F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TREVISAN TREVOR SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TREVISAN TREVOR SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO

DEL 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff.

n. 155/DIV del 06.03.2018)

 

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 155/DIV del 6.3.2018, con il quale, a seguito della gara Padova/Teramo del 3.3.2018 è stata inflitta al calciatore Trevisan Trevor la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: "per somma ammonizioni e per aver colpito volontariamente con una gomitata alla nuca un avversario".

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta ad una gara di squalifica in quanto il calciatore non è stato allontanato dal terreno di gioco per “somma di ammonizioni”, bensì a seguito di espulsione diretta, quindi il provvedimento del  Giudice  Sportivo oggetto di ricorso non va inteso come squalifica per 1 giornata per somma di ammonizioni più due giornate per l’espulsione, bensì come comminatoria di squalifica per tre giornate di gare in relazione all’espulsione diretta, per la quale chiede di ridurre l’irrogata squalifica da tre ad una giornata effettiva di gara.

Questa Corte, esaminati gli atti e visto il Comunicato Ufficiale n. 147 DIV del 27.2.2018, rilevato dallo stesso che il calciatore Trevisan Trevor era in diffida in quanto alla nona ammonizione già prima della gara e che pertanto la sanzione irrogata è da intendere esatta nel suo complesso dovendo imputarsi per 1 giornata alla precedente diffida di cui all’ammonizione ricevuta al ’28 minuto del primo tempo e per le restanti 2 giornate per la condotta gravemente antiregolamentare posta in essere dal calciatore nell’evento che ha causato l’espulsione di cui al ’29 del primo tempo.

Per questi motivi la C.S.A., visto il Com. Uff. n. 147/DIV del 27.2.2018 respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it