F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 012/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 092/CSA del 22 Febbraio 2018 RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2018 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. FORESTI DIEGO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/PAGANESE DEL 14.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/CIt del 15.2.2018)

RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2018 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. FORESTI DIEGO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/PAGANESE DEL 14.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/CIt del 15.2.2018)

 

La A.S. società Viterbese Casrtrense S.r.l. ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo del giorno 15.2.2018 che ha irrogato, a carico del sig. Diego Foresti, dirigente della appellante società, la sanzione della inibizione a svolgere attività in ambito federale a tutto il 15.3.2018 e l’ammenda di € 1.000,00 per comportamento gravemente e reiteramente offensivo verso la terna arbitrale  tenuto nel corso della gara Viterbese Casrtrense/Paganese del  14.2.2018.

Nei motivi di gravame l’appellante ha segnalato che l’indicato dirigente, al sesto minuto supplementare, si alzava dalla panchina solo per combattere il freddo.

Ciò era frainteso dal direttore di gara  che disponeva l’allontanamento del Foresti. Il predetto, nell’allontanarsi dal campo, profferiva le parole riportate nel referto.

Ritiene l’appellante che tali frasi possono considerarsi irriguardose ed irrispettose dovute alla decisione arbitrale non condivisa.

Osserva La Corte.

La valenza privilegiata del referto arbitrale non consente di aderire alla ricostruzione fattuale proposta dall’appellante. Peraltro è stato sentito l’arbitro che ha confermato, precisandola ulteriormente, la descrizione dei fatti refertati.

La dinamica dei fatti ed il  contesto in cui essi si sono sviluppati, convince, però, la Corte a rideterminare la sanzione, ritenendo equo irrogare la sola inibizione a svolgere attività in ambito federale a tutto il 15.3.2018 ed a cassare l’ammenda di € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.R.L. di Viterbo (VT) e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla sola inibizione fino al 15.3.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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