F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CHIODI DANILO SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CHIODI DANILO SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL

03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

 

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uffi. n. 155/DIV del 6.3.2018, con il quale, a seguito della gara Padova/Teramo del 3.3.2018 è stata inflitta al signor Chiodi Danilo la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "per comportamento offensivo verso  la  terna arbitrale durante la gara (espulso r.A.A.)".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in considerazione delle parole effettivamente pronunciate dal tesserato, così come riportate esattamente nel referto arbitrale.

La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, nella valutazione complessiva del fatto, ritiene che la frase effettivamente pronunciata non sia da qualificare offesa diretta alla terna arbitrale ma rappresenti, solo, una critica irriguardosa espressa nei confronti dell'operato degli stessi.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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