F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 019/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 18 Maggio 2018 RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL SIG. CAMILLI PIERO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ALESSANDRIA/VITERBESE CASTRENSE DEL 25.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/clt del 26.4.2018)

 

RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL

30.9.2018 INFLITTA AL SIG. CAMILLI PIERO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ALESSANDRIA/VITERBESE

CASTRENSE DEL 25.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/clt del 26.4.2018)

 

 

La Società in epigrafe in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento tenuto dal suindicato sig. Camilli, che rivolgeva, con tono inequivocabile, espressioni all'indirizzo del direttore di gara fortemente offensive ed analiticamente riportate.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata testuale alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.r.l. di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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