesi tre e dell’ammenda di € 10.000,00 al sig. L.G. per violazione degli artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 16 comma 1 C.G.S.; - l’ammenda di € 10.000,00 alla società Perugia per violazione dell’art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso in dichiarazioni alla stampa giudizi lesivi della reputazione di tesserati e organismi operanti nell’ambito federale. Per tale violazione è responsabile anche la propria società per violazione dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Perugia e del sig. L.G. avverso le sanzioni delle ammende di € 20.000,00 ciascuno a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 5.6.2003
Massima: Il presidente della società risponde della per violazione dell’art. 3 comma 1 e 4 comma 3, per aver espresso alla stampa giudizi lesivi del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti. Consegue la responsabilità diretta della propria società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del Calcio Catania e del sig. R.G. avverso le sanzioni delle ammende di € 10.000,00 ciascuno a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003
Massima: Il presidente della società risponde della per violazione dell’art. 3 comma 1 e 4 comma 3, per aver espresso alla stampa giudizi lesivi del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti. Consegue la responsabilità diretta della propria società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 28 Luglio 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 84 del 28.6.2003
Impugnazione - istanza: - Reclamo del sig. M.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: A tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale, a norma dell’art. 3 comma 1 C.G.S. è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale ed il fondamento della violazione della norma in questione, va individuato nella sua pubblicità.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 28 Luglio 2003 n. 3,4,5,6,7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del Calcio Como avverso: - la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della procura federale del 5.5.2003; - la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 a seguito di deferimento della procura federale del 16.5.2003, entrambe per violazione de- gli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 C.G.S. Reclamo del sig. P.E. avverso rispettivamente: - le sanzioni dell’inibizione per giorni 10 e l’ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.2003; - le sanzioni dell’inibizione per mesi uno e l’ammenda di € 15.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 16.5.2003 entrambe per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma. Reclamo del Procuratore Federale avverso la decisione della commissione disciplinare della L.N.P. relativa al deferimento del 30.5.2003 a carico del sig. P.E., presidente della società Calcio Como e della società Calcio Como. Reclamo del Calcio Como avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003. Reclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003
Massima: Le dichiarazioni di un tesserato rese ai mezzi d’informazione integrano la violazione dell’art. 3 C.G.S., quando travalicato il normale diritto di critica e di cronaca riconosciuto a tutti i tesserati.
Massima: Il diritto di critica e di cronaca devono, essere esercitati su argomenti di interesse generale e con modalità espressive, anche severe, ma non tali da costituire pretesto per l’aggressione della reputazione di altri soggetti o istituzioni federali, poiché in tal caso rappresentando dichiarazioni lesive, sanzionate dall’art. 3 C.G.S.
Massima: Raccontare degli episodi o criticare gli stessi episodi o le persone che hanno tenuto determinati comportamenti ha lo scopo, tutelato dall’ordinamento generale e da quello sportivo, di contribuire ad informare l’opinione pubblica in modo da renderla edotta di fatti e circostanze che, altrimenti, rimarrebbero patrimonio conoscitivo di poche persone, nel chiuso delle varie istituzioni. Si ha la violazione dell’art. 3 C.G.S. quando il tesserato non prova la che tali episodi corrispondono a verità.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 14 Luglio 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 95 del 19.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del G.S. A.C.O. S. Filippo Neri avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 2 al dr. A.B. e dell’ammenda di € 100,00 ad essa reclamante, a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: Non rappresentano dichiarazioni lesive, sanzionate dall’art. 3 comma 1 C.G.S., le espressioni generiche, impersonali e di estrema tenuità pronunciate da un tesserato, a mezzo organi di informazione, nei confronti della classe arbitrale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003 n.14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003
Impugnazione - istanza:Reclamo del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. C.F., allenatore dell’A.S. Roma, e dell’A.S. Roma.
Massima: L’allenatore è responsabile della violazione degli articoli 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 commi 1 C.G.S. per aver pubblicamente espresso giudizi lesivi di organismi operanti nell’ambito federale, con dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, trattandosi di fatti della stessa indole, già sanzionati nella corrente stagione sportiva. La società è responsabile a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti contestati al suo tesserato ex art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003 n.15 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Roma avverso rispettivamente le sanzioni dell’inibizione fino al 30.6.2003 e l’ammenda di € 20.000,00 inflitte al presidente S.F., nonché l’ammenda di € 20.000,00 alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale.
Massima: I soggetti dell’ordinamento federale possono manifestare liberamente il proprio pensiero anche in contrasto ed in polemica con altre persone ed organismi operanti in ambito federale, senza però superare il limite invalicabile del corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Alla luce di tali principi le affermazioni del presidente di società, che suggestivamente evocano quanto deciso ed attuato dai “padroni del calcio” in danno della squadra della propria squadra, esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ed insinuano pesanti sospetti sulla regolarità di svolgimento del Campionato. Il Presidente della società è responsabile per aver rilasciato ad organi di informazione, a seguito della gara, dichiarazioni lesive della reputazione di persone e di organi operanti nell’ambito federale e idonee a mettere in dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, in violazione degli artt. 13, comma 1, 4, comma 3 e 16, comma 1 C.G.S. Contestualmente è responsabile la Società per violazione degli articoli 3 comma 2 per responsabilità oggettiva, 2 comma 4 e 4 comma 5, nonché dell’art. 16, comma 3, C.G.S., per responsabilità diretta per i fatti contestati al suo Presidente. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e la sanzione dell’ammenda per la società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 13 febbraio 2003 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello della Procura Federale avverso decisioni seguito di proprio deferimento a carico del sig. Z.Z. e della Salernitana Sport.
