F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 076/CSA del 18 Gennaio 2018 RICORSO DEL SIG. MARTINO GIOVAMBATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2018 SEGUITO GARA RENDE/CATANIA DEL 7.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

RICORSO DEL SIG. MARTINO GIOVAMBATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA  SOCIETÀ  NELL’AMBITO  FEDERALE  A  TUTTO  IL  28.2.2018  SEGUITO  GARA  RENDE/CATANIA  DEL 7.12.2017  (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

Con il gravame, proposto in data 9.1.2018, il reclamante avversava la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 28.2.2018 inflittagli a seguito della gara Rende/Catania del 7.12.2017, per comportamento offensivo e minaccioso verso  l'arbitro  nell'intervallo  della  gara,  assumendola eccessiva in rapporto alle circostanze del caso concreto e a  precedenti  giurisprudenziali asseritamente analoghi, e deducendo altresì che nella specie si sarebbe trattato null'altro che della 'classica' richiesta di chiarimenti avanzata dal tesserato (nella sua qualità di dirigente della squadra ospitante, accompagnatore ufficiale della stessa), in occasione della quale avrebbe espresso garbatamente il proprio punto di vista. Ciò senza peraltro negare di aver pronunciato le frasi attribuitegli, ma assumendone una minor gravità rispetto all'entità della sanzione inflitta.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale sino a tutto il 15.2.2018, maggiormente proporzionata alla realtà materiale dei fatti e alla loro offensività nei confronti dell'arbitro, in sé e  per  ciò  che  egli  rappresenta  nel contesto della gara. Quanto all'elemento ulteriore della minacciosità della condotta contestata, viceversa, non appare trovare reale riscontro nel circostanziato contesto nel quale si è svolta l'azione che qui interessa, per come documentalmente risultante in atti.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Martino

Giovambattista riduce la sanzione dell’inibizione fino al 15.2.2018 compreso.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

 

 

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