F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 019/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 18 Maggio 2018 RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA COSENZA/SICULA LEONZIO DELL’11.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018)
RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA COSENZA/SICULA LEONZIO
DELL’11.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018)
La società Cosenza Calcio S.r.l. ha proposto appello avverso la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di 2 giornate di squalifica al sig Pietro Braglia, allenatore della indicata società, per i fatti accaduti nel corso della gara del giorno 11.5.2018 tra l’appellante e la società Sicula Leonzio.
In particolare il direttore di gara segnalava che l’allenatore della squadra del Cosenza, al rientro negli spogliatoi, protestava a voce alta contestando la direzione arbitrale con frasi del tipo : “ svegliati e fischia quel fallo, hai capito svegliati “.
Il Giudice Sportivo, per tale comportamento, irrogava la sanzione in epigrafe indicata. Contro tale decisione è insorto, come detto, il Cosenza calcio.
Nei motivi di appello la società ha ammesso il fatto, ma ha contestato, in via subordinata, l’entità della sanzione irrogata, ritenuta, dal giudice di prime cure, irriguardosa ed offensiva ( art. 19, comma 4, lettera a) del regolamento).
Sostiene l’appellante che l’indicato e censurato comportamento deve essere ricondotto nel novero di un mero contegno antisportivo e non già nei termini indicati dal giudice di primo grado.
Osserva la Corte.
La disamina del referto arbitrale, invero, descrive compiutamente il comportamento tenuto dall’allenatore, sicuramente polemico e connotato da un veemente spirito critico.
Di contro, però, il referto non attesta che l’allenatore sia trasceso con gesti ovvero con parole oggettivamente offensive verso il direttore di gara.
Nondimeno tale rilevato comportamento è, all’evidenza, caratterizzato da una plateale e vibrata protesta, assolutamente sconveniente per un dirigente di una società calcistica.
Alla luce di quanto sopra rilevato, ritiene quindi la Corte che la condotta in contestazione possa meritare una valutazione attenuata e, conseguentemente, in accoglimento del gravame, ridetermina la sanzione irrogata in 1 giornata di squalifica effettiva.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza ridetermina la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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