Massima: Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il diritto di critica, per potersi definire tale, deve avere, come ineludibile presupposto, la verità dei fatti affermati (con gli adeguamenti del caso, in materia di opinioni, dove l’ambito di valutazione soggettiva può essere più ampio e meno ancorato a fatti precisi). In caso contrario, non di diritto di critica o di diritto ad informare può parlarsi, bensì, di disinformazione dell’opinione pubblica, con tutte le gravi conseguenze che, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti, a causa, anche, del continuo e esasperato clima di sospetto che viene, anche, per questo motivo ad autoalimentarsi, sempre in maggiore misura.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 27 gennaio 2003 n. 6/7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002
Impugnazione - istanza:Appelli del Presidente S.F. e dell’A.S. Roma avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per giorni 15 e dell’ammenda di € 15.000,00 per la società Roma a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 7.10.2002, nonché avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per mesi 2 e giorni 15 e dell’ammenda di € 25.000,00 per la società A.S. Roma a seguito di altro deferimento del Procuratore Federale del 22.10.2002
Massima: Il Presidente della società è responsabile della violazione dell’art. 3 comma 1, dell’art. 4 commi 1 e 2 e dell’art. 16, commi 1 e 2 C.G.S. per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese alla stampa, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la società per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al suo presidente. Consegue la sanzione dell’inibizione e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 13 gennaio 2003 n. 4/5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.G. avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 27 comma 2 dello statuto federale. Appelli del sig. P.E. e del Como Calcio avverso rispettivamente le sanzioni dell’inibizione per mesi 3 e dell’ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale 8.11.2002), nonché dell’inibizione per mesi 3 e dell’ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale dell’11.11.2002).
Massima: Il Presidente della società è responsabile della violazione dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 4 commi 1 e 3 C.G.S. per aver reso dichiarazioni che non possono essere ritenute espressione di un legittimo diritto di critica, ma che costituiscono senza alcun dubbio giudizi gravemente lesivi della onorabilità e della credibilità di persone ed organi facenti parte della F.I.G.C., insinuando addirittura una premeditazione finalizzata a manovrare l’intero sistema calcistico. Consegue la sanzione dell’inibizione e quella dell’ammenda a carico della società ai sensi dell’art. 3 comma 2 e dell’art. 4 comma 5 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5 settembre 2002 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002
Impugnazione - istanza: Appello del Presidente dell’A.S. Roma avverso la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, per violazione dell’art. 3 comma 1 e art. 4 comma 2 e 3 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale; dell’A.S. Roma avverso la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, per violazione dell’art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva, a seguito di deferimento della Procura Federale.
Massima: Per la determinazione dell’entità delle sanzioni deve in ogni caso essere tenuto presente il criterio della concreta lesività delle dichiarazioni lesive che comportano la responsabilità ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S. Per cui quando le dichiarazioni sono prive di riferimenti specifici a persone od organi dell’ordinamento federale ed appaiono caratterizzate da un grado di indeterminatezza che le rende pressoché indecifrabili, la gravità delle stesse può essere decisamente attenuata. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico del Presidente e della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2002
Impugnazione - istanza: Appello dell’allenatore V.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2002 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
Massima: L’allenatore è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver espresso, nella sede del Comitato Provinciale e alla presenza di alcuni componenti del Comitato, apprezzamenti irriguardosi ed offensivi nei confronti del Presidente e dei membri del Comitato (“in questo Comitato ci sono i camorristi in quanto a causa di favori personali le scuole calcio sono state affidate a tesserati non abilitati a svolgere questa funzione”) e persiste in tale comportamento anche dopo essere stato invitato a porvi termine con ulteriori espressioni gravemente denigratorie, riferendosi, in particolare, alla partecipazione di alcuni componenti del Comitato e dello stesso Presidente ad una trasmissione televisiva andata in onda la sera precedente su una emittente locale. Consegue la sanzione dell’inibizione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 296 del 14.3.2002
Impugnazione - istanza:Appelli del FC. Hellas Verona e dell’allenatore M.A. avverso le sanzioni dell’ammenda di euro 5.000,00, inflitte a ciascuno dei reclamanti a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Udinese/Hellas Verona del 9.12.2001
Massima: L’allenatore è responsabile di aver espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro e di conseguenza anche la società, a titolo di responsabilità diretta è responsabile della violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato. Ne deriva l’applicazione della sanzione dell’ammenda per ciascuno.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 14 Settembre 2001 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001
Impugnazione - istanza: Appelli del sig. C.P. avverso le sanzioni delle inibizioni inflittegli a seguito dei deferimenti del Procuratore Federale del 4 e 6 aprile 2001, per violazione dell’art. 1 comma 3C.G.S.
Massima:Il presidente di società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. per dichiarazioni rese ai giornali lesive della reputazione degli organi arbitrali e federali quali “Il campionato è truccato” ed è sanzionato con la inibizione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001
Impugnazione - istanza:Appello della S.S.C. Napoli avverso le sanzioni delle ammende di L. 30.000.000 inflitte alla società reclamante ed al sig. C.G. a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione degli artt. 6 comma 1 e 1 commi 1 e 3 C.G.S.
Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 C.G.S. per aver rilasciato ad un giornale sportivo le seguenti frasi “vogliono spingerci in B”, la sanzione “è francamente vergognosa” e le affermazioni circa l’omessa refertazione da parte degli arbitri di condotte negative tenute da altre tifoserie, perché travalicano il diritto di critica e degenerano in denigrazione ed in accusa di parzialità. Consegue la sanzione dell’ammenda. La società è responsabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 G.C.S. per la violazione ascritta al proprio presidente ed è sanzionata con l’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 8 marzo 2001 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001
Impugnazione - istanza:Appelli del sig. M.V. e dell’A.S. Bari avverso le sanzioni dell’ammenda di L. 10.000.000 ciascuno, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.
Massima: L’art. 1 comma 3 C.G.S. vieta a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altri soggetti o organismi operanti nell’ambito federale. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il fondamento di tale infrazione va individuato nella sua pubblicità. Conseguentemente il tesserato a cui si addebita la violazione di cui al citato art. 1, qualora voglia escludere la sua colpevolezza deve rivolgersi alla direzione del giornale o della rivista che ha pubblicato le sue dichiarazioni e chiedere una pubblica smentita. (Nel caso in esame il Presidente della società, nello stesso giorno in cui sono state pubblicate le sue presunte dichiarazioni lesive, ha inviato una richiesta di smentita al responsabile della Redazione sportiva del quotidiano. Tale richiesta non è stata proposta con le modalità di cui all’art. 8 della Legge sulla Stampa, ma la smentita ha trovato un riscontro sul quotidiano. Consegue la non colpevolezza del deferito).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 8 marzo 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 291 del 2.2.2001
Impugnazione - istanza:Appelli del sig. G.L. e dell’A.C. Perugia avverso le sanzioni dell’ammenda di L. 20.000.000 ciascuno, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.
Massima: Deve ritenersi realizzata la violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. a carico del Presidente della società con la conseguente responsabilità della società per “responsabilità diretta”, nel caso di dichiarazioni rese alla stampa lesive della reputazione del Direttore di gara, accusato esplicitamente di parzialità e di una “direzione a senso unico”.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/Cf del 6 luglio 2000 n. 3 – www.figc.it
tImpugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. M.M., componente del consiglio della L.N.P. e Presidente del F.C. Internazionale Milano, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione dell’arbitro, dell’intera organizzazione federale e di altra società affiliata nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione dopo la gara Lazio/Internazionale dell’11.3.2000, nonché del F.C. Internazionale Milano, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: Il complesso delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della società a più Organi di Stampa e in più giorni successivi non lasciano dubbi sulla loro gravità ed univocità offensiva, largamente lesiva della reputazione dell’Arbitro e degli Organi di vertice della Federazione e, particolarmente, del suo Presidente. Esse muovono pesanti e reiterati sospetti sulla imparzialità dell'arbitro, sulla totale mancanza di trasparenza dell'azione e di correttezza degli Organi federali e del suo Presidente, di voluta predeterminazione di giuochi a tavolino, tali da esigere l'immediata rinnovazione dei quadri federali e l'elezione di un nuovo Presidente che "si ponga al di sopra delle parti”. A ciò si aggiunge una censura di vuoto di potere assoluto, implicante un chiaro giudizio di incapacità e di inidoneità a gestire la complessa struttura federale. Trattasi, dunque, di apprezzamenti che vulnerano gravemente valori essenziali propri dei principi sportivi della lealtà, probità e correttezza morale. Siffatti giudizi, singolarmente e nel loro insieme, vanno ben al di là di un preteso diritto di critica, di per sé sempre ammissibile ancorché vivacemente manifestato, e trasmodano in una chiara lesione della reputazione ad estimazione dei soggetti offesi, che non può essere consentita.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 19 giugno 2000 n. 4 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. G.F.G., componente del consiglio della L.N.P. e presidente del F.C. Bologna, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Bologna/Milan del 12.2.2000 rese ad organi di informazione, e del F.C. Bologna, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: Il Presidente della società viene prosciolto dall’accusa di aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro dopo la gara, allorquando sussistono fondati dubbi sul contenuto diffamatorio della frase pronunciata agli organi di informazione (Nel caso di specie è stato ritenuto che non ha contenuto diffamatorio la seguente frase riportata sul quotidiano: “ una bella serata; purtroppo è andata male, non si doveva perdere questa gara. O meglio si poteva pareggiare. Ho visto le immagini in televisione e il goal non era regolare. Non capisco per quale motivo l’arbitro lo abbia annullato. Verrò deferito ma dico che è una vergogna. Questi episodi fanno perdere le staffe”. Ciò perché su altre testate sportive pubblicate lo stesso giorno riferiscono le dichiarazioni del Presidente nelle quali viene usata la forma dubitativa, facendole precedere dall'avverbio "se").
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 01 giugno 2000 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.A., componente del Comitato Nazionale e del Consiglio Centrale dell’A.I.A., per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi alla reputazione dell’organizzazione federale.
Massima: In materia di dichiarazioni lesive, non può darsi credito all'assunto che la mancata smentita sia dipesa dal fatto che l’incolpato non abbia avuto modo di venire a conoscenza delle sue dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione per non avere letto nessuno dei giornali medesimi. Ciò, infatti, appare del tutto inverosimile in ragione della personalità ed esperienza del deferito, degli incarichi da lui ricoperti, dei rapporti sociali che intrattiene nell'ambiente in cui vive, dai contatti con la Stampa.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 01 giugno 2000 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.A., componente del Comitato Nazionale e del Consiglio Centrale dell’A.I.A., per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi alla reputazione dell’organizzazione federale.
