F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 019/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 18 Maggio 2018 RICORSO DELL’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)

RICORSO DELL’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €

4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 209/DIV del 30.4.2018, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00.

Tale decisione è stata assunta: “perché propri sostenitori introducevano e  accendevano diversi fumogeni e bengala, alcuni dei quali lanciati nel recinto di gioco; i medesimi facevano esplodere sempre nel recinto di gioco due petardi, senza conseguenze; per indebita presenza nel recinto di gioco durante la gara di persone non identificate ma riconducibili alla società”.

Avverso tale provvedimento la U.S. Lecce S.p.A. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale con atto del 10.05.2018, con il quale chiedeva di “annullare e/o ridurre, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, la sanzione dell’ammenda comminata dal Giudice”

All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 18.05.2018, la Corte Sportiva di Appello Nazionale ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione.

La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di  €  4.500,00  di  ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, perché la stessa avrebbe “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti”.

All’esito dell’esame degli atti ufficiali di gara, del reclamo e dei documenti allegati allo stesso emerge che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art 13 C.G.S. ma, considerato il comportamento tenuto dalla società e tenuto conto che gli episodi contestati si sono verificati in un clima di festa conseguente all’avvenuta promozione della Società, la sanzione inflitta appare eccessiva.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.a. di Lecce ridetermina la sanzione dell’ammenda ad € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it