F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018 RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA CATANIA/COSENZA DEL 11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

RICORSO   DEL   COSENZA   CALCIO   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELLA   SQUALIFICA   PER   1   GIORNATA EFFETTIVA   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   LOVISO   MASSIMO   SEGUITO   GARA   CATANIA/COSENZA   DEL 11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Loviso Massimo tesserato in favore della società Cosenza Calcio.

Tale decisione è stata assunta perché, al termine dell’incontro Catania/Cosenza disputato l’11.2.2018, il Loviso, aveva un comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società Cosenza Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 15.2.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.2.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it