Massima: La Corte Federale è competente a decidere in merito al deferito da parte della procura federale a carico del componente del Comitato Nazionale e del Consiglio Centrale dell'A.I.A .per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'Organizzazione federale. (Nel caso di specie le frasi sono del seguente tenore "In questo momento la Federcalcio non è un interlocutore valido, subentri pure il C.O.N.I., magari commissariando la Federazione stessa”, "La Federcalcio ormai è delegittimata, noi riconosciamo solo il C.O.N.I.”, "In questo momento la Federcalcio non è un interlocutore valido, subentri pure il C.O.N.I., magari commissariando la Federazione stessa”, "del Sindacato sono pronto a parlare pubblicamente alla Procura della Repubblica, però il palazzo della Federazione è troppo piccolo”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000
Impugnazione - istanza:Appelli del sig. Z.M. e dell’A.C. Venezia 1907 avverso le sanzioni della inibizione per mesi 2, a decorrere dal 18.4.2000, al sig. Z.M. e dell’ammenda di L. 25.000.000 alla società inflitte, a seguito di derimento del 23.2.2000 del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 3 ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., in relazione a dichiarazioni rese alla stampa dopo la gara Venezia/Juventus del 20.2.2000
Massima: Il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o altri organismi operanti nell'ambito federale sancito dall’art. 1 comma 3 C.G.S., non si pone in rapporto di conflittualità con l'ordinamento generale e con i principi costituzionali, in quanto rivolto non a reprimere la legittima e libera manifestazione del pensiero, bensì i comportamenti che per loro valenza offensiva oltrepassano la soglia del diritto di critica, trasmodando in una lesione del decoro e dell'onorabilità di soggetti dell'ordinamento federale. Si tratta pertanto di una norma che, nell'ambito dei poteri di gestione e organizzazione dell'attività Sportiva, anche e soprattutto sotto il profilo disciplinare, stabilisce corrette e appropriate modalità di esercizio del legittimo diritto di manifestazione del pensiero.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n.4 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri C.N., consigliere della Lega Professionisti Serie C e presidente dell’Ascoli Calcio 1898, e F.E., tecnico dell’Ascoli Calcio 1898, per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S., per avere reso ad organi di informazione giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro dopo la gara Palermo/Ascoli del 7.3.1999, nonché a carico dell’Ascoli Calcio 1898, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione rispettivamente ascritta ai propri tesserati.
Massima: La Corte Federale è competente a decidere sul deferimento del tecnico per la violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. in merito alle dichiarazioni rese agli organi di stampa, lesive dell’onorabilità dell’arbitro di gara.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n. 3 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. S.F., consigliere federale e Presidente dell’A.S. Roma, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione e ribadite in sede di interrogatorio, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’intera organizzazione federale, del Procuratore Federale, del presidente dell’A.I.A. e del Presidente Federale, nonché dell’A.S. Roma, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione a scritta al proprio presidente.
Massima: Il potere - dovere di critica, di un Consigliere Federale deve essere da questi esercitato all'interno delle strutture federali ed in esse tali dirigenti debbono compiere tutti i loro sforzi al fine di risolvere i lamentati disservizi, ma al di fuori di essi non possono e non debbono in alcun modo istillare dubbi circa l'operato delle strutture federali e, ciò che più è grave, alimentare una cultura del sospetto che non ha altro risultato se non quello di produrre contestazione e violenza e di portare alla “distruzione” del “fenomeno calcio”.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n.1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.R., Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente dell’A.C. Juve Stabia, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Marsala/Juve Stabia del 21.2.1999 nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, nonché dell’A.C. Juve Stabia, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima:Una cosa è la critica e altra è una censura, il cui contenuto è, in sostanza, quello di essere stati danneggiati "in maniera evidente” dall'arbitro. In questo caso, viene espressa una accusa diretta al Direttore di gara, al quale si fa carico di avere arbitrato in modo non equanime.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 25 giugno 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 209/C del 19.5.1999
Impugnazione - istanza: Appelli dei sigg.ri D.G., Presidente della Spal, e R.R. direttore sportivo, nonché della S.P.A.L. di Ferrara avverso rispettivamente le sanzioni dell’inibizione per mesi 2, dell’inibizione per giorni 45 e dell’ammenda di L. 5.000.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1, comma 3, e 6, commi 1 e 2, C.G.S.
Massima: Il Presidente della società, il Direttore sportivo e la società medesima, rispondono i primi due di violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere offeso l'onorabilità del Settore Arbitrale e della Lega, rilasciando dichiarazioni offensive dell'operato dei rispettivi componenti; la società, di violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, derivante dal comportamento dei suddetti tesserati.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 350 del 16.4.1999
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Lazio avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore A.N.
