F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 076/CSA del 18 Gennaio 2018 RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2018 INFLITTA AL SIG. ANIELLO MARTONE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2018 INFLITTA AL SIG. ANIELLO MARTONE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

La società Casertana F.C. S.r.l. ha proposto appello avverso la sanzione della inibizione sino al 31.3.2018 inferta dal Giudice Sportivo in data 19.12.2017 al dirigente sig. Aniello Martone, per i fatti accaduti in occasione della gara tra il Matera e la Casertana del giorno 17.12.2017.

In particolare l’indicato dirigente teneva un comportamento gravemente offensivo verso un addetto federale ed al termine della gara si introduceva, senza autorizzazione negli spogliatoi, reiterando il comportamento offensivo verso il predetto addetto federale, in un momento nel quale era, peraltro, inibito.

L’appellante lamenta la eccessiva severità della sanzione comminata contestando l’atteggiamento offensivo e/o minaccioso nei confronti dell’addetto federale.

A sostegno della riferita tesi l’appellante rileva che l’indicato dirigente è stato individuato solo perché indossava la tuta della squadra ed il pass.

Così che non vi è certezza che il soggetto cui riferire il comportamento censurato fosse effettivamente il sig. Aniello Martone, né lo stesso risulta compiutamente identificato.

In  ogni  caso  il  comportamento  contestato  deve  essere  esattamente  qualificato  non  già  come gravemente offensivo, bensì come irriguardoso o irrispettoso.

Osserva la Corte.

Il sig. Aniello Martone, invero, risulta esattamente identificato dal delegato di Lega e dal rappresentante la della Procura Federale ( sig. Giacinto Franceschini e sig. Michele Sibillano – doc. 13).

Né può essere contestato il comportamento tenuto dal predetto che, dalla tribuna dello stadio inveiva contro il rappresentante della Lega.

L’indicato comportamento però, deve essere esattamente riqualificato nei termini di una condotta irriguardosa e irrispettosa verso i rappresentati della federazione, oltre alla situazione di inibizione in cui versava il Martone Aniello al momento dei fatti, rendendo così, di per se stesso, illegittimo l’accesso agli spogliatoi.

Conseguentemente, in parziale accoglimento dell’appello, la sanzione irrogata deve essere ridotta e la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e rappresentare la società in ambito federale deve essere rideterminata sino al giorno 11.3.2018.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Casertana di Caserta riduce la sanzione dell’inibizione fino all’11.3.2018 compreso.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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