F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018 RICORSO DEL SIG. FERRARI ORAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.4.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISTOIESE/VITERBESE CASTRENSE DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 30.03.2018)

RICORSO DEL SIG. FERRARI ORAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.4.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISTOIESE/VITERBESE CASTRENSE DEL 29.03.2018  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 30.03.2018)

 

La U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. e il sig. Orazio Ferrari, dirigente della indicata società, anticipavano la proposizione dell’appello alla decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che in data 30.3.2018 ha inibito al predetto dirigente di ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale sino a tutto il 25.4.2018 e con l’ammenda di € 500,00 per i fatti accaduti nel corso della gara tra Pistoiese e Viterbese del 29.3.2018.

Il direttore di gara segnalava nel referto della gara che un individuo che si qualificava come presidente della Pistoiese si trovava negli spogliatoi e protestava a gran voce contro la terna arbitrale. Successivamente entrava nello spogliatoio arbitrale e con foga disapprovava la decisione arbitrale con atteggiamento arrogante.

Il delegato di lega confermava che un individuo, identificato per il presidente della società Pistoiese aggrediva verbalmente la terna arbitrale con frasi e modi censurabili per la veemenza ed il fraseggio.

Il Giudice Sportivo sanzionava il descritto comportamento nei termini in epigrafe indicati.

Con successivo atto la sola società Pistoiese, in persona del legale rappresentante sig. Orazio Ferrari presentava  appello alla decisione sopra riportata.

L’appellante segnala che il referto arbitrale, invero, non riporta le esatte parole proferite dal dirigente all’indirizzo della terna arbitrale e che lo stesso sostava nello spogliatoio della squadra della Pistoiese.

Osserva la Corte.

Emerge dagli atti del procedimento che il Presidente la Pistoiese ha protestato contro  le decisioni arbitrali e si è introdotto nello spogliatoio dell’arbitro  senza autorizzazione.

Ora se è vero che il referto arbitrale non precisa le parole proferite dal dirigente all’indirizzo della terna arbitrale, nondimeno emerge dagli atti un comportamento complessivamente aggressivo del predetto tenuto contro il direttore di gara ed i suoi collaboratori, tanto da entrare, senza autorizzazione, nello spogliatoio arbitrale.

Conseguentemente, se non possono sindacarsi le parole proferite dal dirigente all’indirizzo della terna arbitrale per la genericità del rapporto, nondimeno emerge con assoluta certezza che il predetto dirigente ha tenuto un comportamento non consono, né adeguato ad un dirigente sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ferrari Orazio ridetermina la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 16.04.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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