Massima: Le dichiarazioni del calciatore che pubblicamente, a mezzo della stampa nazionale, ha riconosciuto che la sua espulsione era giusta e che l'arbitro non aveva alcun motivo per "infierire" contro di lui sono apprezzabili al fine di concedere una riduzione della sanzione della squalifica.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 325 del 19.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’Udinese Calcio e del sig. P.G. avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Udinese/Empoli del 17.1.1999
Massima: Risponde della violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, il soggetto che all’epoca dei fatti si era dimesso da amministratore e legale rappresentante della società, ma era rimasto socio. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 C.G.S., "ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale...”. I soggetti dell'ordinamento federale e la loro legittimazione passiva ad essere destinatari delle sanzioni in questione vengono determinati a norma dall'art. 9 C.G.S. nei "dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente...”. La società risponde della suddetta violazione a titolo di responsabilità oggettiva.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 15/CF del 19 aprile 1999 n.3 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.F., Presidente dell’Atletico Catania e consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara, dopo l’effettuazione della gara Atletico Catania/Palermo del 24.1.1999, nonché dell’Atletico Catania, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: Le espressioni rilasciate dal Presidente della società al giornale e non smentite, sono lesive della reputazione ed onorabilità del Direttore di gara, allorquando gli viene addebitato, ben oltre il consentito diritto di critica, la mancanza dell'essenziale requisito di imparzialità.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 15/CF del 19 aprile 1999 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.R., Presidente dell’A.C. Juve Stabia e consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’organizzazione federale dopo l’effettuazione della gara Juve Stabia/Giulianova del 10.1.1999, nonché dell’A.C. Juve Stabia, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: Non rappresenta una dichiarazione lesiva, ai sensi dell’art. 1 comma 3 C.G.S., quella resa agli organi di informazione dal presidente della società in cui si prospettano, genericamente, pericoli "di natura politico, socio economico locale” che non consentirebbero alla propria società di andare in Serie B, senza però esprimere alcun giudizio lesivo della reputazione dell'Organizzazione federale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 28 gennaio 1999 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.12.1998 Impugnazione - istanza: Appelli dell’A.S. Roma e del sig. Z.Z. avverso le sanzioni dell’ammenda di L. 10.000.000 loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione rispettivamente degli artt. 6, comma 2, e 1, comma 3, C.G.S.
Massima: L’allenatore risponde della violazione di cui all'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'Organizzazione Arbitrale e dell'intera Organizzazione Federale, innanzi alla Commissione disciplinare di cui fa parte la società di appartenenza.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 10 dicembre 1998 n.1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. B.C., componente del consiglio di presenza della divisione femminile e dirigente A.C.F. Torino, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver rivolto frase irriguardosa all’arbitro al termine della gara Modena/Torino del 26.9.1998, nonché dell’A.C.F Torino, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
Massima: La società è responsabile, per responsabilità oggettiva ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., della condotta antiregolamentare ascritta al suo dirigente che in occasione della gara ha proferito frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 6/CF del 23 novembre 1998 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.F., presidente dell’Atletico Catania S.rl. e consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione di cui all’art. 1 comma 3 C.G.S. per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, dopo l’effettuazione della gara Atletico Catania/Ternana del 31.4.1998, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’organizzazione federale, nonché dell’Atletico Catania, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: Le dichiarazioni agli Organi di Stampa di dirigenti sportivi spesso suonano equivoche o lasciano supporre prese di posizione polemiche nei confronti del "Palazzo", cioè della organizzazione di vertice del calcio. Detti atteggiamenti integrano, sempre e comunque, una lesione alle norme fondamentali di qualsiasi organizzazione sportiva, basata sulla lealtà dei suoi tesserati, ma sono da considerarsi ancora più rilevanti quando vengono posti in essere da soggetti coinvolti, in posizione di vertice, nella stessa organizzazione federale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 1 agosto 1998 n. 4 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.S., componente del consiglio della Lega Nazionale Professionisti e consigliere della S.S. Lazio S.p.A., per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rilasciate ad organi di informazione, dopo la gara Lazio/Juventus del 5.4.1998, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale, e della S.S. Lazio, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva
Massima: E' vero che il semplice dissenso da una decisione arbitrale non è di per se causa di responsabilità del soggetto tesserato, ma è altrettanto vero che la responsabilità si profila quando per le espressioni usate si eccede dal normale diritto di esprimere le proprie opinioni. La base della reputazione, come è peraltro costante giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva, quale riflesso oggettivo dell'onore inteso in senso lato, riguarda la stima e la valutazione che gli altri fanno dei pregi dell'individuo. Per accertare il carattere diffamatorio bisogna tener conto di tutte le circostanze e dei criteri di valutazione usuali nell'ambito in cui il soggetto passivo svolge la sua attività. Il dichiarare che nel calcio conta il colore della maglia non è riconducibile nei limiti del diritto di critica. Esso è invece inteso ad accreditare l’esistenza di una voluta disparità di trattamento e di comportamento da parte della classe arbitrale a seconda del "colore della maglia" delle società che disputano la gara e quindi non può non ledere la reputazione e la stima dell'arbitro e della stessa classe arbitrale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 1 agosto 1998 n.3 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. S.F., Consigliere Federale e presidente dell’A.S. Roma, per violazione dell’art.1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’organizzazione fedarale e di altri tesserati, nel corso di dichiarazioni rilasciate ad organi di informazione in occasione della gara Juventus/Roma dello 8.2.1998, nonché dell’A.S.Roma, ai sensi dell’art. 6 coma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: Non possono non giudicarsi lesive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi dirigenziali, quelle dichiarazioni e quei giudizi che, nonostante l'omessa indicazione del bersaglio da colpire, tuttavia risultano sufficientemente allusivi quanto tendenziosi. L'affermare che c'è una “strategia”, che “si sa chi c'è dietro ma non lo dico” collegato nello sviluppo del discorso al successivo "la gente capisce che ci sono poteri occulti” non può non costituire pesante insinuazione riferibile evidentemente a quegli Organi Federali con poteri esecutivi che hanno la responsabilità della conduzione del campionato e, comunque, se anche riferibili a forze "occulte" e non direttamente ad Organi Federali non possono al tempo stesso non ledere la loro reputazione, quanto meno indirettamente, sotto l'aspetto di un'accusa di inefficienza o incapacità o di deplorevole tolleranza. Deve pertanto dichiararsi la piena responsabilità, per violazione dell’art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’incolpato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 1 agosto 1998 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.R., consigliere della Lega Professionisti Serie C e presidente dell’A.C. Juve Stabia, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’intera classe arbitrale dopo l’effettuazione della gara Juve Stabia/Savoia 1908 del 7.9.1997, e dell’A.C. Juve Stabia, ai sensi dell’art.6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: La smentita stampa delle dichiarazioni rese dal presidente di una società, mai in concreto pubblicata sul giornale, cui era stata richiesta, non consente di ritenere che tali dichiarazioni siano il frutto di un mero prodotto di fantasia dell'articolista. Consegue la responsabilità del presidente e della propria società (responsabilità diretta).
