F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOMENICO MUNGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOMENICO MUNGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA

VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018)

 

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società Cosenza Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che con  Com. Uff. n.  51/Dit del 7.3.2018 ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Mungo  Domenico  per “comportamento offensivo verso l’arbitro e per avere utilizzato un’espressione blasfema”.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società appellante ha chiesto la riduzione della squalifica comminata.

A supporto di tale richiesta, la società ha evidenziato che la distanza tra il Direttore di gara ed il proprio calciatore era davvero ampia per arrivare ad interpretare in modo così chiaro le parole proferite dal Mungo e, di conseguenza, chiedeva a questa Corte di valutare dette frasi con minore gravità.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che quanto affermato dalla società nel proprio libello introduttivo si pone in contrasto con quanto contenuto nel referto arbitrale, atto la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita, che descrive in modo chiaro e preciso i comportamenti illeciti tenuti dal Mungo, che il Direttore di Gara ha percepito esattamente.

Pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure appare congrua e proporzionata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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