F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 076/CSA del 18 Gennaio 2018 RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/CATANZARO DEL 23.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/CATANZARO DEL 23.12.2017  (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

 

La Società Casertana F.C. S.r.l. ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione di € 5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiano Calcio professionistico il 27.12.017, per fatti relativi alla gara Casertana/Catanzaro, del 21.10.2017.

In particolare il giudice di primo grado ha irrogato alla società ricorrente la sanzione sopra riportata perché: “propri sostenitori al termine della gara lanciano sul terreno di giuoco una bottiglietta semipiena di acqua che colpiva senza conseguenze un dirigente sportivo della squadra avversaria; per comportamento gravemente antisportivo in quanto il servizio restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle veniva rallentato ritardando sistematicamente la ripresa del giuoco, tale comportamento non è stato interrotto nonostante i ripetuti solleciti rivolti dall’arbitro sia al capitano che all’allenatore”.

Contesta tale decisione la società Casertana perché la sanzione appare eccessivamente gravosa rispetto ai fatti, così come realmente accaduti.

Sostiene infatti la difesa che, in buona sostanza, i comportamenti contestati devono essere esattamente qualificati anche alla luce della precedente giurisprudenza della Corte espressa in casi analoghi e, conseguentemente, la sanzione deve essere revocata o ridotta.

Osserva la Corte.

La relazione dei fatti di causa agli atti del presente procedimento descrive compiutamente i due episodi contestati.

Risulta che il lancio della bottiglietta di acqua è stato un episodio isolato ed estemporaneo, assolutamente imprevedibile che, se da un lato deve essere, comunque, imputato oggettivamente alla società appellante a mente dell’art. 4 C.G.S., nondimeno deve essere esattamente quantificata la sanzione concretamente applicabile per l’illecito contestato.

L’ammenda irrogabile per la presente fattispecie risulta, ai sensi del comma 6 dell’art. 12 Codice cit. compresa tra € 3.000,00 ed € 50.000,00.

Ritiene il Collegio che la prevista sanzione, proprio per la oggettiva dinamica del fatto, nei termini indicati dagli atti di causa, deve essere individuata nel minimo, aumentata, poi, di un terzo, per la fattispecie ulteriormente contestata della ritardata riconsegna dei palloni da parte dei raccattapalle, proprio perché i due episodi devono essere valutati, in relazione al soggetto passivo della sanzione, fatti ai quali è applicabile la disciplina della continuazione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società

F.C. Casertana di Caserta riduce la sanzione dell’ammenda a € 4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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