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 2/CF del 24 luglio 1998 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. M.M., presidente del F.C. Internazionale Milano e componente del consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro C., della classe arbitrale e dell’ organizzazione federale nel corso di dichiarazioni rilasciate ad organi di informazione dopo la gara Juventus/Inter del 26.4.1998 e del F.C. Internazionale Milano, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.
Massima: Rappresentano dichiarazioni lesive quelle rilasciate dal presidente della società, e da lui non smentite, le quali nella loro complessiva trama non lasciano dubbi sulla circostanza che egli abbia inteso censurare una presunta mancanza di imparzialità dell'arbitro e della classe arbitrale a favore di una squadra e a danno di altre e non si tratta, cioè, soltanto della constatazione di un errore arbitrale, certo sempre possibile, ma di un atteggiamento arbitrale ripetuto, costante e consapevole, fino ad assumere modalità "così sfacciate" da comportare l'effetto che il campionato sia stato "falsato" e da condurre al convincimento che "le stesse cose" si sarebbero potute ulteriormente ripetere. D'altra parte, l’atteggiamento arbitrale viene fatto risalire ad un comportamento, che non potrebbe non essere consapevole, quanto meno sotto il profilo di una grave tolleranza, "del vertice della Federcalcio, troppo debole, e del designatore arbitrale" – per cui non può giustificare un preteso diritto di critica, di per sé sempre ammissibile ancorché vivacemente manifestato, poiché in realtà esso vulnera un fondamentale valore che non può mancare nel comportamento di chi è chiamato a svolgere la funzione di direttore di gara e di chi con la asserita tolleranza consente che ciò possa avvenire. Giudizio, questo, che in tale forma trasmoda ben al di là di un lecito apprezzamento critico, sì da ledere la reputazione e l'estimazione dei soggetti destinatari e da assumere così ima valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza morale. Consegue la condanna per la violazione degli arti. 1 comma 3 e 6 comma 1 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 421 del 19.6.1998
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Internazionale Milano avverso le sanzioni della squalifica per n. 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore R.L.N. e dell'ammenda di L. 15.000.000 inflitta ad essa reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 3 e 6 comma 2 C.G.S.
Massima: Il calciatore è responsabile per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della gara e della classe arbitrale nel corso di dichiarazioni rilasciate alla Stampa e in una trasmissione televisiva. La società per tale comportamento è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 6/CF del 26 maggio 1998 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.R., componente della commissione paritetica per la pubblicità federale e di quella arbitrale, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’U.C. Sampdoria nel corso di dichiarazioni rilasciate ad organi di informazione.
Massima:L'Avvocato, Componente della Commissione Paritetica per la pubblicità e di quella Arbitrale per 1a pubblicità, è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione di una società, anche qualora le dichiarazioni agli organi di informazione sono state rese prevalentemente nell'esercizio della propria principale professione di avvocato (attività peraltro nota al momento della sua nomina componente delle due suindicate commissioni per la pubblicità federale paritetica e arbitrale), al fine di garantire i diritti del suo difeso. (Nel caso di specie l’avvocato ha patrocinato il calciatore tesserato per la società, oggetto delle dichiarazioni, innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, artt. 6 - Accordo Collettivo e 9 Regolamento Collegio Arbitrale).
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 6/CF del 26 maggio 1998 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri P.F. e F.S., rispettivamente componente del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Grosseto e consigliere del Comitato Regionale Toscana, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale.
Massima:Il componente del comitato provinciale, anche "direttore responsabile" di un giornale, è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., in relazione al contenuto di espressioni che si leggono in due articoli (che non sembrano firmati) recanti apprezzamenti ed opinioni sicuramente lesivi della classe arbitrale.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF del 18 marzo 1998 n. 6 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. M.M., componente del consiglio della Lega Nazionale Professionisti e presidente del F.C. Internazionale Milano, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.,per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale dopo la gara Sampdoria/Internazionale del 6.12.1997, e del F.C. Internazionale Milano, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.
