F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SIG. PRINCIVALLI NICOLA SEGUITO GARA TRIESTINA/BASSANO DEL 02.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER   2   GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   SIG.   PRINCIVALLI   NICOLA   SEGUITO   GARA

TRIESTINA/BASSANO  DEL  02.03.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Lega  Italiana  Calcio

Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

 

 

La U.S. Triestina Calcio 1918 propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico che ha sanzionato l’allenatore, sig. Nicola Princivalli, con 2 giornate di squalifica per i fatti accaduti nel corso della gara tra la Triestina e il Bassano virtus del 2.3.2018.

In particolare il direttore di gara segnalava di aver allontanato l’allenatore della Triestina perché, già richiamato, ritardava deliberatamente una ripresa di giuoco bloccando il pallone nella propria area tecnica.

Il Giudice Sportivo qualificava l’episodio come comportamento gravemente antisportivo ed irrogava la sanzione in questa sede contestata.

L’appellante contesta la decisione del giudice sportivo rilevando che non vi era ragione di ritardare la prosecuzione del giuoco, atteso il risultato di pareggio; che vi è contraddizione tra il referto arbitrale e la decisione del giudice perché mentre il primo ha segnalato un solo episodio di ritardo, quest’ultimo ha ampliato senza giustificazione le evenienze di ritardo; infine l’appellante segnala come il contestato comportamento deve riportarsi ad una reazione per la provocazione posta in essere dal massaggiatore della squadra avversaria e che, in ogni caso, il comportamento dell’allenatore doveva essere sanzionato, anche in considerazione di precedenti analoghi, con 1 giornata di squalifica.

Osserva La Corte.

Il comportamento gravemente antisportivo imputato all’allenatore, invero, necessita di una adeguata dimostrazione della volontà di rallentare il giuoco.

In altri termini è necessario che il comportamento posto in essere evidenzi, di per sé, la oggettiva volontà di ritardare il giuoco.

Tale aspetto non risulta adeguatamente documentato nel referto arbitrale, così che il comportamento contestato può riportarsi ad un differente atteggiamento psicologico dell’allenatore nel restituire il pallone.

Di talchè il ricorso può essere accolto con la attenuazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro  in  accoglimento  del  ricorso  come  sopra  proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 di Trieste riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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