F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOLE ANGELO RAFFAELE SEGUITO GARA RACING FONDI/PAGANESE DEL 8.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 192/DIV del 10.4.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI

S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOLE ANGELO RAFFAELE SEGUITO GARA RACING FONDI/PAGANESE DEL 8.4.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 192/DIV del 10.4.2018)

 

Con reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza dell’11.04.2018, munito di richiesta di procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 36 bis comma 7 C.G.S., la S.S. Racing Club Fondi ha impugnato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al proprio calciatore Nolè Angelo Raffaele dal Giudice Sportivo con la motivazione: “per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la gara, dopo essere stato ammonito”.

La società reclamante, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la condotta ascritta al Nole dal Giudice di prime cure non poteva essere qualificata come irriguardosa e, quindi, sanzionata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a), essendosi concretata in una semplice manifestazione di dissenso ad una decisione arbitrale.

La società, pertanto, chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione stante la tenuità e la non volontarietà della condotta posta in essere dal proprio tesserato.

In via  subordinata  la  riduzione ad  1  solo  giornata.

Venivano allegate, infine, altre decisioni della Corte nei riguardi di altri calciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, erano stati sanzionati allo stesso modo.

Le argomentazioni illustrate dalla soc. Racing Fondi in ordine al comportamento tenuto dal Nolè nei confronti del Direttore di gara, risultano prive di pregio. Infatti gli episodi contestati all’incolpato risultano provati dal rapporto arbitrale, atto a cui l’art. 35 1.1. del C.G.S. attribuisce efficacia probatoria privilegiata, dove è evidenziato in modo chiaro e lineare che il Nole, dopo essere stato ammonito dall’Arbitro, rivolgeva allo stesso, in modo reiterato, frasi di indiscutibile natura irriguardosa.

La natura delle frasi e la reiterazione delle stesse non meritano una valutazione attenuata della condotta tenuta, con la conseguente congruità della sanzione irrogata, quantificata nel minimo edittale.

Quanto alla disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, invocata dalla ricorrente, devesi ribadire che il Collegio deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società SS Racing Club Fondi S.r.l. di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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