Massima:In situazione di non certezza circa la configurabilità di un sicuro animus offensivo contenuto nelle dichiarazioni è conforme a principi di giustizia e di prudenza dichiarare il proscioglimento degli indagati dagli addebiti loro ascritti. Un giudizio critico in ordine ad un errore arbitrale non può essere precluso. La ritenuta sussistenza di un errore tecnico, manifestata in forme tali da non ledere la correttezza morale e professionale e l'imparzialità dell'arbitro, per giunta accompagnata dal convincimento della inesistenza di un qualsiasi atteggiamento doloso o intenzionale dell'arbitro stesso, se pur concreta un apprezzamento critico, anche di rilievo, ed un giudizio obiettivamente non favorevole, non assume per ciò solo una valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza morale. (Nel caso di specie il Presidente della società non è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. per aver espresso agli organi di informazioni le seguenti frasi: “E' la terza partita consecutiva che veniamo penalizzati da rigori inesistenti …il risultato l'ha deciso l'arbitro").
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF del 18 marzo 1998 n. 8 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. S.F., consigliere federale e Presidente dell’A.S. Roma, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della categoria arbitrale, dei suoi dirigenti e dell’intera organizzazione federale, nonché dell’A.S. Roma, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.
Massima:Il Consigliere Federale, nonché Presidente di Società, che nel rendere le dichiarazioni relative al metodo del sorteggio degli arbitri, da lui non condiviso, abbia utilizzato un termine equivoco, quale quello di "papocchio", atto ad ingenerare confusione circa la reale portata delle sue dichiarazione e certamente non consono al ruolo federale, è responsabile di aver violato l’art. 1 comma 3 C.G.S. Da ciò consegue la responsabilità della diretta della propria società ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF del 18 marzo 1998 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. G.A., vice-presidente della Lega Nazionale Professionisti e vice presidente dell’A.C. Milan, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Milan/Lazio del 13.9.1997, nonché dell’A.C. Milan, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Massima: Il tesserato che, a mezzo di dichiarazioni rese alla stampa non si limita ad esercitare il diritto di critica nei confronti dell’arbitro è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. (Nel caso di specie era stato affermato testualmente: " In 25 anni di calcio non mi era mai capitato di vedere tutti insieme tanti episodi che mi lasciano più che mai sconcertato").
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 8 gennaio 1998 - n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff: n. 176 del 5.12.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso la sanzione dell’ammenda di L. 10.000.000 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., in relazione alle dichiarazioni rilasciate da propri tesserati al termine della gara Fidelis Andria/Torino del 26.10.1997
Massima: Per le dichiarazioni offensive all’immagine della terna arbitrale rese alla stampa dopo una gara di Campionato dal Presidente di una società è prevista a carico di questi la sanzione dell’inibizione ed a carico della società, a titolo di responsabilità diretta ( art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.) quella dell’ammenda. (Nella specie furono pronunciate le seguenti espressioni: "la terna arbitrale è venuta ad offendere un'intera città.... (ed è) difficile commentarne l'operato perché (a lui) non sembra di aver mai visto nulla di simile", ….. "la differenza in campo l'ha fatta solo l'arbitro").
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 20 novembre 1997 - n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 125 del 24.10.1997Impugnazione - istanza: Appello del calciatore B.A. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 10.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Roma del 28.9.1997
Massima: Il calciatore viola l'art. 1 comma 3 C.G.S. quando nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di informazione esprime giudizi lesivi della reputazione dell'Arbitro quali ad esempio: “…Arbitraggio scandaloso, la società deve intervenire…" E’ prevista a suo carico la sanzione dell’ammenda ed a carico della società, per responsabilità oggettiva quella dell’ammonizione.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 11/CF del 15 luglio 1997 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.M., consigliere della Lega Nazionale professionisti e presidente del Cagliari Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro e di Organi Federali rese alla stampa al termine della gara Bologna/Cagliari dell’11.5.1997, ed il Cagliari Calcio, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.M., consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del Cagliari Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale rese alla stampa al termine della gara Cagliari/Fiorentina del 15.5.1997, ed il Cagliari Calcio, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.M., consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del Cagliari Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per dichiarazioni lesive della reputazione di Organi Federali rese alla stampa e pubblicate il 30.5.1997, ed il Cagliari Calcio, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.
Massima: La società, ai sensi degli artt. 6 e 8 C.G.S. è responsabile (a titolo di responsabilità diretta) dell'operato del suo Presidente per le dichiarazioni da questi rese agli organi di informazione che risultino lesive della reputazione della classe arbitrale. Il Presidente a sua volta in virtù del proprio comportamento è sanzionato con l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 23 giugno 1997 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. Z.M. consigliere della Lega Nazionale Professionisti e presidente dell’A.C. Venezia 1907, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., in relazione alle dichiarazioni rese alla stampa dopo la gara Venezia 1907/Brescia Calcio del 26.1.1997, e dell’A.C. Venezia 1907, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.
