F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 012/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 092/CSA del 22 Febbraio 2018 RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PADOVAN STEFANO SEGUITO GARA CASERTANA/TRAPANI DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  PADOVAN  STEFANO  SEGUITO  GARA  CASERTANA/TRAPANI DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la FC Casertana S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 134 del 13.02.2018 con il quale, in relazione alla gara Casertana contro Trapani, veniva inflitta al calciatore Padovan Stefano la sanzione della squalifica per due gare effettive “per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”.

La reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, deducendo l’eccessiva gravosità e severità della punizione comminata, perché l’episodio che ha dato luogo all’espulsione si sarebbe consumato in un’azione di gioco, senza che lo stesso potesse rivestire i connotati della violenza e della volontarietà e considerata l’assenza di conseguenze lesive per il soggetto che ha subito il fallo.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dalla dinamica dei fatti riferita dal direttore di gara, sentito dalla Corte, è emerso che il calciatore squalificato, senza un’evidente violenza, ha comunque colpito direttamente l’avversario, perché non aveva alcuna possibilità di giocare il pallone.

Nel comportamento del calciatore squalificato, pertanto, se, da una parte, non è ravvisabile un atto di violenza, dall’altra va rilevata una condotta antisportiva tale da non consentire la riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso  come sopra proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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