F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 009/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 159/CSA del 22 Giugno 2018 RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBISSOLA/VIS PESARO 1898 DEL 23.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 24.5.2018)

RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBISSOLA/VIS PESARO 1898 DEL 23.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 24.5.2018)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 152/DIV del 24.05.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società Vis Pesaro 1898 A.R.L. la sanzione dell’ammenda di € 600,00 “per avere un proprio sostenitore in campo avverso, lanciato sul terreno di gioco una moneta di piccole dimensioni che sfiorava la testa di un A.A.”.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Vis Pesaro 1898 A.R.L. chiede che venga riformulata, e per l’effetto annullata, la decisione del Giudice Sportivo; in subordine chiede che  venga  ridotta secondo equità la sanzione ivi comminata.

Il reclamo proposto dalla società VIS PESARO 1898 A.R.L. è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 600,00, comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 152/DIV del 24.05.2018), seguito gara Albissola/Vis Pesaro 1898 del 23.05.2018, valevole per la Poule Scudetto, Girone 2, del Campionato Nazionale Dilettanti, la Vis Pesaro 1898 A.R.L. eccepisce l’errata valutazione della prova da parte dell’organo giudicante, il quale, a parere della reclamante, avrebbe basato il proprio convincimento sulla base di elementi sintomatici quali le deduzioni riportate dagli ufficiali di gara sul referto arbitrale circa la riferibilità del lancio di una moneta di piccole dimensioni da parte di un sostenitore della squadra ospite.

Pertanto, in assenza di prove certe circa la riferibilità del lancio della moneta da parte di un sostenitore della Vis Pesaro 1898 A.R.L., la società reclamante ricorre affinché venga annullata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, o comunque, in subordine, affinché venga ridotta secondo equità.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società Vis Pesaro 1898 A.R.L., annullando, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda  di  €  600,00 irrogata dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 152/DIV del 24.05.2018.

Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 CGS, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.

Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Tanto premesso, nel caso in esame non può dirsi provata con assoluta la certezza la riferibilità, ad un sostenitore della squadra ospite, del lancio della moneta che ha sfiorato all’altezza della testa l’A.A. n.2, sig. Dario De Cristofaro, al 30’ minuto del secondo tempo regolamentare.

Ed infatti, nel supplemento del rapporto arbitrale presente in atti, l’A.A. n.2 dichiarava di non essere stato in grado di identificare – senza ombra di dubbio – l’autore del lancio dell’oggetto.

Sebbene il lancio sia avvenuto in occasione della convalida della seconda marcatura della squadra di casa, in assenza di elementi (es. filmati, fotografie, testimonianze et simili) che consentano di ricondurre con certezza il lancio della moneta di 5 centesimi ad un sostenitore della squadra ospite, la società Vis Pesaro 1898 A.R.L. non può essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità  oggettiva.

Resta, sullo sfondo, anche il discorso sulla reale “offensività” di una moneta di 5 centesimi, in quanto appare assorbente la questione della riconducibilità del lancio alla tifoseria della Vis Pesaro 1898 a.r.l..

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Vis Pesaro 1898 di Pesaro annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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