Massima: Il Consigliere della Lega Nazionale Professionisti, nonché presidente della società professionista è responsabile della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro nel corso di dichiarazioni rilasciate ad Organi di informazione al termine della gara. La società è sanzionata a norma dell'art. 6 comma 1 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 10/CF del 23 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. S.C., consigliere della Lega Nazionale Professionisti e della S.S. Lazio, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., in relazione alle dichiarazioni rese alla stampa dopo la gara Lazio/Inter del 16.2.1997, e della S.S. Lazio, ai sensi dell’ art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Massima: Le dichiarazioni rese agli organi di stampa da parte del presidente di una società di calcio non sono lesive della reputazione della classe arbitrale allorquando esse sono dirette a criticare, anche in forma aspra, il tipo di direzione di gara tenuto dall'arbitro, considerato troppo tollerante nei confronti dei giocatori avversari, per i numerosi falli da questi commessi e non sempre adeguatamente puniti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 419 del 19.4.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’Udinese Calcio avverso le sanzioni dell’ammonizione con diffida a carico del sig. P.G. e dell’ammenda di L. 5.000.000 a carico di essa reclamante inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, in relazione alla gara Udinese/Lazio del 2.2.1997
Massima: Il socio della società che, al termine della gara, esprime giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, viola l’art. 1 comma 3 C.G.S. che comporta la sanzione della ammonizione con diffida al socio e l’ammenda a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva, a norma dell’ art. 6 comma 2 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 13 marzo 1997 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 317 del 7.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’allenatore U.R. avverso la sanzione dell’ammenda di L 15.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. in relazione alla gara Bologna/Roma del 3.11.1996
Massima: L’allenatore che ha espresso, nel corso di dichiarazioni rese a organi di informazione al termine di una gara, giudizi lesivi sulla reputazione dell'arbitro, è sanzionato con l’ammenda per la violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 7/CF del 16 luglio 1996 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.P., Consigliere del Comitato Regionale Toscana L.N.D. per comportamenti antiregolamentari tenuti in violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Risponde della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., con la conseguente irrogazione della sanzione della inibizione, il Consigliere del Comitato Regionale per aver fomentato una campagna denigratoria nei confronti del Presidente del Comitato Provinciale ed aver avuto atteggiamenti offensivi e ricattatori nei confronti del Presidente del Comitato Regionale, al fine di indurlo a procedere alla sostituzione del predetto presidente, nonché per aver continuato, dopo la sua nomina a Consigliere regionale, a gestire la società della quale era stato dirigente.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 7/CF del 16 luglio 1996 n. 4 – www.figc.itIs
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. M.M., Presidente del F.C. Internazionale Milano e componente del consiglio della Lega Nazionale Professionisti, per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S., per dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo la gara Inter/Fiorentina del 31.3.1996, e del F.C. Internazionale Milano, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.
Massima: Le dichiarazioni rese alla Stampa dal Presidente della società non costituiscono violazione disciplinare, quando, valutate nel loro contesto globale, appaiono scevre da ogni intento diffamatorio e non contengono accuse od insinuazioni di sorta nei confronti della terna arbitrale.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 7/CF del 16 luglio 1996 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento del sig. B.F., vice commissario della commissione arbitri nazionale, per dichiarazioni lesive della reputazione degli organi arbitrali nazionali, in violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. rilasciate nel corso di una riunione tecnica tenutasi a Pordenone il 10.3.1995
Massima: Integra la violazione di cui all'art. 1, comma 3, C.G.S. - che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri organismi e persone operanti nell'ambito federale – il comportamento del vice commissario della commissione arbitri nazionale, che in occasione di una riunione tecnica tenutasi nella Sezione del Comitato Regionale A.I.A., di cui era relatore, aveva offeso la reputazione del Presidente dell'A.I.A., del Comitato Nazionale, del Presidente e dei Componenti del Comitato Regionale, censurandone o la mancanza di professionalità o in genere la cattiva gestione degli uomini e dei mezzi con espressioni offensive quali "pippa di arbitro" oltreché con apprezzamenti poco lusinghieri e comunque fuori luogo. Tale comportamento, provato dalla dichiarazioni apparse sul quotidiano locale e da quelle sottoscritte dagli arbitri presenti, è sanzionabile con l’inibizione temporanea.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 2.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore A.K. avverso l'ammenda di L. 5.000.000 inflittagli per violazione dell’art 1 comma 3 C.G.S.
Massima: In relazione a dichiarazioni rese dal calciatore straniero ad un giornalista al termine della gara, ritenute lesive della reputazione dell'arbitro, la sanzione può essere diminuita per la circostanza che detto calciatore non parla, né comprende la lingua italiana se non in maniera superficiale.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 1/CF del 26 ottobre 1995 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. J.F., Consigliere Federale, per le dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa tenuta a Lecce il 18.5.1995, in violazione dell'art. 1 commi 3 e 4 C.G.S.
Massima: Non possono essere valutate a carico dell'incolpato le frasi che non appaiono sulla stampa, non essendosi per esse (ammesso che siano genuine) verificata quella esternazione, che la norma invocata nella incolpazione intende reprimere. Massima: E’ sanzionabile con l’ammonizione, il Consigliere Federale, per aver fatto uso improprio, in dichiarazioni a mezzo stampa, della sua qualifica di Dirigente Federale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 26 ottobre 1995 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 77 del 29.9.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.Perugia avverso le sanzioni dell'inibizione per giorni 15 inflitta al sig. G.L. e dell'ammonizione con diffida inflitta ad essa reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 3 e 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara di Coppa Italia Perugia/Sampdoria del29.8.1995
Massima: Il comportamento dell'incolpato che si è estrinsecato dapprima in atteggiamenti offensivi e irriguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara (da questi refertati e oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo), nonchè nella successiva espressione di giudizi lesivi della reputazione di organi federali nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, legittima, a seguito di deferimento, l’applicazione la sanzione dell’inibizione per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. nei confronti del tesserato, nonché quella dell’ammenda nei confronti della società per responsabilità oggettiva ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S.