F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 011/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 089/CSA del 9 Febbraio 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/PISA DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.   VITERBESE       CASTRENSE       S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/PISA  DEL  28.1.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018)

La società A.S. Viterberse Castrense S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 123/DIV del 30.01.2018), in relazione alla gara del Campionato Serie C, Girone A, Viterbese Castrense vs. Pisa del 28.01.2018.

Con il predetto provvedimento, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società un’ammenda dell’importo di € 7.500,00, con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori introducevano ed esponevano uno striscione non autorizzato incitante alla violenza.”.

La A.S. Viterbese Castrense S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto, “In via principale e nel merito: annullare la delibera impugnata e per l’effetto annullare e/o restituire, ove già addebitato, l’ammontare della sanzione comminata a carico della società Viterbese Castrense per tutte le ragioni suesposte; in via subordinata: rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 12 comma 6 C.G.S. FIGC.”.

La società reclamante, sostiene l’insussistenza della violazione contestata in considerazione del fatto che l’introduzione e l’esposizione dello striscione per cui è causa, effettuata dai tifosi della società opponente, era stata preventivamente autorizzata dal G.O.S. Gruppo Operativo Sicurezza, come risulta dalla copia del verbale della riunione tenutasi il giorno 25.1.2018, presso la Questura di Viterbo.

Alla seduta del 9.2.2018, è comparso il difensore della società reclamante il quale, dopo aver illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte  Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene  il ricorso fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

L’episodio riportato nel referto arbitrale riguardante l’esposizione, della durata di un minuto, da parte dei tifosi della Viterbese Castrense di uno striscione della lunghezza di circa 15 metri, con la scritta “ Di Littoria scudo e spada, onore a voi!” per il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato la società reclamante, è circostanza che non implica alcuna responsabilità e coinvolgimento  da  parte  della società Viterbese Castrense.

Infatti, i tifosi viterbesi avevano richiesto ed ottenuto dal G.O.S. Gruppo  Operativo  Sicurezza, riunitosi il giorno 25.1.2018 alle ore 11,15, nell’Ufficio del Capo di Gabinetto della Questura di Viterbo, regolare autorizzazione all’introduzione ed all’esposizione dello striscione e tale circostanza emerge chiaramente dal verbale della riunione che approva, all’unanimità, il settore di esposizione, la tipologia, le dimensioni ed il contenuto dello striscione (cfr. doc.3 allegato al ricorso introduttivo).

In considerazione di quanto sopra, l’impugnata decisione non può essere condivisa.

Nessuna responsabilità può, quindi, essere ascritta alla società appellante, la quale non era tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività di vigilanza sull’introduzione e l’esposizione dello striscione di cui si tratta.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto dall’A.S. Viterbese Castrense s.r.l. deve essere totalmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A. visto il provvedimento di autorizzazione da parte del GOS all’esposizione dello striscione, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.R.L. di Viterbo (VT) e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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