F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 152/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 026/CSA del 14 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRI DANIELE SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRI DANIELE SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017)

Con decisione del 6.9.2017 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Daniele Ferri della U.S. Pianese A.S.D. “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

In particolare nel referto arbitrale, redatto dal sig. Alessandro Munerati della Sezione di Rovigo, si legge che il predetto atleta veniva espulso dal terreno di gioco al venticinquesimo minuto del secondo tempo per “condotta violenta nei confronti di un avversario che scaturisce in una mass confrontation”.

Propone reclamo Maurizio Sani, in qualità di presidente della U.S. Pianese A.S.D., per difendere il proprio tesserato, adducendo in sostanza l’erroneità della motivazione del provvedimento giurisdizionale impugnato, in quanto il referto arbitrale, che non circostanzia in alcun modo l’episodio violento, non menziona lo schiaffo al volto dell’avversario. Da ciò il ricorrente deduce l’impossibilità di accertare l’aggravante della particolare violenza del gesto e chiede, quindi, che la condotta del Ferri venga derubricata come gravemente antisportiva ex art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S., poiché costui avrebbe soltanto contestato al n. 7 della Correggese di aver usato eccessiva veemenza nelle fasi di gioco. Soltanto da questo faccia a faccia sarebbe poi scaturita la mass confrontation cui la relazione arbitrale allude.

Il ricorso è fondato e, per l’effetto, va accolto per le seguenti considerazioni in DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto […] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF).

Nel quantificare la sanzione da irrogare per tutte le tipologie di comportamenti violenti o antisportivi occorre che il giudice sportivo consideri la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti ovvero aggravanti. L’art. 19 C.G.S., però, non specifica quali siano simili circostanze; per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell’ambito dell’ordinamento penale.

Ebbene, un referto arbitrale così generico, come quello del caso di specie, impedisce a questa Corte di ricostruire la cornice fattuale in cui si iscrive la condotta del Ferri, al fine di rilevare circostanze aggravanti a carico di costui.

Inoltre, non si comprende quale sia stata la dimensione della mass confrontation (letteralmente “confronto di massa tra calciatori”) e segnatamente se questa abbia assunto il tenore di una vera e propria rissa oppure sia rimasta sul piano di un acceso confronto verbale. Né è possibile trarre maggiori elementi dai referti dei due assistenti, che si risolvono in un laconico “nulla da segnalare”, né la relazione arbitrale è stata rinforzata da un supplemento teso a spiegare meglio i contorni della vicenda.

Pertanto, in assenza di elementi fattuali aggravanti questa Corte considera sproporzionata la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata dal giudice di prime cure al tesserato della U.S. PIianese A.S.D. e applica l’art. 19, comma 10, C.G.S. per cui “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva”.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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